Sentenza del 3 luglio 2014 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Tito Ponti e Giorgio Bomio, Cancelliera Susy Pedrinis Quadri
Parti
A. AG, rappresentata dall'avv. Paolo Tamagni,
Ricorrente
contro
AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE DOGANE,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2013.359
Fatti:
A. La Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Salerno ha pre- sentato, in data 29 febbraio 2012, una richiesta di assistenza giudiziaria in- ternazionale in materia penale nell'ambito di un procedimento penale avviato per le ipotesi di reato di trasferimento fraudolento di valori (art. 12-quinques del decreto legge n. 306 dell'8 giugno 1992), contrabbando (art. 292 e 295 del decreto n. 43 del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973), im- piego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter CP/I), e oc- cultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del decreto legge n. 74 del 10 marzo 2000). Dalle indagini sarebbe emersa un'articolata frode fiscale avente carattere transnazionale ai danni dello Stato italiano, messa in atto dai diversi indagati, i quali, per il tramite di una complessa struttura di società intervenenti a vario titolo nella compravendita di merci, avrebbero e- luso il pagamento dell'IVA al fisco italiano per un ammontare di circa sette milioni di euro (allegato 1 ad act. 10).
B. Mediante la domanda precitata, l'autorità italiana ha, segnatamente, chiesto di "procedere presso la sede della A. A.G. all'acquisizione di ogni documento utile al fine di rilevare l'attività svolta ed i beneficiari effettivi di (...) società e- stere (...) tra cui, in particolare, la B. LIMITED e la C. LTD, società diretta- mente coinvolte nella frode fiscale (...)" (allegato 1 ad act. 10).
C. L'11 aprile 2012 l'Ufficio federale di giustizia (di seguito: UFG) ha delegato l'esecuzione della predetta commissione rogatoria e dei relativi complementi all'Amministrazione federale della dogane, Direzione generale delle dogane (di seguito: DGD). Con decisione di entrata in materia del 14 maggio 2012 redatta in lingua italiana e tedesca, la DGD ha ordinato alla sezione antifrode doganale di Zurigo di eseguire i provvedimenti di assistenza richiesti (v. alle- gati 2, 3 e 4 ad act. 10), segnatamente di procedere ai seguenti atti procedu- rali:
"Perquisizione dei locali commerciali della a. AG, nonché di tutti gli altri locali ai quali ha accesso o dove ha depositato documenti oppure avrebbe potuto depositare potenziali prove. Sequestro di documenti e supporti di dati che sono associati con il commer- cio di banda stagnata, in particolare di società B. Ltd. e C. Ltd., che sono sta- ti direttamente coinvolti nella frode fiscale. [...] (allegato 4 ad act. 10)
"Durchsuchung der Geschäfts-, Büro- und sonstigen Betriebsräume der Fir- ma A. AG.
Sicherstellung der fallrelevanten Unterlagen bzw. Elektronischen Speicher- medien welche in Zusammenhang mit dem Handel von Weissblech stehen, insbesondere Akten der Firman B. Ltd. Und C. Ltd., welche direkt am Steu- erbetrug beteiligt waren. [...]" (allegato 3 ad act. 10)
D. L'11 luglio 2012 le Sezioni antifrode doganale di Zurigo e di Lugano – così incaricate dalla DGD (act. 10) – sono intervenute contemporaneamente ef- fettuando perquisizioni presso la sede statutaria di Z. della ricorrente e pres- so la sua sede operativa ad Y. A Z. non sono stati reperiti mezzi di prova ri- levanti. Negli uffici di Y. è, invece, stato sequestrato vario materiale probato- rio (allegati 5, 6, 7 8 e 9 ad act. 10). Il medesimo giorno, la Direzione del cir- condario di Lugano ha pure effettuato una perquisizione ed operato dei se- questri presso il domicilio luganese del signor D., allora amministratore della società ricorrente (v. allegati 9, 23 e 25 ad act. 10).
E. Il 18 settembre 2012 l'avv. Corti, legale sia della ricorrente che di D., ha con- sultato presso la Sezione antifrode doganale di Lugano, unitamente a D., la documentazione sequestrata al domicilio luganese di quest'ultimo, come pu- re gli atti cartacei ed informatici sequestrati ad Y. (v. allegati 11, 12 e 13 ad act. 10).
