Sentenza del 28 febbraio 2014 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliera Clara Poglia
Parti
contro
MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO, Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP) e sequestro di conti bancari (art. 33a OAIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2013.284-286
Fatti:
A. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma conduce un proce- dimento penale nei confronti di D., E., F., G., H., I., J., K. e L. per titolo di a- busiva attività di raccolta del risparmio (art. 11 e 130 del Decreto legislativo n. 385 del 1. settembre 1993 - Testo unico in materia bancaria e creditizia), bancarotta fraudolenta (art. 216, 219 e 223 del Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata), dichiarazione infedele (art. 4 del Decreto legislativo n. 74 del 10 marzo 2000), truffa ai danni dello stato (art. 640 CP/I), riciclaggio di denaro (art. 648-bis CP/I) e false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c. 1 CC/I in combinazione con gli art. 81 e 110 CP/I). L'inchiesta, nel contesto della quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata ha emesso in data 12 luglio 2012 un'ordinanza applicativa di misure cautelari custodiali, trae o- rigine dal fallimento della società M. SpA, attiva nel settore del trasporto ma- rittimo di merci e detenuta in maniera paritetica dalle famiglie K., D. e G. sino all'anno 2004 (successivamente oggetto di vasta riorganizzazione struttura- le), nonché da diverse denunce sporte da privati, poiché gli indagati avrebbe- ro emesso per diverso tempo certificati obbligazionari al portatore incassan- do il controvalore su conti bancari personali invece che sui conti intestati alla società. Gli inquirenti italiani stimano che le somme così sottratte ai conti so- cietari sarebbero nell'ordine di circa 650 milioni di euro. Le indagini in corso in Italia avrebbero altresì permesso di raccogliere elementi probatori in ordi- ne alla distrazione a danno della M. SpA della maggior parte degli assets so- cietari, in particolare della flotta di proprietà della società medesima, valutabi- le in circa 350 milioni di euro.
B. Con una prima domanda di assistenza giudiziaria del 20 settembre 2012, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha richiesto, inter alia, l'acquisizione di documentazione bancaria con relativo sequestro degli averi depositati su conti correnti riferibili ai suddetti indagati presso diverse banche svizzere (incarto del Ministero pubblico del Cantone Ticino [di seguito: MP- TI] n° 1).
MROS) – da quest'ultimo trasmessa in data 26 novembre 2012 alla compe-
tente autorità di perseguimento penale – il MP-TI apriva un procedimento
penale per titolo di riciclaggio di denaro (art. 305
bis
CP) nei confronti di E., G.,
H. e J., nel contesto del quale formulava all'attenzione dell'autorità italiana
una richiesta di assistenza giudiziaria intesa ad ottenere informazioni e do-
cumenti utili per accertare l'eventuale origine criminosa dei fondi oggetto di segnalazione in Svizzera.
D. Successivamente a questa richiesta, l'autorità italiana, venuta a conoscenza dell'esistenza di ulteriori relazioni bancarie riconducibili agli indagati accese presso la suddetta banca, formulava in data 22 gennaio 2013 una domanda di assistenza giudiziaria – quale complemento alla precedente del 20 set- tembre 2012 – mediante la quale ha richiesto il sequestro di tali relazioni e la consegna della relativa documentazione (incarto MP-TI, n° 16).
E. Tramite decisione del 29 gennaio 2013, il MP-TI ha accolto la rogatoria, ac- quisito agli atti della procedura rogatoriale i documenti bancari in questione (la cui edizione era già stata chiesta nell'ambito del citato procedimento can- tonale per titolo di riciclaggio), ordinato il sequestro delle relazioni, tra le quali figurano i conti intestati a A. LLC, B. LLC e C. LLC, e disposto la consegna all'autorità rogante della relativa documentazione (incarto MP-TI, n° 17). A seguito del ricorso interposto dalle precitate società, questa Corte, in data 28 giugno 2013, ha annullato la suddetta decisione constatando una viola- zione del diritto di essere sentite delle ricorrenti, private del loro diritto di par- tecipare alla procedura d'esecuzione (sentenza del Tribunale penale federa- le RR.2013.58-60).
