Ordinanza del 23 gennaio 2014 Corte penale Composizione Giudici penali federali Giuseppe Muschietti, presidente, Sylvia Frei e Miriam Forni, Cancelliera Susy Pedrinis Quadri Parti Ministero pubblico della Confederazione, rappresen- tato dal Procuratore federale Alfredo Rezzonico,
e
accusatore privato:
A.,
contro
B., rappresentato dall'avv. Tuto Rossi,
C., rappresentato dall'avv. Nadir Guglielmoni,
D., rappresentato dall'avv. Isabel Schweri,
E., rappresentato dall'avv. Carlo Borradori,
F., rappresentato dall'avv. Daniele Timbal,
G., rappresentato dall'avv. Renato Cabrini,
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numero dell'incarto: SK.2013.31
H., rappresentato dall'avv. Yasar Ravi,
I., rappresentato dall'avv. Clarissa Indemini,
J., rappresentato dall'avv. Stefano Camponovo,
K., rappresentato dall'avv. Jean-Maurice Jordi,
L., rappresentato dall'avv. Gianmaria Bianchetti,
M., rappresentato dall'avv. Cesare Lepori,
N., rappresentato dall'avv. Ernesto Ferro.
Oggetto Organizzazione criminale, ripetuto riciclaggio di denaro aggravato, ripetuta infrazione aggravata alla legge fede- rale sugli stupefacenti, ripetuta infrazione aggravata alla legge federale sul materiale bellico, ripetuta infrazione aggravata alla legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni, usura, ripetuta falsità in documenti, conseguimento fraudolento di una falsa attestazione
Sospensione e rinvio dell'atto d'accusa (art. 329 CPP)
A. In data 19 dicembre 2002 il Ministero pubblico della Confederazione (in segui- to: MPC) ha aperto un’indagine preliminare di polizia giudiziaria nei confronti di B., di F. ed ignoti per i titoli di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti (LStup), organizzazione criminale (art. 260 ter CP) e riciclaggio di denaro (art. 305 bis CP) (cl. 1 pag. 1.1). L’inchiesta è stata susseguentemente estesa: con decisione datata 11 aprile 2003, a H., O. e D. per le medesime ipo- tesi di reato (cl. 1 pag. 1.2 e segg.); con decisione del 5 giugno 2003, a N. per le stesse ipotesi di reato (cl. 1 pag. 1.5 e segg.); in data 1° settembre 2003, nei confronti di P. per i medesimi titoli di reato (cl. 1 pag. 1.8 e segg.). Successi- vamente, con decisione del 1° dicembre 2003, il MPC ha deciso l’apertura di un’indagine preliminare di polizia giudiziaria, per le ipotesi di riciclaggio di de- naro, nei confronti di P., Q., R. GmbH, S. AG e ignoti, a dipendenza di un com- plesso fattuale riconducibile a segnalazioni ex art. 9 LRD (cl. 1 pag. 1.11 e segg.). Il 27 gennaio 2004 l’inchiesta di polizia giudiziaria veniva estesa a C. (cl. 1 pag. 1.17 e segg.). Dal 16 giugno 2004 al 13 dicembre 2005 si sono sus- seguite diverse ulteriori estensioni delle indagini preliminari di polizia giudizia- ria, interessanti sia il novero delle ipotesi di reato sia quello degli indagati (cl. 1 pag. da 1.20 a 1.83). Va pure rilevato come, il 19 agosto 2004, il procedimento in questione era stato oggetto di congiunzione con le inchieste di polizia giudi- ziaria avviate il 1° dicembre 2003 – a seguito di richiesta di assunzione del procedimento penale da parte della Bezirksanwaltschaft III del Canton Zurigo – nei confronti di P., Q., R. GmbH, S. AG ed ignoti per titolo di riciclaggio (cl. 1. pag. 1.11 e segg., 1.23). In data 14 dicembre 2005 il MPC ha inoltrato all’Ufficio dei giudici istruttori fe- derali (in seguito: GIF) richiesta di apertura dell’istruzione preparatoria nei con- fronti di 42 soggetti, fra i quali gli odierni imputati (cl. 1 pag. 1.84 e segg.). B. Reputato raggiunto lo scopo dell’istruzione preparatoria aperta il 7 aprile 2006 (cl. 1 pag. 239 e segg.), con decisione dell’8 giugno 2010 il GIF ne ha decreta- to la chiusura (cl. 1 pag. 1.282 e seg.) trasmettendo nel contempo il suo rap- porto finale, datato anch’esso 8 giugno 2010, al MPC (cl. 1 pag. 1.289 e segg.). C. Con atto d’accusa del 20 ottobre 2011, il MPC ha disposto il rinvio a giudizio di B., C., D., E., F., G., H., I., J., K., L., M. e N. per titolo di organizzazione crimi- nale ai sensi dell’art. 260 ter CP, di ripetuto riciclaggio di denaro aggravato ai sensi dell’art. 305 bis n. 1, 2 e 3 CP (a carico di B., C., F. e N.), di ripetuta infra- zione aggravata alla LStup ai sensi dell’art. 19 cpv. 1, 2 e 4 LStup (a carico di
