Sentenza del 4 settembre 2013
Corte dei reclami penali
Composizione
Giudici penali federali Stephan Blättler, Presidente,
Tito Ponti e Giorgio Bomio,
Cancelliere Davide Francesconi
Parti
A., rappresentato dall'avv. Luigi Mattei,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
all'Italia
Esame degli atti (art. 80b AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2013.230
Visti:
- la decisione di entrata nel merito del 9 luglio 2013 del Ministero pubblico
della Confederazione (di seguito: MPC) emanata nell'ambito della
commissione rogatoria presentata in data 23 aprile 2013 dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia nell'interesse di un
procedimento penale condotto nei confronti di A. e altri per le ipotesi di reato
di frode nelle pubbliche forniture, appropriazione indebita aggravata,
intestazione fittizia di valori e riciclaggio di denaro (v. act. 1.3);
- il decreto di edizione del 9 luglio 2013 emanato dal MPC in esecuzione della
suddetta commissione rogatoria nei confronti della B. SA in liquidazione,
volto alla consegna di tutta una serie di documenti (v. act. 1.4);
- lo scritto del 5 agosto 2013 con il quale il MPC ha respinto la richiesta
inoltrata dal qui ricorrente volta ad ottenere copia della commissione
rogatoria presentata dall'autorità italiana (v. act. 1.2);
- il ricorso del 16 agosto 2013 interposto da A. avverso la summenzionata
decisione, con il quale egli postula l'accesso agli atti del procedimento
rogatoriale in parola (v. act. 1).
Considerato:
- che la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i reclami
in materia di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (art. 37
cpv. 2 LOAP);
- che in questo ambito la procedura è retta in particolare dalla legge federale
sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021; v. art. 39 cpv. 2 lett. b
LOAP nonché art. 12 cpv. 1 AIMP);
- che se un ricorso è a priori inammissibile, l'autorità di ricorso può rinunciare
ad uno scambio degli scritti (v. art. 57 cpv. 1 PA a contrario);
- che, giusta l'art. 80e cpv. 2 AIMP, le decisioni incidentali anteriori alla
decisione di chiusura possono essere impugnate separatamente se causano
un pregiudizio immediato ed irreparabile mediante il sequestro di beni e
valori (lett. a) o la presenza di persone che partecipano al processo estero
(lett. b);
- che il suddetto elenco di pregiudizi immediati ed irreparabili è esaustivo
(v. DTF 126 II 495 consid. 5a-d);
- che, giusta l'art. 80b cpv. 1 AIMP, gli aventi diritto possono partecipare al
procedimento ed esaminare gli atti sempreché ciò sia necessario alla tutela
dei loro interessi;
- che la nozione di "aventi diritto" è da interpretare alla luce del diritto di
ricorrere ai sensi dell'art. 80h lett. b AIMP (ROBERT ZIMMERMANN, La
coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3a ediz., Berna 2009,
n. 477 e seg. e i riferimenti giurisprudenziali ivi citati);
- che giusta l'art. 80h AIMP, oltre all’UFG (art. 80h lett. a AIMP), ha diritto di
ricorrere chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura
d’assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione
all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 80h lett. b AIMP; v. anche
l’art. 21 cpv. 3 AIMP per quanto concerne le persone contro cui è diretto il
procedimento penale all’estero);
- che il concetto di persona toccata ai sensi dei predetti articoli di legge trova
concretizzazione sia nella giurisprudenza che all'art. 9a OAIMP: per essere
considerato personalmente e direttamente toccato da una misura di
assistenza giudiziaria internazionale, il ricorrente deve avere un legame
sufficientemente stretto con la decisione litigiosa (DTF 123 II 161 consid. 1
d/aa);
- che in via giurisprudenziale è stato altresì precisato che la legittimazione a
ricorrere compete alla persona direttamente sottoposta a una misura
coercitiva (perquisizione, sequestro o interrogatorio; DTF 137 IV 134 consid.
5.2.2; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; 127 II 198 consid. 2d;
126 II 258 consid. 2d; 124 II 180 consid. 1b; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag.
82), mentre gli interessati toccati solo in maniera indiretta, come ad esempio
il mero avente diritto economico di un conto bancario, non possono
impugnare tali provvedimenti (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1);
- che per lo stesso motivo, nel caso di documenti in possesso di terzi, soltanto
questi ultimi in quanto loro possessori possono contestare il sequestro degli
stessi, anche se i documenti in questione concernono un’altra persona
contro la quale è pendente un procedimento penale estero (DTF 123 II 161
consid. 1d; 116 Ib 106 consid. 2a; TPF 2007 79 consid. 1.6);
- che la persona perseguita all'estero non può ricorrere contro misure che
toccano terzi (DTF 116 Ib 106 consid. 2a/aa; 110 Ib 387 consid. 3b): questo
diritto è infatti riconosciuto all’indagato all’estero solo quando egli è toccato in
maniera diretta dalla misura d’assistenza, per esempio laddove viene
direttamente sottoposto ad un interrogatorio o ad una perquisizione
rogatoriali;
- che nel caso concreto il ricorrente non è palesemente persona toccata da
una misura di assistenza giudiziaria - la sola ordinata dal MPC riguardando
per ora esclusivamente la B. SA in liquidazione - con la conseguenza che
egli non dispone della qualità di parte nella presente procedura rogatoriale;
- che allo stato attuale del procedimento rogatoriale il ricorrente non può
nemmeno fondare la propria richiesta - siccome prematura - su presunti
verbali d'interrogatorio che, a suo dire, inevitabilmente lo riguardano, e in
merito ai quali l'autorità rogante nulla ha ancora formalmente deciso,
limitandosi ad annoverarli nella propria decisione di entrata in materia tra le
misure richiese dall'autorità estera e specificando che, se del caso, saranno
oggetto di separata decisione;
- che di conseguenza, difettando il ricorrente della qualità di parte, egli non
può nemmeno pretendere l'accesso agli atti ex art. 80b AIMP;
- che il ricorso si rivela pertanto di primo acchito inammissibile, motivo per il
quale la Corte non ha proceduto allo scambio di scritti;
- che il ricorrente, risultando soccombente data l'irricevibilità del suo gravame,
deve sopportare le spese processuali cagionate (art. 63 cpv. 1 PA);
- che una tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a suo carico; essa è fissata
giusta gli art. 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del Tribunale penale federale del
31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della
procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), richiamati gli art. 63
cpv. 4bis e 5 PA;
- che il suddetto importo è coperto dall'anticipo spese di fr. 3'000.-- già
versato; il saldo di fr. 1'000.-- è restituito al ricorrente.
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
- Il ricorso è inammissibile.
- La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del ricorrente. Essa è
coperta dall'anticipo spese di fr. 3'000.-- già versato. La Cassa del Tribunale
penale federale restituirà al ricorrente il saldo di fr. 1'000.--.
Bellinzona, 6 settembre 2013
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Luigi Mattei
- Ministero pubblico della Confederazione
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale
della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne
un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni
inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un
caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati
violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv.
2 LTF).