Ordinanza del 28 febbraio 2012 Corte penale Composizione Giudici penali federali Giuseppe Muschietti, Presiden- te, Roy Garré e Nathalie Zufferey Franciolli, Cancelliera Susy Pedrinis Quadri Parti
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIO- NE, rappresentato dal Procuratore federale Alfredo Rezzonico, e in qualità di accusatore privato: A.,
contro
Numero dell’incarto: SK.2011.23
Oggetto
Organizzazione criminale, ripetuto riciclaggio di dena- ro aggravato, ripetuta infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti, ripetuta infrazione aggra- vata alla legge federale sul materiale bellico, ripetuta infrazione aggravata alla legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni, usura, ripetuta falsità in documenti, disobbedienza a decisioni dell'autorità, conseguimento fraudolento di una falsa attestazione
3 - Ritenuto in fatto: A. In data 19 dicembre 2002 il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha aperto un’indagine preliminare di polizia giudiziaria nei confronti di B., di F. ed ignoti per i titoli di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacen- ti (LStup), organizzazione criminale (art. 260 ter CP) e riciclaggio di denaro (art. 305 bis CP) (cl. 1 pag. 1.1). L’inchiesta è stata susseguentemente estesa: con decisione datata 11 aprile 2003, a H., O. e D. per le medesime ipotesi di reato (cl. 1 pag. 1.2 e segg.); con decisione del 5 giugno 2003, a N. per le stesse ipo- tesi di reato (cl. 1 pag. 1.5 e segg.); in data 1° settembre 2003, nei confronti di P. (cl. 1 pag. 1.8 e segg.) per i medesimi titoli di reato. Successivamente, con deci- sione del 1° dicembre 2003, il MPC ha deciso l’apertura di un’indagine prelimina- re di polizia giudiziaria, per le ipotesi di riciclaggio di denaro, nei confronti di P., Q., R. GmbH, S. AG ed ignoti, a dipendenza di un complesso fattuale riconduci- bile a segnalazioni ex art. 9 LRD (cl. 1 pag. 1.11 e segg.). Il 27 gennaio 2004 l’inchiesta di polizia giudiziaria veniva estesa a C. (cl. 1 pag. 1.17 e segg.). Dal 16 giugno 2004 al 13 dicembre 2005 si sono susseguite diverse ulteriori esten- sioni delle indagini preliminari di polizia giudiziaria, interessanti sia il novero delle ipotesi di reato sia quello degli indagati (cl. 1 pag. da 1.20 a 1.83). Va pure rileva- to come, il 19 agosto 2004, il procedimento in questione era stato oggetto di con- giunzione con le inchieste di polizia giudiziaria avviate il 1° dicembre 2003 – a seguito di richiesta di assunzione del procedimento penale da parte della Bezir- ksanwaltschaft III del Canton Zurigo – nei confronti di P., Q., R. GmbH, S. AG ed ignoti per titolo di riciclaggio (cl. 1. pag. 1.11 e segg., 1.23). In data 14 dicembre 2005 il MPC ha inoltrato all’Ufficio dei giudici istruttori federali (in seguito: GIF) ri- chiesta di apertura dell’istruzione preparatoria nei confronti di 42 soggetti, fra i quali gli odierni imputati (cl. 1 pag. 1.84 e segg.). B. A mezzo di ordinanza del 7 aprile 2006 il GIF ha disposto l’apertura dell’istruzione preparatoria (cl. 1 pag. 239 e segg.). Nel corso di detta istruzione preparatoria il GIF ha concesso alle parti, in data 10 luglio 2009, il diritto di pren- dere conoscenza degli atti completi ai sensi dell’art. 119 cpv. 2 PP, fissando nel contempo alle stesse un termine entro il quale chiedere un completamento d’istruzione ex art. 119 cpv. 1 PP (cl. 480 pag. 16.3.507; cl. 482 pag. 16.4.500; cl. 483 pag. 16.8.24; cl. 488 pag. 16.37.3; cl. 487 pag. 16.27.187; cl. 483 pag. 16.12.63; cl. 483 pag. 16.13.291; cl. 484 pag. 16.19.32; cl. 484 pag. 16.20.96; cl. 484 pag. 16.21.28; cl. 484 pag. 16.22.36; cl. 486 pag. 16.23.953). C. Fra le parti all’istruzione preparatoria in particolare le seguenti hanno inoltrato un completamento d’istruzione ai sensi dell’art. 119 cpv. 1 PP. In data 16 novembre 2009, B. ha formulato una domanda di completamento istruttorio, postulando l’espunzione dal fascicolo procedurale di tutti i documenti (rapporti verbali, peri-
