Sentenza del 14 giugno 2012 Corte penale Composizione Giudice penale federale Roy Garré, Giudice unico, Cancelliere Giampiero Vacalli Parti
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIO- NE, rappresentato dal Procuratore federale Pierluigi Pasi,
Contro
A., difeso dall'avv. Mario Postizzi,
B., difeso dagli avv. Laurent Moreillon e Miriam Mazou,
C., difeso dall'avv. Frédéric Pitteloud.
Oggetto
Riciclaggio di denaro (art. 305 bis CP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: S K .2 01 2.1 1
B. Contro la decisione del TPF, il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale. Con sentenza del 21 ottobre 2010 (sentenza del Tribunale federale 6B_900/2009 del 21 ottobre 2010, parzialmente pubblicata in DTF 136 IV 179), l'Alta Corte ha (parzialmente) accolto il gravame, annullando la sentenza impugnata e rinviando la causa all'autorità inferiore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. In sostanza, essa ha ritenuto innanzitutto che, dovendosi applicare, per quanto concerne l'art. 305 bis n. 3 CP, il principio della doppia punibilità astratta, l'accertamento relativo al prezzo totale della corruzione è stato svolto in violazione del diritto. Il Tribunale federale ha inoltre considerato che l'autorità inferiore ha a torto accorpato atti di riciclaggio che dovevano essere trattati separatamente. Infine, ritenendo che B. e C. abbiano agito con dolo eventuale e non con negligenza, esso ha considerato contraria al diritto l'assoluzione degli stessi. In definitiva, la causa è stata rimandata al TPF per nuovo giudizio sull'importo della confisca, sul riciclaggio di denaro da parte di A., B. e C., sulle pene nonché sulle spese della procedura di prima istanza.
C. In data 1° marzo 2011 il TPF ha riconosciuto A. colpevole di ripetuto riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305 bis n. 1 CP, condannandolo ad una pena detentiva di 20 giorni (a valere quale pena complementare alla pena di 1 anno, 11 mesi e 10 giorni di reclusione inflitta mediante sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciata il 4 aprile 2006 dal Giudice delle indagini
D. A., B. e C. hanno impugnato la sentenza del 1° marzo 2011 davanti al Tribunale federale. Mediante decisioni del 15 marzo 2012 (sentenze del Tribunale federale 6B_242/2011, 6B_243/2011 e 6B_248/2011) l'Alta Corte ha accolto i gravami, annullato la sentenza impugnata e rinviato la causa al TPF per nuovo giudizio sulla pena di A. e sull'ammontare della confisca, nonché sulle restanti incombenze in materia di spese ed indennizzi per tutti gli imputati, a seguito dell'intervenuta prescrizione per tutti i capi d'accusa riguardanti B. e C. e per alcuni capi d'accusa concernenti A.
E. Avendo il Tribunale federale indicato chiaramente le modifiche da apportare alla sentenza annullata e non dovendosi in linea di massima procedere all'amministrazione di ulteriori prove, con scritto del 26 marzo 2012 questa Corte ha proposto alle parti di rinunciare ad un nuovo dibattimento, potendo le stesse formulare le loro conclusioni per iscritto. Essa le ha nel contempo invitate a formulare le loro conclusioni motivate.
F. Le parti hanno presentato le seguenti conclusioni, accogliendo nel contempo la proposta di rinunciare ad un nuovo dibattimento.
F.1 Con scritto del 9 maggio 2012 B. ha chiesto al TPF di essere esentato da ogni spesa procedurale, postulando nel contempo la rifusione, a titolo di ripetibili, di fr. 125'000.-- per la procedura di prima istanza, di fr. 5'970.-- per la procedura consecutiva alla prima sentenza del Tribunale nonché di un ulteriore importo per la presente procedura.
F.3 Con lettera del 21 marzo 2012 C. ha chiesto di essere prosciolto da ogni accusa, postulando nel contempo un'indennità di fr. 56'000.-- a titolo di ripetibili.
F.4 Il MPC è rimasto silente.
G. Con replica del 30 maggio 2012 il MPC, per quanto riguarda A., ha postulato la conferma integrale del dispositivo relativo alla sentenza SK.2008.22 del 20/27 luglio 2009, rimettendosi al giudizio della Corte relativamente alle spese legate alle procedure su rinvio SK.2010.22 e SK.2012.11. Per quanto attiene a C. e B., esso postula, relativamente alla procedura SK.2008.22, una ripartizione delle spese giudiziarie come deciso nella prima summenzionata sentenza, con la rinuncia all'assegnazione di un'indennità per gli onorari dei loro legali. Quanto alle spese legate alle procedure di rinvio, esso chiede che le stesse siano ripartite tra gli imputati giusta l'art. 426 cpv. 2 CPP; subordinatamente che esse siano fissate conformemente agli art. 429 e segg. CPP, rinviando, relativamente a C., al considerando 3, paragrafo 3, della sentenza del Tribunale federale del 15 marzo 2012.