4 - B., C., D., E., F., G., H., I., J., M. e N.), di ripetuta infrazione aggravata alla LMB ai sensi dell’art. 33 cpv. 1 e 2 LMB (a carico di K. e L.), di ripetuta infra- zione aggravata alla LArm ai sensi degli art. 33 cpv. 1 e 3 nonché 22b LArm (a carico di L.), di usura ai sensi dell’art. 157 n. 1 CP (a carico di B. e C.), di ripe- tuta falsità in documenti ai sensi dell’art. 251 n. 1 CP (a carico di N.), di disob- bedienza a decisioni dell’autorità ai sensi dell’art. 292 CP (a carico di C.) e di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione ai sensi dell’art. 253 CP (a carico di B. e N.) (cl. 740 pag. 100.1 e segg.). D. Questa procedura è stata aperta e condotta dal Tribunale penale federale con il numero di ruolo SK.2011.23. E. Nell'ambito dell'esame dell'accusa (art. 329 CPP), la Corte ha constatato viola- zioni del principio del contraddittorio e del diritto di partecipazione all'assunzio- ne della prove; di conseguenza, con ordinanza del 28 febbraio 2012 (cl. 740 pag. 970.001-019) ha sospeso il procedimento SK.2011.23, rinviando l’accusa al pubblico ministero. La causa non è stata mantenuta pendente presso il Tri- bunale penale federale. F. Con atto d’accusa del 29 agosto 2013, inoltrato il medesimo giorno alla Corte penale del Tribunale penale federale, il MPC ha disposto il rinvio a giudizio di B., C., D., E., F., G., H., I., J., K., L., M. e N. per titolo di organizzazione crimi- nale ai sensi dell’art. 260 ter CP, ripetuto riciclaggio di denaro aggravato ai sensi dell’art. 305 bis n. 1, 2 e 3 CP (a carico di B., C., F. e N.), ripetuta infrazione ag- gravata alla LStup ai sensi dell’art. 19 cpv. 1, 2 e 4 LStup (a carico di B., C., D., E., F., G., H., I., J., M. e N.), ripetuta infrazione aggravata alla LMB ai sensi dell’art. 33 cpv. 1 e 2 LMB (a carico di K. e L.), ripetuta infrazione aggravata al- la LArm ai sensi degli art. 33 cpv. 1 e 3 nonché 22b LArm (a carico di L.), di usura ai sensi dell’art. 157 n. 1 CP (a carico di B. e C.), ripetuta falsità in do- cumenti ai sensi dell’art. 251 n. 1 CP (a carico di N.) e conseguimento fraudo- lento di una falsa attestazione ai sensi dell’art. 253 CP (a carico di B. e N.) (cl. 758 pag. 100.1 e segg.). Questa procedura è condotta dal Tribunale penale fe- derale con il numero di ruolo SK.2013.31. L'incartamento trasmesso con l'accusa contempla numerose intercettazioni te- lefoniche e ambientali, contenute in svariati supporti (cassette audio, DVD, CD/CD LIS; v. segnatamente: scatole n. 670-673 e cl. 692; cl. 755 pag. 20.02.00023, 20.03.00015; cl. 756 pag. 20.07.00032, 20.08.00007, 20.11.00006, 20.12.00008, 20.13.00029) nonché ripetuti riferimenti scritti di ta- li intercettazioni. Tali mezzi di prova erano stati assunti dalla Polizia giudiziaria federale (di seguito: PGF) a partire dal 2002 e, per quanto attiene alle attività svolte su suolo italiano, dal Nucleo operativo del Corpo dei carabinieri di I-
5 - Luino e dal Corpo dei carabinieri di I-Milano, Raggruppamento operativo spe- ciale (ROS). Per permettere tecnicamente l'ascolto di alcune delle citate inter- cettazioni, era pure stata trasmessa alla Corte una speciale apparecchiatura (cl. 758 pag. 100.138). G. Nella fase dell'esame dell'accusa, la direzione del procedimento, al fine di veri- ficare la conformità alle normative legali e giurisprudenziali delle modalità di traduzione/trascrizione delle intercettazioni, con scritto del 15 ottobre 2013, ha chiesto al MPC di indicarle: " [...] con riferimento al procedimento rubricato, alle intercetta- zioni telefoniche ivi contenute nonché alla giurisprudenza (da ultimo la sentenza del Tribunale federale 6B_125/2013 e 6B_140/2013 del 23 settembre 2013, consid. 2 e rinvii) [...] gli atti di causa (con il relativo numero di riferimento) da cui si possa evincere in particolare, per ognuna delle trascrizioni suscettibili di essere utilizzate:
6 - scrizione è stata conclusa e formalizzata con l'inserimento nel sistema di registrazione elettronico della PGF di tutte le intercettazioni. Le relative trascrizioni sono quindi state stampate e inserite agli atti del procedimento. Negli atti del procedimento non sono indicate le generalità delle persone a cui si riferiscono tali abbreviazioni o i relativi numeri di riferimento, né tantomeno sono inseriti i contratti stipulati dalla PGF direttamente con i traduttori, né eventuali dichiarazioni da parte dei traduttori dell'avvenuta presa di conoscenza della disposizione di cui all'art. 307 CP. Tale documentazione deve even- tualmente essere richiesta dalla Corte alla PGF, la quale dovrà valutare se e in quale modo dar seguito a tale richiesta e verificando concretamente la riservatezza o la natura segreta. Agli atti, secondo quanto indicato nei documenti di trascrizione, risulta che il periodo in cui la PGF si è avvalsa della collaborazione degli interpreti è limitato da novembre 2003 ad agosto 2004. [...] In merito all'utilizzabilità delle traduzioni effettuate da traduttori esterni, a fronte dell'inesistenza di prova agli atti che gli stessi siano stati resi attenti alle conseguenze dell'art. 307 CP, si tiene a specificare quanto segue:
il periodo, durante il quale si è fatto capo a traduttori esterni, è quello a cui si riferiscono talune condotte enunciate nell'atto d'accusa. Si tratta di principio della sola ipotesi d'infrazione ag- gravata alla legge federale sugli stupefacenti e più precisamente alla vendita effettuata nell'ambito di un'inchiesta mascherata che ha visto l'intervento di un agente infiltrato. Tale atti- vità si è conclusa con l'arresto delle persone implicate; le conversazioni intercettate sono prin- cipalmente in lingua tedesca;
talune conversazioni in dialetto calabrese risultano essere facilmente comprensibili, ritenuto che gli interlocutori prediligevano un linguaggio criptico e rinviavano generalmente le discus- sioni più importanti e articolate durante gli incontri personali;
l'audio delle principali conversazioni in dialetto calabrese, che sono state tradotte e utilizzate quali prove rispettivamente contestazioni nei confronti degli imputati, è stato sottoposto agli imputati nel corso degli interrogatori, i quali hanno riconosciuto la fedeltà della trascrizio- ne/traduzione;
l'utilizzo di talune sorveglianze telefoniche è stato limitato al solo dato tecnico. In particolare al riscontro temporale e di localizzazione d'antenna;
gli audio, che fondano le ipotesi accusatorie enunciate nei rapporti finali di polizia in tema di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti, sono stati integralmente riscontrati dal funzio- nario di polizia incaricato, anch'egli di origine calabrese;
per quanto attiene alle intercettazioni telefoniche e alle ambientali acquisite rogatorialmente, si specifica che le stesse sono state trascritte e tradotte direttamente dalle forze di polizia giudi- ziaria italiane, nel caso specifico dal Nucleo Operativo del Corpo dei Carabinieri di I-Luino e dal Corpo dei carabinieri di I-Milano, ROS;
le conversazioni in tedesco sono state tradotte da un funzionario di polizia. [...] Infine, per quanto attiene alla richiesta d'indicare attraverso quali atti sia possibile risalire a- gevolmente alle singole intercettazioni, si specifica che è stata allestita una lista delle utenze tele- foniche sorvegliate, con indicazione della durata della censura e del numero di CD/DVD sul quale le relative conversazioni sono registrate (già prodotta con l'atto d'accusa del 20 ottobre 2011, cfr. allegato). In tale lista è stato inoltre specificato se la sorveglianza è stata registrata su CD/DVD.