4 - zie) amministrati in violazione del diritto di essere sentito, segnatamente i verbali di testimoni, coindagati e persone informate sui fatti ai quali egli non ha potuto partecipare (cl. 480 pag. 16.3.534 e segg.). B. postulava parimenti l’interrogatorio in contraddittorio di T. e AA. Con decisione del 14 dicembre 2009 (cl. 480 pag. 16.3.548 e seg.), il GIF rilevava, in punto alla postulata espunzione dei ver- bali amministrati senza la partecipazione di B., che “(...) il dibattimento chiarirà, nell’applicazione del principio dell’oralità e dell’immediatezza, gli elementi raccolti durante l’istruttoria; la Corte giudicante valuterà la validità degli atti” (cl. 480 pag. 16.3.548). Il GIF aggiungeva che le richieste della parte B. erano di fatto parifica- bili alla richiesta di “(...) rifare l’inchiesta, la ricerca della verità la si costruisce fra le parti, poi tramite il giudice istruttore; è giunto il momento che il TPF accerti le eventuali responsabilità penali dei prevenuti, ritengo che i principi di proporziona- lità e di sussidiarietà impongano di trasmettere l’istruttoria al Procuratore federale che, per inciso, non ha chiesto alcun complemento istruttorio” (cl. 480 pag. 16.3.549). A mezzo di istanza datata 16 novembre 2009 (cl. 482 pag. 16.4.508 e segg.), dopo aver richiamato il principio del fair trail codificato nella CEDU e evidenziato come fosse sempre stato escluso da ogni atto di inda- gine, C. ha lamentato la violazione del diritto al contraddittorio e di partecipazione all’assunzione delle prove, preannunciando che “(...) la difesa (...) non intende in nessun caso rinunciare ai predetti diritti e che pertanto è pretesa la garanzia as- soluta del contraddittorio, in difetto di che tutte le prove assunte in sua assenza (interrogatori, commissioni rogatorie, rapporti, perizie, ecc.) sono da ritenersi inu- tilizzabili e vanno senz’altro stralciate dall’incarto” (cl. 482 pag. 16.4.509). Ciò po- sto, C. postulava segnatamente la ripetizione degli interrogatori esperiti senza la partecipazione sua o del suo difensore nonché l’audizione dell’agente infiltrato. Con decisione del 24 dicembre 2009 (cl. 482 pag. 16.4.512 e seg.), il GIF rigetta- va la richiesta di ripetere le audizioni, reputando “(...) d’aver completato l’istruttoria (...), anche nell’ottica dell’applicazione in aula dibattimentale del prin- cipio dell’oralità e dell’immediatezza” (cl. 482 pag. 16.4.512), rammentando che “(...) la Corte del merito valuterà la necessità del contraddittorio nell’ambito del principio dell’oralità e dell’immediatezza” (cl. 482 pag. 16.4.513). H. ha postulato, in data 16 novembre 2009, il contraddittorio fra coindagati (cl. 483 pag. 16.13.299), richiesta respinta dal GIF con decisione del 19 gennaio 2010 (cl. 483 pag. 16.13.303). I., da parte sua, ha chiesto che venisse versata agli atti della documentazione, richiesta a cui il GIF ha parzialmente aderito con decisio- ne del 23 dicembre 2009 (cl. 484 pag. 16.17.52, 57). N. ha inoltrato domanda di completamento dell’istruttoria in data 16 novembre 2009 (cl. 487 pag. 16.23.968 e segg.), rilevando come agli atti vi siano audizioni amministrate in violazione dei diritti di partecipazione della difesa, che “(a)ll diese Beweismittel sind prozessual unverwertbar und aus den Verfahrensakten zu entfernen” e che “(m)ein Klient ist nicht bereit, auf sein Recht zu verzichten, bei Beweiserhebungen anwesend zu sein und ergänzend Fragen zu stellen” (cl. 487 pag. 16.23.968). N. postulava di