H. Sia A. che B., con scritti del 5 giugno rispettivamente 8 giugno 2012, si sono riconfermati nelle loro conclusioni, mentre C. non ha presentato osservazioni complementari entro il termine impartito dell'8 giugno 2012.
Sulle questioni pregiudiziali ed incidentali
1.1 Secondo l'art. 107 cpv. 1 LTF, il Tribunale federale non può andare oltre le conclusioni delle parti. L'Alta Corte può esaminare unicamente i punti della sentenza impugnata espressamente contestati dal ricorrente (v. YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berna 2008, n. 4284 ad art. 107 LTF). In questo senso, l'eventuale annullamento può concernere unicamente quelle parti della sentenza per le quali il ricorso è stato accolto. Per tali parti, l'autorità che si occupa del nuovo giudizio è vincolata dalle considerazioni di diritto sviluppate dal Tribunale federale nella sua sentenza di rinvio, le quali devono essere riprese nella nuova decisione (v. sentenza del Tribunale federale 4C.46/2007 del 17 aprile 2007, consid. 3.1; H. SEILER/N. VON WERDT/A. GÜNGERICH, Handkommentar zum Bundesgerichtsgesetz, Berna 2007, n. 9 ad art. 107 LTF). Per questa ragione, sia il tribunale che le parti non possono far basare il nuovo giudizio su fatti diversi da quelli già constatati o su opinioni giuridiche espressamente respinte mediante la sentenza di rinvio o addirittura non riportate nei considerandi (v. sentenza del Tribunale federale 4C.46/2007 del 17 aprile 2007, consid. 3.1 con rinvii; ULRICH MEYER/JOHANNA DORMANN, Commentario basilese, 2a ediz., Basilea 2011, n. 18 ad art. 107 LTF).
1.2 In concreto, l'accoglimento dei ricorsi da parte del Tribunale federale riguarda l'intervenuta prescrizione per tutti i reati contestati a B. e a C., e per alcuni reati contestati a A. Su tali punti questa Corte deve pronunciare un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi della sentenza del Tribunale federale. Le parti non annullate della sentenza di primo grado crescono in giudicato, nella misura in cui dalla procedura di rinvio non emergono fatti nuovi o mezzi di prova ai sensi di una revisione che modificano sostanzialmente il fondamento fattuale della sentenza di rinvio (v. MEYER, op. cit., n. 19 ad art. 107 LTF). Per esigenze di chiarezza redazionale il dispositivo della presente sentenza conterrà comunque anche elementi di dispositivo già passati in giudicato relativi ai capi d'accusa di A.
2.1 La legge non contiene nessuna disposizione sulla maniera di procedere da parte della Corte penale del TPF nel caso in cui una sua sentenza è annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio dal Tribunale federale, neppure a livello di diritto transitorio legato all'entrata in vigore del nuovo Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP; RS 312.0). In particolare, non vi è
2.2 Nella fattispecie, il Tribunale federale ha evidenziato l'intervenuta prescrizione per tutti i reati contestati a B. (v. sentenza 6B_243/2011 consid. 2) e C. (v. sentenza 6B_248/2011 consid. 2), nonché per gli atti di riciclaggio contestati a A. descritti ai punti 1.4 e 1.9 dell'atto d'accusa (v. sentenza 6B_242/2011 consid. 2), ciò che implica, relativamente a quanto precede, l'abbandono del procedimento (v. art. 329 cpv. 4, 319 e 320 CPP; ROLF GRÄDEL/MATTHIAS HEINIGER, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, n. 15 ad art. 319 CPP; ROBERT ROTH, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, n. 11 ad art. 319 CPP; NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Zurigo/San Gallo 2009, n. 8 ad art. 319 CPP). Per A. occorre fissare una nuova pena, determinare l'ammontare della confisca nonché pronunciarsi sulle spese di procedura e di patrocinio ed eventuali indennizzi. Per i primi due va verificato se e eventualmente in che misura essi abbiano diritto a un indennizzo ai sensi dell'art. 429 CPP. Si tratta di direttive chiare esenti da ogni ambiguità ai sensi della giurisprudenza summenzionata (v. supra consid. 2.1), che concernono questioni prettamente giuridiche e la cui applicazione non necessita d'indire un nuovo dibattimento. Nessun elemento nuovo concernente la fissazione della pena meritevole di essere esaminato mediante un'udienza è d'altronde emerso posteriormente alla prima sentenza della Corte penale. Tenuto conto di quanto precede, nonché dell'accordo sia esplicito che implicito delle parti, questo giudice statuirà dunque senza indire un nuovo dibattimento.
