Sentenza del 24 febbraio 2012 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, Presidente, Giorgio Bomio e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A. SA, rappresentata dall’avv. Yasar Ravi,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia
Sequestro di un conto bancario (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: RR.2011.255
Fatti: A. Il 15 ottobre 2010 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giudiziaria, comple- tata il 1° aprile, 4 e 7 ottobre 2011, nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B., C. e altri per i reati di corruzione per un atto con- trario ai doveri d’ufficio (art. 319 CP italiano, richiamate le circostanze ag- gravanti di cui all’art. 319 bis dello stesso), turbata libertà degli incanti (art. 353 CP italiano), rapina (art. 628 CP italiano), estorsione (art. 629 CP ita- liano), truffa (art. 640 CP italiano) e riciclaggio (art. 648 bis CP italiano). B. viene in particolare contestato di avere, abusando della sua qualità di pro- curatore e gestore di fatto del D. SpA e tramite l’istituzione di un complesso meccanismo occulto di fornitura di gas, al fine di procurare a sé e ad altri un ingiusto profitto, indebitamente distratto fondi di pertinenza della società depositati su una relazione bancaria in Svizzera, trasferendo complessivi EUR 13'953'000.-- a cinque società in Italia, Regno Unito, Estonia e Singa- pore, denaro poi in parte confluito nella sua disponibilità. Nei confronti di C. l’autorità rogante ipotizza in particolare un’attività di riciclaggio in relazione ai fondi distratti da B. secondo le modalità sopra descritte. L’interessato, nella sua qualità di amministratore unico (in seguito: AU) della società E. Srl, nell’ottica di occultarne la provenienza, avrebbe riversato a favore di B. complessivi EUR 598'000.-- precedentemente confluiti su una relazione bancaria della stessa nella misura di EUR 775'500.--, denaro di pertinenza del D. SpA distratto dallo stesso B.
B. Mediante decisione di entrata in materia e decisione incidentale parziale del 5 ottobre 2011 il Ministero pubblico del Cantone Ticino (in seguito MP/TI) – cui l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha deferito l’esecuzione della domanda - è entrato in materia sulla commissione roga- toria presentata dall'autorità italiana, ordinando l’identificazione del conto bancario avente IBAN 1 presso la banca F. SA di Lugano, il blocco di ogni avere ivi depositato, comprese le cassette di sicurezza, fino a concorrenza di EURO 775'550.--, nonché il sequestro della documentazione riferita a ta- le relazione bancaria.
C. In data 17 ottobre 2011 A. SA ha interposto ricorso avverso la suddetta de- cisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (v. art. 19 cpv. 1 del regolamento sull'organizzazione del Tribunale penale federale [ROTPF; RS 173.713.161], nuovo testo giusta il n. I dell'ordinanza del 23 agosto 2011, RU 2011 4495). Con il medesimo essa postula, in via principale, l’irricevibilità della domanda di assistenza giudiziaria alla base delle stessa, con conseguente nullità della decisione impugnata, disseque-
stro del conto di cui sopra (v. lett. B) e distruzione della relativa documen- tazione bancaria. In via subordinata, essa chiede il dissequestro del conto presso la banca F. SA di Lugano.
A conclusione delle loro osservazioni del 17 e 18 novembre 2011 l’UFG ri- spettivamente il MP/TI hanno postulato la reiezione del gravame nella mi- sura della sua ammissibilità.
D. Con memoriale di replica del 2 dicembre 2011, l’insorgente si è per l’essenziale riconfermata nelle conclusioni espresse in sede ricorsuale. Con duplica del 21 dicembre seguente il MP/TI ha ribadito quanto esposto nelle sue osservazioni.
Le argomentazioni di fatto e di diritto esposte dalle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto. Diritto: 1. 1.1 In virtù degli art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) e 19 cpv. 1 ROTPF, la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assisten- za giudiziaria internazionale.