7 - Infatti, nel corso dell'istruzione il metodo tecnico di registrazione delle conversazioni da parte del- le PGF è stato modificato. Se in un primo tempo le intercettazioni venivano registrate analogica- mente su cassetta, successivamente si è passati a una registrazione digitale su CD/DVD. Nel primo caso, la PGF ha quindi allestito una specifica tabella di concordanza (cfr. allegato), che permette di risalire alle conversazioni in base alla data di registrazione della conversazione e al tempo di registrazione. Le conversazioni possono essere ascoltate attraverso una speciale appa- recchiatura d'ascolto che la PGF ha già consegnato alla Corte giudicante. Le cassette sono inol- tre state ulteriormente copiate anche su CD/DVD. [...] Inoltre è stato allestito, per le parti che ne hanno fatto esplicita richiesta, un CD contenente le conversazioni telefoniche e ambientali che sono state menzionate negli interrogatori finali quali elementi di prova (rif. 20-02-00023, 20-03-00015, 20-07-00032, 20-08-00007, 20-11-00006 e 20- 12-00008 – atti entrati dopo la riapertura dell'istruzione). [...]" (cl. 758 pag. 510.002-092) I. Una copia dello scritto 31 ottobre 2013 del MPC, con i relativi allegati, è stata inviata alle altre parti al procedimento. J. Nella misura in cui altri elementi di fatto fossero necessari, essi saranno ripresi nei considerandi in diritto.
La Corte considera in diritto:
5.1. Dall'incartamento prodotto (in particolare dai verbali delle intercettazioni telefoni- che e ambientali, vedi consid. F in fatto) non si evince se le condizioni menzionate sopra siano adempiute. Interpellato in merito dalla direzione della procedura, il MPC ha comunicato che le conversazioni si sono svolte in diverse lingue o idiomi (italiano, tedesco oppure dialetto calabrese). Il MPC non precisa quale colloquio si sia svolto in quale lingua, ma riferisce che le trascrizioni dei colloqui o le traduzioni delle conversazioni in tedesco o in dialetto calabrese sono state effettuate da fun- zionari di polizia che sono indicati nel verbale di intercettazione con un numero di
Nel caso concreto, dunque, i requisiti dettati dal diritto di essere sentito non sono adempiuti. La lingua originale della conversazione, come pure il metodo di tradu- zione e di trascrizione, non sono indicati nel verbale di intercettazione e nel caso di impiego di funzionari di polizia non è dato sapere se il verbale riporti una trascri- zione o una traduzione. Riguardo alla lingua originale della conversazione, questa non è in particolare indicata tra le informazioni contenute nei protocolli, malgrado vi sia una rubrica ("Sprache"; "Langue") a ciò destinata (vedi ad esempio cl. 130 pag. 005.010.03361, 005.010.03382). Il testo delle conversazioni riprodotte nei proto- colli agli atti (dal cl. 57 al cl. 239) è, nella quasi totalità, redatto in lingua italiana; in casi sporadici esso è riportato, in genere, in tedesco (v. ad esempio cl. 60 pag. 005.008.01342-01387, 