Sul reato di riciclaggio di denaro
Sulla pena
5.1 I reati ritenuti a carico di A. sono stati commessi prima del 1° gennaio 2007, data dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni concernenti il diritto sanzionatorio. In applicazione dell’art. 2 cpv. 2 CP occorre determinare quale diritto risulta più favorevole per la fissazione e la scelta della pena che dovrà essere concretamente inflitta. A tale scopo il vecchio ed il nuovo diritto devono essere paragonati nel loro insieme, valutandoli però non in astratto ma nella loro applicazione nel caso di specie (sentenze del Tribunale federale 6B_1076 del 22 marzo 2010, consid. 7.3.2 e 6S.449/2005 del 24 gennaio 2006, consid. 2; DTF 119 IV 145 consid. 2c; FRANZ RIKLIN, Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches; Fragen des Übergangsrechts, in AJP/PJA 2006 pag. 1473). Il nuovo diritto trova applicazione se obiettivamente esso comporta un
5.2 Nella sua forma semplice, come in concreto, il riciclaggio di denaro era punito secondo il vecchio diritto con la detenzione o con la multa (art. 305 bis n. 1 CP).
Per quanto riguarda la trasposizione in Svizzera del reato di corruzione alla luce del concorso retrospettivo (v. infra consid. 6.2), occorre rinviare all’equivalente dell’art. 319 del Codice penale italiano, ovvero all’art. 322 ter CP, reato che era punito secondo il vecchio diritto con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione, mentre con il nuovo è comminata una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.
Per quanto concerne i criteri per la commisurazione della pena (v. art. 47 e segg. CP; sentenza del Tribunale federale 6B_207/2007 del 6 settembre 2007, consid. 4.2.1, pubblicato in forumpoenale, 1/2008, n. 8 pag. 27) nonché il cumulo delle pene in caso di concorso di reati (cosiddetto cumulo giuridico o principio dell’aumento, Asperationsprinzip, principe de l’aggravation des peines), nulla è concretamente mutato rispetto al passato (v. art. 49 cpv. 1 CP, corrispondente al vecchio art. 68 n. 1 cpv. 1 CP; M. DUPUIS/B. GELLER/G. MONNIER/L. MOREILLON/C. PIGUET/C. BETTEX/D. STOLL, Code pénal, Basilea 2012, n. 1 e 2 ad art. 49 CP). Diversa invece la situazione per quanto riguarda la sospensione condizionale. Secondo il vecchio diritto la concessione della condizionale era possibile per pene privative di libertà fino a 18 mesi ed era esclusa in caso di multe (art. 41 n. 1 vCP; v. comunque DTF 127 IV 97 consid. 3; 123 IV 150 consid. 2b; 118 IV 337 consid. 2c per quanto riguarda la portata della soglia dei 18 mesi). Il nuovo diritto permette la sospensione condizionale delle pene pecuniarie, del lavoro di pubblica utilità e delle pene detentive a partire da sei mesi fino a due anni (art. 42 cpv. 1 CP). Mentre nel vecchio diritto la concessione della sospensione condizionale dipendeva dall’esistenza di una prognosi favorevole, l’attuale art. 42 cpv. 1 CP rovescia la vecchia formulazione, esigendo la mera assenza di una prognosi negativa (DUPUIS/GELLER/MON-
Riassumendo, tenuto conto delle nuove disposizioni in materia di condizionale (v. anche sentenze del Tribunale federale 6B_360/2008 del 12 novembre 2008, consid. 6.1, 6B_547/2008 del 5 agosto 2008, consid. 3.1, nonché 6B_307/2008 del 24 ottobre 2008, consid. 4.2), così come della nuova cornice edittale dei reati in esame, che prevedono ora nel loro minimo la possibilità della pena pecuniaria, di per sé più mite della detenzione (v. DTF 134 IV 60 consid. 4; sentenza del Tribunale federale 6B_541/2007 del 13 maggio 2008, consid. 3.1.2; Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del CP, FF 1999 pag. 1673 e segg., 1703 e segg.), rispettivamente della multa in quanto sanzione che non ammetteva e ammette sospensione condizionale (v. sentenze del Tribunale federale 6B_312/2007 del 15 maggio 2008, consid. 4.5 e 6B_89/2008 del 9 maggio 2008, consid. 2.3), il nuovo diritto risulta concretamente più favorevole rispetto al precedente, per cui verrà applicato nella fattispecie all'autore colpevole.
6.1 Va preliminarmente preso atto che A. in Italia è stato oggetto di una condanna penale passata in giudicato, mediante sentenza di patteggiamento del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Aosta del 4 aprile 2006. I reati per cui è stato condannato costituiscono l’antefatto criminoso agli atti di riciclaggio oggetto della presente procedura e sono stati commessi tra ottobre 2000 e novembre 2003. Per il ripetuto reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio egli è stato condannato ad una pena di un anno, undici mesi e dieci giorni di reclusione sospesa condizionalmente (cl. 19 p. 13.18.3204), subendo inoltre la confisca di EUR 400'000.-- quale prezzo della corruzione.