5 - riflesso l’esperimento di confronti con 42 persone, l’acquisizione di atti nonché l’erezione di una perizia. Con decisione del 14 dicembre 2009 il GIF respingeva detta istanza di completamento dell’istruzione preparatoria, rilevando in particola- re che “lo scrivente non ha mai ammesso la pubblica accusa agli interrogatori, dunque neppure le difese dei prevenuti non interrogati, in Italia il Suo cliente è stato tutelato senza interruzione dai Suoi colleghi difensori, sarà la Corte giudi- cante svizzera a valutare la necessità di applicare in toto il principio dell’oralità e dell’immediatezza” (cl. 487 pag. 16.23.986 e seg.). D. Contro le decisioni del GIF in punto alle istanze di completamento d’istruzione preparatoria H. e N. hanno interposto reclamo alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. L’istanza di reclamo ha statuito con sentenze del 13 aprile 2010, rigettando le impugnative (cl. 663 pag. 21.45.36 e segg.; cl. 663 pag. 21.48.33 e segg.). Con mente ad entrambi i gravami interposti nel quadro dell’allora vigente PP e alle censure puntuali sollevate da due parti al procedi- mento, l’autorità di reclamo aveva modo di rilevare che i reclamanti non avevano “(...) motivato in maniera sufficiente e convincente la necessità di procedere ai confronti richiesti” e che “(t)utte le persone con cui è richiesto un confronto, com- prese quelle residenti all’estero, potranno, se la Corte lo riterrà necessario, esse- re normalmente citate al dibattimento. Giova infine ricordare che il procedimento penale nel quale si inserisce il presente reclamo dura oramai da sette anni; ac- cogliere in questo momento la richiesta del reclamante implicherebbe ulteriori i- nutili ed ingiustificati ritardi” (cl. 663 pag. 21.45.40, consid. 2.2; cl. 663 pag. 21.48.38, consid. 2.1). Nella sua sentenza in re N., la I Corte dei reclami penali aveva inoltre rilevato che “(...) l’insorgente potrà senz’altro ripresentare le sue proposte di prova davanti al giudice del merito, il quale potrà valutare più ap- profonditamente, sulla base dell’intero e voluminoso incarto, le sue richieste” (cl. 663 pag. 21.48.38, consid. 2.1). E. Nel quadro del completamento dell’istruzione preparatoria, il GIF ha proceduto, in data 25 febbraio 2010, all’audizione di BB., responsabile della Polizia giudiziaria federale dell’agente sotto copertura “VE54 Patty”, alla presenza di C. e del suo difensore (cl. 453 pag. 12.2.1815 e segg.). Lo stesso giorno è stato escusso qua- le testimone l’agente sotto copertura “VE54 Patty”, sempre alla presenza di C. e del suo patrocinatore (cl. 453 pag. 12.2.1819 e segg.). Il 9 marzo 2010, AA. è stato interrogato in qualità di testimone, presenti B., il suo difensore nonché l’avv. Yasar Ravi, patrocinatore di H. (cl. 472 pag. 13.36.431 e segg.). Lo stesso giorno, il GIF ha escusso quale testimone T., alla presenza di B. e del suo patro- cinatore (cl. 477 pag. 13.40.236 e segg.). In data 12 aprile 2010, il GIF ha negato a C. l’escussione del testimone “VP 116 Rolf”, aggiungendo che “(n)ulla osta a che possa essere audizionato in sede dibattimentale” (cl. 482 pag. 16.4.521).