F. A seguito dell'esame degli atti, con missiva del 27 settembre 2012, l'avv. Corti ha criticato l'arbitrarietà nell'esecuzione della richiesta in quanto, a suo avviso, le autorità d'esecuzione avrebbero ecceduto la missione rogatoriale, in particolare ampliando l'oggetto del sequestro, ed effettuando interventi an- che ad Y. e presso il domicilio dell'amministratore D. Egli ha pertanto chiesto l'annullamento di tutti gli atti di perquisizione e sequestro esperiti dall'autorità Svizzera (v. allegati 13 e 14 ad act. 10).
G. Il 22 maggio 2013 l'avv. Paolo Tamagni, subentrato all'avv. Corti nella difesa della ricorrente, ha consultato gli atti presso la Sezione antifrode doganale di Lugano. Con scritto del 23 maggio 2013, egli ha confermato le critiche e- messe dall'avv. Corti in merito alla sproporzionalità dei provvedimenti adotta- ti. Egli ha inoltre censurato il divieto postogli di accedere, con estrazione di fotocopie, ai documenti sequestrati l'11 luglio 2012 presso il domicilio di D. Il predetto legale ha pertanto richiesto l'invio tempestivo degli atti di procedura e di tutta la documentazione indicata nel verbale del 22 maggio 2013, inclusa quella sequestrata presso il domicilio di D. (allegati 15, 16 e 18 ad act. 10).
H. Il 3 giugno 2013 la Sezione antifrode doganale di Lugano ha trasmesso all'avv. Tamagni copia dell'incarto relativo ai documenti sequestrati presso gli uffici di Y., oscurando per contro la parte relativa agli atti sequestrati al domi- cilio di D. (v. act. 1, pag. 5).
I. In data 28 ottobre 2013, la DGD ha emanato la sua decisione finale con cui ha accolto la rogatoria in parola ed ordinato la trasmissione all'autorità ri- chiedente della documentazione acquisita l'11 luglio 2012 presso i locali commerciali della A. AG (act. 2).
L. Con ricorso del 5 dicembre 2013, A. AG è insorta contro la summenzionata decisione di chiusura del 28 ottobre 2013 dinanzi alla Corte dei reclami pe- nali del Tribunale penale federale. Essa ha concluso, in sostanza, all'annul- lamento della decisione impugnata, con contestuale restituzione della docu- mentazione sequestrata. In via subordinata, la ricorrente ha chiesto di rinvia- re l'incarto alla DGD e di permetterle di consultare tutti i documenti seque- strati. In via ancor più subordinata, A. AG ha postulato l'annullamento della decisione di chiusura del 28 ottobre 2013 e la concessione dell'accesso agli atti (act. 1).
M. Con osservazioni del 7 gennaio 2014, l'UFG ha proposto la reiezione del ricorso (act. 9). Con risposta del 21 gennaio 2014, la DGD ha anch'essa ri- chiesto la reiezione dell'impugnativa (act. 10).
N. Con memoriale del 24 gennaio 2014, trasmesso per conoscenza alle altre parti al procedimento, A. AG ha contestato di aver mai potuto prendere vi- sione degli atti sequestrati presso il domicilio di D., come invece asserito dall'autorità rogata. Essa ha pertanto richiesto a questa Corte di concederle l'accesso all'intero incarto, senza omissis ed oscuramenti, ed alla documen- tazione sequestrata presso il domicilio di D. (act. 12). Con scritto del 14 feb- braio 2014 a questa Corte, la ricorrente ha sollecitato una presa di posizione in merito a tali richieste (act. 14). La scrivente autorità ha rilevato che la que- stione essendo già oggetto del ricorso, sarebbe stata trattata nel merito dello stesso (act. 15).
O. Le ulteriori argomentazioni verranno riprese, nella misura del necessario, nei successivi considerandi in diritto.
Diritto:
1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sul- l'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) e 19 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizzazione del Tribu- nale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore me- diante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione euro- pea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Conven- zione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; te- sto non pubblicato nella RS ma ora consultabile nel fascicolo "Assistenza e estradizione" edito dalla Cancelleria federale, Berna 2012). Di rilievo è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° set- tembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unita- mente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 con- sid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo- svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 con- sid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP.