F. Con nuova decisione di entrata in materia e decisione incidentale del 30 a- gosto 2013, il MP-TI ha accolto la rogatoria, acquisito agli atti la documenta- zione bancaria già oggetto della decisione 29 gennaio 2013 e ordinato il se- questro dei relativi conti (incarto MP-TI, n° 40). Su richiesta dell'autorità roga- ta, le ricorrenti si sono espresse, il 30 settembre 2013, sulla suddetta do- manda di assistenza richiedendo che non venisse dato alcun seguito alla stessa sia per la sua irricevibilità sia perché le società in questione sarebbe- ro estranee alla fattispecie oggetto di indagine (incarto MP-TI, n° 43).
G. Mediante decisione di chiusura del 3 ottobre 2013, il MP-TI ha disposto la consegna della documentazione bancaria relativa segnatamente alle rela- zioni n° 1, intestata a A. LLC, n° 2, intestata a B. LLC, e n° 3, intestata a C. LLC, tutte attive presso la banca N., ordinando peraltro il mantenimento dei sequestri vigenti sulle stesse (act. 1.1).
H. In data 4 novembre 2013, le anzidette titolari hanno interposto ricorso avver- so tale decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale
federale postulandone l'annullamento e richiedendo che non venisse dato seguito alla rogatoria (act. 1).
I. Con risposta del 12 novembre 2013, il MP-TI ha postulato la reiezione inte- grale del gravame e la conferma della decisione impugnata, della quale ha peraltro richiamato le motivazioni (act. 6). L'UFG, con risposta di medesima data, ha proposto la reiezione del ricorso riprendendo le osservazioni già i- noltrate nell'ambito della precedente procedura ricorsuale RR.2013.58-60 (act. 7).
J. Le ulteriori argomentazioni addotte dalle parti nei loro rispettivi allegati ver- ranno riprese, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.
Diritto:
1.1. In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) e 19 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizza- zione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria interna- zionale.
1.2. I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigo- re il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo- svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubblicata nella RS ma ora consultabile nel volume "Assi- stenza e estradizione" edito dalla Cancelleria federale, Berna 2012). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il seque- stro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implici-
tamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assisten- za rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 con- sid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applicazio- ne delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fon- damentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3. Interposto in tempo utile contro una decisione di chiusura dell'autorità canto- nale d'esecuzione, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. La legittimazione delle ricorrenti, titolari delle relazioni bancarie oggetto dell'avversata misura rogatoriale, è pacifica (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6).
Il ricorso è dunque ricevibile in ordine e occorre entrare in materia.
2.1 Gli art. 14 CEAG, 27 n. 1 CRic e 28 AIMP esigono in sostanza che la do- manda di assistenza indichi il suo oggetto, il motivo, la qualificazione giuridica dei reati, presentando altresì un breve esposto dei fatti essenziali, al fine di permettere allo Stato rogato di verificare che non sussistano condizioni ostati- ve all'assistenza (DTF 129 II 97 consid. 3; 118 Ib 111 consid. 5b, 547 consid. 3a; 117 Ib 64 consid. 5c). In questo ambito, non si può tuttavia pretendere dal- lo Stato richiedente la presentazione di un esposto dei fatti totalmente esente da lacune o contraddizioni, visto che lo scopo della rogatoria è proprio quello di chiarire punti oscuri relativi alle fattispecie oggetto d'indagine all'estero, fer-
mo restando che la verifica delle condizioni per la concessione dell'assistenza deve rimanere possibile (v. DTF 117 Ib 64 consid. 5c, con giurisprudenza cita- ta). Ciò non implica per lo Stato richiedente l'obbligo di provare la commissio- ne del reato, ma solo quello di esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, in modo tale da escludere che sussista un'inam- missibile ricerca indiscriminata di prove (v. su questo tema DTF 129 II 97 con- sid. 3.1; 125 II 65 consid. 6b/aa; 122 II 367 consid. 2c). L'esame della colpevo- lezza è riservato al giudice straniero del merito ed esula dalle competenze di quello svizzero dell'assistenza (DTF 113 Ib 276 consid. 3a; 112 Ib 576 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_562/2011 del 22 dicembre 2011, con- sid. 1.5). L'autorità non si scosta dall'esposto dei fatti contenuto nella doman- da, fatti salvi gli errori, le lacune o altre contraddizioni evidenti ed immediata- mente rilevati (DTF 132 II 81 consid. 2.1; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121 e seg.)
