Sentenza del 3 settembre 2013 Corte penale Composizione Giudici penali federali, Giuseppe Muschietti, Presidente, Walter Wüthrich e Miriam Forni Cancelliere Davide Francesconi Parti
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, rappresentato dalla Procuratrice federale Dounia Rezzonico
contro
A., patrocinato dall'avv. Luca Marcellini, attualmente in regime di espiazione anticipata della pena presso il Penitenziario cantonale "La Stampa",
Oggetto
ripetuta falsità in certificati, riciclaggio di denaro aggravato, ripetuta infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti, organizzazione criminale
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numero dell’incarto: SK.2013.20
2 - Fatti: A. Il Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC) ha aperto, in data 21 agosto 2008, un'indagine preliminare di polizia giudiziaria nei confronti di ignoti per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305 bis CP, sulla base di un rapporto di segnalazione della Polizia giudiziaria federale (di seguito: PGF). Il suddetto procedimento penale è stato in seguito esteso, il 15 gennaio 2009, ad A. per titolo di riciclaggio di denaro e infrazione alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 cpv. 1 e 2 LStup). In data 23 novembre 2009, il MPC ha ulteriormente esteso le indagini nei confronti del qui imputato anche all'ipotesi di reato di falsità in certificati ex art. 252 CP. Infine, mediante decisione del 30 novembre 2009, il MPC ha ulteriormente esteso il procedimento penale nei confronti di A. al reato di organizzazione criminale ai sensi dell'art. 260 ter CP. B. In data 23 novembre 2009, il MPC ha emanato un ordine di arresto nei confronti di A. In accoglimento della domanda di conferma dell'arresto presentata dal MPC, il competente Giudice istruttore federale, ha ordinato, il 26 novembre 2009, la detenzione preventiva del qui imputato. In data 2 febbraio 2011, l'imputato, per il tramite del suo difensore di fiducia, ha chiesto di essere ammesso a regime di espiazione anticipata di pena. Tale richiesta è stata accolta dal MPC con decisione di medesima data. C. Su richiesta del 13 gennaio 2010 del MPC, il Giudice istruttore federale straordinario (di seguito: GIFs) ha ordinato, il 21 gennaio 2010, l'apertura dell'istruzione preparatoria nei confronti, tra gli altri, di A., per le ipotesi di reato di riciclaggio di denaro, organizzazione criminale, falsità in certificati e infrazione alla legge federale sugli stupefacenti. D. Nelle more dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP; RS 312.0), in data 23 dicembre 2010 il GIFs ha rinviato gli atti al MPC per il prosieguo delle indagini. E. Il 5 aprile 2013, il qui imputato, per il tramite del suo difensore, ha chiesto al MPC che si proceda nei suoi confronti con rito abbreviato ai sensi degli art. 358 e segg. CPP. F. Mediante decreto dell'8 aprile 2013 il MPC ha deciso sull'attuazione della procedura abbreviata, accogliendo l'istanza di A.
3 - G. Il 7 maggio 2013 il MPC ha quindi comunicato all'imputato l'atto di accusa ex art. 360 CPP, assegnandogli un termine per determinarsi in merito. L'atto di accusa in parola recita in particolare quanto segue:
"Atto d’accusa (procedura abbreviata) Artt. 360 e segg. CPP
[omissis]
1.1. Infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti ai sensi dell’art. 19 cpv. 1, 2 e 4 LStup
1.1.1. Per avere in correità con B.,
in Svizzera, in particolare a Zurigo e a Lugano, nel periodo tra il 1° marzo 2003 e il 15 luglio 2008, in più occasioni, senza essere autorizzato, intenzionalmente partecipato all’organizzazione, al trasporto e all’importazione dal Brasile in Svizzera di un quantitativo di almeno 61 chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, con un grado di purezza indeterminato ma stimabile al 73% 1 , sostanza stupefacente presumibilmente destinata al mercato italiano,
sapendo o dovendo presumere, vista l’importante quantità di sostanza stupefacente trafficata, di mettere direttamente in pericolo la salute di parecchie persone, agendo come membro di una banda, costituitasi per esercitare sistematicamente e ripetutamente il traffico illecito di stupefacenti a livello internazionale, facendo mestiere dei traffici internazionali di stupefacente del tipo cocaina, realizzando in tal modo una grossa cifra d’affari, comunque superiore a CHF 100'000 e un guadagno considerevole pari a EUR 20'000 a viaggio, per un totale complessivo di almeno EUR 1'360'000, conseguendo in tal modo un reddito regolare e duraturo nel tempo tale da contribuire al miglioramento della propria situazione economica,
e meglio per avere
organizzato, pianificato e effettuato personalmente il trasporto da Lugano a San Paolo/Br di denaro di pertinenza di B., pari alla maggior parte di quanto cambiato presso C.e D. 2 e che sapeva almeno in parte destinato all’acquisto, da parte di B., di un quantitativo indeterminato di sostanza stupefacente del tipo cocaina, trasporti di denaro effettuati in occasione di 68 voli da lui compiuti tra il 1° marzo 2003 e il 15 luglio 2008, da Zurigo a San Paolo/Br,
così come partecipato all’organizzazione, al trasporto e all’importazione della sostanza stupefacente del tipo cocaina da parte di B. dal Brasile in Svizzera, per almeno 3 chilogrammi a viaggio in occasione di almeno 3/4 dei 27 voli da quest’ultimo effettuati, tra il 15 maggio 2004 e il 15 luglio 2008, da San Paolo/Br a Zurigo, in particolare riservando i voli aerei e mettendo a disposizione di B. un impianto diplomatico, permettendo così il trasporto e l’importazione della sostanza stupefacente,impianto diplomatico che comprendeva passaporti diplomatici e di servizio a nome di alias, bolgette diplomatiche false e falsi documenti attestanti, contrariamente al vero, lo statuto diplomatico.