6.2 In base all’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura
I principi del concorso retrospettivo di cui all’art. 49 cpv. 2 CP si applicano anche nel caso di precedenti condanne pronunciate da un tribunale straniero (DTF 127 IV 108; 109 IV 92; nonché le sentenze non pubblicate citate in JÜRG-BEAT ACKERMANN, Commentario basilese, 2a ediz., Basilea 2007, n. 64 ad art. 49 CP). Questo significa, nel caso in esame, che questo Tribunale può applicare solo una pena complementare rispetto alla pena già pronunciata in Italia, atteso che i reati per i quali A. è ritenuto colpevole con la presente sentenza sono stati tutti commessi prima della sentenza di patteggiamento del 4 aprile 2006. Il principio che occorre seguire è quello, sotteso alla nozione di concorso retrospettivo, che il reo non debba essere svantaggiato (ma comunque nemmeno avvantaggiato) per il semplice fatto di venire giudicato mediante più sentenze invece che mediante un unico giudizio (v. DTF 132 IV 102 consid. 8.2; 129 IV 113 consid. 1.1; 118 IV 119 consid. 1; 109 IV 68 consid. 1; sentenza del Tribunale federale 6B_180/2011 del 5 aprile 2012, consid. 3.4.1). Secondo la dottrina ciò è espressione della garanzia costituzionale della parità di trattamento (ACKERMANN, op. cit., n. 54 ad art. 49 CP). Nella determinazione della pena complementare va quindi tenuto conto della colpevolezza complessiva per l’insieme dei reati in questione e della forchetta edittale posta dal diritto svizzero.
6.3 Orbene nel caso concreto questo Tribunale deve prendere atto del fatto che nell’ipotesi di concorso fra i reati per cui A. è qui giudicato colpevole ed il reato di corruzione per cui è stato condannato in Italia, il massimo di pena comminato dalla legge svizzera è di 7 anni e mezzo di detenzione, prevedendo il reato più grave in esame, ovvero la corruzione ai sensi dell’art. 322 ter CP una pena
7.1 Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della sua vita an- teriore e delle sue condizioni personali, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (art. 47 cpv. 1 CP). La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione (art. 47 cpv. 2 CP). I criteri da prendere in considerazione per la fissazione della pena sono essenzialmente gli stessi che venivano applicati nel quadro della giurisprudenza relativa al vecchio art. 63 CP (v. DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20 e seg.; sentenza del Tribunale federale 6B_360/2008 del 12 novembre 2008, consid. 6.2). Non diversamente dal vecchio diritto, la pena deve essere determinata ponderando sia la colpevolezza del reo che l’effetto che la sanzione avrà su di lui.
Oltre a valutare il grado di colpevolezza, il giudice deve dunque tenere conto dei precedenti e della situazione personale del reo, nonché della sua sensibilità alla pena. Il grado di colpevolezza dipende anche dalla libertà decisionale di cui l’autore disponeva: più facile sarebbe stato per lui rispettare la norma infranta, più grave risulta la sua decisione di trasgredirla e pertanto anche il suo grado di colpevolezza; e viceversa (DTF 127 IV 101 consid. 2a; 122 IV 241 consid. 1a; sentenza 6B_547/2008 del 5 agosto 2008, consid. 3.2.2; HANS WIPRÄCHTIGER, Commentario basilese, 2a
ediz., Basilea 2007, n. 90 ad art. 47 CP; GÜNTER STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, 2a
ediz., Berna 2006, § 6 n. 13). Parimenti al vecchio art. 63 CP, il nuovo art. 47 CP conferisce al giudice un ampio margine di apprezzamento (sentenza del Tribunale federale 6B_207/2007 del 6 settembre 2007, consid. 4.2.1, pubblicata in forumpoenale 2008, n. 8 pag. 25 e seg.). In virtù del nuovo art. 50 CP – che recepisce i criteri già fissati in precedenza dalla giurisprudenza (v. Messaggio del Consiglio federale concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21 settembre 1998, FF 1999 pag. 1747) – il giudice deve indicare nella sua decisione quali elementi, relativi al reato ed al suo autore, sono stati presi in considerazione per fissare la pena, in modo tale da garantire maggiore trasparenza nella commisurazione della pena, facilitandone il sindacato nell’ambito di un’eventuale procedura di ricorso (sentenza 6B_207/2007 del 6 settembre 2007, consid. 4.2.1,