6 - F. Reputato raggiunto lo scopo dell’istruzione preparatoria, con decisione dell’8 giugno 2010 il GIF ne ha decretato la chiusura (cl. 1 pag. 1.282 e seg.) tra- smettendo nel contempo il suo rapporto finale, datato anch’esso 8 giugno 2010, al MPC (cl. 1 pag. 1.289 e segg.). G. In data 25 agosto 2010, C. ha ribadito al MPC la sua richiesta di ripetere tutti gli interrogatori esperiti in sua assenza e l’audizione di “VP 116 Rolf” (cl. 737 pag. 16.5.5 e seg.). Con scritto del 30 agosto 2010 il MPC ha informato C. che “(...) a seguito della chiusura dell’istruzione preparatoria, non è più possibile ef- fettuare alcun atto istruttorio. Le medesime richieste potranno essere, se del ca- so, inoltrate nella fase dibattimentale davanti alla competente Corte” (cl. 737 pag. 16.5.7). Con scritto del 3 settembre 2010 al MPC (cl. 737 pag. 16.16.26 e segg.), N. ribadiva che “(m)ein Klient ist nicht bereit, auf sein Recht zu verzich- ten, bei Beweiserhebungen anwesend zu sein und ergänzend Fragen zu stellen: Die entsprechenden bisherigen Beweiserhebungen sind somit in einem allfälligen Gerichtsverfahren unverwertbar!“ (cl. 737 pag. 16.16.27), aggiungendo che “(d)ie verlangten Konfrontationseinvernahmen sind nicht nur zur Klärung allfällig belas- tender Aussagen erforderlich, sondern auch insofern, als sie aufgrund ergänzen- der Fragen zur weiteren Entlastung des Beschuldigten von den gegen ihn erho- benen Deliktsvorwürfen beitragen können“ (cl. 737 pag. 16.16.27). N., sempre per il tramite del suo difensore, sottolineava che “(d)a aber nicht voraussehbar ist, ob die Vornahme dieser zahlreichen Konfrontationseinvernahmen in einer Hauptverhandlung vom Gericht als unverhältnismässig erachtet würde, hat die Verteidigung zur sorgfältigen Wahrung der Rechte des Angeschuldigten das Er- suchen um Durchführung dieser Konfrontationen bereits in diesem Verfahrens- stadium zu erneuern“ (cl. 737 pag. 16.16.27). H. Con atto d’accusa del 20 ottobre 2011, inoltrato il medesimo giorno alla Corte penale del Tribunale penale federale, il MPC ha disposto il rinvio a giudizio di B., C., D., E., F., G., H., I., J., K., L., M. e N. per titolo di organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260 ter CP, di ripetuto riciclaggio di denaro aggravato ai sensi dell’art. 305 bis n. 1, 2 e 3 CP (a carico di B., C., F. e N), di ripetuta infrazione ag- gravata alla LStup ai sensi dell’art. 19 cpv. 1, 2 e 4 LStup (a carico di B., C., D., E., F., G., H., I., J., M. e N.), di ripetuta infrazione aggravata alla LMB ai sensi dell’art. 33 cpv. 1 e 2 LMB (a carico di K. e L.), di ripetuta infrazione aggravata al- la LArm ai sensi degli art. 33 cpv. 1 e 3 nonché 22b LArm (a carico di L.), di usu- ra ai sensi dell’art. 157 n. 1 CP (a carico di B. e C.), di ripetuta falsità in docu- menti ai sensi dell’art. 251 n. 1 CP (a carico di N.), di disobbedienza a decisioni dell’autorità ai sensi dell’art. 292 CP (a carico di C.) e di conseguimento fraudo- lento di una falsa attestazione ai sensi dell’art. 253 CP (a carico di B. e N.) (cl. 740, pag. 100.1 e segg.).
7 - I. Nelle more della preparazione del dibattimento, il Presidente della Corte penale ha dapprima comunicato alle parti, con disposizione datata 21 ottobre 2011, la composizione del Collegio giudicante (cl. 740 pag. 160.1 e seg.). Alla luce del numero delle parti al procedimento – quindici –, della complessità della causa e, in particolare, della lentezza con cui si sarebbero giocoforza svolte la procedura probatoria dibattimentale, le arringhe, le eventuali repliche e dupliche, nonché delle prevedibili difficoltà d’agenda delle parti, con decreto del 3 novembre 2011 (cl. 740 pag. 410.1 e seg.), la direzione della procedura ha cautelativamente fis- sato le date del dibattimento. In data 15 novembre 2011, il presidente del Colle- gio giudicante ha impartito alle parti un termine scadente il 12 gennaio 2012 per formulare istanze probatorie, e uno ulteriore, sino al 27 gennaio 2012, per pren- dere posizione sulle istanze altrui (cl. 740 pag. 430.1 e segg.). In data 31 gennaio 2012 si è tenuta un’udienza preliminare indetta per regolare questioni organizza- tive e logistiche (cl. 740 pag. 410.15 e seg., 430.1 e segg., 940.1 e segg.). Va- gliate le istanze probatorie nonché le osservazioni alle stesse nel mentre perve- nute, nell’ottica di una possibile applicazione dell’art. 343 cpv. 2 CPP, con decre- to del 13 febbraio 2012 la direzione della procedura ha invitato il MPC ad indicare i casi in cui il diritto al contraddittorio è stato rispettato nonché i casi in cui esso è invece stato disatteso (cl. 740 pag. 410.17 e seg.). Con scritto datato 20 febbraio 2012 il MPC ha segnalato al Collegio giudicante che in otto casi (tre nel 2005, quattro nel 2006 e uno nel 2008) vi sono stati confronti fra alcuni indagati e che in tre casi (del 2010) l’audizione di tre testimoni è avvenuta alla presenza di alcuni imputati, rilevando parimenti che “(c)ome emerge dagli atti, non tutte le persone imputate hanno potuto partecipare agli interrogatori svolti siano questi in relazio- ne ad audizioni testimoniali, di persone informate sui fatti e di altri coimputati” (cl. 740 pag. 510.52 e segg.).