01391-01402, 01419, 01434, 01441-01481); in alcuni casi, quest'ultimo idioma è utilizzato anche dove la lingua originale della conversazione era, verosimilmente, l'italiano (v. ad esempio cl. 60 pag. 005.008.01370, 005.008.01384, 005.008.01387). Un utilizzo di lingue diverse è riscontrabile anche nelle parti invariabili dei protocolli (come: "Aktion", "Telefon", "Name", ecc.): queste sono spesso stampate in tedesco, ma a volte anche in italiano, in francese, oppure utilizzando, nel medesimo protocollo, più idiomi (v. ad esempio cl. 742 pag. 12.03.00026-00037, 12.07.00020-00027, 12.08.00018-00029). Nella parte sotto- stante la dicitura (tuttavia non sempre presente [v. ad esempio cl. 742 pag. 12.07.00021/24/28, 12.08.00026/23]) "Gesprächstext"/"Conversation", le conver- sazioni sono riportate sia in maniera diretta sia utilizzando il linguaggio indiretto (v. ad esempio cl. 743 pag. 12.13.00029, pag. 12.15.00040: "T. dice che [...]"; "U. parla con V. V. gli domanda [...]"). Inoltre, indipendentemente dalla lingua e dalla modalità con cui le conversazioni sono state trascritte – direttamente o indiretta- mente –, esse lo sono state, a volte, in modo completo, altre volte, verosimilmente, tramite un riassunto o un estratto (v. ad esempio cl. 742 pag. 12.08.00019/20/21/24; cl. 743 pag. 12.11.00027, pag. 12.15.00035). Non sono noti neppure il metodo seguito per giungere ai citati protocolli di conversazione (a sa- pere se la conversazione sia stata prima tradotta e poi trascritta, oppure il contra- rio; se tale operazione di trascrizione e traduzione abbia coinvolto più persone; se si tratti di una trascrizione parola per parola, di un estratto o di un riassunto) né le istruzioni impartite ai traduttori/interpreti ed ai trascrittori. In presenza di un SMS, il contenuto del messaggio è, in genere, ripreso testualmente e nell'idioma originale, segnatamente italiano, tedesco, svizzero tedesco, francese e spagnolo (v. ad e-
5.2. Le medesime carenze si riscontrano nei protocolli delle conversazioni integrali allestiti dalle autorità italiane, redatti secondo uno schema-tipo (v. ad esempio l'in- tercettazione del 15 gennaio 2004, ore 19:05 [cl. 572 pag. 018.011.03485], citata nell’interrogatorio di B. del 15 aprile 2013 a pag. 11 [cl. 747 pag. 13.01.0013]). Oltre a questi protocolli, gli atti giunti tramite rogatoria includono anche trascrizioni riassuntive e ambientali (v. dal cl. 571 al cl. 574 e dal cl. 576 al cl. 577), verbaliz- zazioni le quali, tuttavia, non forniscono alcuna informazione supplementare rispet- to a quanto riportato nelle trascrizioni integrali.
5.3. Queste lacune non sono compatibili con le garanzie sgorganti dal diritto di essere sentito: esse costituiscono, anzi, vizi sufficientemente gravi per pregiudicare la va- lidità di tutti i protocolli delle conversazioni intercettate (v. DTF 129 I 85 consid. 4.1. e 4.2; sentenza del Tribunale federale 6B_125/2013 del 23 settembre 2013, con- sid. 2.1 e 2.6).
