Sentenza del 1° marzo 2011 Corte penale Composizione Giudice penale federale Roy Garré, Giudice unico, Cancelliere Giampiero Vacalli Parti
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIO- NE, rappresentato dal Procuratore federale Pierluigi Pasi,
contro
A., difeso dall'avv. Mario Postizzi,
B., difeso dagli avv. Laurent Moreillon e Miriam Mazou,
C., difeso dall'avv. Frédéric Pitteloud,
Oggetto
Riciclaggio di denaro (art. 305 bis CP) Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: SK.2010.20
n. 3 CP, il principio della doppia punibilità astratta, l'accertamento relativo al prezzo totale della corruzione è stato svolto in violazione del diritto. Il Tribunale federale ha inoltre considerato che l'autorità inferiore ha a torto accorpato atti di riciclaggio che dovevano essere trattati separatamente. Infine, ritenendo che B. e C. abbiano agito con dolo eventuale e non con negligenza, esso ha considerato contraria al diritto l'assoluzione degli stessi. In definitiva, la causa è stata riman- data al TPF per nuovo giudizio sull'importo della confisca, sul riciclaggio di dena- ro da parte di A., B. e C., sulle pene nonché sulle spese della procedura di prima istanza. C. Avendo il Tribunale federale indicato chiaramente le modifiche da apportare alla sentenza annullata e non dovendosi in linea di massima procedere all'ammini- strazione di ulteriori prove, con scritto del 4 novembre 2010 il TPF ha proposto alle parti di rinunciare ad un nuovo dibattimento, potendo le stesse formulare le loro conclusioni per iscritto. Esso le ha nel contempo invitate a formulare le loro conclusioni motivate e, per quanto riguarda gli accusati, a compilare il formulario relativo alla loro situazione patrimoniale.
3 - D. Le parti hanno presentato le seguenti conclusioni. D.1 Con scritto del 21 dicembre 2010 B. ha chiesto al TPF di constatare la prescri- zione dell'azione penale, di proscioglierlo da tutte le accuse, di mettere le spese a carico della Confederazione e di fissare a fr. 5'970.-- le ripetibili a suo favore. D.2 Nelle sue conclusioni del 23 dicembre 2010 A. ritiene anch'egli che il Tribunale, per i reati a lui contestati, debba pronunciare l'estinzione dell'azione penale per effetto dell'intervenuta prescrizione. Questo avrebbe come conseguenza che la pena a lui inflitta non potrebbe essere ritoccata o rivista, ma andrebbe mantenuta nei termini precedentemente decisi, così come andrebbe confermato quanto già deciso in ambito di confisca e dissequestro. Egli dichiara di aderire alla proposta di rinuncia ad un nuovo dibattimento, nella misura in cui non debba risultare ne- cessario raccogliere ulteriori informazioni riguardanti la sua situazione personale. D.3 Con lettera del 5 novembre 2010 C. ha comunicato il suo accordo relativo alla rinuncia ad indire un nuovo dibattimento. Nelle sue conclusioni del 10 gennaio 2011 egli postula il suo proscioglimento dai reati contestatigli per intervenuta pre- scrizione dell'azione penale nonché la rifusione di eque ripetibili, con spese a ca- rico della Confederazione. D.4 In data 10 gennaio 2011 il MPC ha chiesto:
che A. sia condannato ad una pena detentiva di dodici mesi sospesa, con un periodo di prova di due anni, da cumularsi ad una multa di fr. 40'000.--, a valere quale pena complementare alla pena applicatagli mediante sentenza 4 aprile 2006 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Aosta o comunque ad una pena proporzionalmente e ragionevolmente superiore a quella irrogatagli a mezzo della sentenza del 20 e 27 luglio 2009;
che B. sia condannato a una pena pecuniaria sospesa pari a 300 aliquote gior- naliere di fr. 300.-- cadauna, con un periodo di prova di due anni, da cumularsi ad una multa di fr. 15'000.--;
che C. sia condannato a una pena pecuniaria sospesa pari a 300 aliquote gior- naliere di fr. 300.-- cadauna, con un periodo di prova di due anni, da cumularsi ad una multa di fr. 15'000.--;
che, oltre ai valori patrimoniali di cui è stata pronunciata la confisca con la sen- tenza 20 e 27 luglio 2009, in ossequio a quanto sancito dal TF (v. consid. 3.3.2) sia pronunciata la confisca anche di tutti i proventi corruttivi (pari a un totale di EUR 130'000.--) versati dal legale rappresentante della F. S.r.l. ad A.;
che tutte le spese di procedura cagionate, comprese quelle per la nuova sen- tenza di questa Corte, siano messe a carico degli accusati con vincolo di solida- rietà, lasciato a quest'ultima l'onere di determinare l'importo esatto a carico di ogni accusato.
4 - E. Nelle loro repliche del 27 gennaio e 1° febbraio 2011, il MPC e A., rispettivamen- te C. e B. hanno ribadito sostanzialmente le conclusioni già presentate. F. Le difese hanno rinunciato a duplicare. Il MPC ha presentato una breve duplica il 14 febbraio 2011. G. Le difese hanno rinunciato a fornire ulteriori osservazioni su quest’ultimo scritto del MPC entro il termine fissato al 23 febbraio 2011. H. Con lettera del 2 febbraio 2011 il Presidente della Corte penale del Tribunale penale federale ha comunicato alle parti che in seguito all’entrata in vigore del nuovo Codice di procedura penale e della legge federale sull’organizzazione del- le autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), viste le richieste di pena del MPC, la Corte penale statuirà in composizione monocratica. La Corte considera in diritto: Sulle questioni pregiudiziali ed incidentali
1.1 Secondo l'art. 107 cpv. 1 LTF, il Tribunale federale non può andare oltre le con- clusioni delle parti. L'Alta Corte può esaminare unicamente i punti della sentenza impugnata espressamente contestati dal ricorrente (v. YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berna 2008, n. 4284 ad art. 107 LTF). In que- sto senso, l'eventuale annullamento può concernere unicamente quelle parti del- la sentenza per le quali il ricorso è stato accolto. Per tali parti, l'autorità che si oc- cupa del nuovo giudizio è vincolata dalle considerazioni di diritto sviluppate dal Tribunale federale nella sua sentenza di rinvio, le quali devono essere riprese nella nuova decisione (v. sentenza del Tribunale federale 4C.46/2007 del 17 apri- le 2007, consid. 3.1; H. SEILER/N. VON WERDT/A. GÜNGERICH, Handkommentar zum Bundesgerichtsgesetz, Berna 2007, n. 9 ad art. 107 LTF). Per questa ragio- ne, sia il tribunale che le parti non possono far basare il nuovo giudizio su fatti di- versi da quelli già constatati o su opinioni giuridiche espressamente respinte me- diante la sentenza di rinvio o addirittura non riportate nei considerandi (v. senten- za del Tribunale federale 4C.46/2007 del 17 aprile 2007, consid. 3.1 con rinvii; ULRICH MEYER, Commentario basilese, 2a ediz., Basilea 2008, n. 18 ad art. 107 LTF)