1.4 La ricevibilità del gravame presuppone la legittimazione a ricorrere dell'insor- gente giusta l’art. 80h AIMP.
1.4.1 In base all’art. 80h AIMP, oltre all’UFG (art. 80h lett. a AIMP), ha diritto di ricor- rere chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d’assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 80h lett. b AIMP; v. anche l’art. 21 cpv. 3 AIMP per quanto concerne le persone contro cui è diretto il procedimento penale all’estero). Il concetto di persona toccata ai sensi dei predetti articoli di legge trova concretizzazione sia nella giurisprudenza che all'art. 9a OAIMP. Per essere considerato personalmente e direttamente toc- cato da una misura di assistenza giudiziaria internazionale, il ricorrente deve avere un legame sufficientemente stretto con la decisione litigiosa (DTF 123 II 161 consid. 1 d/aa). Più concretamente, nel caso di una richiesta d’informazioni su un conto bancario è considerato personalmente e diretta- mente toccato il titolare del conto (v. art. 9a lett. a OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 5 e 118 Ib 547 consid. 1d), così come nelle perquisizioni domiciliari questa qualità spetta al proprietario o al locatario (v. art. 9a lett. b OAIMP). In via giurisprudenziale è stato altresì precisato che la legittimazione a ricorrere compete alla persona direttamente sottoposta a una misura coercitiva (perqui- sizione, sequestro o interrogatorio; DTF 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; 127 II 198 consid. 2d; 126 II 258 consid. 2d; 124 II 180 consid. 1b; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82), mentre gli interessati toccati solo in manie- ra indiretta, come ad esempio il mero avente diritto economico di un conto bancario, non possono impugnare tali provvedimenti (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1 e 122 II 130 consid. 2b e rinvii). Per lo stesso motivo, nel caso di docu- menti in possesso di terzi, soltanto questi ultimi in quanto loro possessori pos- sono contestare il sequestro degli stessi, anche se i documenti in questione concernono un’altra persona contro la quale è pendente un procedimento pe- nale estero (DTF 123 II 161 consid. 1d; 116 Ib 106 consid. 2a; TPF 2007 79 consid. 1.6). Secondo la giurisprudenza, questo vale parimenti nel caso di do- cumentazione bancaria detenuta da un avvocato o da una fiduciaria in ragione di un mandato (sentenza del Tribunale federale 1A.293/2004 del 18 marzo 2005, consid. 2.3; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.101 del 12 luglio 2007, consid. 2.1). La persona perseguita all'estero non può invece ri- correre contro misure che toccano terzi (DTF 116 Ib 106 consid. 2a/aa; 110 Ib 387 consid. 3b). Questo diritto è infatti riconosciuto all’indagato all’estero solo quando egli è toccato in maniera diretta dalla misura d’assistenza, per esem- pio laddove viene direttamente sottoposto ad un interrogatorio o ad una per- quisizione in ambito rogatoriale.
1.4.2 Nel caso concreto, le perquisizioni concernenti A. AG ed i relativi sequestri sono stati effettuati presso la sede statutaria della società a Z., presso gli uffici di Y. e presso il domicilio luganese dell'allora amministratore D. In merito all'in- tervento a Z., non sono stati reperiti documenti da trasmettere. Per quanto at- tiene invece al sequestro effettuato presso gli uffici di Y., dagli atti risulta che
A. AG era locataria di tali locali. In effetti, a dire di D., sebbene la sede statuta- ria di A. AG fosse stata trasferita a Z., la sua sede amministrativo-operativa rimaneva a Y., dove i locali erano a sua disposizione (v. allegato 9 ad act. 10; act. 10 punto 3.4). Locataria dei locali perquisiti, A. AG è legittimata ad impu- gnare la decisione di chiusura per quanto concerne la trasmissione all'estero dei documenti sequestrati a Y. A titolo abbondanziale va rilevato che dall'in- carto, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non risulta che gli uffici di Y. fossero effettivamente stati locati dalla società E. SA, comunque se ciò fosse stato il caso, il ricorso sarebbe stato inammissibile in quanto solo E. SA avrebbe potuto ricorrere (v. supra consid. 1.4.1).
