Sentenza del 26 luglio 2013 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, Presidente, Tito Ponti e Giorgio Bomio, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentata dall'avv. Luca Marcellini,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP) e sequestro (art. 33a OAIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2013.153
Fatti:
A. Il 20 novembre 2012 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mi- lano, Direzione distrettuale antimafia (DDA), ha presentato alla Svizzera una domanda d'assistenza giudiziaria nell'ambito di un procedimento pena- le avviato nei confronti di B. ed altri per i reati di scambio elettorale politico- mafioso (art. 416-ter CP italiano), concorso esterno in associazione di tipo mafioso (art. 416-bis CP italiano) e corruzione (art. 319 CP italiano). In so- stanza, B. è sospettato di aver corrisposto, nell'ambito delle consultazioni regionali del 2010 avvenute in Italia, una somma di EUR 200'000.-- a co- sche mafiose della 'ndrangheta lombarda in cambio di vantaggi elettorali. L'autorità penale italiana ritiene altamente probabile che l'importo di cui so- pra sia stato versato a partire da conti bancari svizzeri di pertinenza dell'in- dagato intestati però a terze persone. Mediante la sua rogatoria, essa ha chiesto diverse misure, tra le quali il sequestro di tutta la documentazione bancaria, del contenuto di eventuali cassette di sicurezza, nonché dei saldi attivi delle relazioni n. 1 presso la banca C. di Lugano e n. 2 presso la ban- ca C. di Crans Montana, intestate entrambe a A., compagna di B.
B. Mediante decisione del 28 novembre 2012, il Ministero pubblico della Con- federazione (in seguito: MPC) è entrato nel merito della suddetta richiesta, ordinando alla banca C. l'identificazione e la perquisizione di tutte le rela- zioni riconducibili a A., con sequestro della relativa documentazione banca- ria, dei saldi attivi e delle eventuali cassette di sicurezza. Alla banca è stato inoltre imposto un divieto di comunicazione della durata di sei mesi.
C. Con decisione di chiusura del 22 aprile 2013 il MPC ha accolto la rogatoria e ordinato la trasmissione alle autorità italiane di svariata documentazione relativa ai due conti di cui sopra, di cui è stato confermato nel contempo il blocco dei saldi attivi (v. lett. A).
D. In data 22 maggio 2013 A. ha interposto ricorso avverso la suddetta deci- sione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendone principalmente l'annullamento. A titolo subordinato, ella chie- de che vengano trasmessi alle autorità italiane unicamente una parte della documentazione bancaria relativa al conto presso la banca C. di Lugano. Postula in ogni caso il dissequestro dei fondi.
E. A conclusione delle sue osservazioni del 17 giugno 2013, il MPC postula la reiezione del gravame, siccome inammissibile e comunque infondato. Con scritto del giorno seguente, l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG),
dal canto suo, ha chiesto la reiezione del ricorso, nella misura della sua ammissibilità.
F. Con memoriale di replica del 5 luglio 2013, trasmesso all'UFG e al MPC per conoscenza, la ricorrente ha ribadito le sue conclusioni.
Diritto:
1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sul- l'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) e 19 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizza- zione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la Corte dei reclami penali giudica i reclami in materia di assistenza giudiziaria interna- zionale.
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italia- na e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione eu- ropea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; testo non pubblicato nella RS ma ora consultabile nel fascicolo "Assistenza e estradizione" edito dalla Cancelleria federale, Berna 2012). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul rici- claggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle que- stioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio- nale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza interna- zionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il prin- cipio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-
svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura dell’autorità federale d’esecuzione, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. La legittimazione della ricorrente, ti- tolare dei conti oggetto della criticata misura rogatoriale, è pacifica (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6).
2.1 Aderendo alla CEAG, la Svizzera ha posto il principio della doppia punibilità quale condizione all’esecuzione di ogni commissione rogatoria esigente l’applicazione di una qualsiasi misura coercitiva (v. art. 5 n. 1 lett. a CEAG e la riserva formulata mediante l'art. 3 del decreto federale del 27 settem- bre 1966 che approva la Convenzione del Consiglio d'Europa, RU 1967 p. 893 e segg.). L'art. X n. 1 dell'Accordo italo-svizzero prevede a sua volta che l'assistenza giudiziaria consistente in una misura coercitiva è concessa solo se il fatto che ha dato luogo alla commissione rogatoria è punibile se- condo il diritto dei due Stati. Nel diritto interno, tale principio è espresso all'art. 64 cpv. 1 AIMP. Nell'ambito dell'esame della doppia punibilità, l'autorità non si scosta dall'e- sposto dei fatti contenuto nella domanda, fatti salvi gli errori, le lacune o al- tre contraddizioni evidenti ed immediatamente rilevati (DTF 132 II 81 con- sid. 2.1; 118 Ib 111 consid 5b). Il Tribunale non deve procedere a un esa- me dei reati e delle norme penali menzionati nella domanda di assistenza, ma deve semplicemente vagliare, limitandosi a un esame "prima facie", se i fatti addotti nella domanda estera - effettuata la dovuta trasposizione - sa- rebbero punibili anche secondo il diritto svizzero, ricordato che la punibilità secondo il diritto svizzero va determinata senza tener conto delle particolari forme di colpa e condizioni di punibilità da questo previste (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc; 118 Ib 543 consid. 3b/aa; 116 Ib 89 consid. 3b/bb; 112 Ib 576 consid. 11b/bb). I fatti incriminati non devono forzatamente essere ca- ratterizzati, nelle due legislazioni toccate, dalla medesima qualificazione giuridica (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc; TPF 2012 114 consid. 7.4).