2.2 Nella fattispecie va rilevato come, in effetti, risulti dalla documentazione ban- caria che, contrariamente a quanto affermato nella domanda di assistenza co- sì come nel rapporto della Guardia di Finanza ad essa allegato, E. non è la beneficiaria economica dei conti delle ricorrenti oggetto della decisione qui im- pugnata. Tale titolo spetta in realtà a O. Ltd, trustee dei Trust detentori delle società ricorrenti (v. classatore grigio 1, incarto MP-TI). Tuttavia, questa in- congruenza non appare certo sufficiente per concludere al rifiuto dell'assisten- za posto come non si possa esigere dall'autorità rogante che essa sia a cono- scenza di informazioni che la rogatoria stessa ambisce per l'appunto a racco- gliere. Inoltre, questa Corte non condivide le considerazioni delle ricorrenti ri- guardo alla non riconducibilità dei conti in parola all'imputata E. In effetti, risul- ta che la stessa sia la settlor dei trust detentori delle società ricorrenti e che i beneficiari finali di questi siano i figli degli altri imputati della famiglia G. Già per questi elementi va considerato che gli averi detenuti sui suddetti conti pos- sono essere riconducibili a E. e ciò indipendentemente dal fatto che i Trust coinvolti siano irrevocabili e discrezionali. Va poi aggiunto che, dalle risultanze probatorie menzionate nel rapporto della Guardia di Finanza sopramenziona- to, appare che il responsabile della banca P. incaricato dei rapporti con le fa- miglie imputate nell'ambito dei suddetti Trust, riceveva istruzioni direttamente da esponenti delle stesse attraverso consulenti della banca P. e, dal 2010, di- rettamente via fax (incarto MP-TI, n° 16, rapporto sopramenzionato, p. 9). Questa Corte non rileva poi alcuna contraddizione tra la domanda di assisten- za e il rapporto ad essa allegato per quanto concerne la sospettata origine de- gli averi. Sia l'autorità rogante che la Guardia di Finanza fanno infatti valere che il patrimonio presente in Svizzera è un'ulteriore parte degli utili derivati dalla partecipazione nella Q. da parte degli indagati famiglia G. e sottratti all'imposizione attraverso la distrazione del ramo d'azienda produttivo della M. SpA oggi fallita e oggetto di mancata dichiarazione in Italia (incarto MP-TI,
n 16, rogatoria, p. 1, e rapporto della Guardia di Finanza, p. 3). Questo com- plesso di censure va pertanto respinto.
3.1 Aderendo alla CEAG, la Svizzera ha posto il principio della doppia punibilità quale condizione all’esecuzione di ogni commissione rogatoria esigente l’applicazione di una qualsiasi misura coercitiva (v. art. 5 n. 1 lett. 1 CEAG e la riserva formulata mediante l'art. 3 del decreto federale del 27 settembre 1966 che approva la Convenzione del Consiglio d'Europa, RU 1967 p. 893 e segg.). L'art. X n. 1 dell'Accordo italo-svizzero prevede a sua volta che l'assistenza giudiziaria consistente in una misura coercitiva è concessa solo se il fatto che ha dato luogo alla commissione rogatoria è punibile secondo il diritto dei due Stati. Nel diritto interno, tale principio è espresso all'art. 64 cpv. 1 AIMP. Il giu- dice dell'assistenza e prima di esso le autorità d'esecuzione non devono pro- cedere a un esame dei reati e delle norme penali menzionati nella domanda di assistenza, ma devono semplicemente vagliare, limitandosi a un esame "pri- ma facie", se i fatti addotti nella domanda estera - effettuata la dovuta traspo- sizione - sarebbero punibili anche secondo il diritto svizzero, ricordato che la punibilità secondo il diritto svizzero va determinata senza tener conto delle particolari forme di colpa e condizioni di punibilità da questo previste (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188; 118 Ib 543 consid. 3b/aa pag. 546; 116 Ib 89 consid. 3b/bb; 112 Ib 576 consid. 11b/bb pag. 594). I fatti incriminati non de- vono forzatamente essere caratterizzati, nelle due legislazioni toccate, dalla medesima qualificazione giuridica (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188).