1.1.2. Per avere in correità con E.,
1 Fonte: Institut für Rechtsmedizin Basel. 2 Cfr. punti 1.3.2 e 1.3.3.
in Svizzera, in particolare a Zurigo e a Lugano, e in Europa nel periodo tra il 13 e il 18 ottobre 2009, in un’occasione, senza essere autorizzato, intenzionalmente partecipato all’organizzazione, al trasporto e all’importazione dal Cile in Europa di un quantitativo di 3 chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, con un grado di purezza indeterminato, ma verosimilmente basso, sostanza stupefacente presumibilmente destinata al mercato italiano,
sapendo o dovendo presumere, vista l’importante quantità di sostanza stupefacente trafficata, di mettere direttamente in pericolo la salute di parecchie persone, agendo come membro di una banda, costituitasi per esercitare sistematicamente e ripetutamente il traffico illecito di stupefacenti a livello internazionale, facendo mestiere dei traffici internazionali di stupefacente del tipo cocaina, realizzando in tal modo una grossa cifra d’affari, comunque superiore a CHF 100'000 e un guadagno prospettato considerevole pari ad un terzo del ricavato, conseguendo in tal modo un reddito regolare e duraturo nel tempo tale da contribuire al miglioramento della propria situazione economica, riprendendo l’attività di cui al punto 1.1.1, interrotta nel luglio del 2008 a causa dell’arresto di B. in Brasile ,
e meglio per avere
partecipato all’organizzazione, al trasporto e all’importazione dal Cile in Europa di 3 chilogrammi di sostanza stupefacente di tipo cocaina, da parte di E. per conto dell’organizzazione criminale di cui al punto 1.4., in occasione del viaggio da quest’ultimo effettuato tra il 13 e il 18 ottobre 2009 con A., in particolare mettendo a disposizione di E. un impianto diplomatico, permettendo così il trasporto e l’importazione della sostanza stupefacente, impianto diplomatico che comprendeva passaporti diplomatici e di servizio a nome di alias, bolgette diplomatiche false e falsi documenti attestanti, contrariamente al vero, lo statuto diplomatico.
1.1.3. Per avere in correità con E.,
in Svizzera, in particolare a Zurigo e a Lugano, nel periodo tra il 19 e il 23 novembre 2009, in un’occasione, senza essere autorizzato, intenzionalmente fatto preparativi per trasportare e importare dal Cile in Svizzera un quantitativo indeterminato di sostanza stupefacente del tipo cocaina, con grado di purezza indeterminato, sostanza stupefacente presumibilmente destinata al mercato italiano,
sapendo o dovendo presumere, vista l’importante quantità di sostanza stupefacente trafficata, di mettere direttamente in pericolo la salute di parecchie persone, agendo come membro di una banda, costituitasi per esercitare sistematicamente e ripetutamente il traffico illecito di stupefacenti a livello internazionale, facendo mestiere dei traffici internazionali di stupefacente del tipo cocaina, realizzando in tal modo una grossa cifra d’affari, comunque superiore a CHF 100'000 e un guadagno prospettato considerevole pari ad un terzo del ricavato, conseguendo in tal modo un reddito regolare e duraturo nel tempo tale da contribuire al miglioramento della propria situazione economica,
e meglio per avere
organizzato, pianificato ed effettuato personalmente il trasporto di EUR 60'000 da Lugano a Santiago del Cile/Cile in occasione del viaggio tra il 19 e il 23 novembre 2009 effettuato con E., denaro di pertinenza dell’organizzazione criminale di cui al punto 1.4. e almeno in parte destinato all’acquisto, da parte di E., membro dell’organizzazione criminale, di un quantitativo indeterminato di sostanza stupefacente del tipo cocaina,
così come partecipato all’organizzazione del trasporto e dell’importazione della sostanza stupefacente di tipo cocaina, da parte di E. dal Cile in Svizzera, in particolare mettendo a disposizione di E. un impianto diplomatico, che avrebbe dovuto permettere il trasporto e l’importazione della sostanza stupefacente, impianto diplomatico che comprendeva passaporti diplomatici e di servizio a nome di alias, bolgette diplomatiche false e falsi documenti attestanti, contrariamente al vero, lo statuto diplomatico,
traffico in seguito non portato a termine.
1.1.4. Per avere singolarmente,
a Zurigo, nell’ottobre del 2009, in un’occasione, intenzionalmente procurato in altro modo ad altri stupefacenti, facendo da tramite, mettendo in contatto e presentando F. ad E., quale venditore all’ingrosso e al dettaglio di sostanza stupefacente di tipo cocaina nella zona di Zurigo, affinché E. potesse trattare con F. l’acquisto di un indeterminato quantitativo di cocaina, trattativa che non è tuttavia sfociata in un acquisto di sostanza stupefacente.
