Sentenza del 31 marzo 2015 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A. SA, rappresentata dagli avv. Paolo Bernasconi e An- drea Daldini, Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2014.338
Fatti: A. Il 10 ottobre 2013 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, Direzione Distrettuale Antimafia (DDA), ha presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B. ed altri per concorso esterno in associazione ma- fiosa (v. art. 7 D.L. 152/1991) e trasferimento fraudolento e possesso ingiu- stificato di valori (art. 12 quinques D.L. 306/1992). Sulla base dell'attività in- vestigativa svolta, l'autorità inquirente italiana ritiene, in sostanza, che il predetto abbia occultato, segnatamente tramite schermi societari, ed in par- ticolare mediante società anonime di diritto svizzero, proprietà immobiliari site in Lombardia di pertinenza dell'organizzazione criminale facente capo al clan della famiglia C. Tra le società utilizzate per celare beni a lui ricon- ducibili di presunta origine criminale vi sarebbe la A. SA. Con la domanda di assistenza, l'autorità rogante ha, tra l'altro, postulato l'identificazione del beneficiario economico nonché delle relazioni bancarie di quest'ultima, uni- tamente al sequestro della relativa documentazione (v. act. 7.4).
B. Mediante decisioni del 10 marzo e 7 agosto 2014 il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), autorità alla quale l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l'esecuzione della rogatoria, è entra- ta in materia sulla domanda presentata dall'autorità italiana, ordinando, tra l'altro, l'edizione di tutta la documentazione societaria concernente A. SA nonché l'acquisizione di svariata documentazione concernente la relazione n. 1 presso a la banca D., Lugano, intestata alla società in parola (v. act. 7.1 e 7.2).
C. Il 25 novembre 2014 il MPC ha emanato una decisione di chiusura, me- diante la quale ha ordinato la trasmissione all'autorità richiedente di docu- mentazione societaria e d'apertura della relazione di cui sopra, unitamente a svariati estratti conto con giustificativi (MPC 161-849) (v. act. 7.3).
D. Il 23 dicembre 2014 A. SA ha interposto ricorso contro la suddetta decisio- ne dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale chie- dendo, in via preliminare, la trasmissione all'autorità rogante della docu- mentazione di cui sopra, eccezion fatta per i doc. 529, 532, 533, 534, 541, 542, 616, 629, 632, 641, 644, 647, 648, 649, 666 e 830. In via principale, essa chiede che il ricorso venga integralmente accolto e la decisione impu- gnata parzialmente annullata, per cui non vengono trasmessi i documenti sopraelencati, e che venga estromessa la tabella riepilogativa della banca D. dalla quale si evincono i nomi dei clienti, persone fisiche e giuridiche. In
via subordinata, l'insorgente chiede che il ricorso venga parzialmente accol- to, nel senso che nella documentazione che verrà trasmessa all'autorità ro- gante vengono anonimizzati i riferimenti a persone fisiche e giuridiche che nulla hanno a che vedere con B. e le sue attività.
A conclusione delle loro osservazioni del 29 gennaio 2015 il MPC risp. l'UFG hanno postulato la reiezione del ricorso, nella misura della sua am- missibilità (v. act. 6 e 7).
E. Con replica dell'11 febbraio 2015, trasmessa all'UFG e al MPC per cono- scenza, la ricorrente ha ribadito le conclusioni espresse in sede di ricorso (v. act. 10).
Diritto: 1. 1.1 In virtù degli art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria interna- zionale.
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italia- na e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione eu- ropea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; testo non pubblicato nella RS ma consultabile nel fascicolo "Assistenza e estradizione" edito dalla Cancelleria federale, Berna 2014). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Stra- sburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle que- stioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio- nale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza interna-
zionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il prin- cipio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo- svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura dell’autorità federale d’esecuzione, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. La ricorrente è titolare della relazione bancaria oggetto della decisione impugnata ed è di conseguenza legittima- ta a ricorrere (v. art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 con- sid. 1.6 pag. 82).
2.1 La questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una do- manda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero de- ve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'oppor- tunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compi- to all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenze del Tribunale penale federale RR.2008.154-157 dell'11 settembre 2008, consid. 3.1; RR.2007.18 del 21 maggio 2007, con- sid. 6.3) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a). Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni su conti bancari nell'ambito di procedimenti come quello qui in esame, esse necessitano di regola di tutti i relativi do- cumenti, perché debbono poter individuare il titolare giuridico ed economico dei conti eventualmente foraggiati con proventi illeciti, per sapere a quali persone o entità giuridiche possano essere ricollegati (DTF 129 II 462 con- sid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007, consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settem-
bre 2005 in fine; sull'utilità dei documenti d'apertura di un conto v. sentenza del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 3.2; cfr. an- che DTF 130 II 14 consid. 4.1). La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì l'inoltro di eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008, consid. 2.4). Si tratta di una maniera di procedere necessaria, se del caso, ad accertare anche l'estraneità delle persone interessate (DTF 129 II 462 consid. 5.5; sentenze del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 2.3 e 3.2; 1A.52/2007 del 20 luglio 2007, consid. 2.1.3; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; 1A.79/2005 del 27 aprile 2005, consid. 4.1). In base alla giurisprudenza l'esame va quindi limitato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b). Vietata in particolare è la cosiddetta "fishing expedition", la quale è definita dalla giurisprudenza una ricerca generale ed indiscriminata di mezzi di prova volta a fondare un so- spetto senza che esistano pregressi elementi concreti a sostegno dello stesso (DTF 125 II 65 consid. 6b/aa e rinvii). Questo genere di inchieste non è consentito in ambito di assistenza giudiziaria internazionale sia alla luce del principio della proporzionalità che di quello della specialità. Tale di- vieto si fonda semplicemente sul fatto che è inammissibile procedere a ca- saccio nella raccolta delle prove (DTF 113 I 257 consid. 5c), il che non sa- rebbe nemmeno conciliabile con le stesse funzioni di base dell'assistenza internazionale in materia penale (v. DONATSCH/HEIMGARTNER/MEYER/SIMO- NEK, Internationale Rechtshilfe, 2a ediz., Zurigo/Basilea/Ginevra 2015, pag. 93 e seg.)