2.1 La legge non contiene nessuna disposizione sulla maniera di procedere da parte della Corte penale del TPF nel caso in cui una sua sentenza è annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio dal Tribunale federale, neppure a livello di dirit- to transitorio legato all'entrata in vigore del nuovo Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP; RS 312.0). In particolare, non vi è disposizione alcuna che imponga un nuovo dibattimento. Secondo la giurisprudenza, l'accusato ha di re- gola diritto ad una sola udienza pubblica. Se il rinvio della causa da parte dell'Alta Corte non è dovuto ad un'amministrazione delle prove lacunosa, ma concerne motivi puramente giuridici o legati a prove che possono essere raccolte per iscrit- to, e se la sentenza del Tribunale federale contiene direttive chiare che non la- sciano più nessun margine di manovra all'autorità inferiore relativamente alla questione della colpevolezza dell’accusato, la rinuncia ad un nuovo dibattimento risulta giustificata (DTF 103 Ia 137 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale 6B_864/2010 del 25 gennaio 2011, consid. 2.3; sentenza del Tribunale penale federale SK.2005.5 del 19 ottobre 2005, consid. 1.3). 2.2 Nella fattispecie, per quanto riguarda la confisca, il Tribunale federale ha indicato che nel calcolo dell'importo totale del provento corruttivo percepito da A. vanno presi in considerazione, oltre a quanto previsto nella sentenza annullata, anche gli importi versati dal legale rappresentante della F. S.r.l. (v. sentenza 6B_900/2009 consid. 3.3.2). L'Alta Corte ha poi affermato che i comportamenti descritti nell'atto d'accusa e accorpati a torto dal TPF (v. 1.4-1.5, 1.9-1.10, 2.2-2.3 e 3.5-3.6 dell'atto d'accusa) costituiscono in realtà degli atti di riciclaggio indipen- denti e autonomamente capaci di vanificare la confisca del denaro sporco (v. sentenza 6B_900/2009 consid. 4.3). Per quanto attiene infine agli atti contestati a
8 - del Tribunale federale nelle cause 6B_731-734/2009 del 9 novembre 2010, con- sid. 3.1). 4.2 Nel CPP il principio accusatorio è enunciato all'art. 9 cpv. 1, secondo il quale un reato può essere sottoposto a giudizio soltanto se, per una fattispecie oggettiva ben definita, il pubblico ministero ha promosso l'accusa contro una determinata persona dinanzi al giudice competente. L'art. 325 cpv. 1 CPP prevede che l'atto d'accusa deve contenere il luogo e la data (lett. a), il pubblico ministero che so- stiene l'accusa (lett. b), il giudice cui è indirizzato (lett. c), l'imputato e il suo difen- sore (lett. d), il danneggiato (lett. e), in modo quanto possibile succinto, ma preci- so, i fatti contestati all'imputato, specificando dove, quando, come e con quali ef- fetti sono stati commessi (lett. f), nonché le fattispecie penali che il pubblico mini- stero ritiene adempiute, con indicazione delle disposizioni di legge applicabili (lett. g). 4.3 Il principio accusatorio è una componente del diritto di essere sentito consacrato all'art. 29 cpv. 2 Cost. e può essere dedotto anche dagli art. 32 cpv. 2 Cost. e 6 n. 3 CEDU, i quali non hanno in questo ambito una portata distinta. Esso implica che il prevenuto conosca esattamente i fatti che gli sono contestati e quali sono le pene e le misure alle quali si espone, in maniera che si possa spiegare e pre- parare efficacemente la propria difesa (DTF 126 I 19 consid. 2a pag. 21). Ciò non impedisce all'autorità giudicante di scostarsi dai fatti o dalla qualifica giuridica contenuti nell'atto d'accusa, a condizione tuttavia che i diritti della difesa siano ri- spettati (DTF 126 I 19 consid. 2a e 2c pag. 21 e segg.). Se l'accusato è condan- nato per un'infrazione diversa da quella contemplata nell'atto d'accusa, occorre esaminare se egli poteva, tenuto conto di tutte le circostanze concrete, aspettarsi una tale nuova qualifica giuridica dei fatti, nel qual caso non vi è violazione dei di- ritti della difesa (DTF 126 I 19 consid. 2d/bb pag. 24; sentenza 6B_731-734/2009 consid. 3.3). 4.4 B. non sostiene di essere stato condannato per dei fatti non contemplati dall'atto d'accusa ma semplicemente che esso conterrebbe imprecisioni a livello tempora- le. 4.5 I punti 2.4, 2.5 e 2.6 dell'atto d'accusa contengono indicazioni temporali sufficienti che hanno permesso di senz'altro rispettare i diritti della difesa di B. Al suo punto 2.4 l'atto d'accusa prevede che i fatti contestati avrebbero avuto luogo il 10 otto- bre 2003; il dibattimento ha permesso di confermare che i fatti in questione sono effettivamente intervenuti a tale data. Per quanto riguarda il punto 2.5 dell'atto d'accusa, questo prevede che i fatti contestati si sarebbero svolti "nel periodo successivo al 4 settembre 2003"; la constatazione che tali fatti siano intervenuti esattamente il 4 settembre 2003 non ha certamente impedito all’accusato di cor-
9 - rettamente difendersi dalle accuse né contrasta con la funzione delimitativa dell’atto di accusa, ma costituisce tutt’al più una leggera sfasatura temporale non certamente assimilabile ad una violazione del principio accusatorio. Infine, il pun- to 2.6 dell'atto d'accusa prevede che i fatti sarebbe intervenuti "nel periodo suc- cessivo all'allestimento fittizio di parziale documentazione bancaria di cui al punto 2.5", quindi nel periodo successivo al 4 settembre 2003; l'aver appurato che i fatti si sono effettivamente svolti il 12 ottobre 2003, quindi in una data ancora ragio- nevolmente vicina al termine post quem del 4 settembre 2003, non permette di concludere che il principio accusatorio sia stato violato (cfr. sentenza 6B_731- 734/2009 consid. 3.5). Tali indicazioni, correlate con le offerte di prova, hanno permesso all'imputato di preparare adeguatamente la sua difesa, determinandosi sui diversi punti. Le censure in questione vanno quindi disattese.
