Sentenza del 28 gennaio 2014 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Roy Garré e Cornelia Cova, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A. S.R.L., rappresentata dagli avv. Carlo Lombardini e Garen Ucari,
Ricorrente
contro
AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE DOGANE,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2013.257
Fatti:
A. Il 23 febbraio 2011 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firen- ze ha presentato alla Svizzera una domanda d'assistenza giudiziaria, com- pletata il 6 e 27 maggio 2011, l'8 novembre 2012 nonché il 13 gennaio 2013, nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B. ed altri per i reati di truffa (art. 640 CP italiano), associazione per delinquere (art. 416 CP italiano), riciclaggio (art. 648-bis CP italiano) ed impiego di de- naro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter CP italiano). In so- stanza, l'autorità italiana afferma che B., proprietario ed amministratore del gruppo farmaceutico C., avrebbe realizzato nel corso degli anni una struttu- ra commerciale, apparentemente non riferibile al gruppo C., costituita da letterbox companies, localizzate di solito in paesi fiscalmente opachi e fun- zionali alla realizzazione di transazioni commerciali artefatte, società utiliz- zate per negozi giuridici fraudolenti aventi come causa effettiva la sovrafat- turazione dei costi dei principi attivi utilizzati nella produzione dei farmaci nell'interesse di C. L'importo pagato da quest'ultimo e riscosso dalle società fittizie, riferibili ad B., sarebbe stato, da tali società, solo in parte utilizzato per pagare i fornitori della merce. Una parte sarebbe infatti stata accumula- ta su conti esteri. La struttura apparente creata da B. sarebbe servita per realizzare tre obiettivi: gonfiare il prezzo dei farmaci al pubblico, ottenendo così illeciti guadagni sulla vendita dei farmaci stessi; ottenere illegittimi ri- sparmi fiscali, lucrando e sottraendo profitti al gruppo C., per allocarli su società estere fittizie; accumulare fondi neri all'estero, fondi che, al momen- to dell'inoltro della domanda di assistenza ammontavano a non meno di EUR 1'200'000. Lo sviluppo delle indagini italiane avrebbe permesso di in- dividuare la società A. S.r.l, con sede a Firenze, riferibile agli indagati, qua- le destinataria ed utilizzatrice di somme di denaro di provenienza illecita (v. act. 9.1). Mediante la sua rogatoria, e più precisamente con il complemento del 13 gennaio 2013, l'autorità estera ha chiesto di accertare l'esistenza di relazioni bancarie riferibili alla predetta società e agli indagati presso la banca D. AG di Zurigo e di acquisire la relativa documentazione (v. act. 9.2).
B. Mediante decisione dell'11 febbraio 2013, l'Amministrazione federale delle dogane (in seguito: AFD), autorità alla quale l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l'esecuzione della domanda di assistenza, è en- trata nel merito della rogatoria italiana, ordinando quanto richiesto dall'auto- rità estera (v. act. 9.4).
C. Con decisione di chiusura del 26 agosto 2013 l'AFD ha accolto la rogatoria e ordinato la trasmissione alle autorità italiane di svariata documentazione
relativa alle relazioni bancarie n. 1 e 2 presso la banca D. AG di Zurigo, en- trambe intestate alla società A. S.R.L. (v. act. 9.5).
D. In data 30 settembre 2013 la società A. S.R.L. ha interposto ricorso avver- so la suddetta decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo, principalmente, l'annullamento della stessa e la reiezione delle richieste d'assistenza italiane. A titolo subordinato, essa postula l'annullamento della decisione impugnata e la retrocessione dell'in- carto all'autorità d'esecuzione per nuova decisione (v. act. 1).
E. A conclusione delle sue osservazioni del 29 ottobre 2013, l'UFG postula la reiezione del gravame (v. act. 8). Con scritto dell'8 novembre seguente, l'AFD ha chiesto la reiezione del ricorso, nella misura della sua ammissibili- tà (v. act. 9).
F. Con memoriale di replica del 25 novembre 2013, trasmesso all'UFG e all'AFD per conoscenza, la ricorrente ha ribadito le sue conclusioni ricor- suali (v. act. 11).
Diritto:
1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sul- l'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) e 19 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la Corte dei re- clami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria interna- zionale.
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italia- na e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione eu- ropea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; testo non pubblicato nella RS ma ora consultabile
nel fascicolo "Assistenza e estradizione" edito dalla Cancelleria federale, Berna 2012). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul rici- claggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle que- stioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio- nale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza interna- zionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il prin- cipio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo- svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura dell’autorità federale d’esecuzione, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. La legittimazione della ricorrente, ti- tolare dei conti oggetto della criticata misura rogatoriale, è pacifica (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6).
essere concessa per frode fiscale. In assenza di quest'ultima, neppure il ri- ciclaggio di denaro sarebbe ipotizzabile.
2.1 La questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una do- manda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero de- ve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'oppor- tunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compi- to all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenze del Tribunale penale federale RR.2008.154-157 dell’11 settembre 2008, consid. 3.1; RR.2007.18 del 21 maggio 2007, con- sid. 6.3) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a). Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni su conti bancari nell'ambito di procedimenti come quello qui in esame, esse necessitano di regola di tutti i documenti, perché debbono poter individuare il titolare giuridico ed economico dei conti eventualmente foraggiati con proventi illeciti, per sapere a quali persone o entità giuridiche possano essere ricollegati (DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007, consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sull'utilità dei documenti d'apertura di un conto v. sentenza del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 3.2; cfr. anche DTF 130 II 14 consid. 4.1). La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare al- tresì l'inoltro di eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008, consid. 2.4). Si tratta di una maniera di procedere necessaria, se del caso, ad accertare anche l'estraneità delle persone inte- ressate (DTF 129 II 462 consid. 5.5; sentenze del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 2.3 e 3.2; 1A.52/2007 del 20 luglio 2007, consid. 2.1.3; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; 1A.79/2005 del 27 aprile 2005, consid. 4.1). In base alla giurisprudenza l'esame va quindi limitato alla co- siddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 con- sid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b).