Considerato in diritto:
7.1 Orbene, in astratto le possibilità per porre rimedio all’inutilizzabilità di determinati mezzi di prova sono due: la sospensione del procedimento e l’assegnazione della litispendenza al pubblico ministero (art. 329 cpv. 2 e 3 CPP) oppure l’assunzione delle prove ex art. 343 cpv. 2 CPP da parte del giudice del merito (sentenza del Tribunale federale 1B_302/2011 del 26 luglio 2011, consid. 2.2). L’art. 329 CPP disciplina l’esame dell’accusa che deve intraprendere la direzione della procedura una volta depositato l’atto d’accusa redatto dal pubblico ministero. Giusta l’art. 329 cpv. 1 CCP la direzione della procedura esamina se l’atto d’accusa e il fascicolo
12 - sono stati allestiti regolarmente (lett. a), se i presupposti processuali sono adem- piuti (lett. b) e se vi sono impedimenti a procedere (lett. c). Con mente all’art. 329 cpv. 2 CPP, se da tale esame, o successivamente nel procedimento, risulta che non può ancora essere pronunciata una sentenza, il giudice sospende il procedi- mento. Se necessario, rinvia l’accusa al pubblico ministero affinché la completi o la rettifichi. Se si deve entrare nel merito dell’accusa, chi dirige il procedimento de- termina quali prove saranno assunte nel dibattimento (art. 331 cpv. 1 CPP), impar- tisce nel contempo alle parti un termine per presentare le loro istanze probatorie (art. 332 cpv. 2 CPP), informa le parti circa le istanze probatorie respinte (art. 332 cpv. 3 CPP) e procede, se del caso, all’assunzione anticipata dei mezzi di prova (art. 332 cpv. 3 CPP). Nell’ambito della trattazione delle questioni pregiudi- ziali o incidentali, il giudice può aggiornare in ogni tempo il dibattimento per com- pletare o far completare dal pubblico ministero gli atti di causa o le prove (art. 339 cpv. 5 CPP). Nel corso del dibattimento, il tribunale procede all’assunzione di nuove prove o completa le prove già amministrate, ma in modo insufficiente, disponendo dei complementi di prova (art. 343 cpv. 1 CPP). Provve- de altresì a riassumere le prove che non sono state assunte regolarmente nella procedura preliminare (art. 343 cpv. 2 CPP). Prima di chiudere la procedura proba- toria il giudice offre alle parti la possibilità di proporre nuove istanze probatorie (art. 345 CPP). Da ultimo, se constata, nelle more della deliberazione, che il caso non è ancora maturo per la pronuncia di merito, il giudice decide di completare le prove e di riaprire il dibattimento in virtù dell’art. 349 CPP (sentenze del Tribunale federale 1B_304/2011 del 26 luglio 2011, consid. 3.1 nonché 1B_302/2011 di stessa data, consid. 2.1). Nella fase di esame dell’atto di accusa, che precede quella della preparazione del dibattimento, né l’art. 343 né l’art. 349 CPP risultano applicabili (sentenze del Tribunale federale 1B_304/2011 del 26 luglio 2011, con- sid. 3.2 nonché 1B_450/2011 del 16 settembre 2011, consid. 3). Per contro, allor- quando si è già nella fase della preparazione del dibattimento, segnatamente con un’udienza preliminare già celebrata, sebbene l’art. 349 CPP non risulti logicamen- te applicabile, il tribunale potrebbe nondimeno decidere di assumere in prima per- sona al dibattimento le prove in virtù dell’art. 343 CPP. In quest’ultimo caso, il tri- bunale ha parimenti la facoltà di rinviare la causa al pubblico ministero in applica- zione dell’art. 329 cpv. 2 CPP se ritiene che l’amministrazione dei mezzi di prova è insufficiente per statuire nel merito (sentenza del Tribunale federale 1B_302/2011 del 26 luglio 2011, consid. 2.2). 7.2 Fermo restando l’obbligo di tutte le autorità penali (poco importa se inquirenti, re- quir enti o giudicanti) di contribuire alla ricerca della verità materiale (v. art. 6 CPP) è indubbio che, già soltanto sulla scorta della sistematica del CPP, è anzitutto al pubblico ministero che incombe l’amministrazione dei mezzi di prova. Giusta l’art. 308 cpv. 3 CPP, è in effetti l’istruzione da questi condotta che deve fornire al giudice, in caso di promozione dell’accusa, gli elementi essenziali per poter statui-