2.2 In concreto, l'autorità rogante sospetta che B. abbia concluso un patto con un'associazione mafiosa che avrebbe previsto, a fronte della promessa dei
rappresentanti delle cosche della 'ndrangheta di procurare un pacchetto cospicuo di voti nella misura di circa 4'000 preferenze a suo favore, voti che egli avrebbe saputo sarebbero stati raccolti mediante la pressione rappre- sentata dalla forza di intimidazione dell'associazione mafiosa, il suo impe- gno di erogare, in più rate, la somma complessiva di almeno EUR 200'000.-
3.1 La questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una do- manda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero de- ve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'oppor-
tunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compi- to all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenze del Tribunale penale federale RR.2008.154-157 dell’11 settembre 2008, consid. 3.1; RR.2007.18 del 21 maggio 2007, con- sid. 6.3) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a). Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità e- stere chiedono informazioni su conti bancari nell'ambito di procedimenti per reati patrimoniali o corruttivi, come quello qui in esame, esse necessitano di regola di tutti i documenti, perché debbono poter individuare il titolare giuri- dico ed economico dei conti eventualmente foraggiati con proventi illeciti, per sapere a quali persone o entità giuridiche possano essere ricollegati (DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 con- sid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007, consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sull'utilità dei documenti d'aper- tura di un conto v. sentenza del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 ago- sto 2007, consid. 3.2; cfr. anche DTF 130 II 14 consid. 4.1). La trasmissio- ne dell'intera documentazione potrà evitare altresì l'inoltro di eventuali do- mande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008, con- sid. 2.4). Si tratta di una maniera di procedere necessaria, se del caso, ad accertare anche l'estraneità delle persone interessate (DTF 129 II 462 con- sid. 5.5; sentenze del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 2.3 e 3.2; 1A.52/2007 del 20 luglio 2007, consid. 2.1.3; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; 1A.79/2005 del 27 aprile 2005, consid. 4.1). In base alla giurisprudenza l'esame va quindi limitato alla cosiddetta utilità po- tenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b). Vietata in particolare è la cosiddetta “fishing e- xpedition”, la quale è definita dalla giurisprudenza una ricerca generale ed indeterminata di mezzi di prova volta a fondare un sospetto senza che esi- stano pregressi elementi concreti a sostegno dello stesso (DTF 125 II 65 consid. 6b/aa e rinvii). Questo genere di inchieste non è consentito in ambi- to di assistenza giudiziaria internazionale sia alla luce del principio della proporzionalità che di quello della specialità. Tale divieto si fonda sempli- cemente sul fatto che è inammissibile procedere a casaccio nella raccolta delle prove (DTF 113 I 257 consid. 5c).
3.2 Nella fattispecie, l'autorità rogante sospetta che le varie somme di denaro versate dall'indagato alla 'ndrangheta per l'acquisto di voti utili alla sua rie- lezione quale consigliere regionale e all'ottenimento della carica di asses- sore presso la Regione Lombardia provengano dai conti oggetto della deci- sione impugnata. Gli inquirenti italiani ritengono che la ricorrente, intestata- ria dei conti nonché compagna e convivente di B., possa fungere da pre- stanome per relazioni bancarie riconducibili in realtà al predetto, ipotesi che sarebbe avvalorata da pedinamenti ed intercettazioni telefoniche effettuati dalle autorità italiane in collaborazione con quelle svizzere (v. act. 6.2 pag. 5 e segg.). Come chiaramente illustrato dalla giurisprudenza (v. consid. 3.1), riguardando l'inchiesta estera anche reati corruttivi, tutta la documen- tazione relativa ai conti della ricorrente è potenzialmente utile per le indagi- ni, in quanto destinata a permettere la ricostruzione di tutti i flussi di denaro di origine criminale; sia per identificare eventuali ulteriori movimentazioni di denaro sospette – ciò che l'autorità d'esecuzione ha già preannunciato (v. act. 6.5 pag. 6) – sia per verificare la provenienza del denaro che si presu- me sia stato utilizzato per pagare i voti alla 'ndrangheta. A tal proposito, oc- corre ricordare che il principio dell'utilità potenziale assume un ruolo crucia- le nell'applicazione del principio della proporzionalità nell'ambito dell'assi- stenza in materia penale. Lo scopo di tale cooperazione è proprio quello di favorire la scoperta di fatti, informazioni e mezzi di prova, compresi quelli di cui l'autorità estera non sospetta neppure l'esistenza. Non si tratta soltanto di aiutare lo Stato richiedente a provare i fatti evidenziati dall'inchiesta, ma di svelarne altri, se ne esistono. Ne deriva, per l'autorità d'esecuzione, un dovere di esaustività che giustifica la comunicazione di tutti gli elementi da essa raccolti e idonei alle indagini estere, alfine di chiarire in tutti i suoi a- spetti i meccanismi delittuosi perseguiti nello Stato rogante (sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.173 del 13 ottobre 2010, consid. 4.2.4/a e RR.2009.320 del 2 febbraio 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n. 722, p. 673 e seg.).