13 -
le trascrizioni delle intercettazioni effettuate dalle autorità elvetiche, i tabulati at- tivi ed i tabulati retroattivi delle conversazioni occupano 183 classificatori (dal cl. 57 al cl. 239);
le richieste di approvazione delle intercettazioni al Tribunale federale ed al Tri- bunale penale federale, le richieste di proroga e le comunicazioni al Dipartimen- to federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DA- TEC) trovano spazio in 3 classificatori (dal cl. 420 al cl. 422);
le altre misure legate all'inchiesta relative alle copie d'archivio di CT su LIS e all'identificazione delle utenze telefoniche sono contenute in 9 classificatori (dal cl. 424 al cl. 432);
i supporti mediatici – ossia le cassette ed i CD – riempiono 4 scatole (v. scatole n. 670 [contenente 53 cassette audio], n. 671 [contenente 72 cassette audio], n. 672 [contenente 82 CD], n. 673 [contenente 50 CD ed 1 hard disk con intercet- tazioni italiane]; ciò, in aggiunta ai singoli CD che trovano collocazione in alcuni classificatori dell'incartamento ed ai CD contenenti le intercettazioni contestate in sede di interrogatori finali effettuati dopo il rinvio dell'accusa di cui all'ordinan- za del 28 febbraio 2012;
le trascrizioni integrali o riassuntive delle intercettazioni telefoniche ed ambien- tali effettuate dalle autorità italiane, le International Mobile Equipment Identity (IMEI), sono contenute in 6 classificatori (dal cl. 571 al cl. 574 e dal cl. 576 al cl. 577);
le richieste di intercettazioni e le proroghe presentate dalle autorità italiane si estendono su 37 classificatori (dal cl. 578 al cl. 614);
le trascrizioni delle intercettazioni contenute nei complementi alle rogatorie sono contenute in 8 classificatori (cl. 680, 681, 683, 684, dal cl. 688 al cl. 691) ed i re- lativi supporti audio in 8 CD (cl. 692). Complessivamente, dunque, le varie attività strettamente connesse alle intercetta- zioni telefoniche ed ambientali occupano approssimativamente 246 classificatori, nonché 4 scatole ed un classificatore per i supporti informatici, su complessivi 756 elementi (tra classificatori e scatole, omessi gli atti di questo Tribunale) di cui è composto l'incartamento. 6.2. Da un profilo qualitativo, l'importanza potenziale, ai fini probatori, delle intercetta- zioni è facilmente desumibile dai verbali di audizione delle persone informate sui fatti (cl. 742-746), dagli interrogatori finali degli imputati (cl. 747-750), dall'atto
14 - d'accusa medesimo (cl. 758 pag. 100.1 e segg.), dalle contestazioni probatorie delle difese e dalle loro preannunciate richieste di mezzi di prova (cl . 758 pag. 521.003 e seg.; pag. 523.002, 523.005; pag. 525.001 e seg.; pag. 528.003 e seg.); atti in cui, per l'appunto, risaltano chiaramente – in modo implicito o esplicito – le numerose contestazioni, citazioni e riferimenti ad intercettazioni telefoniche ed ambientali. 6.3. È dunque evidente che il mezzo di prova delle intercettazioni telefoniche ed am- bientali, e conseguentemente le loro traduzioni e trascrizioni, riveste potenzialmen- te un ruolo centrale nell'ambito della presente procedura, in particolare per la cor- retta valutazione dei rimproveri mossi agli imputati. Sulla base dell'incartamento presentato dal MPC, esso costituisce un mezzo di prova basilare per la decisione nel merito. Le trascrizioni delle intercettazioni devono pertanto poter essere utiliz- zabili e devono adempiere, di conseguenza, le condizioni formali poste dalla corni- ce legislativa e dalla giurisprudenza succitate per la loro validità ed utilizzabilità quali mezzi di prova (v. DTF 129 I 85 consid. 4.1. e 4.2; sentenza del Tribunale fe- derale 6B_125/2013 del 23 settembre 2013, consid. 2.1 e 2.6).