n. 1 CP). Il reato di riciclaggio può configurarsi sia in forma semplice che in forma aggravata. Vi è caso grave, ai sensi dell’art. 305 bis n. 2 CP, segnatamente se l'au- tore: agisce come membro di un'organizzazione criminale (lett. a); agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio (lett. b); realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio (lett. c). L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto (art. 305 bis n. 3 CP). 6. Nella sua sentenza del 21 ottobre 2010, il Tribunale federale è giunto alla conclu- sione che la genesi, lo scopo della disposizione e il bene giuridico da questa tute- lato conducono a concludere che, nell'ambito dell'art. 305 bis n. 3 CP, debba trova- re applicazione il principio della doppia punibilità astratta (v. anche sentenza del Tribunale penale federale SK.2007.28 e 2008.16 del 18 settembre 2008 e com- plemento del 18 maggio 2009, consid. 3.1.4, confermata dal Tribunale federale mediante sentenze 6B_901/2009, 6B_907/2009, 6B_908/2009, 6B_914/2009, 6B_916/2009 e 6B_919/2009 del 3 novembre 2010). Sicché nulla osta a punire il riciclaggio di denaro proveniente dalla corruzione passiva commessa prima del 1° luglio 2006 in uno Stato estero da un funzionario di tale Stato (v. sentenza 6B_900/2009 consid. 2.3.6). In virtù di queste considerazioni il Tribunale federale è giunto alla conclusione, vincolante per il giudice del rinvio, che agli importi cor- ruttivi versati ad A. da G., H. e I. nel corso del 2001 vanno aggiunti quelli conse- gnatili da J. tra il febbraio 1999 e l’aprile 2000 (sentenza citata consid. 3.3.2). Al- trettanto vincolante per il presente giudizio è la constatazione del Tribunale fede- rale nella sua sentenza d’annullamento che nella fattispecie non si ponga alcun problema in relazione all’art. 54 CAS (sentenza citata consid. 3.3.1). Riassumen-
11 - gettivamente degli atti di riciclaggio, il Tribunale federale è giunto alla conclusione che i due accusati hanno agito per dolo eventuale e non per negligenza (senten- za di annullamento consid. 6.2.4 e 6.3.4). 8.1 Secondo il Tribunale federale risulta difficilmente concepibile che B. non si sia posto delle domande in merito all'origine del denaro del suo cliente, a seguito so- prattutto della consistente evoluzione della sua situazione finanziaria e dei suoi sistematici versamenti in denaro contante esclusivamente. Dei dubbi poi doveva- no sorgere con più forza dinanzi alla richiesta di utilizzare un codice per masche- rare il tema delle conversazioni con il cliente da potenziali intercettazioni telefoni- che, non potendo accettare di agire in tal modo solo per fargli piacere, come so- stiene B., senza interrogarsi sulle ragioni di una tale richiesta. Di regola, infatti, chi teme le intercettazioni telefoniche teme in realtà una procedura penale. A ciò aggiungasi l'episodio della conta del denaro presso una banca valdostana a cui il banchiere ha partecipato constatando la grande disponibilità di denaro contante di A. Di fronte a tali elementi, B. ha però chiuso gli occhi e ha accettato, senza la minima verifica, le vaghe spiegazioni fornite dal suo cliente. Non solo, egli ha i- noltre omesso volontariamente di registrare la locazione della cassetta di sicu- rezza per di più a una persona che non aveva un conto nella banca e a cui non appartenevano i fondi depositati, procedendo così a una grave irregolarità. Che poi B. abbia rispettato le direttive interne alla banca in tutte le operazioni, come da lui sostenuto, non esclude il dolo eventuale (v. ACKERMANN, op. cit., n. 394 ad art. 305 bis CP). Sapeva inoltre che il suo cliente era un funzionario. Certo, sapeva pure che svolgeva un'attività parallela. Ma non risulta che egli abbia in qualche modo verificato la plausibilità delle disponibilità finanziarie con suddette attività. Peraltro B. non poteva ignorare l'esistenza in Italia di un fenomeno come quello della corruzione. Se è vero che aveva avuto l'occasione di rilevare lo stile di vita ad Aosta di A., ciò, tuttavia, non basta a spazzare via qualsiasi dubbio in merito all'origine dei valori patrimoniali né può in qualche modo costituire una sorta di verifica che nella fattispecie risultava doverosa indipendentemente dalla relazio- ne di amicizia instauratasi. Tutti questi elementi permettono di concludere che non solo B. abbia ritenuto come possibile l'origine criminale del denaro, ma che abbia anche agito accettando, seppur non desiderandolo, che il denaro fosse di origine criminale. In simili circostanze non si può non concludere che B. dovesse quantomeno presumere l'origine criminale del denaro. Egli si è reso dunque col- pevole di riciclaggio per i comportamenti descritti ai punti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6, limitatamente all’importo di EUR 141'829.40, cifra ritenuta contaminata alla luce delle considerazioni esposte sopra al consid. 6, ossia il 75% di EUR 189'105.84, somma versata da A. alla banca N. (in seguito banca O. SA) a Martigny di cui al punto 1.1 dell'atto d'accusa.
