Sentenza del 13 marzo 2013 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, Presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
rappresentati dall'avv. Luca Marcellini,
Ricorrenti
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia
Sequestro di conti bancari (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numeri degli incarti: RR.2012.275+276 / RP.2012.76-77
Fatti: A. Il 13 novembre 2012 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bu- sto Arsizio (Italia) ha presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di C., D. e B. per i reati di bancarotta fraudolenta (art. 216 Legge fallimentare) e truffa aggravata (art. 640 CP italiano). Ai predetti vengono contestati fatti plurimi commessi ai danni della Comunità europea e/o Regione Calabria attribuibili ai componenti della famiglia di B., gerenti della società E. Srl, di- chiarata fallita il 10 novembre 2006 dal Tribunale fallimentare di Busto Arsi- zio. L'autorità italiana sospetta che ingenti somme di denaro sottratte illeci- tamente alla massa di creditori della suddetta società siano state versate su conti in Svizzera riconducibili agli indagati. Con la domanda di assisten- za, l'autorità rogante postula - tra l'altro - il blocco e l'invio della relativa do- cumentazione dei seguenti conti presso la banca F. di Lugano: conto n. 1 intestato a A., conto n. 2 intestato a B. e conto n. 3 intestato alla società G. SA, precisato che di quest'ultimo conto si chiede il blocco e la documenta- zione unicamente della "Rubrica C" riguardante B.
B. Mediante decisione di entrata nel merito e incidentale del 15 novembre 2012 il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) è entrato in materia sulla domanda presentata dall'autorità italiana, ordinando una serie di misure, fra le quali il sequestro delle relazioni di cui sopra.
C. Il 26 novembre 2012 la società A. Ltd. e B. hanno interposto ricorso contro la suddetta decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale pe- nale federale chiedendone, previa concessione dell'effetto sospensivo, l'annullamento, con conseguente dissequestro dei conti di loro pertinenza.
A conclusione delle sue osservazioni del 20 dicembre 2012 l’Ufficio federa- le di giustizia (in seguito: UFG) ha postulato l'inammissibilità del ricorso.
Con scritto del 21 dicembre 2012 il MPC ha chiesto che il gravame sia re- spinto nella misura della sua ammissibilità.
D. In data 10 gennaio 2013 l'avv. Luca Marcellini ha comunicato al Tribunale penale federale "di aver assunto il mandato di patrocinare il signor B. nell'ambito delle procedure penali e rogatoriali in corso a suo carico, come da procura che allego in copia". Formulando esplicita riserva di eventuali contestazioni e impugnazioni sulla ricevibilità della rogatoria al momento
della decisione di chiusura, egli ha dichiarato di ritirare il ricorso contro la decisione incidentale di sequestro del 15 novembre 2012, postulando una commisurazione ridotta della tassa di giustizia.
E. Con scritto dell'11 gennaio 2013 l'avv. H., patrocinatore dei ricorrenti, ha in- formato questa Corte "che il nostro Studio legale non rappresenta più il si- gnor B., il quale ci ha revocato il mandato in data 14 dicembre 2012. A far tempo dallo stesso giorno il signor B. ha conferito l'incarico di patrocinarlo al collega Luca Marcellini. Vi preghiamo pertanto d'ora innanzi di voler con- ferire unicamente con l'avv. Marcellini per ogni procedimento riguardante le persone suddette", ossia i ricorrenti.
F. Costatato che la procura inoltrata col ricorso del 26 novembre era firmata da I., persona attiva presso la società fiduciaria che gestiva, sino al 22 no- vembre 2012, la A. Ltd., che B. risultava essere unicamente beneficiario economico di detta società e che la nuova procura a favore dell'avv. Mar- cellini era sottoscritta unicamente da B., il 18 gennaio 2013 questa autorità, per il tramite del suo cancelliere, ha contattato telefonicamente il suddetto legale per chiedere se il ritiro del ricorso riguardava anche la A. Ltd., non apparendo chiaro se B. potesse rappresentare formalmente tale società. Nel contesto di detta telefonata, il legale ha informato questa Corte che a- vrebbe a breve chiarito la situazione e ricontattato il Tribunale (v. act. 14), ciò che non è tuttavia avvenuto.