1.2. Falsità in certificati ai sensi dell’art. 252 CP
Per avere singolarmente,
all’aeroporto di Zurigo-Kloten, tra il 2 maggio 2006 e il 6 luglio 2008, in almeno 46 occasioni, al fine di migliorare la situazione propria e altrui, intenzionalmente e ripetutamente fatto uso, a scopo di inganno, di una carta di legittimazione contraffatta,
e meglio per avere
fatto uso, con lo scopo di ingannare il personale addetto ai controlli, di non dover rivelare la sua vera identità e evitare il controllo del bagaglio a mano, di un passaporto falso e/o un passaporto diplomatico falso e/o un passaporto di servizio falso a nome di G. , H., J. e I., alias da lui utilizzati, esibendoli ai controlli aeroportuali/doganali all’aeroporto di Zurigo-Kloten in uscita ed in entrata dalla Svizzera, in occasione dei seguenti voli a destinazione di San Paolo/Br,
Documento d’identità falso a nome
di
Data della partenza da Zurigo /
data del rientro a Zurigo
1.3. Riciclaggio di denaro aggravato ai sensi dell’art. 305 bis n. 2 lett. b e c CP
Per avere in correità con B.,
a Lugano, a Massagno, a Gandria e a Zurigo, tra il 1° marzo 2003 e l’ottobre 2009, ripetutamente, in almeno 55 occasioni, intenzionalmente compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento e la confisca di valori patrimoniali provento dei traffici internazionali di stupefacenti del tipo cocaina di cui al punto 1.1, per un importo complessivo di CHF 8'368'237.50, sapendo della provenienza criminale del denaro, denaro di pertinenza di B.,
costituendo la condotta descritta un caso grave di riciclaggio di denaro, in quanto agendo come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio, commesso per mestiere mediante atti ripetuti durante il periodo di tempo prolungato di cui sopra, dedicandovi un
e meglio per avere
1.3.1. a Zurigo, tra il 1° marzo 2003 e il 15 luglio 2008, in più occasioni, trasportato un importo indeterminato di denaro in Brasile, in occasione dei 68 voli da lui compiuti, denaro non destinato all’acquisto di stupefacenti di cui al punto 1.1.1.;
1.3.2. a Massagno, tra il 2004 e l’11 luglio 2007, in almeno 29 occasioni, cambiato presso C. importi di denaro per un totale complessivo di almeno CHF 2’742’128.60,
in particolare
1.3.2.1. tra il 2004 e il 2006, in circostanze di tempo non meglio precisate, cambiato banconote di EUR di piccolo taglio contro banconote di EUR di grosso taglio, in almeno 4 occasioni per EUR 30'000 per volta, per un importo complessivo di EUR 120’000 4 ;
1.3.2.2. l'11 maggio 2004, cambiato l’importo di EUR 58'770 5 contro USD 69'000;
1.3.2.3. il 13 maggio 2004, cambiato l’importo di EUR 25'000 6 contro USD 29'400;
1.3.2.4. il 9 giugno 2004, cambiato l’importo di EUR 68'050 7 contro USD 82'520;
1.3.2.5. il 2 settembre 2004, cambiato l’importo di EUR 66'115 8 contro USD 80'000;
1.3.2.6. il 16 settembre 2004, cambiato un importo indeterminato di EUR in banconote di piccolo taglio contro EUR 32'260 9 in banconote di grande taglio;
1.3.2.7. il 17 settembre 2004, cambiato un importo indeterminato di EUR in banconote di piccolo taglio contro EUR 38'635 10 in banconote di grande taglio;
1.3.2.8. il 15 ottobre 2004, cambiato l’importo di EUR 98'370 11 contro USD 121'000;
1.3.2.9. il 21 ottobre 2004, cambiato un importo indeterminato di EUR in banconote di piccolo taglio contro EUR 51'815 12 in banconote di grande taglio;
1.3.2.10. il 29 ottobre 2004, cambiato l’importo di EUR 11'070 13 contro USD 14'000;
3 Importo risultante dalla deduzione dall’importo complessivo riciclato del totale dei cambi EUR/EUR, oggetto questi ultimi di ulteriore cambio in USD o CHF. 4 Corrispondente a un controvalore di CHF 186'600 (tasso medio negli anni 2004-2006 = 1.555). 5 Corrispondente a un controvalore di CHF 90'423.50. 6 Corrispondente a un controvalore di CHF 38'475. 7 Corrispondente a un controvalore di CHF 103'273. 8 Corrispondente a un controvalore di CHF 101'526. 9 Corrispondente a un controvalore di CHF 49’761. 10 Corrispondente a un controvalore di CHF 59'691.10. 11 Corrispondente a un controvalore di CHF 151'696. 12 Corrispondente a un controvalore di CHF 79'660.40. 13 Corrispondente a un controvalore di CHF 16'923.80.
1.3.2.12. l'8 novembre 2004, cambiato l’importo di EUR 80'000 15 e CHF 55'790 contro complessivi USD 150'000;
1.3.2.13. il 10 novembre 2004, cambiato l’importo di EUR 9'375 16 contro USD 12'000;
1.3.2.14. il 25 novembre 2004, cambiato gli importi di EUR 63'000 17 e CHF 51'580 contro complessivi USD 127'000;
1.3.2.15. il 14 febbraio 2005, cambiato un importo indeterminato di EUR in banconote di piccolo taglio contro EUR 46'000 18 in banconote di grande taglio;
1.3.2.16. il 25 aprile 2005, cambiato l’importo di EUR 89'000 19 , composto da 2'261 banconote usate di differente taglio nominale, contro EUR 89'000 in banconote da EUR 500;
1.3.2.17. l'8 settembre 2005, cambiato l’importo di EUR 68'000 20 contro CHF 104'720;
1.3.2.18. il 27 febbraio 2007, cambiato l’importo di EUR 100'000 21 contro USD 131'000;
1.3.2.19. il 24 aprile 2007, cambiato l’importo di EUR 118'780 22 contro USD 160'000;
1.3.2.20. nel maggio 2007, cambiato l’importo di EUR 50'000 23 contro USD 66'200;
1.3.2.21. nel maggio 2007, cambiato l’importo di EUR 48'563.87 24 contro USD 64'250;
1.3.2.22. il 9 maggio 2007, cambiato l’importo di EUR 74'350 25 contro USD 100'000;
1.3.2.23. il 16 maggio 2007, cambiato l’importo di EUR 100'000 26 contro USD 135'200;
1.3.2.24. nel giugno 2007, cambiato l’importo di EUR 104'627.15 27 contro USD 136'800.
1.3.2.25. il 21 giugno 2007, cambiato l’importo di EUR 33'850 28 contro USD 45'000;
1.3.2.26. l'11 luglio 2007, cambiato l’importo di EUR 24'500 29 contro USD 33'200.