12 - 8.2 Come B., anche C. sapeva che A. era un funzionario. È accertato che dal 22 marzo al 29 agosto 2001 A. ha effettuato vari versamenti in contanti di circa fr. 150'000.-- al mese. Si tratta di importi che difficilmente un funzionario può met- tere da parte sulla base del suo solo stipendio. Tuttavia, C., sperimentato impie- gato di banca non si è mai informato sull'esistenza di altre attività del cliente che potessero giustificare queste ingenti entrate in contanti, nonostante fossero so- spette e meritevoli di un approfondimento. Sempre secondo quanto accertato, C. si è accontentato di spiegazioni insufficienti e non ha domandato la benché mi- nima documentazione al suo cliente, fidandosi ciecamente di quest'ultimo. Certo A. si era fatto passare per una persona importante, dando l'immagine di essere di famiglia benestante. Sennonché, ciò non può sostituire le dovute verifiche sull'o- rigine degli ingenti importi versati dal cliente. Se per gli atti di riciclaggio dell'otto- bre e novembre 2003 imputati a C. (due diversi contratti di locazione per la me- desima cassetta di sicurezza, prelievo del denaro ivi depositato nonché prelievo del denaro dalla relazione bancaria e successivo intervento per l'apertura di un conto in un'altra banca) A. poteva aver fornito ragioni plausibili, quali l'intenzione di nascondere il denaro alla moglie dalla quale si stava separando, così non è per versamenti avvenuti nel 2001. C. si è inoltre reso responsabile di ambigue ir- regolarità, ha trascurato in modo grave il dossier A., il cui profilo cliente era prati- camente inesistente. Sicché, alla luce di questi elementi, secondo il Tribunale fe- derale si deve concludere che C. avesse preso in considerazione il rischio che il denaro di A. fosse di origine criminale e agito accettando tale rischio, seppur non desiderandolo. Egli si è reso dunque colpevole di riciclaggio per i comportamenti descritti ai punti 3.2, 3.3, 3.4, limitatamente all’importo di EUR 141'829.40 ritenu- to contaminato alla luce delle considerazioni esposte sopra al consid. 8.1, non- ché per quelli di cui ai capi di accusa 3.5 e 3.6 limitatamente all’importo di EUR 506'426.40 ritenuto contaminato alla luce del consid. 6. Sulle pene
9.1 I reati ritenuti a carico di A., B. e C. sono stati commessi prima del 1° gennaio 2007, data dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni concernenti il diritto san- zionatorio. In applicazione dell’art. 2 cpv. 2 CP occorre determinare quale diritto risulta più favorevole per la fissazione e la scelta della pena che dovrà essere concretamente inflitta. A tale scopo il vecchio ed il nuovo diritto devono essere paragonati nel loro insieme, valutandoli però non in astratto ma nella loro appli- cazione nel caso di specie (sentenze del Tribunale federale 6B_1076 del 22 mar- zo 2010, consid. 7.3.2 e 6S.449/2005 del 24 gennaio 2006, consid. 2; DTF 119 IV 145 consid. 2c; FRANZ RIKLIN, Revision des Allgemeinen Teils des Strafge-
13 - setzbuches; Fragen des Übergangsrechts, in AJP/PJA 2006 pag. 1473). Il nuovo diritto trova applicazione se obiettivamente esso comporta un miglioramento della posizione del condannato (principio dell’obiettività), a prescindere quindi dalle percezioni soggettive di quest’ultimo (DTF 114 IV 1 consid. 2a pag. 4; sentenza del Tribunale federale 6B_202/2007 del 13 maggio 2008, consid. 3.2). Determi- nante è in primis il genere di pena e, se necessario, le modalità d’esecuzione del- la stessa (DTF 134 IV 82 consid. 7.1; sentenza del Tribunale federale 6B_268/2008 del 2 marzo 2009, consid. 3.3). In ossequio al principio dell’alternatività, il vecchio ed il nuovo diritto non possono venire combinati (DTF 119 IV 145 consid. 2c; 114 IV 1 consid. 2a; sentenza del Tribunale federale 6B_312/2007 del 15 maggio 2008, consid. 4.3). In questo senso, non si può ad esempio applicare per il medesimo fatto, da un lato il vecchio diritto per determi- nare l’infrazione commessa e dall’altro quello nuovo per decidere le modalità del- la pena inflitta, essenzialmente perché non può essere applicabile una legge che nel suo complesso non vige attualmente né è mai stata nel passato in alcun mo- mento vigente (sentenza 6B_312/2007 del 15 maggio 2008, consid. 4.3). Se en- trambi i diritti portano allo stesso risultato, si applica il vecchio diritto (DTF 134 IV 82 consid. 6.2; 126 IV 5 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale 6B_33/2008 del 12 giugno 2008, consid. 5.1). 9.2 Nella fattispecie, il riciclaggio di denaro era punito secondo il vecchio diritto con la detenzione o con la multa (art. 305 bis n. 1 CP), rispettivamente nei casi gravi la reclusione fino a cinque anni o la detenzione, obbligatoriamente cumulata con una multa fino a un milione di franchi (art. 305 bis n. 2 CP), mentre le nuove pene comminate sono una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria, ri- spettivamente una pena detentiva sino a cinque anni, obbligatoriamente cumula- ta con una pena pecuniaria sino a 500 aliquote giornaliere, o una pena pecunia- ria. Per quanto riguarda la trasposizione in Svizzera del reato di corruzione alla luce del concorso retrospettivo (v. infra consid. 10.2), occorre rinviare all’equivalente dell’art. 319 del Codice penale italiano, ovvero all’art. 322 ter CP, reato che era punito secondo il vecchio diritto con la reclusione sino a cinque anni o con la de- tenzione, mentre con il nuovo è comminata una pena detentiva sino a cinque an- ni o una pena pecuniaria. Per quanto concerne i criteri per la commisurazione della pena (v. art. 47 e segg. CP; sentenza del Tribunale federale 6B_207/2007 del 6 settembre 2007, con- sid. 4.2.1, pubblicato in forumpoenale, 1/2008, n. 8 pag. 27) nonché il cumulo delle pene in caso di concorso di reati (cosiddetto cumulo giuridico o principio dell’aumento, Asperationsprinzip, principe de l’aggravation des peines), nulla è concretamente mutato rispetto al passato (v. art. 49 cpv. 1 CP, corrispondente al
14 - vecchio art. 68 n. 1 cpv. 1 CP; M. DUPUIS/B. GELLER/G. MONNIER/L. MOREIL- LON/C. PIGUET, Code pénal, Partie générale, Basilea 2008, n. 1 e 2 ad art. 49 CP). Diversa invece la situazione per quanto riguarda la sospensione condiziona- le. Secondo il vecchio diritto la concessione della condizionale era possibile per pene privative di libertà fino a 18 mesi ed era esclusa in caso di multe (art. 41 n. 1 vCP; v. comunque DTF 127 IV 97 consid. 3; 123 IV 150 consid. 2b; 118 IV 337 consid. 2c per quanto riguarda la portata della soglia dei 18 mesi). Il nuovo diritto permette la sospensione condizionale delle pene pecuniarie, del lavoro di pubblica utilità e delle pene detentive a partire da sei mesi fino a due anni (art. 42 cpv. 1 CP). Mentre nel vecchio diritto la concessione della sospensione condizio- nale dipendeva dall’esistenza di una prognosi favorevole, l’attuale art. 42 cpv. 1 CP rovescia la vecchia formulazione, esigendo la mera assenza di una prognosi negativa (DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, op. cit., n. 9 ad art. 42 CP). La legge presume dunque l’esistenza di una prognosi favorevole e questa praesumptio iuris deve essere capovolta dal giudice per escludere la condiziona- le, la quale rappresenta pertanto la regola da cui ci si può scostare solo di fronte ad una prognosi negativa. In caso di incertezza va pronunciata la condizionale (v. DTF 134 IV 1 consid. 4.2.2; sentenze del Tribunale federale 6B_713/2007 del 4 marzo 2008, consid. 2.1, pubblicato in SJ 130/2008, n. 22, pag. 277 e segg. e 6B_435/2007 del 12 febbraio 2008, consid. 3.2). Inoltre il nuovo diritto prevede la possibilità, sconosciuta finora in Svizzera, della condizionale parziale per le pene pecuniarie, il lavoro di pubblica utilità o le pene detentive da uno a tre anni, alle condizioni definite all’art. 43 CP. Riassumendo, tenuto conto delle nuove disposizioni in materia di condizionale (v. anche sentenze del Tribunale federale 6B_360/2008 del 12 novembre 2008, consid. 6.1, 6B_547/2008 del 5 agosto 2008, consid. 3.1, nonché 6B_307/2008 del 24 ottobre 2008, consid. 4.2), così come della nuova cornice edittale dei reati in esame, che prevedono ora nel loro minimo la possibilità della pena pecuniaria, di per sé più mite della detenzione (v. DTF 134 IV 60 consid. 4; sentenza del Tri- bunale federale 6B_541/2007 del 13 maggio 2008, consid. 3.1.2; Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del CP, FF 1999 pag. 1673 e segg., 1703 e segg.), rispettivamente della multa in quanto sanzione che non ammette- va e ammette sospensione condizionale (v. sentenze del Tribunale federale 6B_312/2007 del 15 maggio 2008, consid. 4.5 e 6B_89/2008 del 9 maggio 2008, consid. 2.3), il nuovo diritto risulta concretamente più favorevole rispetto al pre- cedente, per cui verrà applicato nella fattispecie a tutti gli autori colpevoli.