13 - re sulla colpevolezza e sulla pena. In altre parole, è al pubblico ministero che il le- gislatore ha voluto affidare la responsabilità principale dell’accertamento dei fatti, alla luce della circostanza che il sistema stesso dell’immediatezza limitata conferi- sce all’istruzione durante la procedura preliminare un’importanza particolare. Dopo il deposito dell’atto di accusa, i poteri passano al giudice (art. 328 CPP). Quest’ultimo può assumere le prove nel corso del dibattimento (art. 343 e 349 CPP) oppure far uso della possibilità di rinviare l’accusa al pubblico ministero affinché la completi “se necessario”, se risulta, in occasione dell’esame dell’atto d’accusa o successivamente nel procedimento, che non può ancora essere pro- nunciata una sentenza (art. 329 cpv. 2 CPP) (sentenza del Tribunale federale 1B_302/2011 del 26 luglio 2011, consid. 2.2.1). È vero che l’esame dell’atto di ac- cusa ai sensi dell’art. 329 cpv. 2 CPP è di natura assai sommaria e che non per- mette di valutare completamente le prove assunte dal pubblico ministero e di de- terminare quelle che ancora dovrebbero esserlo. Nondimeno, se da una prima va- lutazione nel quadro dell’esame dell’atto d’accusa, o successivamente nella prepa- razione del dibattimento, risulta che un mezzo di prova indispensabile non è stato assunto, il tribunale può rinviare la causa al pubblico ministero senza attendere ol- tre. Lo scopo dell’esame previsto dall’art. 329 CPP è in effetti quello di evitare che una promozione dell’accusa palesemente insufficiente conduca a inutili dibattimen- ti, circostanza pure contraria ai principi dell’economia procedurale e di celerità (sentenza del Tribunale federale 1B_302/2011 del 26 luglio 2011, consid. 2.2 e 2.2.2). Si aggiunga che non occorre in alcun caso perdere di vista la volontà del legislatore che ha concepito la procedura probatoria dibattimentale all’insegna del principio dell’immediatezza limitata. Ne discende che le prove devono essere as- sunte prioritariamente dal pubblico ministero e che non è che a titolo eccezionale che tale incombenza spetta al tribunale, alle condizioni di cui agli art. 343 e 349 CPP. Incombe avantutto al pubblico ministero di fornire gli elementi essenziali per poter statuire nel merito, conformemente all’art. 308 cpv. 3 CPP e alla stessa sistematica del Codice di rito. Affinché la causa possa essere giudicata l’istruttoria deve mettere sul tappeto tutti gli elementi essenziali sia di fatto che di diritto (v. an- che P IERRE CORNU, Commentaire romand, n. 1-6 ad art. 308 CPP; ESTHER OMLIN, Basler Kommentar, n. 9-11 ad art. 308 StPO). Ciò, a maggior ragione, poiché la procedura probatoria dibattimentale limita fortemente le possibilità di delega, da parte del giudice al pubblico ministero, dell’assunzione delle prove. Il pubblico mi- nistero è in effetti meglio attrezzato del tribunale per lo svolgimento dell’istruzione, che costituisce peraltro uno dei suoi compiti primordiali (v. art. 16 e 308 CP). In conclusione, allorquando risulta d’acchito dalla procedura prevista dall’art. 329 CPP che un mezzo di prova non è stato amministrato, non si giustifica di attendere l’istruttoria probatoria dibattimentale per porvi rimedio. In tal caso, il tribunale può di riflesso sospendere il procedimento e rinviare l’accusa al pubblico ministero, giusta l’art. 329 cpv. 2 CPP, affinché completi l’amministrazione delle prove. Pur tuttavia, il tribunale non deve eccedere nell’esercizio di questa facoltà concessagli
14 - dall’art. 329 cpv. 2 CPP, ritenuto che tale istituto non persegue certo lo scopo di ri- sparmiare al giudice ogni e qualsivoglia istruttoria probatoria dibattimentale, se- gnatamente allorquando essa non dia luogo che ad operazioni poco complicate. Inoltre, al tribunale è preclusa la facoltà di far capo all’art. 329 cpv. 2 CPP nei casi in cui ritiene semplicemente che l’assunzione supplementare di prove sarebbe au- spicabile; un rinvio dell’accusa giusta tale disposto è possibile solo in assenza di un mezzo di prova indispensabile che preclude al giudice la decisione di merito (sentenza del Tribunale federale 1B_302/2011 del 26 luglio 2011, consid. 