1.4.3 Per contro, va negata la legittimazione a ricorrere per quanto concerne la tra- smissione all'autorità estera della documentazione sequestrata presso il domi- cilio di D.. Tale trasmissione, oltre a non essere oggetto della decisione impu- gnata (v. act. 2 punto 5 e allegati da 7 a 10 ad act. 10), non tocca la ricorrente. Contrariamente a D., del resto non parte alla presente procedura, A. AG non è stata direttamente sottoposta alla misura di sequestro per gli atti reperiti a Lu- gano. Alla luce della giurisprudenza precitata (supra consid. 1.4), su questo punto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza ulteriore disami- na.
2.1 Per quanto attiene alla domanda di assistenza, gli art. 14 CEAG, 27 n. 1 CRic e 28 AIMP esigono in sostanza che essa sia scritta, che indichi l'ufficio da cui emana e all'occorrenza l'autorità competente per il procedimento penale, il suo oggetto, il motivo, la qualificazione giuridica del reato, i dati, il più possibile precisi e completi, della persona contro cui è diretto il procedimento penale presentando altresì un breve esposto dei fatti essenziali, al fine di permettere allo Stato rogato di verificare che non sussistano condizioni ostative all'assi- stenza (DTF 129 II 97 consid. 3; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 con- sid. 3a; 117 Ib 64 consid. 5c). In questo ambito, non si può tuttavia pretendere dallo Stato richiedente la presentazione di un esposto dei fatti totalmente esente da lacune o contraddizioni, visto che lo scopo della rogatoria è proprio quello di chiarire punti oscuri relativi alle fattispecie oggetto d'indagine all'este- ro, fermo restando che la verifica delle condizioni per la concessione dell'assi- stenza deve rimanere possibile (v. DTF 117 Ib 64 consid. 5c, con giurispru-
denza citata). Ciò non implica per lo Stato richiedente l'obbligo di provare la commissione del reato, ma solo quello di esporre in modo sufficiente le circo- stanze sulle quali fonda i propri sospetti, per permettere allo Stato richiesto di distinguere la domanda da un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove (v. su questo tema DTF 129 II 97 consid. 3.1; 125 II 65 consid. 6b/aa; 122 II 367 consid. 2c). L'esame della colpevolezza è riservato al giudice straniero del merito, non a quello svizzero dell'assistenza (DTF 113 Ib 276 consid. 3a; 112 Ib 576 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_562/2011 del 22 dicem- bre 2011, consid. 1.5). L'autorità non si scosta dall'esposto dei fatti contenuto nella domanda, fatti salvi gli errori, le lacune o altre contraddizioni evidenti ed immediatamente rilevati (DTF 132 II 81 consid. 2.1; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121 e seg.).
La richiesta internazionale del 29 febbraio 2012 indica con sufficiente chiarez- za il suo oggetto. In particolare, le autorità inquirenti italiane hanno individuato l'esistenza di un'articolata frode fiscale a carattere transnazionale ai danni del- lo Stato italiano (evasione dell'IVA per almeno EUR 7'305'516.60) dalla quale avrebbero tratto profitto le società del gruppo F., i fratelli F. nella loro qualità di amministratori di società appartenenti al gruppo precitato, avrebbero falsa- mente intestato a società fittizie, formalmente non legate al gruppo ma a loro riconducibili, la proprietà di ingenti quantitativi di banda stagnata (latta bianca). Mediante le società B. Limited (Regno Unito), G. SUARL (Tunisia) e H. ARL (Bulgaria), formalmente terze ma in realtà gestite dai fratelli F., i prodotti veni- vano successivamente importati in Italia da paesi extra-comunitari in sospen- sione d'IVA, per poi essere rivenduti sul territorio italiano, tramite la C. Ltd (Regno Unito) e la I. Srl (Romania). Tali operazioni avvenivano mediante fattu- re imponibili IVA senza tuttavia che venisse proceduto al versamento dell'im- posta dovuta. In questo contesto, la merce ritornava a J. Srl e K. Spa, società appartenenti al gruppo F., in vista della successiva distribuzione sul mercato italiano. Per quanto attiene in particolare a D., L. ed M. pure indagati in Italia, essi avrebbero reimpiegato il provento della frode fiscale in altre attività eco- nomico-finanziarie vincolate alle società B. Limited nonché C. Ltd e mediante trasferimenti su conti accesi in Svizzera. Le autorità inquirenti italiane hanno ragione di credere che le attività rimproverate agli indagati D., L. e M. avrebbe- ro anche risvolti a Lugano e sarebbero state gestite dalla ricorrente. Per que- sta ragione chiedono il sequestro e la trasmissione della documentazione ine- rente alla fattispecie detenuta presso A. AG al fine di far luce sull'attività svolta da D., L. e M. ed individuare i beneficiari effettivi di tutte le società estere menzionate nella commissione rogatoria (v. allegato 1 ad act. 10).