1.3.3. a Lugano e a Gandria,
14 Corrispondente a un controvalore di CHF 133'006. 15 Corrispondente a un controvalore di CHF 122'096. 16 Corrispondente a un controvalore di CHF 14'310.90. 17 Corrispondente a un controvalore di CHF 95'111.10. 18 Corrispondente a un controvalore di CHF 71’631.20. 19 Corrispondente a un controvalore di CHF 137'283. 20 Corrispondente a un controvalore di CHF 104'924. 21 Corrispondente a un controvalore di CHF 162'183. 22 Corrispondente a un controvalore di CHF 194'941. 23 Corrispondente a un controvalore di CHF 82'406. 24 Corrispondente a un controvalore di CHF 80’488.30. 25 Corrispondente a un controvalore di CHF 122'579. 26 Corrispondente a un controvalore di CHF 165'064. 27 Corrispondente a un controvalore di CHF 173'835. 28 Corrispondente a un controvalore di CHF 56'286.50. 29 Corrispondente a un controvalore di CHF 40'583.80.
in particolare
1.3.3.1. nel dicembre 2006, verosimilmente il 20 dicembre 2006, cambiato un importo di EUR indeterminato contro USD 100'000 30 ;
1.3.3.2. tra gennaio 2007 e luglio 2008, in circostanze di tempo non meglio precisate, scambiato banconote EUR di piccolo taglio contro banconote di EUR 500 per un importo complessivo dichiarato di almeno il doppio di quello convertito in USD per approssimativamente CHF 2'845'197;
1.3.3.3. il 23 gennaio 2007, cambiato un importo di EUR indeterminato contro USD 35’000 31 ;
1.3.3.4. il 25 gennaio 2007, cambiato un importo di EUR indeterminato contro USD 55’000 32 ,
1.3.3.5. il 2 febbraio 2007, cambiato un importo di EUR indeterminato contro USD 60’000 33 ;
1.3.3.6. l’8 febbraio 2007, cambiato un importo di EUR indeterminato contro USD 90’000 34 ;
1.3.3.7. il 15 novembre 2007, cambiato un importo di EUR indeterminato contro USD 80’000 35 ;
1.3.3.8. il 5 marzo 2008, cambiato un importo di EUR indeterminato contro USD 200'000 36 ;
1.3.3.9. il 2 maggio 2008, cambiato un importo di EUR indeterminato contro USD 70'000 37 ;
1.3.3.10. il 22 maggio 2008, cambiato un importo di EUR indeterminato contro USD 150'000 38 ;
1.3.3.11. il 10 giugno 2008, cambiato un importo di EUR indeterminato contro USD 190'000 39 ;
1.3.3.12. il 13 giugno 2008, cambiato un importo di EUR indeterminato contro USD 120'000 40 ;
1.3.3.13. il 25 giugno 2008, cambiato un importo di EUR indeterminato contro USD 150’000 41 ;
1.3.3.14. il 9 luglio 2008, cambiato un importo di EUR indeterminato contro USD 250’000 42 ;
1.3.3.15. nell’ottobre 2009, cambiato un importo di USD 100'000 43 contro EUR 65'000.
1.3.4. a Lugano, tra l’ottobre 2007 e il luglio 2008, in 3 occasioni, fatto trasportare da D. importi di denaro attraverso il valico italo/svizzero di Ponte Chiasso/I, per un totale di CHF 442’451, in particolare
30 Corrispondente ad un controvalore di CHF 121’914. 31 Corrispondente ad un controvalore di CHF 43'704.50. 32 Corrispondente ad un controvalore di CHF 68'460.70. 33 Corrispondente ad un controvalore di CHF 74’607. 34 Corrispondente ad un controvalore di CHF 111’612. 35 Corrispondente ad un controvalore di CHF 89'832.80. 36 Corrispondente ad un controvalore di CHF 207'780. 37 Corrispondente ad un controvalore di CHF 72’858. 38 Corrispondente ad un controvalore di CHF 154’997. 39 Corrispondente ad un controvalore di CHF 193’952. 40 Corrispondente ad un controvalore di CHF 124’702. 41 Corrispondente ad un controvalore di CHF 156’357. 42 Corrispondente ad un controvalore di CHF 256’887. 43 Corrispondente ad un controvalore di CHF 102'181.70 (tasso medio dell’ottobre 2009).
1.3.4.2. nel luglio 2008, ma comunque dopo l'arresto di B. avvenuto il 12 luglio 2008, fatto trasportare da Lugano a Ponte Chiasso/I, l’importo di CHF 240’000;
1.3.4.3. nel luglio 2008, ma comunque dopo l'arresto di B. avvenuto il 12 luglio 2008, fatto trasportare da Lugano a Ponte Chiasso/I, l’importo di USD 100’000 44 .
1.3.5. a Lugano, nel 2007, in due occasioni, consegnato, su richiesta di B., all’orologiaio BBB. un importo complessivo di CHF 100'000 per il pagamento di un orologio non meglio identificato.
1.3.6. a Lugano o a Zurigo, tra la fine del 2006 e i primi mesi del 2008, in due occasioni, preso in consegna da B. gli importi di EUR 200'000 45 e EUR 25'000 46 , consegnato il primo importo a D. affinché lo trasportasse oltre confine in Italia e trasportato il secondo importo personalmente a Milano, dove ha consegnato entrambi gli importi a K.
1.3.7. a Lugano, nell’ottobre 2009, trasportato personalmente un importo di EUR 65'000 47 da Lugano a Milano attraverso il valico italo/svizzero.
1.4 Organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260 ter CP
Per avere,
in Svizzera, in particolare a Zurigo e in diverse località in Italia, a partire dall’estate del 2009 e fino al 23 novembre 2009, ripetutamente sostenuto un’organizzazione criminale di stampo mafioso, in particolare agendo a supporto del clan affiliato dei “L.”, operante principalmente in Lombardia e capeggiato da M., e di cui N. ed E. sono membri, sodalizio criminale duraturo e stabilmente strutturato, fondato su una gerarchia rigida e sulla ripartizione dei compiti secondo determinate regole gerarchiche, che tiene segreti la struttura e i suoi componenti e che ha lo scopo di commettere atti di violenza criminale o di arricchirsi con mezzi criminali, i cui membri sono intercambiabili, commettendo tra gli altri una serie di atti criminali nel contesto di traffici internazionali di stupefacenti del tipo cocaina dal Sud America verso la Svizzera e l’Europa,
in particolare
nella consapevolezza di contribuire all’esistenza, di sostenere e di agire nell’interesse dell’organizzazione criminale, svolgendo taluni compiti organizzativi, pianificatori e logistici relativi ai viaggi volti all’approvvigionamento in Cile della sostanza stupefacente del tipo cocaina e del trasporto e importazione della stessa in Svizzera e in Europa, con un compenso prospettato di un terzo del ricavato, caratterizzando il proprio sostegno al reato di organizzazione criminale attraverso la realizzazione dei reati di cui a punti 1.1.2., 1.1.3. e 1.1.4., che costituiscono elemento soggettivo e oggettivo del reato di organizzazione criminale, il quale viene altresì concretizzato attraverso le
44 Corrispondente ad un controvalore di CHF 102’451 (data del cambio: 12.07.2008). 45 Corrispondente ad un controvalore di CHF 320'192.10. 46 Corrispondente ad un controvalore di CHF 40'024. 47 Corrispondente ad un controvalore di CHF 98'399.10 (tasso medio dell’ottobre 2009).