2.2.2). In virtù di detti principi il Tribunale federale ha tutelato il rinvio dell’accusa al pubblico ministero anche solo per assumere una perizia mancante, giudicando tale atto istruttorio sufficientemente complesso da giustificare un complemento istruttorio da parte dell’autorità inquirente (consid. 2.2.3). In questo senso, si trattava di una mi- sura istruttoria ben più semplice di quelle che si prospetterebbero in casu, atteso che, a prescindere dal numero degli interrogatori che si renderebbero necessari, non va dimenticato che in buona parte (v. cl. 740. pag. 510.26 e segg., 510.55 e segg.) si tratterebbe di interrogatori da adottare con complesse misure rogatoria- li, per l’assunzione delle quali è ovvio che il MPC risulti meglio attrezzato di un tri- bunale giudicante. 7.3 Nel caso concreto, risulta dagli atti ma anche dalle prese di posizione delle parti, non da ultimo dello stesso MPC (cfr. supra, consid. I e 5), che il diritto ad un pro- cesso equo, avente rango convenzionale e costituzionale, è stato sistematicamen- te e sistemicamente disatteso nel corso dell’intera procedura preliminare, negando agli indagati la possibilità di partecipare all’assunzione dei mezzi di prova e disat- tendendo, anche in presenza di puntuali e reiterate richieste in diverse fasi del procedimento, in particolare dopo l’accesso agli atti, il diritto al contraddittorio, fatta eccezione per poche occasioni (elencate supra, nel consid. 5), e oltretutto limita- tamente alle sole parti che hanno avuto modo di partecipare a tali atti istruttori. Lo scrivente Collegio rileva che la lacuna appare estesa a tal punto da chiedersi se il procedimento stesso non sia viziato alle fondamenta da una concezione istruttoria problematica per rapporto alle garanzie convenzionali, e ciò indipendentemente dal fatto se alcune parti abbiano o meno rinunciato al proprio diritto al contradditto- rio. In effetti, il procedimento penale nel suo insieme deve essere all’altezza del di- ritto ad un processo equo di cui all’art. 6 CEDU e nei sistemi, come il nostro, fon- dati sull’immediatezza limitata e non sull’immediatezza pura di tradizione anglo- sassone, una sufficiente ed il più possibile ampia partecipazione di tutte le parti a- gli atti istruttori predibattimentali, e quindi alla formazione della prova già in detta sede, è una condizione essenziale per un equo ed efficiente funzionamento del si- stema. In casu, dopo aver vagliato le istanze probatorie inoltrate dalle parti, le loro osservazioni a quelle inoltrate dagli altri partecipanti al procedimento, ma soprat- tutto alla luce dell’istanza probatoria del pubblico ministero del 12 gennaio 2012, della sua integrazione del 27 gennaio 2012 e della risposta del 20 febbraio 2012
15 - alla richiesta della direzione della procedura del 13 febbraio 2012 (cl. 740 pag. 510.52 e segg.), lo scrivente Collegio non può che constatare come gli inter- rogatori esperiti nella procedura preliminare difettino complessivamente di con- traddittorio, ciò che comporta la loro latente inutilizzabilità quali “elementi essenzia- li” per poter statuire nel merito. Nel caso concreto, non si tratterebbe dunque di porre puntuale rimedio ad alcuni mezzi di prova per permettere agli stessi, attra- verso la sanatoria dell’art. 343 cpv. 2 CPP, di assurgere al rango di mezzi di prova utilizzabili dal giudice nel quadro degli elementi essenziali necessari per la pronun- cia. Si tratterebbe, invece, di fare, rispettivamente di rifare, una parte rilevante dell’istruzione che avrebbe dovuto e potuto già essere esperita validamente prima della promozione dell’accusa, poco importa se da parte del MPC o del GIF prima di chiudere la sua istruttoria. A ciò si aggiunga la constatazione che il diritto al con- traddittorio non si esaurisce in un mero esercizio di stile, essendo esso l’espressione dell’equità del procedimento penale finalizzato, anche attraverso la partecipazione degli imputati all’assunzione delle prove, ad ottimizzare la ricerca della verità materiale. Cercare di sanare una porzione così ampia e rilevante dell’istruzione nella sede dibattimentale, oltre a dar origine a una procedura proba- toria dibattimentale sproporzionata rispetto a quelli che risultano