10.1 Va preliminarmente preso atto che A. in Italia è stato oggetto di una condanna penale passata in giudicato, mediante sentenza di patteggiamento del Giudice
15 - per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Aosta del 4 aprile 2006. I reati per cui è stato condannato costituiscono l’antefatto criminoso agli atti di ri- ciclaggio oggetto della presente procedura e sono stati commessi tra ottobre 2000 e novembre 2003. Per il ripetuto reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio egli è stato condannato ad una pena di un anno, undici mesi e dieci giorni di reclusione sospesa condizionalmente (cl. 19 p. 13.18.3204), su- bendo inoltre la confisca di EUR 400'000.-- quale prezzo della corruzione. Dal certificato del casellario giudiziale datato 23 novembre 2010 inoltrato dalla Procu- ra della Repubblica presso il Tribunale di Roma non risultano altre condanne a carico di A. (cl. 23 p. 231.8). 10.2 In base all’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adegua- ta. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena. Giusta il cpv. 2 di questo stesso articolo, se deve giudicare un reato che l’autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l’autore non sia punito più gravemente di quanto sa- rebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio. Escluso è dunque in Svizzera il sistema del cumulo materiale delle pene (sentenza del Tri- bunale federale 6B_865/2009 del 25 marzo 2010, consid. 1.2.2), previsto, seppur con qualche mitigazione, dal diritto penale italiano (v. FRANCESCO ANTOLISEI, Ma- nuale di diritto penale, Parte generale, 16a ediz., Milano 2003, n. 172 e n. 233). Il fatto che questo Tribunale debba applicare esclusivamente le pene previste dal Codice penale svizzero (v. art. 3 cpv. 1 CP nonché sentenza del Tribunale fede- rale 6S.57/2005 del 20 luglio 2005, consid. 3.3 pubblicato in RtiD, I-2006, pag. 157), non impedisce di tener conto nei limiti del possibile delle interferenze che emergono nella sovrapposizione di sistemi. I principi del concorso retrospettivo di cui all’art. 49 cpv. 2 CP si applicano anche nel caso di precedenti condanne pronunciate da un tribunale straniero (DTF 127 IV 108; 109 IV 92; nonché le sentenze non pubblicate citate in JÜRG-BEAT ACKERMANN, Commentario basilese, 2a ediz., Basilea 2007, n. 64 ad art. 49 CP). Questo significa, nel caso in esame, che questo Tribunale può applicare solo una pena complementare rispetto alla pena già pronunciata in Italia, atteso che i reati per i quali A. è ritenuto colpevole con la presente sentenza sono stati tutti com- messi prima della sentenza di patteggiamento del 4 aprile 2006. Il principio che occorre seguire è quello, sotteso alla nozione di concorso retrospettivo, che il reo non debba essere svantaggiato (ma comunque nemmeno avvantaggiato) per il semplice fatto di venire giudicato mediante più sentenze invece che mediante un unico giudizio (v. DTF 132 IV 102 consid. 8.2; 129 IV 113 consid. 1.1; 118 IV 119
16 - consid. 1; 109 IV 68 consid. 1). Secondo la dottrina ciò è espressione della ga- ranzia costituzionale della parità di trattamento (ACKERMANN, op. cit., n. 54 ad art. 49 CP). Nella determinazione della pena complementare va quindi tenuto conto della colpevolezza complessiva per l’insieme dei reati in questione e della forchetta edittale posta dal diritto svizzero. Orbene nel caso concreto questo Tribunale deve prendere atto del fatto che nell’ipotesi di concorso fra i reati per cui A. è qui giudicato colpevole ed il reato di corruzione per cui è stato condannato in Italia, il massimo di pena comminato dalla legge svizzera è di 7 anni e mezzo di detenzione, prevedendo il reato più grave in esame, ovvero la corruzione ai sensi dell’art. 322 ter CP una pena mas- sima di cinque anni di pena detentiva, aumentabile per effetto del principio di ac- crescimento o cumulo giuridico di cui all’art. 49 CP fino ad un massimo della me- tà del massimo della pena comminata. Il complessivo grado di colpevolezza giu- sta l’art. 47 CP dovrà essere pertanto valutato entro detti limiti (v. infra con- sid. 12).