e meglio per avere
1.4.1. in diverse località in Italia, nel corso dell’estate e dell’autunno del 2009, attraverso O. e P., incontrandoli personalmente e contattandoli telefonicamente, fatto falsificare passaporti diplomatici per E., bolgette diplomatiche, tre ceralacca e lettere d’accompagnamento diplomatiche attestanti, contrariamente al vero, la loro natura diplomatica e destinati a facilitare l’importazione di sostanza stupefacente del tipo cocaina dal Cile in Svizzera e in Europa da parte dell’organizzazione criminale, mettendo in questo modo a disposizione della stessa “l’impianto diplomatico” e le sue conoscenze nella materia;
1.4.2. in diverse località in Italia, nel settembre del 2009, attraverso O. e P., fatto allestire per N., una carta d’identità italiana falsa a nome di Q., sapendo che tale condotta era a favore di un membro dell’organizzazione criminale e che il proprio agire sosteneva pertanto la stessa;
1.4.3. a Milano, nell’ottobre 2009, fatto tradurre da un cittadino colombiano un documento dall’italiano allo spagnolo, documento falso relativo all’impianto diplomatico “messo a disposizione dell’organizzazione criminale”;
1.4.4. probabilmente a Milano, nel novembre del 2009, richiesto informazioni ed in seguito riservato ed acquistato presso l’agenzia viaggi R. di Milano per sé e per E. due biglietti aerei da Parigi a Santiago del Cile con partenza il 19 novembre 2009 e rientro il 22 novembre 2009, con scalo a Madrid, viaggio volto all’approvvigionamento di sostanza stupefacente del tipo cocaina da parte dell’organizzazione criminale;
1.4.5. a Zurigo, nell’autunno del 2009, stabilito una base logistica presso l’appartamento di S., sito a Zurigo per depositarvi le bolgette diplomatiche false e i documenti diplomatici falsi utilizzati per il trasporto e l’importazione della sostanza stupefacente dal Cile in Svizzera ed in Europa per conto dell’organizzazione criminale
[omissis]
Documentazione sequestrata presso la profumeria T., in data 18.02.2009 Documento numero Vol. n. Fotocopia ricevuta di pagamento dell’11.02.2009 e stampata accredito carta cliente n. 1 da 08-006-000-0011 a 08-006-000-0012 58
Documentazione sequestrata presso l'hotel AA., in data 25.11.2009 Documento numero Vol. n. Stampate relative a quattro pernottamenti a nome di BB. da 08-007-000-0010 a 08-007-000-0011 58
Documentazione sequestrata presso l'hotel CC., in data 25.11.2009 Documento numero Vol. n. Diverse stampate di pernottamenti a nome di H. da 08-008-000-0011 a 08-008-000-0115 58
Documentazione sequestrata presso l'agenzia viaggi DD., in data 05.11.2008 Documento numero Vol. n. Documentazione relativa a riservazioni di biglietti aerei con uso di alias diversi e più precisamente, EE., FF. e CCC. da 7-009-002-000-006 a 7-009-002-000-026 35
Documentazione sequestrata presso l'agenzia viaggi DD., in data 05.11.2008 Documento numero Vol. n. Documentazione relativa a riservazioni di biglietti aerei con uso di alias diversi e più precisamente, EE., FF. e CCC. da 7-009-003-000-006 a 7-009-003-000-018 35
Documentazione sequestrata presso l'agenzia viaggi DD., in data 10.11.2008 Documento numero Vol. n. Documentazione relativa a riservazioni di biglietti aerei con uso di alias diversi e più precisamente, BB., H., G. e signori A. da 7-009-002-000-031 a 7-009-002-000-081 35
Documentazione sequestrata presso l'agenzia viaggi DD., in data 26.11.2008 Documento numero Vol. n. Documentazione relativa a riservazioni di biglietti aerei con uso di alias diversi e più precisamente NN. da 7-009-002-000-085 a 7-009-002-000-255 35
Documentazione sequestrata presso l'agenzia viaggi DD., in data 01.12.2008 Documento numero Vol. n. Documentazione relativa a riservazioni di biglietti aerei con uso di alias diversi e più precisamente NN. da 7-009-004-000-005 a 7-009-004-000-007 35
Documentazione sequestrata presso l'agenzia viaggi GG., in data 24.05.2012 Documento numero Vol. n. Documentazione relativa a riservazione di biglietti con alias OO. da 7-026-000-000-0005 a 7-026-000-000-0024 41
Documentazione sequestrata presso la società HH., in data 24.05.2012 Documento numero Vol. n. Documentazione relativa a riservazione di biglietti con alias utilizzati da B. ed A. e a loro nome da 7-027-000-000-0009 a 7-027-000-000-0061 41
Documentazione sequestrata presso la banca II., con ordine del 15.01.2009 Documento numero Vol. n. Conto intestato a JJ.
Documentazione di base di apertura da 7-005-003-001-001 a 7-005-003-001-005 28 Estratto patrimoniale CHF da 7-005-003-002-001 a 7-005-003-002-015 28 Documentazione conto CHF da 7-005-003-003-001 a 7-005-003-003-040 28 Profilo cliente e istoriato da 7-005-003-004-001 28
Documentazione sequestrata presso la banca KK., con ordine del 15.01.2009 Documento numero Vol. n. Conto intestato ad A.