Quanto precede permette di confermare la sufficiente relazione tra le misu- re d'assistenza richieste e l'oggetto del procedimento penale estero, spet- tando comunque al giudice estero del merito valutare se dalla documenta- zione sequestrata emerge in concreto una connessione penalmente rile- vante fra i fatti perseguiti all'estero e le relazioni bancarie della ricorrente. Sarà dunque in quella sede che quest'ultima potrà far valere le sue ragioni sulle operazioni ivi avvenute. Vi è quindi da concludere che la domanda di assistenza estera non viola il principio della proporzionalità.
4.1 L'autorità che entra nel merito di una domanda d'assistenza giudiziaria in- ternazionale e, in esecuzione della stessa, ordina un sequestro, deve veri- ficare che tale provvedimento abbia un legame sufficientemente stretto con i fatti esposti nella domanda e non sia manifestamente sproporzionato per rapporto a quest'ultima (DTF 130 II 329 consid. 3)
4.1.1 Alla luce di quanto esposto in precedenza (v. consid. 3.2 supra), il legame tra i conti della ricorrente ed il procedimento penale italiano risulta pertanto evidente, ciò che permette senz'altro di confermare la legalità dei sequestri in sé.
4.1.2 Per quanto riguarda l'entità dei valori sequestrati, l'autorità rogante, sulla base della documentazione bancaria che gli verrà trasmessa, avrà la pos- sibilità di analizzare tutte le operazioni avvenute sui conti, ciò che permette- rà di capire in che misura i valori ivi depositati sono di origine criminale. Allo stato attuale, occorre dunque confermare il sequestro nella sua integralità.
4.2 Di regola, il sequestro di fondi deve essere mantenuto sino alla notifica di una decisione definitiva ed esecutiva dello Stato richiedente o fintanto che quest'ultimo non abbia comunicato che una tale decisione non può più es- sere pronunciata (art. 74a cpv. 3 AIMP e 33a OAIMP; TPF 2007 124 con- sid. 8 e rinvii; v. anche art. 11 e seg. CRic). La durata di un sequestro ordi- nato a scopo di restituzione o di confisca deve tuttavia rispettare il principio della proporzionalità; esso non può dunque prolungarsi in maniera indefini- ta (v. ZIMMERMANN, op. cit., n. 340). Il trascorrere del tempo può implicare il rischio d'intaccare eccessivamente la garanzia della proprietà (art. 26 cpv. 1 Cost.) o l'obbligo di celerità ancorato all'art. 29 cpv. 1 Cost. (DTF 126 II 462 consid. 5e). Per questi motivi, trascorso un certo lasso di tempo, la mi- sura coercitiva deve poter essere revocata o l'assistenza rifiutata. In questo modo, la Svizzera ha respinto una domanda d'assistenza haitiana tredici anni dopo la decisione di sequestro, non avendo lo Stato richiedente dato seguito alle richieste d'informazioni atte a dimostrare che esisteva ancora un interesse all'esecuzione della domanda (sentenza non pubblicata del Tribunale federale 1A.222/1999 del 4 novembre 1999). D'altro canto, trat- tandosi d'assistenza accordata alle Filippine nel quadro dell'affare Marcos, il Tribunale federale ha impartito alle autorità dello Stato richiedente un ul- timo termine per produrre una decisione di prima istanza di confisca di va- lori sequestrati da oltre venti anni (sentenza del Tribunale federale 1A.335/2005 del 18 agosto 2006, consid. 6.2). Oltre a prendere in conside- razione la durata dei sequestri litigiosi, il principio della proporzionalità esi- ge inoltre che si tenga conto anche del grado di complessità dell'inchiesta. In questo senso il Tribunale penale federale ha giudicato ancora proporzio- nata una durata di dodici anni per un sequestro legato all'affare Salinas (TPF 2007 124 consid. 8.2.3).
4.3 Nella fattispecie, il blocco rogatoriale è intervenuto il 28 novembre 2012 (v. act. 6.4), ragione per cui la durata del sequestro non risulta allo stadio attu- ale problematica dal punto di vista del rispetto del principio della proporzio- nalità.
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
Bellinzona, 26 luglio 2013
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).