7.2. A. è nato ad Aosta nel 1959. Ha una figlia ed è divorziato. È entrato nell’amministrazione pubblica alla fine degli anni settanta, dapprima come assistente tecnico nel campo della meteorologia. Nel 1985 ha fatto un importante scatto di carriera passando da funzioni tecniche a posizioni direttive (v. cl. 22 p. 910.20). Negli anni novanta la Regione Autonoma Valle d’Aosta gli ha affidato compiti in ambito geologico. A partire dall’ottobre del 2000, nella sua veste di preposto alle procedure urgenti di assegnazione dei lavori resisi necessari in seguito all’alluvione che ha colpito la Valle d’Aosta in quel periodo, egli ha percepito, approfittando della sua posizione, diverse somme di denaro da alcune imprese della regione affinché a quest’ultime venissero attribuiti gli appalti legati ai lavori di ricostruzione (v. cl. 19 p. 13.18.3189 e segg.; cl. 22 p. 910.21). Per occultare il frutto di questi reati, sanzionati con la suddetta sentenza di patteggiamento del 4 aprile 2006 (cl. 19 p. 13.18.3188 e segg.), egli ha riciclato in Svizzera EUR 351'489.35. Si tratta di una somma oggettivamente importante. Trattandosi di autoriciclaggio gran parte del disvalore dell’atto è comunque già preso in considerazione nella pena del reato a monte (v. sentenza del Tribunale penale federale SK.2008.5 del 26 gennaio 2009, consid. 10.2). Sulla base della sentenza italiana concernente A., l’unica qui rilevante, non si può comunque ritenere che il successivo autoriciclaggio sia già stato assorbito nella condanna italiana in termini di contegno postdelittuoso rilevante per la commisurazione della pena giusta l’art. 133 comma 3 del Codice penale italiano (sulla problematica si veda SALVATORE PROSDOCIMI, Profili penali del postfatto, Milano 1982, pag. 199 e segg.), per cui margini per pronunciare una pena complementare, seppur contenuta, rimangono. I reati di riciclaggio sono stati commessi nel 2003, per cui in base alla giurisprudenza (DTF 132 IV 1) si applica l’attenuante specifica di cui all’art. 48 lett. e CP avendo l’autore tenuto senz’altro buona condotta dopo i fatti. Per quanto riguarda invece l’attenuante del sincero pentimento, la Corte prende atto che effettivamente risarcimento vi è stato, anche se resta un dubbio sul fatto che questo risponda ad un intimo pentimento e non a pure ragioni tattiche; fatto sta che giusta la DTF 107 IV 98 consid. 3b pag. 103 in caso di dubbio l’attenuante va comunque ammessa. Ciò non toglie che la colpevolezza complessiva giusta l’art. 47 CP è grave, tenuto conto oltre al già citato ammontare totale delle tangenti intascate e poi riciclate, della reiterazione nel tempo della condotta criminale, del movente esclusivamente egoistico e del ruolo predominante assunto nell’orchestrare l’insieme delle operazioni di
Orbene, nella sua sentenza del 15 marzo 2012 il Tribunale federale ha dichiarato prescritti gli atti di riciclaggio previsti ai capi d'accusa 1.4 e 1.9, ciò che in pratica riattualizza la pena complementare di 20 giorni di detenzione pronunciata da questa Corte nella sua sentenza del 20/27 luglio 2009 (v. SK.2008.22 consid. 10.4). Nel frattempo però è trascorso un considerevole lasso di tempo (circa tre anni), il che ha automaticamente aumentato l’attenuazione specifica giusta l’art. 48 lett. e CP che deve essere obbligatoriamente riconosciuta a A. Attenuazione specifica che va estesa all’insieme dei reati pertinenti per il concorso retrospettivo (v. DANIEL STOLL, Commentario romando, Basilea 2009, n. 90 ad art. 49 CP). Tenuto conto di quanto precede e dedotta la pena di 23 mesi e 10 giorni di detenzione già irrogata in Italia, A. va sanzionato con una pena complementare di 10 giorni di detenzione.
8.1 Le condizioni oggettive per la concessione della condizionale ai sensi dell’art. 42 cpv. 1 e 2 CP sono pacificamente date per A.
8.3 A. è rimasto socialmente integrato nonostante il procedimento penale in Italia. Professionalmente ha dovuto però ricominciare praticamente da zero, riconvertendosi dopo l’inevitabile licenziamento dalla funzione pubblica. Non senza difficoltà sta cercando di ricostruirsi una vita, sia familiarmente che professionalmente. L’esperienza del presente procedimento, nonché di quello italiano con la relativa carcerazione preventiva, l’ha certamente marcato servendogli da monito per il futuro. Motivi per escludere la condizionale alla luce dell’art. 42 cpv. 3 CP non vi sono, visto che egli ha risarcito il danno nel quadro del patteggiamento in Italia. Lo stesso MPC non ha espresso dubbi sull’esistenza di una prognosi favorevole. Ragioni per ritenere che l’esecuzione della pena sia necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti non ve ne sono. La condizionale ai sensi dell’art. 42 CP va quindi concessa, come d'altronde già fatto anche dal giudice italiano, senza necessità di esaminare né l’ipotesi dell’art. 43 CP (v. DTF 134 IV 1 consid. 5.5.2), né quella dell'art. 42 cpv. 4 CP (v. DTF 134 IV 60 consid. 7.3.1). In considerazione delle circostanze del caso e della personalità del condannato, le quali permettono di concludere che il rischio di recidiva è molto basso, il periodo di prova può essere senz’altro fissato a due anni (sui criteri rilevanti v. le sentenze del Tribunale federale 6B_1030/2008 del 23 febbraio 2009, consid. 3.1, 6B_626/2008 dell’11 novembre 2008, consid. 7.1, nonché DTF 95 IV 121 consid. 1).