L'esaustività dell'esposto dei fatti della rogatoria si desume anche dal fatto che esso ha rettamente permesso all'autorità d'esecuzione di ritenere che le con- dizioni della truffa fiscale sono adempiute anche dal punto di vista della doppia
punibilità e che le prove richieste sono oggettivamente utili a far progredire l'inchiesta.
2.2 Per quanto attiene alla decisione di entrata in materia del 14 maggio 2012 (al- legati 3 e 4 ad act. 10) ed alla decisione di chiusura del 28 ottobre 2013 (act. 2), entrambe non prestano il fianco alle critiche formulate dalla ricorrente.
In effetti, nella decisione di entrata in materia, la DGD ha precisato che la Pro- cura presso il Tribunale ordinario di Salerno ha chiesto assistenza nell'ambito di un procedimento di truffa in materia fiscale ai danni dello Stato italiano per oltre sette milioni di euro. In particolare, gli indagati avrebbero immesso grandi quantità di banda stagnata in Italia senza che venisse pagata l'IVA. Come ben riassunto in tale decisione, ciò sarebbe avvenuto tramite una rete di ditte e so- cietà fittizie, passando attraverso società iniziali "acquirenti" delle merci, ap- partenenti al gruppo F., poi tramite società "cartiere" estere, società "primo fil- tro" estere, società "secondo filtro" estere ed infine società italiane "destinata- rie finali" anch'esse appartenenti al gruppo F.. La DGD ha inoltre rilevato che il coinvolgimento della ricorrente sarebbe oltremodo riconducibile a transazioni finanziarie oggetto di indagine. Infine, A. AG sarebbe attiva nella gestione di servizi di investimento ed i suoi responsabili sarebbero coinvolti anche in altre società parte all'intreccio di ditte fittizie (allegato 4 ad act. 10).
La decisione di chiusura espone anch'essa in maniera sufficiente i motivi a sostegno della trasmissione della documentazione all'autorità rogante. L'auto- rità ha infatti sintetizzato la fattispecie ed i reati oggetto dell'inchiesta italiana, ha ripercorso gli atti istruttori effettuati sul territorio elvetico, ha elencato, sep- pure genericamente, i documenti sequestrati ad Y., ed ha precisato di avere sequestrato esplicitamente gli atti delle persone e delle ditte imputate nel pro- cedimento estero, chiaramente in relazione con il medesimo. Infine, la DGD ha pure motivato il suo giudizio di non ritenere la ricorrente legittimata ad agire in merito ai documenti sequestrati presso il domicilio di D.. Non si può dunque concludere, con la ricorrente, che la DGD abbia agito in maniera acritica e sommaria, né che abbia violato il suo obbligo di motivazione. 2.3 Ad ogni modo, quand'anche il diritto di essere sentito fosse stato violato da una carente motivazione della decisione di chiusura, disponendo questa auto- rità di un pieno potere cognitivo in fatto e in diritto (v. TPF 2007 57) e avendo avuto la ricorrente la possibilità di esprimersi compiutamente sulle osservazio- ni della DGD e dell'UFG, un'eventuale violazione dell'obbligo di motivazione sarebbe stata comunque sanata dalla presente procedura (v. DTF 124 II 132 consid. 2d; sentenze del Tribunale federale 1C_525/2008 e 1C_526/2008 del 28 novembre 2008, consid. 1.3 nonché 1A.54/2004 del 30 aprile 2004; TPF 2008 172 consid. 2.3; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire interna-
tionale en matière pénale, 3a ediz., Berna 2009, n. 472; ZWR 2000 pag. 207 e segg., consid. 3a). Alla luce di quanto precede, il gravame va disatteso.