Documentazione di base di apertura da 7-007-003-001-001 a 7-007-003-001-022 33 Estratto conto CHF da 7-007-003-002-001 a 7-007-003-002-020 33 Estratto conto EURO da 7-007-003-003-001 a 7-007-003-003-013 33 Estratto conto GBP da 7-007-003-004-001 a 7-007-003-004-004 33 Operazioni di pagamento CHF da 7-007-003-005-001 a 7-007-003-005-116 33 Operazioni di pagamento EURO da 7-007-003-006-001 a 7-007-003-006-095 33 Operazioni di pagamento GBP da 7-007-003-007-001 a 7-007-003-007-006 33 Profilo cliente e istoriato da 7-007-003-008-001 a 7-007-003-008-035 35
Documentazione sequestrata presso la società LL., con ordine del 29.01.2009 Documento numero Vol. n. Documentazione varia 7-012-000-000-005 36
Documentazione sequestrata presso la società MM., con ordine del 29.01.2009 Documento numero Vol. n. Documentazione varia 7-013-000-000-005 36
Documentazione sequestrata presso la società PP., con ordine del 27.03.2009 Documento numero Vol. n. Documentazione varia da 7-015-000-000-005 a 7-015-000-000-011 36
Documentazione sequestrata presso QQ., con ordine del 27.03.2009 Documento numero Vol. n. Documentazione varia da 7-019-000-000-005 a 7-019-000-000-010 36
Documentazione sequestrata presso la società RR., con ordine del 10.04.2009 Documento numero Vol. n. Polizza vita intestata ad A.
Documentazione di apertura e liquidazione della polizza vita da 7-021-000-000-007 a 7-021-000-000-020 37
Documentazione sequestrata presso l'hotel SS., in data 08.01.2013 Documento numero Vol. n. Documentazione relativa a diversi pernottamenti da 07-031-000-000-0005 a 07-031-000-000-0008 41
Documentazione sequestrata presso l'hotel TT., in data 17.01.2013 Documento numero Vol. n. Documentazione relativa a diversi pernottamenti da 07-032-000-000-0005 a 07-032-000-000-0011 41
Documentazione sequestrata presso l'hotel AAA., in data 17.01.2013 Documento numero Vol. n. Documentazione relativa a diversi pernottamenti da 07-034-000-000-0005 a 07-034-000-000-0012 41
La documentazione soprammenzionata si trova presso il Ministero pubblico della Confederazione, sede distaccata di Lugano.
4.2 Elenco valori patrimoniali sequestrati con rinvio agli atti del procedimento n. SV.08.0147
Data sequestro Importo sotto sequestro Ubicazione valori patrimoniali Sequestrat i da Documento numero Vol n. 25.11.2009 (all’arresto) CHF 1'918.45 Banca Nazionale Svizzera Berna
Ministero pubblico della Confederazi one da 08-009-000-0001 a 08-009-000-0002 58 25.11.2009 (all’arresto) EUR 46'665.50 Banca Nazionale Svizzera Berna Ministero pubblico della Confederazi one da 08-009-000-0001 a 08-009-000-0002 58 25.11.2009 (all’arresto) Pesos 6'210 Cassaforte Ministero pubblico della Confederazion e Ministero pubblico della Confederazi one da 08-009-000-0001 a 08-009-000-0002 58
Le spese totali del procedimento ammontano a CHF 201'509.25 di cui CHF 186'246.85 disborsi e CHF 15'262.40 emolumenti (allegati 1 e 2 al presente atto d’accusa). L’importo di CHF 96'797.80 (spese carcerarie di detenzione preventiva) è a carico della Cassa federale e l’importo di CHF 104'711.45 è a carico di A.
[omissis]
7.1 A., nato il 31 luglio 1936, è autore colpevole di:
Infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti Lstup, fatti avvenuti in Svizzera, in particolare a Zurigo e a Lugano, e in Europa, tra il 1° marzo 2003 e il 23 novembre 2009, reato previsto dall’art. 19 cpv. 1, 2 e 4 LStup.
Falsità in certificati, fatti avvenuti all’aeroporto di Zurigo-Kloten, tra il 2 maggio 2006 e il 6 luglio 2008, reato previsto all’art. 252 CP.
Riciclaggio di denaro aggravato, fatti avvenuti a Lugano, a Massagno, a Gandria e a Zurigo, tra il 1° marzo 2003 e l’ottobre 2009, reato previsto all’art. 305 bis cifra 2 lett. b e c CP.
Organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260 ter CP, fatti avvenuti in Svizzera, in particolare a Zurigo e in diverse località in Italia, tra l’estate 2009 e il 23 novembre 2009, reato previsto all’art. 260 ter CP.
7.2. A. è condannato alla pena detentiva di 4 (quattro) anni e 11 (undici) mesi, a cui va dedotto il carcere preventivo sofferto pari a 441 (quattrocentoquarantuno) giorni (art. 40 e segg. CP), così come alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di CHF 30 (trenta) cadauna, per complessivi CHF 900 (novecento).
7.3. A. è condannato al pagamento di CHF 1'360'000 (un milione trecentosessantamila) a favore della Confederazione a valere quale risarcimento equivalente (art. 70 CP in combinazione con art. 71 CP).
7.4. È ordinata, a passaggio in giudicato del presente atto d’accusa, la confisca degli importi di EUR 46'665.50, CHF 1'918.45 e Pesos 6'210, attualmente sotto sequestro a favore dello Stato, ai sensi degli artt. 70 e 72 CP.
7.5. A. è condannato al pagamento delle spese procedurali, indicate al punto 5., così come della tassa di giustizia. Quest’ultima sarà fissata dal Tribunale adito.
7.6. In applicazione dell’art. 74 LOAP, viene designato il Cantone Ticino quale Cantone competente per l’esecuzione della condanna.
[omissis]".