Sulle misure
9.1 La confisca di valori patrimoniali in relazione con un reato ha carattere repressivo: ha lo scopo di impedire che il reo profitti dell’infrazione da lui commessa, evitando in tal senso che il crimine paghi (v. DTF 106 IV 336 consid. 3b/aa; 104 IV 228 consid. 6b). Costituisce prodotto di reato ogni valore in relazione diretta ed immediata con il reato stesso. Quando il prodotto originale dell’infrazione è costituito da valori propri a circolare, quali biglietti di banca o moneta scritturale, ed è stato trasformato in più riprese, esso resta confiscabile fino a che la sua traccia documentaria (Papierspur, trace documentaire, paper trail) può essere ricostruita in maniera tale da stabilire il legame con l’infrazione (DTF 129 II 453 consid. 4.1 p. 461; sentenza del Tribunale federale 1B_185/2007 del 30 novembre 2007, consid. 9). In questo senso la conversione di una somma di denaro in un'altra valuta o in carte valori non fa ostacolo alla confisca (DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET/BETTEX/STOLL, op. cit., n. 7 ad art. 70 CP). Se i valori considerati sono stati oggetto d’atti punibili sotto il profilo dell’art. 305 bis CP, essi sono confiscabili in quanto prodotto di quest’ultima infrazione (sentenza del Tribunale federale 6S.667/2000 del 19 febbraio 2001, consid. 3c, pubblicato in SJ 2001 I pag. 332). In tutti i casi il prodotto di un’infrazione commessa all’estero può essere confiscato in Svizzera se i valori in questione sono stati oggetto di operazioni di riciclaggio in Svizzera (su tali questioni v. DTF 128 IV 145 in part. consid. 2c pag. 149 e seg.).
9.2 Nella fattispecie, l'analisi dell'origine criminale o meno dei valori patrimoniali versati da A. in Svizzera può basarsi sulla sentenza di patteggiamento italiana del 4 aprile 2006 già cresciuta in giudicato e sulle considerazioni fatte da questa Corte in ambito di tipicità della condotta (v. sentenza SK.2008.22 consid. 6), le quali valgono quale procedura di stima giusta l’art. 70 cpv. 5 CP. L'importo considerato contaminato in base a dette argomentazioni ammonta a EUR 351'489.35 per cui è ordinata la confisca del conto attualmente sotto sequestro alla banca J. fino all'importo in questione (già conto d'attesa di cassa n. 1, ora conto n. 12, cl. 22 p. 682.1 e segg.). Per il resto il conto va dissequestrato. A tale conclusione non si oppone un'eventuale prescrizione del diritto di ordinare la confisca. In effetti, avendo questo Tribunale, già nella sua sentenza del 20/27 luglio 2009, considerato il versamento dell'importo di EUR 1'979'440.-- intervenuto il 12 novembre 2003, un atto di riciclaggio per rapporto alla somma di EUR 351'489.35 (v. sentenza SK.2008.22 consid. 8.6), la prescrizione di tale infrazione si è estinta in virtù dell'art. 97 cpv. 3 CP, per cui il
Sulle spese e ripetibili
10.1 Le spese procedurali comprendono gli emolumenti e i disborsi (art. 1 cpv. 1 RSPPF). Gli emolumenti sono dovuti per le operazioni compiute o ordinate dalla polizia giudiziaria federale e dal Ministero pubblico della Confederazione nella procedura preliminare, dalla Corte penale del Tribunale
In caso di condanna, l'imputato sostiene le spese procedurali. Sono eccettuate le sue spese per la difesa d'ufficio; è fatto salvo l'art. 135 cpv. 4 CPP (art. 426 cpv. 1 CPP). L'imputato non sostiene le spese procedurali causate dalla Confederazione o dal Cantone con atti procedurali inutili o viziati (art. 426 cpv. 3 lett. a CPP) o derivanti dalle traduzioni resesi necessarie a causa del fatto che l'imputato parla una lingua straniera (art. 426 cpv. 3 lett. b CPP). L'autorità penale può dilazionare la riscossione delle spese procedurali oppure, tenuto conto della situazione economica della persona tenuta a rifonderle, ridurle o condonarle (art. 425 CPP).
Gli emolumenti sono fissati in funzione dell’ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale, della situazione finanziaria delle parti e dell’onere della cancelleria (art. 5 RSPPF). In caso di apertura di un’istruttoria, l'emolumento riscosso per le investigazioni di polizia si situa tra 200 e 50'000 franchi (art. 6 cpv. 3 lett. b RSPPF). In caso di chiusura con un atto d’accusa (v. art. 324 e segg., 358 e segg., 374 e segg. CPP), l'emolumento relativo all’istruttoria oscilla tra 1'000 e 100'000 franchi (v. art. 6 cpv. 4 lett. c RSPPF). Il totale degli emolumenti per le investigazioni di polizia e l’istruttoria non deve superare 100'000 franchi (art. 6 cpv. 5 RSPPF). Nelle cause giudicate dalla Corte penale nella composizione di tre giudici, l'emolumento di giustizia varia tra 1'000 e 100’000 franchi (art. 7 lett. b RSPPF).
