Sentenza del 22 marzo 2011 II Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Cornelia Cova, Presidente, Giorgio Bomio e Roy Garré, Cancelliera Elena Maffei
Parti
A.,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: RR.2011.54
Visti:
il ricorso inviato il 3 marzo 2011 da A. avverso la decisione di chiusura del 26 gen- naio 2011 del Ministero pubblico del Cantone Ticino, riguardante un procedimento di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia;
la lettera del 16 marzo 2011 del ricorrente, mediante la quale viene dichiarato il ritiro del ricorso. Considerato:
che a fronte della testé citata dichiarazione scritta del 16 marzo 2011 questo Tri- bunale prende atto del ritiro del ricorso;
che la causa va pertanto stralciata dal ruolo;
che la tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP e 8 cpv. 3 del Regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le in- dennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162);
che in caso di ritiro del gravame i costi cagionati dallo stesso vanno di regola mes- si a carico della parte che lo ha ritirato, in quanto considerata parte soccombente giusta l’art. 63 cpv. 1 PA richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP (v. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berna 2000, pag. 459; FRITZ GYGI, Bundesverwal- tungsrechtspflege, 2a ediz., Berna 1983, pag. 327);
che la dichiarazione di ritiro del ricorso è avvenuta allo stadio iniziale della proce- dura, senza che la causa abbia cagionato considerevoli costi processuali, elementi da tener presente nella fissazione della tassa di giustizia giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA e 5 RSPPF;
che la tassa di giustizia va pertanto fissata a fr. 300.--.
3 -
Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:
Bellinzona, 22 marzo 2011
In nome della II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
La Presidente: La Cancelliera:
Comunicazione a:
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).