H. In data 21 maggio 2013, A. ha accettato l’atto di accusa così come proposto dal pubblico ministero, firmando di proprio pugno la dichiarazione di accettazione ex art. 360 cpv. 2 CPP che recita: “Accetto irrevocabilmente l’atto d’accusa con la
16 -
proposta di pena del 7 maggio 2013 nell’ambito della procedura abbreviata
applicazione dei combinati art. 360 cpv. 4 e art. 19 cpv. 2 lett. b CPP nonché
art. 35 cpv. 1 e 36 cpv. 2 LOAP, con scritto 23 maggio 2013 il pubblico ministero
lo ha trasmesso con il fascicolo alla Corte penale del Tribunale penale federale,
postulando che essa statuisca nella composizione di tre giudici.
J. Il 27 maggio 2013 il Presidente della Corte adita ha disposto la composizione
della Corte, comunicandola alla parti. In seguito, la direzione della procedura ha
staccato le citazioni di rito nonché disposto l'acquisizione dell'estratto del
casellario giudiziale svizzero e italiano dell'imputato.
K. In data odierna, in applicazione dell'art. 361 cpv. 1 CPP, la Corte penale del
Tribunale penale federale ha svolto il pubblico dibattimento alla presenza delle
parti.
17 - La Corte considera in diritto:
19 - dell'imputato hanno concluso per l'adeguatezza della pena da irrogare, così come proposta dalle parti. Occorre preliminarmente osservare che i reati ritenuti a carico dell'imputato sono stati in parte commessi prima del 1° gennaio 2007, data dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni concernenti il diritto sanzionatorio. Giusta l'art. 2 cpv. 2 CP, occorre determinare quale diritto risulta più favorevole per la fissazione e la scelta della pena che dovrà essere concretamente inflitta. Il nuovo diritto trova applicazione se obiettivamente esso comporta un miglioramento della posizione del condannato (principio dell'obiettività). Per quanto riguarda i criteri per la commisurazione della pena (v. art. 47 e segg. CP) nonché il cumulo delle pene in caso di concorso di reati (cosiddetto cumulo giuridico o principio dell'aumento) v'è da osservare che nulla è concretamente mutato rispetto al passato (v. art. 49 cpv. 1 CP; D UPUIS/GELLER/ MONNIER/MOREILLON/PIGUET/BETTEX/STOLL, Code pénal, Petit Commentaire, Basilea 2012, n. 1 e 2 ad art. 49 CP). 5.2 Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (art. 47 cpv. 1 CP). La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione (art. 47 cpv. 2 CP). Oltre a valutare il grado di colpevolezza, il giudice deve dunque tenere conto dei precedenti e della situazione personale del reo, nonché della sua sensibilità alla pena. 5.3 Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata (cumulo giuridico). Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni caso vincolato al massimo legale del genere di pena (art. 49 cpv. 1 CP). La determinazione della pena complessiva ex art. 49 cpv. 1 CP presuppone, secondo la giurisprudenza, anzitutto la delimitazione della cornice edittale per il reato più grave, per poi procedere, entro detta cornice, con la fissazione della pena di base per l'infrazione più grave. Dopodiché occorre, in forza del principio del cumulo giuridico, procedere all'adeguato aumento della pena di base sulla scorta degli altri reati. In altre parole, il giudice deve, in un primo tempo, e in considerazione dell'insieme delle circostanze aggravanti così come attenuanti, determinare mentalmente la pena di base per il reato più grave. In un secondo tempo, il giudice deve adeguatamente aumentare, in considerazione delle ulteriori
20 - infrazioni, la pena, al fine di fissare una pena complessiva, fermo restando il fatto che, anche in questo secondo stadio, si dovrà tener conto delle circostanze aggravanti e attenuanti peculiari alle infrazioni in parola (sentenza del Tribunale federale 6B_865/2009 del 25 marzo 2010, consid. 1.2.2; 6B_297/2009 del 14 agosto 2009, consid. 3.3.1; 6B_579/2008 del 27 dicembre 2008, consid. 4.2.2, con rinvii). 5.4 In concreto, il pubblico ministero propone la condanna di A. alla pena detentiva di quattro anni e undici mesi nonché ad una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere di fr. 30.-- cadauna, per complessivi fr. 900.--, per titolo di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 cpv. 1, 2 e 4 LStup), riciclaggio di denaro aggravato (art. 305 bis n. 2 lett. b e c CP), ripetuta falsità in certificati (art. 252 CP) e organizzazione criminale (art. 260 ter CP). Nell'ambito dell'esame di cui all'art. 49 cpv. 1 CP, l'infrazione aggravata alla LStup si rivela essere il reato più grave, prevedendo la pena detentiva non inferiore ad un anno e quindi, considerato il genere di pena, sino ad un massimo di 20 anni (cfr. art. 40 CP). Tale cornice edittale delimita dunque l'esame del giudice, chiamato a procedere con la fissazione della pena di base per l'infrazione più grave. Va inoltre rilevato che l'art. 305 bis n. 2 CP impone il cumulo della pena detentiva con la pena pecuniaria. In concreto, la ripetuta infrazione aggravata alla LStup, è riferita, dal profilo oggettivo, ad un ingente quantitativo di stupefacente, in vista dell'importazione del quale l'imputato ha profuso importanti energie, in particolare mettendosi a disposizione con assidua frequenza per effettuare i numerosi voli a destinazione del Brasile, partecipando in siffatto modo alle manovre organizzative necessarie all'importazione della sostanza stupefacente in Svizzera. Dal profilo soggettivo, non può sfuggire alla Corte innanzitutto il mero fine di lucro che ha mosso l'imputato nel prendere parte attivamente ai citati traffici, nonché l'intensità e la dedizione da lui dimostrata nell'espletamento dei diversi atti criminali, unitamente al ruolo di primaria importanza da lui rivestito nel raffinato meccanismo criminale messo in atto per l'importazione in Svizzera dello stupefacente. Infine, occorre anche prendere in considerazione la ricorrenza di numerosi precedenti penali, come risulta dal casellario giudiziale italiano. Sul fronte delle attenuanti, v'è da tenere in considerazione la sostanziale collaborazione con gli inquirenti dimostrata dall'imputato, il quale ha riconosciuto i fatti che gli venivano contestati, contribuendo così a far luce sull'insieme dell'inchiesta condotta dal MPC. Di rilievo, nel caso concreto, sono altresì la lunga detenzione subìta dall'imputato - in detenzione preventiva dal 23 novembre 2009, in seguito mutata in espiazione anticipata della pena a far tempo dal 7 febbraio
