Sentenza del 14 agosto 2013 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, Presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dall'avv. Rossano Pinna,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2013.157
Fatti:
A. L'11 luglio 2012 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia ha presentato alla Svizzera una domanda d'assistenza giudiziaria, comple- tata l'8 settembre seguente, nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di A. e B. per i reati di riciclaggio (art. 648-bis CP italiano), im- piego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter CP italia- no), con la circostanza aggravante del metodo e del fine mafiosi (art. 7 De- creto legislativo n. 152 del 13 maggio 1991). In sostanza, gli indagati sono sospettati di aver trasferito e/o comunque reimpiegato, attraverso la costi- tuzione del gruppo imprenditoriale denominato C. SA, operante in provincia di Brescia, capitali di origine illecita provenienti dalla criminalità organizzata di stampo mafioso, con specifico riferimento alla cosca 'ndranghetista reg- gina dei D., E. e F.. In particolare, nel corso delle indagini, sarebbe emerso come i predetti, pur in assenza di un'adeguata disponibilità finanziaria, a- vessero acquistato, a mezzo del gruppo di società da loro creato nell'arco di pochi anni, alberghi e complessi residenziali nella zona turistica di pregio del lago d'Iseo per un valore plurimilionario. Mediante la sua rogatoria, e più precisamente con il complemento dell'8 settembre 2012, essa ha chie- sto di accertare l'esistenza di relazioni bancarie intestate e/o comunque ri- feribili a A. e C. SA in essere presso la banca G. di Lugano, con il seque- stro, in caso di esito positivo, dei saldi attivi eventualmente risultanti e con acquisizione delle movimentazioni e della documentazione di supporto dal 1° luglio 2007 alla data di esecuzione della rogatoria.
B. Mediante decisione del 5 ottobre 2012, il Ministero pubblico della Confede- razione (in seguito: MPC) è entrato nel merito della suddetta richiesta, ordi- nando alla banca G., da una parte, di trasmettergli tutta la documentazione relativa a relazioni bancarie riconducibili a A. e C. SA, dall'altra, il sequestro dei conti, con blocco dei relativi saldi attivi.
C. Con decisione di chiusura del 24 aprile 2013 il MPC ha accolto la rogatoria e ordinato la trasmissione alle autorità italiane di svariata documentazione relativa ai seguenti conti presso la banca G.: n. 1, n. 2, n. 3, intestati a A.; n. 4, n. 5 e n. 6 cointestati a A. e H. Nel contempo, l'autorità d'esecuzione federale ha confermato il sequestro dei relativi saldi attivi.
D. In data 27 maggio 2013 A. ha interposto ricorso avverso la suddetta deci- sione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendone principalmente l'annullamento. A titolo subordinato, egli postu- la la retrocessione dell'incarto all'autorità d'esecuzione affinché, da una par-
te, richieda all'autorità rogante un aggiornamento circa l'attuale posizione del ricorrente per rapporto alla domanda di assistenza e, dall'altra, espunga dagli atti i giustificativi anteriori al 1° gennaio 2007.
E. A conclusione delle sue osservazioni del 27 giugno 2013, il MPC postula la reiezione del gravame. Con scritto del giorno seguente, l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG), dal canto suo, ha chiesto la reiezione del ricor- so, nella misura della sua ammissibilità.
F. Con memoriale di replica del 12 luglio 2013, trasmesso all'UFG e al MPC per conoscenza, il ricorrente ha ribadito le sue conclusioni.
Diritto:
1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sul- l'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) e 19 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la Corte dei re- clami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria interna- zionale.
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italia- na e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione eu- ropea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; testo non pubblicato nella RS ma ora consultabile nel fascicolo "Assistenza e estradizione" edito dalla Cancelleria federale, Berna 2012). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul rici- claggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle que- stioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio- nale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto
principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza interna- zionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il prin- cipio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo- svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura dell’autorità federale d’esecuzione, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. La legittimazione del ricorrente, tito- lare dei conti oggetto della criticata misura rogatoriale, è pacifica (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6).