3.2 L'art. 2 lett. a CEAG permette di rifiutare l'assistenza giudiziaria allorquando la domanda si riferisce a reati considerati dalla Parte richiesta come reati fiscali. Ciò è ribadito all'art. IV n. 2 Accordo italo-svizzero. Secondo l'art. 3 cpv. 3 AIMP, la domanda è irricevibile se il procedimento verte su un reato che sem- bra volto a una decurtazione di tributi fiscali o viola disposizioni in materia di provvedimenti di politica monetaria, commerciale o economica. Tuttavia, si può dar seguito a una domanda in ambito di "altra assistenza" se il procedi- mento verte su una truffa in materia fiscale. Quest'ultima deve essere interpre- tata sulla base dell'art. 14 cpv. 2 DPA, disposizione applicabile in virtù del rin- vio previsto all'art. 24 cpv. 1 OAIMP. Una truffa fiscale è realizzata se l’autore, mediante inganno astuto, fa sì che l’ente pubblico si trovi defraudato di una tassa, un contributo o un’altra prestazione o venga a essere altrimenti pregiu- dicato nei suoi interessi patrimoniali (DTF 125 II 250 consid. 3a). La nozione d'inganno astuto corrisponde sostanzialmente a quella applicata in ambito di truffa ai sensi dell'art. 146 CP (DTF 126 IV 165 consid. 2a; TPF 2008 128
consid. 5.4). Quando la domanda è presentata per il perseguimento di una truffa fiscale, la Svizzera, in qualità di Stato richiesto, deroga alla regola se- condo la quale l'autorità d'esecuzione non deve determinarsi sulla realtà dei fatti (DTF 118 Ib 111 consid. 5b). Pur senza dover fornire prove indiscutibili sulla colpevolezza della persona perseguita, lo Stato richiedente deve sostan- ziare l'esistenza di sufficienti sospetti circa la commissione di una truffa fiscale (DTF 125 II 250 consid. 5b; 118 Ib 111 consid. 5b). Tali particolari esigenze hanno come scopo quello di evitare che le norme ostative all'assistenza in ma- teria economica e fiscale vengano raggirate (TPF 2007 150 consid. 3.2.4). Lo Stato richiedente non deve necessariamente allegare alla domanda i mezzi di prova. È sufficiente ch'esso li indichi e ne renda verosimile l'esistenza (v. sen- tenza del Tribunale federale 1A.183/1995 del 13 ottobre 1995, consid. 2d, cita- ta da ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3a ediz., Berna 2009, pag. 599 n. 644 nota 689). Questo vale però solo in am- bito di fiscalità diretta, visto che in base all'art. 50 n. 1 CAS in materia di impo- ste indirette la distinzione fra evasione e frode fiscale non costituisce più una discriminante di rilievo in materia di assistenza giudiziaria internazionale (v. RUDOLF WYSS, Neuerungen im Bereich der justiziellen Zusam-menarbeit in Strafsachen im Rahmen von Schengen, in S. Breitenmoser/S. Gless/O. La- godny [ed.], Schengen in der Praxis, Erfahrungen und Ausbli-cke, Zurigo/San Gallo 2009, pag. 338; LAURENT MOREILLON, La coopération judiciaire pénale dans l'Espace Schengen, in Laurent Moreillon [ed.], A-spects pénaux des Ac- cords bilatéraux Suisse/Union européenne, Basilea 2008, pag. 438 e 470 e seg.; ANDREA PEDROLI, Lo scambio di informazioni fiscali (assistenza ammini- strativa e giudiziaria) negli Accordi bilaterali II, in Accordi bilaterali Svizzera – Unione europea, Atti della giornata di studio del 4 giugno 2007, Commissione ticinese per la formazione permanente dei giuristi [CFPG], Collana rossa vol. 23, Basilea 2009, pag. 76-77).