7.1. Sempre con riguardo alle intercettazioni, ai relativi protocolli e supporti mediali, va rilevato che il dossier depositato con l'atto d'accusa in esame non rispetta l'obbligo di presentare un fascicolo ordinato, completo e direttamente fruibile, i cui atti siano conservati sistematicamente e registrati in un elenco (B RÜSCHWEILER, in Kommen- tar-StPO, n. 6 ad art. 100 CPP). La presentazione di un fascicolo ordinato deve infatti permettere alle parti, ed alla Corte, di ripercorrere e consultare agilmente gli atti; il tribunale deve segnatamente beneficiare di una rapida visione d'insieme, così da poter esaminare con sufficien- te cognizione l'accusa e prendere le decisioni che si impongono. In effetti, la com- pletezza del dossier è da reputarsi vanificata dall'impossibilità, o dall'eccessiva dif- ficoltà, di reperire singoli documenti o prove tra gli atti (S CHMUTZ, in BSK-StPO, n. 25 ad art. 100 CPP). Il Tribunale federale ha in proposito già rilevato che la com- pletezza documentale rientra tra i principi elementari del diritto processuale pena- le, tutti i rilevamenti effettuati nell'ambito della procedura dovendo essere reperibili negli atti del procedimento (DTF 115 Ia 97 consid. 4c). Nel procedimento penale vige l'obbligo di documentazione (sentenza del Tribunale federale 6B_722/2011 del 12 novembre 2012, consid. 4.5). Ogni attività dell'autorità che potrebbe essere rilevante per il procedimento deve infatti essere riportata adeguatamente dalla di- rezione della procedura, e la relativa documentazione deve essere integrata negli atti e conservata in modo ordinato; dal fascicolo deve in particolare essere evinci- bile l'origine di ogni atto ed il modo con cui esso è stato creato (S CHMID, Praxi- skommentar, n. 1 ad Vor Art. 76-79 CPP; NÄPFLI, in BSK-StPO, n. 7 e 8 ad art. 76 CPP) . L’obbligo di documentazione, combinato con quello di allestire i fascicoli in
15 - modo ordinato, riveste grande importanza. Da un lato, assolve una funzione «mnemonica» o «di perpetuazione», nel senso che gli atti procedurali sono regi- strati in vista di ulteriori fasi del procedimento, segnatamente della pronuncia della sentenza e della procedura di impugnazione. D'altro lato, l’obbligo di documenta- zione ha anche una funzione di garanzia, poiché consente di verificare a posteriori se il procedimento si è svolto nel rispetto delle norme processuali e delle forme prescritte (Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005, FF 2006 989 e segg. [in seguito: "Messaggio CPP"], 1062). L'autorità di perseguimento deve trasmettere al tribunale tutto il materiale relativo ai rimproveri mossi contro una determinata persona; essa deve portare a cono- scenza del tribunale e dell'imputato, rispettivamente della sua difesa, ogni elemen- to che potrebbe avere rilevanza nell'ambito del procedimento. Tale obbligo vige in tutte le fasi del procedimento, quindi anche durante la procedura investigativa della polizia (Messaggio CPP, 1063). Scandagli preliminari di polizia o misure di sicu- rezza ricadono sotto l'obbligo di documentazione unicamente se conducono all'a- pertura di una procedura investigativa della polizia; per contro, non vanno versati agli atti documenti relativi all'attività operativa ed alle tattiche di polizia, come l'uti- lizzo di dispositivi, concetti di sicurezza e di sorveglianza (S CHMUTZ, in BSK-StPO, n. 15 e 18 ad art. 100 CPP). 7.2. Da un lato, come rilevato in precedenza, il fascicolo prodotto dal pubblico ministero non contiene alcuna indicazione in merito ai traduttori/trascrittori che si sono occu- pati delle intercettazioni, alle istruzioni impartite e alle informazioni ricevute nonché alle modalità d'esecuzione. D'altro lato, occorre rilevare come non sia agevolmente possibile risalire dalle singole trascrizioni alle relative conversazioni su supporto in- formatico, le sorveglianze effettuate non essendo facilmente reperibili e dunque di- rettamente fruibili (cl. 758 pag. 300.031 e seg.). L'assetto sviluppato dal MPC non è tale da consentire la fruibilità richiesta dalla completezza documentale (cl. 758 pag. 510.004). In sostanza, nell'incartamento prodotto vi sono numerosi supporti disposti, segna- tamente in 4 scatole, senza indice completo e senza un