2.2 In concreto, occorre rilevare che è la ricorrente stessa a dichiarare nel suo gravame che "la suddetta relazione bancaria non ha nulla a che vedere con il procedimento penale pendente in Italia nei confronti del signor B., se non limitatamente ad un'unica operazione per la quale si è già autorizzata la trasmissione in Italia della relativa documentazione: avviso di accredito 12.10.2008 pari a EUR 730'000.-- (doc. MPC 610); avviso di addebito 27.11.2008 pari a EUR 580'000.-- (doc. MPC 611)" (v. act. 1 pag. 7). Ben- ché aggiunga che, a suo dire, non vi sarebbe prova della riconducibilità di tale operazione a B., essa ammette implicitamente l'esistenza di un'utilità potenziale di tali documenti per il procedimento estero. L'utilità potenziale di tale documentazione è peraltro confermata dal fatto che la relazione della ricorrente è stata toccata, come evidenziato dal MPC nella decisione impu- gnata, da bonifici in entrata ed uscita effettuati con società coinvolte nelle indagini estere, come E. SA, F. S.r.l. e G. S.r.l., quest'ultima società ricon- ducibile a B. (v. act. 7.3 pag. 4 e seg.). Dalla relazione in parola vi sarebbe-
ro pure stati versamenti a favore di H. S.r.l. e I. S.r.l., società amministrate entrambe da J. SA e riconducibili fino a fine 2012 a B. ed in seguito a suo padre K. In una sua decisione di sequestro del 4 ottobre 2013 riguardante B., il Tribunale di Milano (Sezione Autonoma Misure di Prevenzione), dopo aver esposto i motivi a supporto, ha confermato "la sicura disponibilità in capo al proposto (ossia B.) anche di L. S.r.l. attraverso E. SA (e le società svizzere che la possiedono o che rappresenta, A. SA e J. SA)" (v. act. 7.4 pag. 17-18). Ora, ritenuto che gli inquirenti esteri necessitano di ricostruire tutti i movimenti ed i flussi di valori patrimoniali che si presume riconducibili ad un'organizzazione criminale, occultati anche tramite persone giuridiche di diritto svizzero, in virtù della già citata giurisprudenza (v. consid. 2.1 su- pra), si giustifica di trasmettere alle autorità italiane tutta la documentazione relativa al conto della ricorrente. Da respingere è la richiesta di anonimiz- zazione presentata dall'insorgente, dato che la presunta attività di occulta- mento di valori, con possibile riciclaggio in Svizzera, potrebbe essere mes- sa in atto proprio attraverso persone fisiche e giuridiche che fungono da prestanome. L'autorità estera deve quindi poter procedere alle sue verifiche relativamente ad un possibile ruolo nei fatti oggetto d'indagine in Italia delle persone collegate al conto della ricorrente.
Costatata la sufficiente relazione tra la misura d'assistenza richiesta e l'og- getto del procedimento penale italiano, spetterà al giudice estero del merito valutare se dalla documentazione sequestrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante tra i fatti perseguiti all'estero ed il conto oggetto della decisione impugnata. Non è infatti competenza dell'autorità rogata, rispettivamente del giudice dell'assistenza, sostituirsi al giudice pe- nale straniero e pronunciarsi sulla sostanza delle ipotesi di reato formulate dagli inquirenti (v. DTF 132 II 81 consid. 2.1; 122 II 373 consid. 1c; 112 Ib 215 consid. 5b; 109 Ib 60 consid. 5a e rinvii). Visto quanto esposto, vi è da concludere che la domanda di assistenza estera non costituisce una "fishing expedition" e la trasmissione della documentazione litigiosa non viola il principio della proporzionalità.
Ora, premesso che l'insorgente è lungi dall'aver dimostrato che gli attuali fatti oggetto d'indagine in Italia siano i medesimi di quelli trattati dalla Pro- cura di Torino, la richiesta di archiviazione presentata da quest'ultima al Giudice per le indagini preliminari non ha nessuna influenza sull'attuale ro-
gatoria, la quale, non essendo stata ritirata dalla Procura di Milano, è tutto- ra pendente. La censura in questo ambito va dunque anch'essa respinta.
Visto quanto precede, la decisione impugnata va integralmente confermata ed il gravame respinto.
Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] ri- chiamato l’art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giu- sta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4 bis lett. b PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 lett. b del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 5'000.--; essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
Bellinzona, 1° aprile 2015
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).