3.1 Il principio secondo il quale l'autorità rogata non deve agire "ultra petita", de- sumibile da quello della proporzionalità, vieta all'autorità richiesta di andare ol- tre i provvedimenti postulati dall'autorità richiedente (cosiddetto "Übermass- verbot", DTF 116 Ib 96 consid. 5b; 115 Ib 186 consid. 4; 115 Ib 373 consid. 7). La giurisprudenza ha però sostanzialmente attenuato la portata di questo principio, ritenendo che l'autorità richiesta può interpretare in maniera estensi- va la domanda qualora sia accertato che, su questa base, tutte le condizioni per concedere l'assistenza sono adempiute; tale modo di procedere può evita- re in effetti la presentazione di un'eventuale richiesta complementare (DTF 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1A.258/2006 del 16 feb- braio 2007, consid. 2.3).
Nella fattispecie, l'autorità rogante ritiene necessario acquisire ulteriori riscontri sulle attività svolte in Svizzera da D., L. e M. Essi, unitamente a N. (pure inda- gato in Italia), sarebbero legati da un'intensa attività di collaborazione profes- sionale, che avrebbe condotto all'attivazione di numerose società (tra altre, delle società B. Limited e C. Ltd) e rapporti bancari tra la Confederazione ed il Regno Unito, utilizzati per reimpiegare, segnatamente, le risorse finanziarie provenienti dalla frode fiscale (all. 1 ad act. 10). Occorre inoltre rilevare che, in rogatoria, l'autorità richiedente ha espressamente indicato che gli indagati summenzionati, presenti fisicamente a Lugano, sono anche gli amministratori della A. AG. Pertanto l'autorità richiedente ha esplicitamente chiesto l'acquisi- zione della documentazione relativa all'attività svolta dai predetti ed ai benefi- ciari effettivi di tutte le società estere oggetto delle indagini italiane. Ora, é evi- dente che tale richiesta, secondo il suo scopo, comprende anche gli interventi presso luoghi in cui la ricorrente abbia accesso o abbia depositato atti ad essa riferiti, inclusi quindi gli uffici operativi di Y. di A. AG. Tanto più che, fino al no- vembre 2011, la ricorrente aveva anche la sede statutaria in Ticino (v. act. da 22 a 25).
3.2 Per quanto concerne la pertinenza della documentazione sequestrata per le indagini estere occorre rilevare che la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sosti- tuirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.18 del 21 maggio 2007, consid. 6.3 non pubblicato in TPF 2007 57) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far pro- gredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a). Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni su conti bancari nell'ambito di procedimenti come quello qui in esame, esse necessita- no di regola di tutti i documenti, perché debbono poter individuare il titolare giuridico ed economico dei conti eventualmente foraggiati con proventi illeciti, per sapere a quali persone o entità giuridiche possano essere ricollegati (DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007, con- sid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sull'utilità dei documenti d'apertura di un conto v. sentenza del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 3.2; cfr. anche DTF 130 II 14 consid. 4.1). La trasmissione dell'intera docu- mentazione potrà evitare altresì l'inoltro di eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale fede- rale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008, consid. 2.4). Si tratta di una manie- ra di procedere necessaria, se del caso, ad accertare anche l'estraneità delle persone interessate (DTF 129 II 462 consid. 5.5; sentenze del Tribunale fede- rale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 2.3 e 3.2; 1A.52/2007 del 20 lu- glio 2007, consid. 2.1.3; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; 1A.79/2005 del 27 aprile 2005, consid. 4.1). In base alla giurisprudenza l'esame va quindi limitato alla cosid- detta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclu- sa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il proce- dimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c pag. 264; 122 II 367 con- sid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b). Vietata in particolare è la cosiddetta fishing expedition, la quale è definita dalla giurisprudenza una ricerca generale ed in- determinata di mezzi di prova volta a fondare un sospetto senza che esistano pregressi elementi concreti a sostegno dello stesso (DTF 125 II 65 con- sid. 6b/aa pag. 73 e rinvii). Questo modo di procedere non è consentito in am- bito di assistenza internazionale sia alla luce del principio della specialità che di quello della proporzionalità. Tale divieto si fonda semplicemente sul fatto
che è inammissibile procedere a casaccio nella raccolta delle prove (DTF 113 Ib 257 consid. 5c).