ediz., Basilea 2007, n. 90 ad art. 47 CP; GÜNTER STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, 2a
ediz., Berna 2006, § 6 n. 13). Parimenti al vecchio art. 63 CP, il nuovo art. 47 CP conferisce al giudice un ampio margine di apprezzamento (sentenza del Tribunale federale
18 - Per quanto riguarda invece l’attenuante del sincero pentimento, la Corte prende atto che effettivamente risarcimento vi è stato, anche se resta un dubbio sul fatto che questo risponda ad un intimo pentimento e non a pure ragioni tattiche; fatto sta che giusta la DTF 107 IV 98 consid. 3b pag. 103 in caso di dubbio l’attenuante va comunque ammessa. Ciò non toglie che la colpevolezza com- plessiva giusta l’art. 47 CP è grave, tenuto conto oltre al già citato ammontare to- tale delle tangenti intascate e poi riciclate, della reiterazione nel tempo della con- dotta criminale, del movente esclusivamente egoistico e del ruolo predominante assunto nell’orchestrare l’insieme delle operazioni di riciclaggio. Il comportamen- to procedurale dell’accusato non si può inoltre definire senza riserve collaborati- vo, costellato come è stato, ancora in sede dibattimentale (v. cl. 22 p. 910.20-27), di vaghe spiegazioni, manipolatorie divagazioni e strane dimenticanze. Conside- rando il diverso comportamento tenuto in Italia, a fronte comunque di pesanti ri- scontri a carico, la condotta processuale complessiva si ripercuote in maniera so- lo leggermente mitigatoria nella commisurazione della pena. Alla luce di queste considerazioni la pena complessiva da infliggere ad A. non può che ancora situarsi attorno alla soglia dei 24 mesi già considerata da questo Tribunale nel quadro della sentenza rescissa. A questo proposito, in base alla giurisprudenza del Tribunale federale, quando la pena da irrogare si situa attorno a detta soglia, il giudice deve chiedersi se una pena ancora entro i limiti oggettivi per l’ottenimento della condizionale possa essere ancora sostenibile (v. DTF 134 IV 17 consid. 3 e sentenze 6B_788/2008 del 26 dicembre 2008, consid. 2.1). Condizionale che, per i motivi che verranno più sotto esposti, andrebbe indub- biamente concessa (v. infra consid. 15.3). Orbene è certo vero che, rispetto a quanto ritenuto nella sentenza rescissa, il Tribunale federale ha considerato due atti di riciclaggio in più, per una somma complessivamente superiore, ovvero EUR 202'213.55 in più. Nel frattempo però è trascorso un ulteriore, considerevole lasso di tempo (circa un anno e mezzo), il che ha automaticamente aumentato l’attenuazione specifica giusta l’art. 48 lett. e CP che deve essere obbligatoria- mente riconosciuta ad A. Attenuazione specifica che va estesa all’insieme dei re- ati pertinenti per il concorso retrospettivo (v. DANIEL STOLL, Commentario roman- do, Basilea 2009, n. 90 ad art. 49 CP). In questo senso appare ancora adeguata alla colpevolezza complessiva del reo una pena detentiva entro i limiti oggettivi per l’ottenimento della condizionale, ossia di 24 mesi, a condizione di assortire tale pena con una multa in applicazione dell’art. 42 cpv. 4 CP, conciliando in tal modo l’oggettivo aggravamento della posizione del reo con le esigenze poste dal- la giurisprudenza in ambito di “effetti della pena sulla vita del condannato” (v. art. 47 cpv. 1 CP e sentenza del Tribunale federale 6B_14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 6.4). Non può per contro essere seguita la proposta principale di pena dell’autorità requirente (12 mesi di detenzione sospesi), atteso che compor- terebbe implicitamente un radicale cambiamento della costante e univoca prassi
19 - del Tribunale federale, il quale nel caso di concorso retrospettivo ha sempre con- siderato l’insieme delle pene irrogate come soglia determinante per l’ottenimento della condizionale e mai la sola pena complementare (DTF 109 IV 68 consid. 1; 94 IV 49; 80 IV 10; 76 IV 74; sentenza 6S.194/2003 del 15 dicembre 2003, con- sid. 3.3.1). Anche l’ammontare della multa proposta dal MPC (fr. 40'000.--) va re- spinto, rappresentando il quadruplo del massimo di fr. 10'000.-- previsto all’art. 106 cpv. 1 CP. Tenuto conto di questi insormontabili paletti giurispruden- ziali e legali, tenuto conto della possibilità offerta dall’art. 42 cpv. 4 CP, può esse- re comunque in linea di massima seguita la proposta subordinata del MPC di ir- rogare una pena “proporzionalmente e ragionevolmente superiore” a quella inflit- ta con la sentenza rescissa. Concludendo, dedotta la pena di 23 mesi e 10 giorni di detenzione già irrogata in Italia, A. va sanzionato con una pena complementa- re di 20 giorni di detenzione e una multa di fr. 8’000.--.
20 - sistere alle inappropriate richieste del cliente. Anche la possibile inadeguatezza dell’istruzione antiriciclaggio impartita all’interno della sua banca (cl. 22 p. 910.73 e seg.), certo frutto di una cultura antiriciclaggio non paragonabile a quella radi- catasi negli ultimi anni nel mondo bancario svizzero, e la fiducia riposta in R., in quanto uomo di legge e avvocato del cliente, vanno sì tenute in considerazione a favore di B. in quanto circostanze esterne giusta l’art. 47 cpv. 2 CP, ma ciò non toglie che se avesse seriamente verificato la situazione professionale e finanzia- ria di A. avrebbe con poco sforzo potuto evitare di cadere nel circolo vizioso in cui si è fatto trascinare con grande ingenuità e leggerezza. In realtà B. non voleva disturbare l’amico e cliente con troppe domande, che avrebbero rischiato di com- promettere una relazione finanziaria comunque importante, anche se all’interno del complessivo portafoglio clienti del consulente l’impatto di A. era in definitiva marginale (v. in particolare cl. 22 p. 910.70). Rispetto ai coaccusati A. e C. egli si è in definitiva reso colpevole di ripetuto riciclaggio per una somma totale inferiore (segnatamente circa EUR 140'000.--), per cui la pena a lui inflitta dovrà obietti- vamente essere anch’essa inferiore. Il quantum riciclato è tuttavia soltanto uno dei fattori da tenere in considerazione nella commisurazione della pena giusta l’art. 47 CP. In questo senso il già citato episodio della conta del denaro in Val d’Aosta e le gravi irregolarità nella locazione di una cassetta di sicurezza a Mar- tigny pesano seriamente nella ponderazione complessiva, poiché al più tardi in quei frangenti B. avrebbe potuto facilmente consultarsi con il compliance della sua banca per chiedere se era “normale” quello che A. pretendeva da lui. In real- tà B. intuiva quale sarebbe stata la risposta se si fosse confidato con terzi all’interno della banca, ma non voleva creare problemi al suo amico-cliente. E così ha supinamente taciuto per continuare a fare affari con lui. Come per A. va pacificamente ritenuta anche nel suo caso l’attenuante specifica giusta l’art. 48 lett. e CP, avendo egli tenuto buona condotta dal periodo dei fatti (v. cl. 23 p. 232.3). Altre attenuanti specifiche giusta l’art. 48 CP non sono ravvisabili, né sono del resto state sostanziate dalla difesa. Nessuna ulteriore mitigazione va apportata in considerazione della sua incensuratezza, nella misura in cui nella fattispecie non vi sono ragioni per ritenere che l’assenza di precedenti penali sia indice di una straordinaria osservanza della legge ai sensi della più recente giuri- sprudenza (v. DTF 136 IV 1 consid. 2.6). In conclusione, in considerazione di tutti questi elementi B. va punito con una pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere. Giusta l’art. 34 cpv. 2 CP un’aliquota giornaliera ammonta al massimo a fr. 3'000.--; il giudice ne fissa l’importo secondo la situazione personale ed eco- nomica dell’autore al momento della pronuncia della sentenza, tenendo segna- tamente conto del suo reddito e della sua sostanza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi familiari e assistenziali e del minimo vitale. L’applicazione concreta di questi criteri è stata dettagliatamente illustrata dal Tribunale federale nella sen- tenza DTF 134 IV 60 consid. 6 cui si può qui rinviare (v. anche sentenza
21 - 6B_541/2007 del 13 maggio 2008, consid. 6). Oltre ad un reddito netto mensile di fr. 8'087.-- derivante dal suo salario, B. dispone di un ulteriore entrata mensile di fr. 1'900.-- legata ad altre attività, di una sostanza di fr. 184'423.-- nonché di tre immobili situati a Martigny, Martigny-Croix ed Ormont-Dessus per un valore di stima totale di fr. 375'928.-- (v. cl. 23 p. 522.13 e segg.). Nel complesso i dati re- lativi al patrimonio immobiliare, visto il consid. 6.2 della DTF 134 IV 60, non giu- stificano tuttavia correzioni del calcolo, essenzialmente basato sul reddito netto con le relative deduzioni ammesse dalla giurisprudenza. La moglie di B. è attiva a tempo parziale e percepisce un salario netto mensile di fr. 200.--. Data l’esiguità di tale entrata essa va pertanto considerata completamente a carico del marito. Alla luce di questi dati, forniti direttamente dal condannato e dal suo coniuge, ai quali non vi è ragione di non prestare fede, si giustifica di fissare l’aliquota giorna- liera a fr. 200.--, per cui la pena pecuniaria complessiva sarà di fr. 36'000.--.