21 - 2011 - nonché l'età avanzata dello stesso (classe 1936). Tali elementi accrescono infatti in maniera considerevole l'effetto che la pena avrà sulla sua vita, nonché la sua sensibilità e percezione della stessa. 5.5 Nel caso in esame, il cumulo giuridico deve operarsi alla luce delle ulteriori tre infrazioni ritenute nei confronti di A., e meglio per organizzazione criminale, riciclaggio di denaro aggravato e, infine, ripetuta falsità in certificati. Con mente all'infrazione di organizzazione criminale, essa si contraddistingue nel sostegno fornito dal qui imputato ad un'organizzazione di stampo mafioso, operante prevalentemente nel Nord Italia, in particolare svolgendo mansioni, dietro compenso, di tipo organizzativo e logistico, intese a facilitare l'approvvigionamento della sostanza stupefacente dal Sud America. Dal profilo soggettivo, assodata la consapevolezza dell'imputato nel contribuire, tramite il proprio sostegno, all'esistenza del citato sodalizio criminale, va tuttavia rilevato che il contributo dato da A. è stato, da un profilo prettamente temporale, assai limitato. Per quanto riguarda il reato di riciclaggio di denaro aggravato - ricorrendo in casu sia l'aggravante specifica del mestiere che quella di banda - con mente agli elementi costitutivi oggettivi v'è da rilevare l'ingente cifra d'affari realizzata, unitamente al fatto di aver agito quale membro di una banda costituita per compiere in maniera sistematica atti di riciclaggio di denaro, estesisi peraltro in un arco temporale considerevole. Dal profilo soggettivo, non può sfuggire anche in questo caso l'energia profusa dall'imputato nell'espletamento dei diversi atti criminali, unita alla loro frequenza ed intensità. Per la commisurazione della pena pecuniaria va rilevato che l'imputato, classe 1936, è in carcere preventivo dal 23 novembre 2009, non percependo dunque alcun reddito, ritenuta pure la sua inabilità lavorativa (cfr. Rapporto delle strutture carcerarie del 23 agosto 2013). L'attività criminale di A. è infine caratterizzata dal reato di ripetuta falsità in certificati, per avere fatto uso, in numerose occasioni, di una carta di legittimazione contraffatta, in modo tale da poter eludere i controlli doganali in occasione di numerosi voli a destinazione del Brasile. Quanto alle circostanze attenuanti, analogamente a quanto analizzato per l'infrazione di base (cfr. supra consid. 5.4), v'è da prendere in considerazione la sostanziale collaborazione fornita dall'imputato durante l'inchiesta, che ha permesso agli inquirenti di trovare riscontro rispetto agli atti di indagine esperiti. L'imputato, come visto, si trova inoltre in stato di detenzione dal 23 novembre 2009, inizialmente quale carcerazione preventiva, mentre dal 7 febbraio 2011 egli è stato posto in regime di espiazione anticipata della pena. Le attestazioni del 22 agosto 2013 dell'Ufficio di patronato e del 23 agosto 2013 delle Strutture
22 - carcerarie (cl. 1 pag. 241.2 - 5) fanno stato di un comportamento corretto durante l'incarcerazione. In considerazione anche dell'età avanzata (classe 1936), nonché del suo stato di salute generale (cfr. certificato del Servizio medico del Penitenziario cantonale del 21 giugno 2010 prodotto al dibattimento, come pure le dichiarazioni da lui rese in occasione dello stesso), è ragionevole ritenere che l'effetto che la pena avrà sulla sua vita è accresciuto, ciò di cui occorre tenere conto. 5.6 Alla luce dell'insieme dei fattori entranti in linea di conto per la commisurazione della pena, questo Collegio è giunto alla conclusione che nel caso concreto la pena concordata dalle parti è ancora adeguata. Di conseguenza, le sanzioni e le fattispecie penali così come figuranti nell'atto di accusa vengono recepite nella sentenza (art. 362 cpv. 2 CPP).
1.1 ripetuta infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti (art. 19 cpv. 1, 2 e 4 LStup);
1.2 ripetuta falsità in certificati (art. 252 CP);
1.3 riciclaggio di denaro aggravato (art. 305 bis n. 2 lett. b e c CP);
1.4 organizzazione criminale (art. 260 ter CP).
1.5 ad una pena detentiva di 4 anni e 11 mesi, a cui va dedotto il carcere preventivo sofferto pari a 441 giorni (art. 40 e segg. CP);
1.6 ad una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere di fr. 30.-- cadauna, per complessivi fr. 900.--.
E' ordinata la confisca degli averi patrimoniali sequestrati ad A., pari a euro 46'665.50, fr. 1'918.45 e pesos 6'210 (art. 70 e 72 CP).
A. è condannato al pagamento di un risarcimento equivalente a favore della Confederazione pari a fr. 1'360'000.-- (art. 70 e 71 CP).
A. è condannato al pagamento delle spese procedurali, pari a complessivi fr. 106'711.45.
Il Cantone Ticino è designato quale Cantone d'esecuzione.
Il Presidente notifica verbalmente la sentenza alle parti in seduta pubblica e la motiva per sommi capi.
In nome della Corte penale del Tribunale penale federale
Il Presidente Il Cancelliere Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni finali della Corte penale del Tribunale penale federale sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 78, art. 80 cpv. 1, art. 90 e art. 100 cpv. 1 LTF). Il ricorrente può far valere, in applicazione per analogia dell’art. 362 cpv. 5 CPP, soltanto di non avere accettato l’atto d’accusa o che la sentenza non corrisponde allo stesso.
Spedizione: 3 settembre 2013