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italia- na e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, en- trata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Sviz- zera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicem- bre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 di- cembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione del- l'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale
sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 dell'Accordo italo-svizzero; DTF 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di di- ritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo i- talo svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 La decisione dell’autorità cantonale o federale d’esecuzione relativa alla chiusura della procedura d’assistenza giudiziaria può essere impugnata, congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. (art. 80e cpv. 1 AIMP). Le de- cisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura possono essere impu- gnata separatamente se causano un pregiudizio immediato e irreparabile mediante il sequestro di beni e valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP) oppure mediante la presenza di persone che partecipano al processo estero (art. 80e cpv. 2 lett. b AIMP).
1.4 A. SA ha preso conoscenza della decisione impugnata in data 8 ottobre 2011 (v. act. 10, pag. 4, e 10.1). Interposto il 17 ottobre 2011, il ricorso è tempestivo (v. art. 80k AIMP). La legittimazione della ricorrente, titolare del conto oggetto della criticata misura di assistenza, è pacifica (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6).
1.5 Nella sua risposta del 18 novembre 2011, il MP/TI ipotizza l’esistenza di un conflitto di interessi in quanto l’avv. Yasar Ravi è patrocinatore sia dell’imputato C. che della A. SA.
1.5.1 Secondo la prassi del Tribunale federale, qualora un patrocinatore rappre- senti più imputati nello stesso procedimento può verificarsi un caso di con- flitto di interessi, tale da giustificare l’esclusione di un difensore in quanto un rappresentante legale coinvolto in questa situazione non è in grado di garantire una difesa adeguata (v. sentenze del Tribunale federale 1B_7/2009 del 16 marzo 2009, consid. 5.6 e 5.8; 1P.227/2005 del 13 mag- gio 2005, consid. 3.1). L’art. 127 cpv. 3 del Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP; RS 312.0), applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 54 CPP, prevede che “entro i limiti di quanto disposto dalla legge e dalle norme deontologiche, nello stesso procedimento il patrocinatore può curare gli interessi di più partecipanti”. Giusta l’art. 12 lett. c della legge federale del 23 giugno 2000 sulla libera circolazione degli avvocati (LLCA; RS 935.61) l’avvocato “evita qualsiasi conflitto tra gli interessi del suo cliente e quelli delle persone con cui ha rapporti professionali o privati”. Di principio
si è in presenza di un conflitto di interessi nel caso di difesa multipla da par- te dello stesso avvocato allorquando un legale nello stesso tempo consiglia o patrocina davanti ad un tribunale diverse parti con interessi contrastanti (cfr. FELLMANN, Kommentar zum Anwaltsgesetz, Zurigo/Basilea/Ginevra 2005, art. 12 LLCA N. 96 e segg.; HESS, Verbot von Interessenkollisionen bei Prozessvertretungen und bei beratender Tätigkeit, Anwalts Revue 1/2005, pag. 23 segg.; STUDER, Die Doppelvertretung nach Art. 12 lit. c BGFA, Anwaltsrevue 6-7/2004, pag. 234 e segg.; TPF 2009 69 consid. 2.2; TPF 2007 38 consid. 3). Il caso classico di conflitto di interessi in presenza di duplice patrocinio si realizza quando un avvocato assume la difesa di due imputati che si accusano reciprocamente (RUCKSTUHL, Vertretung von Tatverdächtigen im Vorverfahren, in: Niggli/Weissenberger [ed.], Strafver- teidigung, Basilea 2002, N. 3.45 e segg.). Nel procedimento penale è di principio escluso che un avvocato rappresenti due o più imputati nella stes- sa procedura, in quanto la possibilità di un conflitto di interessi è insita in una situazione di duplice patrocinio. L’esistenza di un conflitto di interessi deve essere valutata in modo astratto. In questo senso è sufficiente l’ipotetica possibilità che un conflitto di interessi si presenti nel corso della procedura. Il consenso espresso del cliente ad un duplice patrocinio non muta la situazione (sentenza del Tribunale federale 1B_7/2009, consid. 5.5; TPF 2009 69 consid. 2.2; TPF 2007 38 consid. 3).