23 - stato condannato ad una pena detentiva di almeno sei mesi (art. 42 cpv. 1 e 2 CP). La concessione della sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l’autore ha omesso di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui (art. 42 cpv. 3 CP). Il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva da un anno a tre anni se necessario per tenere sufficien- temente conto della colpa dell'autore (art. 43 cpv. 1 CP). La parte da eseguire non può eccedere la metà della pena (art. 43 cpv. 2 CP). In caso di sospensione parziale dell’esecuzione della pena detentiva, la parte sospesa e la parte da ese- guire devono essere di almeno sei mesi (art. 43 cpv. 3 prima frase CP). 15.1 Le condizioni oggettive per la concessione della condizionale ai sensi dell’art. 42 cpv. 1 e 2 CP sono pacificamente date per tutti i condannati. 15.2 Sul piano soggettivo, il giudice deve formulare una prognosi sul futuro comporta- mento del condannato, basandosi su un apprezzamento globale che tenga conto delle circostanze dell’infrazione, degli antecedenti del reo, della sua reputazione e della sua situazione personale al momento del giudizio. Da prendere in consi- derazione sono tutti gli elementi che permettono di chiarire il carattere del condan- nato nel suo insieme, nonché le sue opportunità di ravvedimento. Nel fare questo non è ammissibile sopravvalutare determinati criteri a scapito di altri comunque pertinenti. Il giudice deve motivare la sua decisione in maniera sufficiente (v. art. 50 CP); la sua motivazione deve permettere di verificare se si è tenuto conto di tutti gli elementi pertinenti e come essi sono stati ponderati (v. DTF 134 IV 1 consid. 4.2.1; 128 IV 193 consid. 3a; 118 IV 97 consid. 2b; sentenza del Tri- bunale federale 6B_713/2007 del 4 marzo 2008, consid. 2.1, pubblicato in SJ 2008 I pag. 279 e seg.). 15.3 A. è rimasto socialmente integrato nonostante il procedimento penale in Italia. Professionalmente ha dovuto però ricominciare praticamente da zero, riconver- tendosi dopo l’inevitabile licenziamento dalla funzione pubblica. Non senza diffi- coltà sta cercando di ricostruirsi una vita, sia familiarmente che professionalmen- te. L’esperienza del presente procedimento, nonché di quello italiano con la rela- tiva carcerazione preventiva, l’ha certamente marcato servendogli da monito per il futuro. Motivi per escludere la condizionale alla luce dell’art. 42 cpv. 3 CP non vi sono, visto che egli ha risarcito il danno nel quadro del patteggiamento in Italia. Lo stesso MPC non ha espresso dubbi sull’esistenza di una prognosi favorevole. Ragioni per ritenere che l’esecuzione della pena sia necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti non ve ne sono. La condizionale ai sensi dell’art. 42 CP va quindi concessa, come d'altronde già fatto anche dal giu- dice italiano, senza necessità di esaminare l’ipotesi dell’art. 43 CP. In considera- zione delle circostanze del caso e della personalità del condannato, le quali per-
24 - mettono di concludere che il rischio di recidiva è molto basso, il periodo di prova può essere senz’altro fissato a due anni (sui criteri rilevanti v. le sentenze del Tri- bunale federale 6B_1030/2008 del 23 febbraio 2009, consid. 3.1, 6B_626/2008 dell’11 novembre 2008, consid. 7.1, nonché DTF 95 IV 121 consid. 1). 15.4 Analogo discorso va fatto per B. e C., i quali sono apparsi alla Corte persone sia socialmente che professionalmente integrate, già sufficientemente provate da una lunga procedura penale e dalle conseguenze professionali che ne sono deri- vate e che potrebbero aggiungersi se l’Association Romande des Intermédiaires Financiers prendesse ulteriori misure (v. cl. 23 p. 522.11). Da questa esperienza hanno entrambi tratto un forte monito per il futuro, per cui non vi sono ragioni per ritenere che l’esecuzione della pena sia necessaria per trattenerli da commettere nuovi crimini o delitti. La condizionale va quindi concessa in applicazione dell’art. 42 cpv. 1 CP, fissando anche per essi un periodo di prova di due anni, senz’altro sufficiente alla luce dei criteri fissati dalla giurisprudenza (v. consid. 15.3 in fine). Sulle misure
26 - In caso di condanna, l'imputato sostiene le spese procedurali. Sono eccettuate le sue spese per la difesa d'ufficio; è fatto salvo l'art. 135 cpv. 4 CPP (art. 426 cpv. 1 CPP). L'imputato non sostiene le spese procedurali causate dalla Confe- derazione o dal Cantone con atti procedurali inutili o viziati (art. 426 cpv. 3 lett. a CPP) o derivanti dalle traduzioni resesi necessarie a causa del fatto che l'imputa- to parla una lingua straniera (art. 426 cpv. 3 lett. b CPP). L'autorità penale può di- lazionare la riscossione delle spese procedurali oppure, tenuto conto della situa- zione economica della persona tenuta a rifonderle, ridurle o condonarle (art. 425 CPP). Gli emolumenti sono fissati in funzione dell’ampiezza e della difficoltà della cau- sa, del modo di condotta processuale, della situazione finanziaria delle parti e dell’onere della cancelleria (art. 5 RSPPF). In caso di apertura di un’istruttoria, l'emolumento riscosso per le investigazioni di polizia si situa tra 200 e 50'000 franchi (art. 6 cpv. 3 lett. b RSPPF). In caso di chiusura con un atto d’accusa (v. art. 324 e segg., 358 e segg., 374 e segg. CPP), l'emolumento relativo all’istruttoria oscilla tra 1'000 e 100'000 franchi (v. art. 6 cpv. 4 lett. c RSPPF). Il totale degli emolumenti per le investigazioni di polizia e l’istruttoria non deve su- perare 100'000 franchi (art. 6 cpv. 5 RSPPF). Nelle cause giudicate dalla Corte penale nella composizione di tre giudici, l'emolumento di giustizia varia tra 1'000 e 100’000 franchi (art. 7 lett. b RSPPF). 17.2 Per quanto riguarda la procedura delle indagini preliminari il MPC fa valere un emolumento di fr. 10'000.--, mentre per l’istruzione preparatoria da parte dell’UGI viene invocato un emolumento di fr. 12'000.