Nel caso concreto, come esposto in precedenza (v. supra consid. 2.1.), l'auto- rità estera ha debitamente illustrato la fattispecie ed i reati nell'ambito della commissione rogatoria del 29 febbraio 2012. La connessione tra quanto se- questrato ed i fatti per i quali procedono le autorità italiane è innegabile (v. al- legato 10 ad act. 10). Si tratta, infatti, di documentazione bancaria e contrattu- ale riconducibile alla ricorrente, come pure documenti bancari e contrattuali e di altro genere riferibili a rapporti da questa intrattenuti, o ad attività connesse, con gli indagati nelle indagini italiane, oppure ancora a documenti direttamen- te riferibili a persone menzionate nella commissione rogatoria. Nella presa di posizione del 27 settembre 2012 della ricorrente (allegato 14 ad act. 10), si trova ulteriore conferma della possibile utilità della documentazione sequestra- ta, in particolare dove essa rileva l'esistenza di un legame tra gli atti oggetto della decisione finale e le persone di L. e/o di M. (v. allegato 14 ad act. 10, pag. 4 e seg.). In merito ai dati contenuti nel CD, questi sono il risultato di una selezione effettuata sulla base di parole chiave, ossia "B. Ltd", "C. Ltd", "O." e "N:", tutti nominativi menzionati nella commissione rogatoria (allegati 13 e 27 ad act. 10, act. 10 pto. 3.5). Si tratta pertanto di informazioni che, in tutta evi- denza, possono essere di aiuto per l'autorità estera nelle indagini per i reati oggetto d'indagine, in particolare per ricostruire le diverse attività svolte da D., L., M. e dalla ricorrente sul territorio elvetico. Da tali informazioni, gli inquirenti esteri potranno certamente trarre utili conclusioni atte a vagliare gli indizi di re- ato sinora emersi. A tale proposito, occorre ricordare che il principio dell'utilità potenziale assume un ruolo cruciale nell'applicazione del principio della pro- porzionalità nell'ambito dell'assistenza in materia penale. Lo scopo di tale co- operazione è proprio quello di favorire la scoperta di fatti, informazioni e mezzi di prova, compresi quelli di cui l'autorità estera non sospetta neppure l'esisten- za. Non si tratta soltanto di aiutare lo Stato richiedente a provare i fatti eviden- ziati dall'inchiesta, ma di svelarne altri, se ne esistono. Ne deriva, per l'autorità d'esecuzione, un dovere di esaustività che giustifica la comunicazione di tutti gli elementi da essa raccolti e potenzialmente idonei alle indagini estere, al fi- ne di chiarire in tutti i suoi aspetti i meccanismi delittuosi perseguiti nello Stato rogante (sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.173 del 13 otto- bre 2010, consid. 4.2.4/a e RR.2009.320 del 2 febbraio 2010, consid. 4.1; ROBERT ZIMMERMANN, op. cit., n. 722, p. 673 e seg.).
3.3 Quanto precede permette di confermare la sufficiente relazione tra le misure d'assistenza approvate e l'oggetto del procedimento penale estero. Non è per- tanto ravvisabile nessuna violazione del principio di proporzionalità. Il gravame deve pertanto essere respinto.
operato ad Y. presso la sede della ricorrente. Tale documentazione, sia pur descritta in modo generico (v. allegato 10 ad act. 10, in suo possesso), è ap- punto stata data in consultazione sia all'avv. Corti che all'avv. Tamagni (v. al- legati 12, 13, 15, 16 e 17 ad act. 10) in ossequio del diritto di essere sentito della ricorrente. Entrambi i legali hanno avuto la possibilità di prendere com- piutamente posizione su tale documentazione, possibilità che è stata effetti- vamente utilizzata (v. allegati 14 e 18 ad act. 10). Ne consegue che durante tutta la procedura d'esecuzione della richiesta roga- toriale, la DGD ha agito nel rispetto del diritto di essere sentita della ricorrente.
Visto quanto precede, la decisione impugnata va integralmente confermata ed il gravame respinto. Alla luce delle motivazioni esposte in precedenza, anche le conclusioni sussidiarie formulate dalla ricorrente nel suo gravame, così co- me la richiesta di accesso agli atti di cui alla missiva del 24 gennaio 2014 (act. 12 e act. 14), vanno respinte.
Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l’art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fatti- specie a fr. 5'000.--; essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
Bellinzona, il 4 luglio 2014
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: La Cancelliera:
Comunicazione a:
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).