1.5.2 Nella fattispecie, tanto A. SA che C., quest'ultimo presidente con diritto di firma individuale della prima dal gennaio 2007 al febbraio 2011 (v. act. 1.3), perseguono lo stesso scopo, vale a dire quello di evitare che la società pa- tisca un danno a seguito della decisione di entrata in materia e decisione incidentale parziale qui impugnata. A questo stadio della procedura ed in assenza di interessi contrastanti tra di essi, non è possibile ravvisare, nep- pure in maniera astratta, l’esistenza di un conflitto di interessi nel fatto che A. SA e C. siano entrambi patrocinati dall’avv. Yasar Ravi. La censura sol- levata dal MP/TI non può pertanto trovare accoglimento.
2.1 In base alla giurisprudenza, nel caso di ricorsi rivolti contro decisioni inci- dentali ai sensi dell’art. 80e cpv. 2 AIMP, spetta al ricorrente indicare, nel
proprio atto ricorsuale, in che cosa consiste l’allegato pregiudizio e dimo- strare che questo non potrebbe essere sanato mediante un giudizio che annulli, se del caso, la susseguente decisione di chiusura (DTF 130 II 329 consid. 2; 128 II 353 consid. 3 e rinvii). Per quanto riguarda il pregiudizio da prendere in considerazione, in particolare nel caso di sequestro di beni e valori, può trattarsi dell’impossibilità di adempiere delle obbligazioni contrat- tuali scadute (pagamento di stipendi, interessi, imposte, pretese esigibili, ecc.), del fatto di essere esposto a procedure di esecuzione o di fallimento, oppure alla revoca di un’autorizzazione amministrativa, o ancora dell’impossibilità di concludere affari vicini al loro sbocco. Il solo fatto di do- ver far fronte a delle spese correnti, invocata nel ricorso, non è sufficiente, in linea di massima, a rendere verosimile un pregiudizio immediato e irre- parabile ai sensi della predetta disposizione (DTF 130 II 329 consid. 2; sen- tenza del Tribunale penale federale RR.2007.43 del 16 maggio 2007, con- sid. 2.2 e rinvii).
2.2 Nella fattispecie, la società ricorrente non ha fornito nessun elemento tale da chiarire la propria situazione economica, omettendo in particolare di produrre i documenti che provano i pagamenti e le spese cui dovrebbe far fronte nella gestione del Bar G. L’affermazione secondo cui A. SA non di- sporrebbe di beni per poter far fronte alle spese correnti e di gestione del suddetto esercizio pubblico risulta pertanto priva di qualsiasi riscontro fat- tuale e concreto. In queste condizioni è evidente che la ricorrente non è stata in grado di rendere verosimile l'insorgere per lei, in assenza di uno sblocco totale o parziale del suo conto, di un pregiudizio immediato ed irre- parabile.
2.3 Da quanto sopra discende che il gravame è inammissibile per mancanza di un pregiudizio immediato e irreparabile giusta l’art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP, il che rende superfluo l'esame delle restanti censure, le quali potranno es- sere se del caso sollevate contro un'eventuale decisione di chiusura come previsto esplicitamente dal legislatore all'art. 80e cpv. 1 AIMP (v. Messag- gio del 29 marzo 1995, pag. 13 e 31; PAOLO BERNASCONI, Banche e impre- se nel procedimento penale, Lugano/Basilea 2011, pag. 345).
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
Bellinzona, 24 febbraio 2012
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (v. art. 100 cpv. 2 lett. b LTF). Le decisioni pregiudiziali e incidentali nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale non sono impugnabili. Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcerazione in vista d’estradizione come anche sul sequestro di beni e valori, sempreché esse possano causare un pregiudi- zio irreparabile, oppure l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (v. art. 93 cpv. 1 e 2 LTF).