i chiari intendi- menti del legislatore elvetico e alle tradizioni processuali del nostro Paese, potreb- be altresì ingenerare un’istruttoria dibattimentale che andrebbe ben al di là della sanatoria dell’inutilizzabilità di singoli verbali, ma potrebbe comportare la necessità di assumere nuove prove la cui utilità dovesse insorgere a dipendenza della pro- cedura probatoria intrapresa dal tribunale, con la necessità per il giudice del merito di condurre un’istruzione simile a quella prevista agli art. 311 e segg. CPP, per cui il tribunale non è invero attrezzato, e col pericolo ivi insito di sostituirsi al pubblico ministero. Da ultimo, un quadro probatorio ingenerato da una ragguardevole as- sunzione rispettivamente riassunzione delle prove potrebbe non più rispecchiare i fatti descritti in modo vincolante dall’atto d’accusa – redatto precedentemente ad una sì vasta procedura probatoria –, col rischio di dover ipotizzare, se ne ricorres- sero gli estremi, una modifica dell’accusa ex art. 333 cpv. 1 CPP e di finanche in- terrompere il dibattimento (art. 333 cpv. 4 CPP). In questo senso di fronte ad un tasso così basso di prove consolidate mediante contraddittorio predibattimentale, il dibattimento stesso sarebbe minato da un’alea processuale tale da rendere quasi impossibile una sua ragionevole pianificazione e gestione, il che sarebbe molto problematico a livello di economia procedurale. 7.4 Visto quanto precede, a fronte di lacune sistematiche e sistemiche, e non più me- ramente puntuali, nell’istruttoria predibattimentale, con il conseguente alto grado di instabilità delle prove fornite al tribunale, questo Collegio non ha altra possibilità se non quella di sospendere il procedimento e di rinviare l’accusa al pubblico ministe- ro affinché completi l’istruzione. Ammettere un’assunzione delle prove ex art. 343 cpv. 2 CPP, oltre ad essere un esercizio invero sproporzionato a livello di econo-
16 - mia procedurale, significherebbe disattendere il principio dell’immediatezza limita- ta, in virtù del quale il giudice investito della causa si fonda in linea di principio sul- le prove raccolte durante la procedura preliminare, e sconvolgere l’intera sistema- tica del Codice di rito che intravvede nel pubblico ministero il titolare dell’istruzione, al quale incombe l’onere, ma anche la competenza, di “fornire al giudice gli ele- menti essenziali per poter statuire sulla colpevolezza e sulla pena”.
In nome della Corte penale del Tribunale penale federale
Il Presidente del Collegio giudicante La Cancelliera
Informazione sui rimedi giuridici Reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il reclamo contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali della Corte penale del Tribunale penale federale, eccettuate le decisioni ordinatorie, dev’essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni all’indirizzo della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, casella postale 2720, 6501 Bellin- zona (art. 393 cpv. 1 lett. b e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP). Mediante il reclamo si possono censurare: a. la violazione del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del pote- re di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia; b. l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti; c. l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 CPP). Ricorso al Tribunale federale Il ricorso contro le decisioni pregiudiziali e incidentali della Corte penale del Tribunale penale federale notifi- cate separatamente dev’essere depositato presso il Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 78, art. 80 cpv. 1, art. 93 e art. 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso contro queste decisioni è ammissibile se esse possono causare un pregiudizio irreparabile, o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 LTF). Il ricorso può essere interposto per violazione del diritto federale e del diritto internazionale (art. 95 LTF). Col ri corso si può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’art. 95 LTF e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).
Spedizione: 28 febbraio 2012