-- (cl. 22 p. 710.1). Si tratta di importi senz'altro adeguati per procedure di questo genere e vanno quindi inclusi nelle spese procedurali. Ad essi vanno aggiunti fr. 9'000.-- per la procedura dibatti- mentale davanti al Tribunale penale federale. L’importo totale di fr. 31'000.-- va così suddiviso tra i condannati: fr. 15'000.-- a carico di A., in quanto principale re- sponsabile della procedura penale in questione, fr. 8'000.-- a carico di B. e fr. 8000.-- a carico di C. Per la messa a carico ai condannati occorre tuttavia te- ner conto di quanto segue: A. è stato prosciolto da tre capi d'accusa su dieci e ha riciclato in totale circa EUR 500'000.--; C. è stato prosciolto da un capo d'accusa su sei ed ha riciclato circa EUR 500'000.--; B. è stato prosciolto da un capo d'ac- cusa su sei ed ha riciclato circa EUR 140'000.--. Alla luce di questi elementi, si giustifica un’equa riduzione degli emolumenti in questione, tenendo in considera- zione non soltanto la riduzione della tassa di giustizia in quanto tale, ma anche la riparazione per proscioglimento parziale cui i tre condannati hanno diritto e che in base alla dottrina può senz’altro essere compensata con le spese processuali conseguenti alla condanna parziale (v. MAURO MINI, in Commentario CPP, Zuri- go/San Gallo/Lugano 2010, n. 3 ad art. 429). Nel complesso non può comunque che trattarsi di una riduzione moderata, tenuto conto del fatto che l’impianto ac-
27 - cusatorio in quanto tale è stato in gran parte confermato dal Tribunale federale e di riflesso da questo giudice del rinvio. In considerazione di ciò, ai condannati vanno accollati i seguenti emolumenti: fr. 10'000.-- a carico di A., fr. 5000.-- a ca- rico di C. e fr. 3'000.-- a carico di B. 17.3 Per quanto riguarda i disborsi fatti valere dal MPC, essi ammontano a fr. 1'489.-- per le indagini preliminari, fr. 9'466.32 + fr. 810.-- per la fase di istruzione prepa- ratoria e fr. 50'350.-- per l’attività della polizia giudiziaria (cl. 22 p. 710.1). Tuttavia va innanzitutto rilevato che gli importi concernenti le traduzioni, secondo prassi e giusta interpretazione estensiva delle garanzie di cui agli art. 6 n. 3 lett. e CEDU e 14 n. 3 lett. f Patto ONU II, non possono essere messi a carico del condannato (sentenza del Tribunale penale federale SK.2007.8 dell’11 dicembre 2007, con- sid. 3.2.3 con rinvii). I costi del procedimento VU.2004.49 relativi ad A. per un ammontare totale di fr. 3’424.66 di cui nel cl. 20 p. 14.20.1-3, 5-7, 9-11 non pos- sono essere dunque messi a carico del condannato. Stesso discorso per le spe- se di traduzione messe a carico di B. (fr. 3'041.67) e C. (fr. 2'999.99) di cui in cl. 20 p. 14.20.4, 6-10, 12, 14-15. Per quanto concerne i costi fatti valere dal MPC nell’ambito delle indagini preliminari (fr. 1'489.--) e dell’istruzione preparato- ria (fr. 810.--) non traspare quale sia la chiave di ripartizione per accusato, men- tre appaiono anche i nomi di R. e T. (cl. 20 p. 14.20.38), persone che non sono più oggetto della procedura. Le spese di viaggio e pernottamento di fr. 1'489.--, nonché le spese postali per la digitalizzazione di fr. 810.-- sono da considerarsi coperte nell’emolumento in quanto tale (sentenze del Tribunale penale federale SK.2007.17 del 3 marzo 2008, consid. 9.3 e SK.2006.6 del 28 settembre 2006, consid. 5.2 non pubblicato in TPF 2007 111). Le spese di polizia per un ammon- tare totale di fr. 50'350.-- non sono specificate nel dettaglio, limitandosi a importi forfettari e tasse, per cui, in assenza di più precise spiegazioni, vanno considera- te in linea di principio coperte dall’emolumento delle indagini preliminari. 17.4 I disborsi derivanti dalla fase dibattimentale riguardano esclusivamente le inden- nità versate ai testimoni nonché le loro spese di trasporto, di vitto e di alloggio. Essi vanno ripartiti come segue: a carico di A. vanno accollate la metà delle spe- se per l’interrogatorio di Q. (cl. 22 p. 910.108), AA. (cl. 22 p. 910.115) e BB. (cl. 22 p. 910.125), per un totale di fr. 510.--; a C. e B. vanno accollati un quarto delle stesse, ossia fr. 255.-- a testa. Quest'ultimi dovranno tuttavia sostenere anche le spese dei testimoni richiesti: segnatamente per il primo CC. (cl. 22 p. 910.150) e DD. (cl. 22 p. 910.155), per un totale di fr. 714.80, e per il secondo EE. (cl. 22 p. 910.132), FF. (cl. 22 p. 910.137) e GG. (cl. 22 p. 910.145), per un totale di fr. 1'062.--. Una riduzione di queste spese non si giustifica dato che della parziali- tà della messa a carico complessiva si è già tenuto ampiamente conto nella fis- sazione della tassa di giustizia (v. supra consid. 17.2).
28 - 17.5 Riassumendo risultano le seguenti spese procedurali comprensive di emolumenti ed esborsi (v. art. 1 cpv. 1 RSPPF): fr. 10'510.-- a carico di A.; fr. 5'969.80 a cari- co di C.; fr. 4'317.- a carico di B.
29 - Per questi motivi la Corte pronuncia: I. Per quanto concerne A.
In nome della Corte penale del Tribunale penale federale Il Giudice unico Il Cancelliere
La versione scritta completa della sentenza viene comunicata a:
Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Pierluigi Pasi (sia in qualità di parte che di autorità responsabile dell’esecuzione del dispositivo);
Avv. Mario Postizzi;
Avv. Laurent Moreillon e Miriam Mazou;
Avv. Frédéric Pitteloud.
31 -
Un estratto della sentenza viene comunicato a:
Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni finali della Corte penale del Tribunale penale federale sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 78, art. 80 cpv. 1, art. 90 e art. 100 cpv. 1 LTF). Il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale e del diritto internazionale (art. 95 LTF). Egli può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 LTF e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del pro- cedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).