10.2 In caso di abbandono del procedimento o di assoluzione, le spese procedurali possono essere addossate in tutto o in parte all'imputato se, in modo illecito e colpevole, ha provocato l'apertura del procedimento o ne ha ostacolato lo svolgimento (art. 426 cpv. 2 CPP). Se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a (art. 429 cpv. 1 CPP): un'indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (lett. a); un'indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale (lett. b); una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà (lett. c). L'onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato dall'avvocato per la causa
Alla luce della presunzione d’innocenza, ancorata agli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 n. 2 CEDU nonché 10 cpv. 1 CPP, ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fintanto che non sia condannata con sentenza passata in giudicato. Per una procedura che sfocia nell’assoluzione dell’accusato ciò significa che la decisione in questione non deve suscitare l’impressione che la persona prosciolta sia comunque in qualche modo colpevole: in ambito di accollamento dei costi non deve in particolar modo trasparire, da una lettura da parte di una persona sprovvista di specifica formazione giuridica, una qualsiasi forma di apprezzamento negativo, sotto il profilo penale, del suo comportamento (DTF 114 Ia 299 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 6B_770/2008 del 2 aprile 2009, consid. 2.2). Lo stesso vale in caso di rifiuto dell’indennità (DTF 115 Ia 309 consid. 1; TPF 2008 121 consid. 2). L’accollamento dei costi, rispettivamente il rifiuto dell’indennità giusta gli art. 426 cpv. 2 e 430 cpv. 1 CPP non violano comunque la presunzione d’innocenza se l’accusato prosciolto ha chiaramente violato, in maniera civilmente reprensibile (applicando quindi per analogia i principi derivanti dall’interpretazione dell’art. 41 CO), norme di comportamento scritte o non scritte dell’ordinamento giuridico svizzero, provocando in tal modo l’apertura o la prosecuzione del procedimento penale, rispettivamente intralciandone l’andamento (cdt. “colpa procedurale”; v. DTF 116 Ia 162 consid. 2f con rinvii; sentenze del Tribunale federale 1B_39 e 43/2012 del 10 maggio 2012, consid. 3.3, nonché 1B_12/2012 del 20 febbraio 2012, consid. 2.2, riassunta in ius.focus 4/2012 pag. 25, e 6B_570/2007 del 23 maggio 2008, consid. 6.1.1 pubblicato in RtiD I-2009 N. 45 pag. 189).
10.3.2 Per quanto riguarda la procedura delle indagini preliminari il MPC ha fatto valere un emolumento di fr. 10'000.--, mentre per l’istruzione preparatoria da parte dell’UGI è stato invocato un emolumento di fr. 12'000.-- (cl. 22 p. 710.1). Si tratta di importi adeguati per procedure di questo tipo e di principio andrebbero divisi in parti uguali per ogni accusato (fr. 7'333.-- a testa), sennonché per B. e C. si giustifica una messa a carico soltanto parziale (v. supra consid. 10.3.1), segnatamente di fr. 3'000.-- a testa, atteso che la reprensibilità civile della loro condotta è equivalente e pesa in maniera comunque importante sul complesso delle spese illecitamente e colpevolmente cagionate allo Stato. Tenuto conto del
10.3.3 Per quanto riguarda gli esborsi fatti valere dal MPC, essi ammontano a fr. 1'489.- per le indagini preliminari, fr. 9'466.32 + fr. 810.-- per la fase di istruzione preparatoria e fr. 50'350.-- per l’attività della polizia giudiziaria (cl. 22 p. 710.1). Tuttavia va innanzitutto rilevato che gli importi concernenti le traduzioni, secondo prassi e giusta interpretazione estensiva delle garanzie di cui agli art. 6 n. 3 lett. e CEDU e 14 n. 3 lett. f Patto ONU II, non possono essere messi a carico del condannato (sentenza del Tribunale penale federale SK.2007.8 dell’11 dicembre 2007, consid. 3.2.3 con rinvii). I costi del procedimento VU.2004.49 relativi a A. per un ammontare totale di fr. 3’424.66 di cui nel cl. 20 p. 14.20.1-3, 5-7, 9-11 non possono essere dunque messi a carico del condannato. Stesso discorso per le spese di traduzione messe a carico di B. (fr. 3'041.67) e C. (fr. 2'999.99) di cui in cl. 20 p. 14.20.4, 6-10, 12, 14-15. Per quanto concerne i costi fatti valere dal MPC nell’ambito delle indagini preliminari (fr. 1'489.--) e dell’istruzione preparatoria (fr. 810.--) non traspare quale sia la chiave di ripartizione per accusato, mentre appaiono anche i nomi di D. e E. (cl. 20 p. 14.20.38), persone che non sono più oggetto della presente procedura (cfr. sentenza SK.2008.22 Fatti lett. D). Le spese di viaggio e pernottamento di fr. 1'489.--, nonché le spese postali per la digitalizzazione di fr. 810.-- sono da considerarsi coperte, come in genere secondo prassi di questo Tribunale le spese di spedizione e telefono, nell’emolumento in quanto tale (sentenze del Tribunale penale federale SK.2007.17 del 3 marzo 2008, consid. 9.3 e SK.2006.6 del 28 settembre 2006, consid. 5.2 non pubblicato in TPF 2007 111). Le spese di polizia per un ammontare totale di fr. 50'350.- riguardano soltanto A., ma non sono specificate nel dettaglio, limitandosi a importi forfettari e tasse, per cui, in assenza di più precise spiegazioni, vanno considerate in linea di principio coperte dall’emolumento delle indagini preliminari.
