Sentenza del 14 gennaio 2015 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliera Susy Pedrinis Quadri
Parti
A., rappresentato dall'avv. Luigi Mattei,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2014.327
Visti:
la decisione di chiusura del 30 ottobre 2014 emanata dal Ministero pubblico della Confederazione inerente alla domanda di assistenza giudiziaria del 2 settembre 2013 presentata dalla Procura della Repubblica presso il Tribuna- le di Salerno (v. act. 1.2 e 1.3);
il ricorso del 1° dicembre 2014 avverso la suddetta decisione interposto pres- so la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale da A. (v. act. 1);
lo scritto raccomandato del 4 dicembre 2014 mediante il quale la presente autorità ha invitato il ricorrente a versare, entro il 15 dicembre 2014, un antici- po delle spese di fr. 5'000.--, pena la non entrata in materia del ricorso (v. act. 3). Considerato:
che la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (art. 37 cpv. 2 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Con- federazione [LOAP; RS 173.71]);
che in questo ambito la procedura è retta in particolare dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021; v. art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP);
che, in base all'art. 63 cpv. 4 prima frase PA, l'autorità di ricorso, il suo presi- dente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente al- le presunte spese processuali;
che l'autorità stabilisce un congruo termine per il pagamento con la commina- toria che altrimenti non entrerà nel merito (art. 63 cpv. 4 seconda frase PA uni- tamente all'art. 23 PA);
che il termine per il pagamento di un anticipo è osservato se l'importo dovuto è versato tempestivamente alla posta svizzera o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell'autorità (art. 21 cpv. 3 PA; v. DTF 139 III 364 consid. 3.2.2);
che, nella fattispecie, lo scritto del 4 dicembre 2014 è stato ricevuto dal legale del ricorrente il giorno seguente (v. act. 4);
3 -
che nessun importo è stato versato alla posta svizzera o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell'autorità, entro il 15 dicembre 2014;
che l'invito a versare l'anticipo delle spese indicava che, in caso di mancato pagamento nel termine assegnato, ossia il 15 dicembre 2014, il Tribunale non sarebbe entrato nel merito del gravame (v. act. 3);
che la presente autorità non entra di conseguenza nel merito del ricorso;
che il ricorrente, risultando soccombente data l'irricevibilità del gravame, deve sopportare le spese processuali cagionate (art. 63 cpv. 1 PA);
che una tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a suo carico; essa è fissata giu- sta gli art. 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), richiamati gli art. 63 cpv. 4 bis e 5 PA.
4 -
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
Bellinzona, il 15 gennaio 2015
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: La Cancelliera:
Comunicazione a:
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).