Sentenza del 14 febbraio 2023 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Miriam Forni e Giorgio Bomio-Giovanascini, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A. SA, c/o B.,
Ricorrente
contro
UFFICIO FEDERALE DELLA DOGANA E DELLA SICUREZZA DEI CONFINI,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia
Consegna a scopo di confisca (art. 74a AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2022.227
Visti:
la decisione del 15 novembre 2022, con la quale l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (in seguito: UDSC), dando seguito ad una domanda di assistenza internazionale in materia penale del 19 marzo 2013, completata il 3 ottobre seguente, presentata dalla Procura della Repubblica presso il Tribu- nale di Arezzo, ha ordinato “la consegna alle autorità italiane dei beni patrimo- niali giacenti sulla relazione n° 1 (ex n°2) C. Anstalt nonché dei conti correnti n° 3 (ex n° 4) A. SA e n° 5 (ex n° 6) D. legati alla relazione n° 7 (ex n° 8) E. SA per i quali l’avente diritto economico è il sig. F. presso la banca G. di Lugano e di cui l’attuale ammontare complessivo è di EUR 2'265'147.55 (valutazione al 10 settembre 2021)” (v. act. 3.1.1, pag. 5);
il ricorso del 2 dicembre 2022 dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, mediante il quale A. SA ha chiesto l’annullamento della deci- sione di cui sopra (v. act. 1);
la risposta del 6 gennaio 2023, con la quale l’UDSC ha postulato l’inammissibi- lità del gravame (v. act. 12);
le osservazioni del 9 gennaio 2023, mediante le quali l’Ufficio federale di giusti- zia (in seguito: UFG) ha chiesto che il ricorso sia respinto, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 14). Considerato:
che la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (art. 37 cpv. 2 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confe- derazione [LOAP; RS 173.71]);
che in questo ambito la procedura è retta in particolare dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021; v. art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP);
che in base all’art. 80h AIMP, oltre all’UFG (lett. a), ha diritto di ricorrere chiun- que è toccato personalmente e direttamente da una misura d’assistenza giudi- ziaria e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa (lett. b AIMP; v. anche art. 21 cpv. 3 AIMP per quanto concerne le persone contro cui è diretto il procedimento penale all’estero);
che per essere considerato personalmente e direttamente toccato da una
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misura di assistenza giudiziaria internazionale, il ricorrente deve avere un le- game sufficientemente stretto con la decisione litigiosa (DTF 123 II 161 consid. 1 d/aa);
e 5 PA;
che visto l’anticipo delle spese già versato di fr. 5'000.–, la Cassa del Tribunale restituirà alla ricorrente il saldo di fr. 4'000.–.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
Bellinzona, 15 febbraio 2023
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF).
Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).