Sentenza del 18 giugno 2013 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Andreas J. Keller, Giudice Presi- dente, Giorgio Bomio e Nathalie Zufferey Franciolli, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
tutti rappresentati dall'avv. Edy Salmina,
Ricorrenti
contro
MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia
Perquisizione e sequestro di mezzi di prova (Art. 63 cpv. 2 lett. b AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2013.154-156/RP.2013.29-31
Visti:
la decisione del 13 maggio 2013, mediante la quale il Ministero pubblico tici- nese è entrato nel merito di una domanda di assistenza giudiziaria in materia penale presentata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena nell'ambito di un procedimento penale a carico di D. per reati finanziari a dan- no della banca E. (incarto ROG.2013.50);
la decisione del 13 maggio 2013, con la quale il Ministero pubblico ticinese ha ordinato la perquisizione domiciliare, con sequestro di documentazione ed oggetti, della sede della società F. SA a Z., misura coercitiva adottata sia a scopi rogatoriali che nell'ambito di un procedimento cantonale a carico del predetto per titolo di riciclaggio di denaro (incarto INC.2013.1282);
la decisione del 13 maggio 2013, mediante la quale il Ministero pubblico tici- nese ha ordinato la perquisizione domiciliare, con sequestro di documentazio- ne ed oggetti, dell'abitazione di A. e B. a Z., misura coercitiva adottata sia a scopi rogatoriali che nell'ambito del suddetto procedimento cantonale;
la decisione del 13 maggio 2013, mediante la quale il Ministero pubblico tici- nese è entrato nel merito di una domanda di assistenza giudiziaria in materia penale presentata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firen- ze nell'ambito di un procedimento penale a carico di A. per titolo di bancarotta semplice legata al fallimento della G. SpA (incarto ROG.2013.75);
la decisione del 13 maggio 2013, con la quale il Ministero pubblico ticinese ha ordinato, a fini rogatoriali, la perquisizione domiciliare, con sequestro di docu- mentazione ed oggetti, della sede della società F. SA a Z.;
la decisione del 13 maggio 2013, mediante la quale il Ministero pubblico tici- nese ha ordinato, a fini rogatoriali, la perquisizione domiciliare, con sequestro di documentazione ed oggetti, dell'abitazione di A. e B. a Z.;
il ricorso del 27 maggio 2013 interposto da A., B. e C. presso la Corte dei re- clami penali del Tribunale penale federale avverso le sei summenzionate de- cisioni; Considerato:
che la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i reclami in materia di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (art. 37 cpv. 2 LOAP);
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che in questo ambito la procedura è retta in particolare dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021; v. art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP nonché art. 12 cpv. 1 AIMP);
che se un ricorso sembra a priori inammissibile, l'autorità di ricorso può rinun- ciare ad uno scambio degli scritti (v. art. 57 cpv. 1 PA a contrario);
che in base all’art. 9a dell’ordinanza sull’assistenza internazionale in materia penale (OAIMP; RS 351.11) nel caso di perquisizioni domiciliari sono conside- rati personalmente e direttamente toccati ai sensi degli art. 21 cpv. 3 e 80h della legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1) il proprietario o il locatario;
che la perquisizione impugnata essendo avvenuta al domicilio dei ricorrenti, la loro legittimazione a ricorrere è pacifica (v. anche TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82);
che, tuttavia, la decisione dell’autorità cantonale o federale d’esecuzione rela- tiva alla chiusura della procedura d’assistenza giudiziaria può essere impu- gnata, congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, con ricorso alla Cor- te dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 80e cpv. 1 AIMP), mentre le decisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura possono es- sere impugnate separatamente se causano un pregiudizio immediato e irrepa- rabile mediante il sequestro di beni e valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP) oppu- re mediante la presenza di persone che partecipano al processo estero (art. 80e cpv. 2 lett. d AIMP);
che i ricorrenti non hanno né invocato, tanto meno dimostrato, l'esistenza di un tale pregiudizio, dilungandosi piuttosto su questioni che potranno semmai essere sollevate mediante gravame avverso la decisione di chiusura;
che mancando dunque i requisiti di ammissibilità giusta il suddetto art. 80e cpv. 2 AIMP, questo Tribunale non può entrare nel merito del reclamo;
che, visto quanto precede, la Corte non ha proceduto allo scambio di scritti;
che il ricorrente, risultando soccombente data l’irricevibilità del suo gravame, deve sopportare le spese processuali cagionate (art. 63 cpv. 1 PA);
che una tassa di giustizia di fr. 3'000.-- è posta a suo carico; essa è fissata giusta gli art. 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della
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procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), richiamati gli art. 63 cpv. 4bis e 5 PA;
che il suddetto importo è coperto dall'anticipo spese di fr. 6'000.-- già versato; il saldo di fr. 3'000.-- è restituito ai ricorrenti.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
Bellinzona, 19 giugno 2013
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Giudice Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
Informazione sui rimedi giuridici Contro le decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione è data facoltà di ricorso al Tribunale federale (art. 92 cpv. 1 LTF). Tali decisioni non possono più essere impugnate ulteriormente (art. 92 cpv. 2 LTF). Nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale, le altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente non sono impugnabili. Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcerazione in vista d’estradizione o sul sequestro di beni e valori, se esse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura defatigante o dispendiosa (v. art. 93 cpv. 1 e 2 LTF).