2.2 Nella fattispecie, l'autorità rogante afferma che le indagini in corso in Italia hanno permesso di individuare la ricorrente quale destinataria ed utilizzatri- ce di somme di denaro di presunta provenienza illecita. La stessa ricorrente
ha poi acquistato azioni della banca E. di Siena mediante le seguenti ope- razioni:
operazione avente indicativo n. 3 del 27 marzo 2012 concernente la ne- goziazione di 5'500'000 azioni della banca E. di Siena per un controvalore di EUR 1'931'540.38, la quale risulta effettuata da F. S.p.A. per conto del cliente G. AG, a Murten; tale società ha regolato l'operazione per il tramite di un sottoconto aperto presso la banca D. AG di Zurigo (v. act. 9.2, allega- to 1);
operazioni aventi indicativo n. 4 e 5 del 30 marzo 2012, concernenti la negoziazione di 107'382'130 e 359'879'458 azioni della banca E. di Siena per un controvalore rispettivamente di EUR 39'707'549.27 e 133'075'506.22, le quali risultano regolate a favore della società ricorrente per conto della banca D. AG, a Zurigo (v. act. 9.2, allegato 2); tali operazio- ni sono state successivamente regolate utilizzando la banca depositaria ita- liana H. Da quanto precede emerge dunque che le disponibilità finanziarie utilizzate dalla società ricorrente traggono origine da liquidità pervenute dalla banca D. AG, a Zurigo. Orbene, B. e svariate altre persone sono indagate all'este- ro per i reati già elencati in precedenza (v. Fatti, lett. A). La società ricorren- te, che l'autorità rogante sospetta essere destinataria di somme derivanti dal meccanismo truffaldino contestato agli indagati, è riconducibile agli in- dagati. Ciò permette senz'altro di concludere che la documentazione relati- va ai conti intestati alla ricorrente, oggetto della decisione impugnata, è po- tenzialmente utile per le indagini italiane. L'insorgente afferma che il denaro confluito sui suoi conti non è di origine illecita, ciò che sarebbe dimostrato dalle decisioni del 21 dicembre 2011 e dell'8 marzo 2013 emanate dal Tri- bunale distrettuale del riesame di Firenze (v. act. 1.5 e 1.6) concernenti un decreto di sequestro preventivo disposto nei confronti di B., dimenticando tuttavia che la documentazione bancaria litigiosa potrebbe servire a chiarire anche altri punti dell'inchiesta legati al complesso funzionamento della pre- sunta organizzazione truffaldina, facendo eventualmente luce su flussi di denaro ancora sconosciuti e/o sull'attività di altre persone fisiche e giuridi- che coinvolte nei fatti in esame. Nessuna influenza può avere su quanto precede l'accordo concluso da B. con il fisco italiano, atto stipulato nell'am- bito di una procedura amministrativa che, come riconosciuto dall'Agenzia delle Entrate italiana, ha lasciato impregiudicata, sotto il profilo penale, la questione concernente l'effettiva sussistenza dell'asserito reato di truffa, in ordine al quale ovviamente ogni determinazione compete esclusivamente all'autorità penale (v. act. 1.4 pag. 6). Alla luce della sopraccitata giurispru- denza (v. consid. 2.1), riguardando l'inchiesta italiana anche la truffa ed il riciclaggio, tutta la documentazione relativa ai conti della ricorrente è po- tenzialmente utile per le indagini, in quanto destinata a permettere la rico- struzione complessiva delle presunte operazioni truffaldine. A tal proposito, occorre ricordare che il principio dell'utilità potenziale assume un ruolo cru-
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ciale nell'applicazione del principio della proporzionalità nell'ambito dell'as- sistenza in materia penale. Lo scopo di tale cooperazione è proprio quello di favorire la scoperta di fatti, informazioni e mezzi di prova, compresi quelli di cui l'autorità estera non sospetta neppure l'esistenza. Non si tratta sol- tanto di aiutare lo Stato richiedente a provare i fatti evidenziati dall'inchie- sta, ma di svelarne altri, se ne esistono. Ne deriva, per l'autorità d'esecu- zione, un dovere di esaustività che giustifica la comunicazione di tutti gli e- lementi da essa raccolti e potenzialmente idonei alle indagini estere, al fine di chiarire in tutti i suoi aspetti i meccanismi delittuosi perseguiti nello Stato rogante (sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.173 del 13 otto- bre 2010, consid. 4.2.4/a e RR.2009.320 del 2 febbraio 2010, consid. 4.1; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3a ediz., Berna 2009, n. 722, p. 673 e seg.).
Quanto precede permette di confermare la sufficiente relazione tra le misu- re d'assistenza richieste e l'oggetto del procedimento penale estero, spet- tando comunque al giudice estero del merito valutare se dalla documenta- zione sequestrata emerge in concreto una connessione penalmente rile- vante fra i fatti perseguiti all'estero e le relazioni bancarie della ricorrente. Vi è quindi da concludere che la domanda di assistenza estera non viola il principio della proporzionalità.
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
Bellinzona, 29 gennaio 2014
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).