2.1 La questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una do- manda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero de- ve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'oppor- tunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compi- to all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenze del Tribunale penale federale RR.2008.154-157 dell’11 settembre 2008, consid. 3.1; RR.2007.18 del 21 maggio 2007, con- sid. 6.3) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a). Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni su conti bancari nell'ambito di procedimenti per reati patrimoniali come quelli qui in esame, esse necessitano di regola di tutti i documenti, perché debbono poter individuare il titolare giuridico ed economico dei conti eventualmente foraggiati con proventi illeciti, per sape- re a quali persone o entità giuridiche possano essere ricollegati (DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007, con- sid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del
1° settembre 2005 in fine; sull'utilità dei documenti d'apertura di un conto v. sentenza del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 3.2; cfr. anche DTF 130 II 14 consid. 4.1). La trasmissione dell'intera do- cumentazione potrà evitare altresì l'inoltro di eventuali domande comple- mentari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tri- bunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008, consid. 2.4). Si tratta di una maniera di procedere necessaria, se del caso, ad accertare anche l'estraneità delle persone interessate (DTF 129 II 462 consid. 5.5; sentenze del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 2.3 e 3.2; 1A.52/2007 del 20 luglio 2007, consid. 2.1.3; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; 1A.79/2005 del 27 aprile 2005, consid. 4.1). In base alla giurisprudenza l'esame va quindi limitato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 con- sid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b).
2.2 Nella fattispecie, l'autorità rogante, come già evidenziato (v. lett. A), sospet- ta il ricorrente di attività di riciclaggio di ingenti somme di denaro a favore della 'ndrangheta. Parallelamente a grossi investimenti nel campo immobi- liare effettuati in assenza di adeguate risorse finanziarie, il ricorrente a- vrebbe intrattenuto contatti con soggetti legati alla criminalità organizzata calabrese, fra i quali I., legato a J., ritenuto collegato alla cosca 'ndranghe- tista D., E. e F.. Tale situazione ha portato a ritenere che i reali finanziatori delle operazioni immobiliari, compiute da C. SA, siano soggetti legati all'ambito criminale di appartenenza di I. Intercettazioni telefoniche effettua- te dagli inquirenti italiani farebbero del resto capire che i reali proprietari del gruppo siano altri soggetti calabresi (v. act. 7.1 pag. 2). Tra gli svariati isti- tuti di credito utilizzati dal ricorrente per le movimentazioni di denaro riguar- danti figure societarie riconducibili alla C. SA risulterebbe esserci anche la banca G., dato emerso in particolare da un messaggio sms del 20 aprile 2012 nonché da un colloquio telefonico del 25 aprile 2012 (v. act. 7.2 pag. 1 e seg.) intercettati dalla Guardia di Finanza di Brescia. Riguardando l'in- chiesta estera reati di riciclaggio che l'autorità estera presume siano stati commessi con svariate movimentazioni bancarie, tutta la documentazione relativa ai conti del ricorrente è potenzialmente utile per le indagini, in quan- to destinata a permettere la ricostruzione di tutti i flussi di denaro di presun- ta origine criminale. A tal proposito, occorre ricordare che il principio dell'uti- lità potenziale assume un ruolo cruciale nell'ambito dell'assistenza in mate- ria penale. Lo scopo di tale cooperazione è proprio quello di favorire la scoperta di fatti, informazioni e mezzi di prova, compresi quelli di cui l'auto- rità estera non sospetta neppure l'esistenza. Non si tratta soltanto di aiutare lo Stato richiedente a provare i fatti evidenziati dall'inchiesta, ma di svelarne altri, se ne esistono. Ne deriva, per l'autorità d'esecuzione, un dovere di
esaustività che giustifica la comunicazione di tutti gli elementi da essa rac- colti e potenzialmente idonei alle indagini estere, alfine di chiarire in tutti i suoi aspetti i meccanismi delittuosi perseguiti nello Stato rogante (sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.173 del 13 ottobre 2010, consid. 4.2.4/a e RR.2009.320 del 2 febbraio 2010, consid. 4.1; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3a ediz., Berna 2009, n. 722, p. 673 e seg.).
Quanto precede permette di confermare la sufficiente relazione tra le misu- re d'assistenza richieste e l'oggetto del procedimento penale estero, spet- tando comunque al giudice estero del merito valutare se dalla documenta- zione sequestrata emerge in concreto una connessione penalmente rile- vante fra i fatti perseguiti all'estero e le relazioni bancarie del ricorrente. Sa- rà dunque in quella sede che quest'ultima potrà far valere le sue ragioni sulle operazioni ivi avvenute. Vi è quindi da concludere che la domanda di assistenza estera non viola il principio della proporzionalità.
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
Bellinzona, 14 agosto 2013
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).