Diritto: 1. 1.1 In virtù degli art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) e 19 cpv. 2 del regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizzazione del Tribunale pe- nale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italia- na e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione eu- ropea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato
in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; testo non pubblicato nella RS ma ora consultabile nel fascicolo "Assistenza e estradizione" edito dalla Cancelleria federale, Berna 2012). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul rici- claggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle que- stioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio- nale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza interna- zionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il prin- cipio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo- svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 Il ricorso è stato tempestivamente interposto contro la decisione di entrata in materia ed esecuzione dell'autorità federale d'esecuzione (v. art. 80k AIMP). Le decisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura possono essere impugnate separatamente se causano un pregiudizio immediato e irreparabile mediante il sequestro di beni e valori oppure la presenza di persone che partecipano al processo (art. 80e cpv. 2 AIMP). La legittima- zione di B. è data per quanto riguarda la contestazione del sequestro del conto n. 2 presso la banca F., di cui risulta intestatario, mentre quella della società A. Ltd. è data per il conto n. 1 di cui risulta intestataria (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a OAIMP; DTF 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82). Essa fa per contro difetto per quanto riguarda i conti per i quali i ricorrenti risultano aventi diritto economico o dispongono sem- plicemente di una procura (v. DTF 122 II 130 consid. 2b e rinvii).
1.4 Si prende atto che B., con scritto del 15 novembre 2012, ha ritirato il pro- prio gravame. Per quanto lo riguarda, la causa è pertanto stralciata dal ruo- lo. Tale ritiro non vale per contro per la A. Ltd., dato che B., sebbene ne sia beneficiario economico, non la rappresenta formalmente. L'avv. Marcellini non ha potuto del resto fornire gli estremi della persona fisica o morale che,
dopo la disdetta del mandato da parte della G. SA di Lugano, rappresenta attualmente la A. Ltd.
2.1 In base alla giurisprudenza, nel caso di ricorsi rivolti contro decisioni inci- dentali ai sensi dell’art. 80e cpv. 2 AIMP (v. supra consid. 1.3), spetta al ri- corrente indicare, nel proprio atto ricorsuale, in che cosa consiste l’allegato pregiudizio e dimostrare che questo non potrebbe essere sanato mediante un giudizio che annulli, se del caso, la susseguente decisione di chiusura (DTF 130 II 329 consid. 2; 128 II 353 consid. 3 e rinvii). Per quanto riguarda il pregiudizio da prendere in considerazione, in particolare nel caso di se- questro di beni e valori, può trattarsi dell’impossibilità di adempiere delle obbligazioni contrattuali scadute (pagamento di stipendi, interessi, imposte, pretese esigibili, ecc.), del fatto di essere esposto a procedure di esecuzio- ne o di fallimento, oppure alla revoca di un’autorizzazione amministrativa, o ancora dell’impossibilità di concludere affari vicini al loro sbocco. Il solo fat- to di dover far fronte a delle spese correnti non è sufficiente, in linea di massima, a rendere verosimile un pregiudizio immediato e irreparabile ai sensi della predetta disposizione (DTF 130 II 329 consid. 2 pag. 332; sen- tenza del Tribunale penale federale RR.2007.43 del 16 maggio 2007, con- sid. 2.2 e rinvii).
2.2 La società ricorrente non ha fornito nessun elemento atto a chiarire la sua situazione economica, omettendo in particolare di indicare sia i suoi redditi che il suo patrimonio. Essa non è stata in grado di rendere verosimile l'in- sorgere per lei, in assenza di uno sblocco totale o parziale del suo conto, di un pregiudizio immediato ed irreparabile ai sensi della predetta giurispru- denza. In realtà, essa non ha nemmeno abbordato tale questione, unica censura proponibile a questo stadio della procedura rogatoriale. Il ricorso non merita dunque ulteriore disamina.
2.3 Da quanto sopra discende che il ricorso è inammissibile già per la sola mancanza di un pregiudizio immediato e irreparabile giusta l’art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP, il che rende superfluo l'esame delle restanti censure.
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
Bellinzona, 14 marzo 2013
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (v. art. 100 cpv. 2 lett. b LTF). Le decisioni pregiudiziali e incidentali nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale non sono impugnabili. Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcerazione in vista d’estradizione come anche sul sequestro di beni e valori, sempreché esse possano causare un pregiudi- zio irreparabile, oppure l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (v. art. 93 cpv. 1 e 2 LTF).