3.3 Diversamente da quanto avanzato dalle ricorrenti, la procedura italiana non è unicamente motivata da fatti costitutivi di sottrazione di imposte. La complessa inchiesta estera, i cui capi di accusa risultano in particolare dalla nota com- plementare del 21 marzo 2013 (incarto MP-TI, n° 28), portano su molteplici fattispecie tra cui, segnatamente e come già esposto supra (lett. A), l'esisten- za di una vasta raccolta abusiva del risparmio posta in essere dagli indagati in nome e per conto della società armatoriale M. SpA. Questi ultimi, nella loro qualità di amministratori di fatto, avrebbero rilasciato certificati al portatore rappresentativi di presunte obbligazioni emesse dalla predetta società, incas- sando su conti personali e non sui conti societari le somme così raccolte. Le cifre in questo modo distratte dal patrimonio societario e il pregiudizio arrecato ai creditori ammonterebbero a circa 650 milioni di Euro. Orbene, un tale com- plesso di fatti sarebbe sussumibile nel diritto svizzero all'amministrazione infe- dele ai sensi dell'art. 158 CP. In effetti, a norma del predetto articolo, chiun- que, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministra-
re il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dove- re, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (n. 1, cpv. 1). Il giudice può pronun- ciare una pena detentiva da uno a cinque anni se il colpevole ha agito per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto (n. 1, cpv. 3). Questo reato pre- suppone la realizzazione dei seguenti elementi costitutivi: un dovere di gestio- ne o di salvaguardia, la violazione dello stesso, un pregiudizio patrimoniale e, nella versione aggravata, la volontà di arricchirsi (v. anche sentenza del Tri- bunale federale 6B_472/2011, 6B_489/2011 e 6B_531/2011 del 14 maggio 2012, consid. 10.1). Gli organi di fatto di una società possono essere conside- rati gerenti ai sensi della disposizione sopracitata (DUPUIS ET AL., Petit com- mentaire du Code pénal, Basilea 2012, n° 11 ad art. 158 CP). Nel caso in e- same, distraendo alla società della quale erano organi di fatto (v. nota com- plementare del 21 marzo 2013, incarto MP-TI, n° 28) il patrimonio destinato a quest'ultima, gli indagati potrebbero aver realizzato, prima facie e nella sua versione aggravata, il reato di cui all'art. 158 CP. Questo elemento è di per se sufficiente a realizzare la condizione della doppia punibilità, precisato che nel campo della cosiddetta piccola assistenza le misure di cooperazione sono già ammesse se la doppia punibilità è ossequiata alla luce di una singola fattispe- cie (sentenza del Tribunale federale 1C_138/2007 del 17 luglio 2007, con- sid. 2.3 e rinvii). Per quanto attiene ai reati di sottrazione di imposta, ai quali la domanda rogatoriale fa effettivamente esplicito riferimento, va sottolineato come questo aspetto non concerna il principio di doppia punibilità bensì quello di specialità, il quale ha fatto l'oggetto di una specifica riserva nella decisione di chiusura impugnata, conformemente alla relativa giurisprudenza (v. senten- za del Tribunale federale 1C_562/2011 del 22 dicembre 2011, consid. 1.4) e quindi senza che vi sia la necessità da parte di questa Corte di ulteriori esami della situazione.
4.1 La questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo Stato ri- chiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assu- mere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità e-
stera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzio- nalità sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenze del Tribunale penale federale RR.2008.154-157 dell’11 settembre 2008, consid. 3.1; RR.2007.18 del 21 maggio 2007, consid. 6.3) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a). In base alla giuri- sprudenza l'esame va quindi limitato alla cosiddetta utilità potenziale, motivo per cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b). Da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni su conti bancari nell'ambito di procedimenti per reati patrimoniali come quelli qui in e- same, esse necessitano di regola di tutti i documenti ivi relativi, perché deb- bono poter individuare il titolare giuridico ed economico dei conti eventualmen- te foraggiati con proventi illeciti, per sapere a quali persone o entità giuridiche possano essere ricollegati (DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007, consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sull'utilità dei documenti d'apertura di un conto v. sentenza del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 3.2; cfr. anche DTF 130 II 14 con- sid. 4.1). La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì l'inol- tro di eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008, consid. 2.4). Si tratta di una maniera di procedere necessaria, se del caso, ad accertare anche l'estraneità delle persone interessate (DTF 129 II 462 consid. 5.5; sentenze del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 2.3 e 3.2; 1A.52/2007 del 20 luglio 2007, consid. 2.1.3; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; 1A.79/2005 del 27 aprile 2005, consid. 4.1).