10.3.4 Gli esborsi derivanti dalla fase dibattimentale riguardano esclusivamente le indennità versate ai testimoni nonché le loro spese di trasporto, di vitto e di alloggio. Essi vanno ripartiti come segue. A carico di A. vanno accollate un terzo delle spese per l’interrogatorio di R. (cl. 22 p. 910.108), S. (cl. 22 p. 910.115) e P. (cl. 22 p. 910.125), per un totale di fr. 340.--. Tale somma va accollata anche a B. e C., i quali dovranno tuttavia sostenere anche le spese dei testimoni richiesti: segnatamente per il primo T. (cl. 22 p. 910.132), AA. (cl. 22 p. 910.137) e BB. (cl. 22 p. 910.145), per un totale di fr. 1'062.--, e per il secondo CC. (cl. 22
10.4 Diverso il discorso per quanto concerne le due procedure di rinvio SK.2010.20 e SK.2012.11. Occorre innanzitutto rilevare che, essendo entrambe la conseguenza dell'annullamento da parte del Tribunale federale di sentenze di questo Tribunale, non verranno prelevate spese procedurali. Per quanto attiene invece alle spese ripetibili, vengono fissate le seguenti indennità.
10.4.1 Con scritto del 21 marzo 2012 l'avv. Pitteloud ha presentato la sua nota d'onorario relativa al periodo marzo 2006 – marzo 2012. Ribadito che possono essere qui presi in considerazione solo le spese e gli onorari relativi alle procedure di primo grado posteriori alla sentenza del Tribunale federale del 21 ottobre 2010 e quindi non più imputabili a colpa procedurale dell'accusato (v. consid. 10.3.1 supra), si constata che egli per il periodo in questione ha postulato il rimborso di fr. 150.75 a titolo di spese (IVA compresa) e fr. 5'100.-- (17 ore di lavoro moltiplicate per un'indennità oraria di fr. 300.--) a titolo d'onorario (IVA compresa). Tenuto conto che le spese sopportate e l'attività svolta nell'ambito del ricorso al Tribunale federale non possono essere riprese in considerazione, avendo l'Alta Corte già assegnato al ricorrente un'indennità per ripetibili di fr. 3'000.-- (v. sentenza 6B_248/2011 punto 3 del dispositivo), e che la tariffa oraria va fissata nella fattispecie, tenuto conto della complessità della causa, a fr. 240.-- (IVA compresa), l'indennità per spese ripetibili complessiva è fissata, IVA compresa (8% a partire dal 1° gennaio 2011) a fr. 1'758.85 (fr. 1'680.-- a titolo d'onorari e fr. 78.85 a titolo di spese).
10.4.2 Gli avv. Moreillon e Mazou postulano un'indennità di fr. 5'970.-- per la prima procedura di rinvio, lasciando all'autorità giudicante il compito di valutare l'entità delle ripetibili riferite alla presente procedura. In concreto, questa Corte ritiene che, essendo la posizione di B. paragonabile a quella di C., l'attività difensiva espletata e necessaria non può discostarsi da quella constatata al considerando precedente, tanto più che l'importo di fr. 5'970.-- non risulta né oggetto di una distinta particolareggiata né motivato. In definitiva, viene fissata un'indennità a titolo di ripetibili complessiva identica a quella testé stabilita, ovvero di fr. 1'758.85 (IVA inclusa).
10.4.3 L'avv. Postizzi non ha inoltrato note d'onorario per nessuna delle due procedure di rinvio. In concreto, tenuto conto dell'attività difensiva espletata e necessaria, ritenuta da questa Corte quantitativamente leggermente inferiore rispetto a quella
22 - dei legali di B. e C., viene fissata un'indennità a titolo di ripetibili complessiva di fr. 1'500.--.
23 - Per questi motivi la Corte pronuncia: I. Per quanto concerne A.
In nome della Corte penale del Tribunale penale federale
Il Giudice unico Il Cancelliere
La versione scritta completa della sentenza viene comunicata a:
Un estratto della sentenza viene comunicato a:
Banca J.; Dopo la crescita in giudicato la sentenza sarà comunicata a:
MROS (versione completa).
25 - Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni finali della Corte penale del Tribunale penale federale sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 78, art. 80 cpv. 1, art. 90 e art. 100 cpv. 1 LTF). Il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale e del diritto internazionale (art. 95 LTF). Egli può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 LTF e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).