4.2 In concreto, come esposto in precedenza (consid. 2.2), i conti in parola sono riconducibili all'imputata E. tramite i Trust che controllano le società ricorrenti della quale la stessa è la settlor. I beneficiari di tali Trust sono peraltro membri delle famiglie E/G. Inoltre, risulta dal rapporto della Guardia di Finanza allega- to alla rogatoria (incarto MP-TI, n° 16) che la creazione dei predetti Trust si in- serisce in un contesto temporale compatibile con l'ipotesi che essi possano aver beneficiato delle somme provenienti dal prestito obbligazionario fuori bi- lancio di cui è stata esposta la dinamica supra (consid. 3.3). Questo permette di confermare la sufficiente relazione tra la misura d'assistenza richiesta e l'oggetto del procedimento penale estero. Va d'altronde sottolineato che, date le intricate costruzioni societarie nonché le numerose e articolate movimenta- zioni di fondi allestite dagli imputati e evidenziate dagli inquirenti esteri, è
nell'interesse di quest'ultimi poter esaminare la documentazione bancaria rela- tiva ai conti qui implicati. Spetterà comunque al giudice estero del merito valu- tare se dalla documentazione sequestrata emerge in concreto una connessio- ne penalmente rilevante tra i fatti perseguiti all'estero e le relazioni bancarie delle ricorrenti. Non è infatti competenza dell’autorità rogata, rispettivamente del giudice adito su ricorso in ambito di assistenza, sostituirsi al giudice penale straniero e pronunciarsi sulla sostanza delle ipotesi di reato formulate dagli in- quirenti, ma esclusivamente quello di verificare che sussistano i requisiti previ- sti dalla legge interna oppure dal diritto internazionale per concedere i provve- dimenti di assistenza richiesti (v. DTF 132 II 81 consid. 2.1; 122 II 373 consid. 1c pag. 375; 112 Ib 215 consid. 5b; 109 Ib 60 consid. 5a pag. 63 e rinvii). Su questo genere di argomentazioni il ricorso non merita pertanto ulteriore disa- mina.
Visto quanto precede, vi è da concludere che la domanda di assistenza estera non viola il principio della proporzionalità.
L'autorità che entra nel merito di una domanda d'assistenza giudiziaria inter- nazionale e, in esecuzione della stessa, ordina un sequestro, deve verificare che tale provvedimento abbia un legame sufficientemente stretto con i fatti esposti nella domanda e non sia manifestamente di sproporzionato per rap- porto a quest'ultima (DTF 130 II 329 consid. 3; sentenza del Tribunale federa- le 1C_513/2010 dell'11 marzo 2011, consid. 3.3). Ebbene, visto quanto espo- sto nel precedente considerando, è senz'altro possibile affermare che esistono elementi sufficienti per confermare il sequestro contestato, il quale concerne proprio gli averi in conto sulle relazioni di cui va trasmessa la documentazione (v. supra consid. 3.3 e 4.2). Toccherà poi all'autorità estera esaminare il con- tenuto della documentazione di cui è stata ordinata la trasmissione e accerta- re l'eventuale provenienza illecita dei fondi sequestrati. Dovessero i valori in questione essere effettivamente il risultato d'infrazioni penali, essi potrebbero fare l'oggetto di una decisione di confisca o di restituzione all'avente diritto nel- lo Stato richiedente (v. art. 74a cpv. 1 e 2 AIMP e art. 13 e segg. CRic, nonché DTF 123 II 134 consid. 5c, 268 consid. 4, 595 consid. 3). Il sequestro di tali fondi deve essere mantenuto sino alla notifica di una decisione definitiva ed esecutiva dello Stato richiedente o fintanto che quest'ultimo non abbia comu- nicato che una tale decisione non può più essere pronunciata (art. 74a cpv. 3 AIMP e 33a OAIMP; TPF 2007 124 consid. 8 e rinvii; v. anche art. 11 e seg. CRic), ferma restando la necessità che la procedura all'estero avanzi (DTF 126 II 462 consid. 5e). Le ricorrenti non hanno peraltro sostanziato nessun
pregiudizio economico cagionato dal sequestro. Anche da questo punto di vi- sta il blocco in questione non presenta alcun elemento di sproporzionalità. Ne consegue che il sequestro va confermato e la relativa censura respinta.
Non avvedendosi altre ragioni per rifiutare l'assistenza sollecitata, la decisione impugnata va integralmente confermata ed il gravame respinto.
Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l’art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4 bis lett. b PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 lett. b del regolamen- to del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 9'000.--; essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
Bellinzona, il 10 marzo 2014
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: La Cancelliera:
Comunicazione a:
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv 2 LTF).