particolare ordine logico. Inoltre, i protocolli non indicano in modo chiaro e diretto il punto preciso dell'inizio della corrispondente intercettazione (controllo telefonico o sorveglianza ambienta- le) nel formato audio. Da ultimo, non tutti i file audio sono accessibili con gli usuali programmi informatici. Nella sua risposta del 31 ottobre 2013 (cl. 758 pag. 510.004) il MPC menziona una lista e una tabella di concordanza, e meglio: "[...] (è stata allestita una lista delle utenze te- lefoniche sorvegliate, con indicazione della durata della censura e del numero di CD/DVD sul quale le relative conversazioni sono registrate (già prodotta con l'atto d'accusa del 20 ottobre 2011, cfr. al- legato). In tale lista è stato inoltre specificato se la sorveglianza è stata registrata su CD/DVD. Infatti,
16 - nel corso dell'istruzione il metodo tecnico di registrazione delle conversazioni da parte delle PGF è stato modificato. Se in un primo tempo le intercettazioni venivano registrate analogicamente su cas- setta, successivamente si è passati a una registrazione digitale su CD/DVD. Nel primo caso, la PGF ha quindi allestito una specifica tabella di concordanza (cfr. allegato), che permette di risalire alle conversazioni in base alla data di registrazione della conversazione e al tempo di registrazione"). Queste, però, non permettono di risalire agevolmente all'ascolto dell'intercettazio- ne interessata. La lista menzionata dal MPC riporta, per ogni utenza, il periodo – in alcuni casi anche di un anno – interessato dalla censura, come pure la numerazio- ne della cassetta o del CD/CD LIS in cui sono contenute le relative intercettazioni. Tuttavia, non viene fornito alcun riferimento temporale in merito al reperimento, su di un dato supporto, di una determinata conversazione, circostanza che rende l'in- tercettazione ritenuta in un determinato protocollo difficilmente identificabile e, di ri- flesso, difficilmente fruibile. Indipendentemente da ciò, la fruibilità è pure intaccata dal fatto che le registrazioni audio non sono tutte tecnicamente accessibili (v. ad esempio l'intercettazione del 14 maggio 2013, ore 17:50, citata al punto 1.1.1.17 dell'atto d'accusa; cl. 758 pag. 100.016). Tali circostanze rendono le intercettazioni di difficile, se non impossibile, accesso, sia tecnicamente sia per ciò che attiene al loro reperimento, non essendo esse supportate da un indice sufficiente. Ciò posto, la Corte è giunta al convincimento che il fascicolo non è sufficientemen- te ordinato, completo e direttamente fruibile, assistito da atti conservati sistemati- camente e registrati in un elenco, così come richiesto dalla dottrina e dalla giuri- sprudenza. In sostanza, le registrazioni delle conversazioni devono essere archi- viate con chiarezza e logica, e in modo tale da permettere un accesso immediato alla conversazione originale che sta alla base del relativo verbale di intercettazio- ne. Questo implica evidentemente anche che la Corte e le parti possano accedere alla conversazione tramite i mezzi e programmi informatici usuali.
Nel caso di specie, non solo il MPC non indica a quali conversazioni ed a quali passaggi degli interrogatori esattamente si riferiva, ma dagli atti non è neppure e- vincibile un chiaro riconoscimento, da parte degli imputati, della fedefacenza delle trascrizioni e traduzioni. Tanto più che, dopo la trasmissione dell'atto d'accusa e della missiva esplicativa del MPC del 31 ottobre 2013 (cl. 758 pag. 510.002 e segg.), alcuni degli imputati hanno puntualizzato di non avere assolutamente con- fermato la correttezza della traduzione/trascrizione, come invece affermato dall'au- torità inquirente (v. scritti del 4, 6, 11 e 21 novembre 2013; cl. 758 pag. 521.003 e seg.; pag. 523.002, 523.005; pag. 525.001 e seg.; pag. 528.003 e seg.). Tale rea- zione è, ad essa sola, già sufficiente ad escludere un'accettazione incondizionata delle trascrizioni e traduzioni, come pure una rinuncia tacita al diritto di essere sen- tito. Tanto più che l'ampiezza delle lacune e l'importanza delle intercettazioni nel caso concreto rendono già di per sé necessaria un'iniziativa da parte dello scriven- te Collegio (v. sentenza del Tribunale federale 6B_125/2013 e 6B_140/2013 del 23 settembre 2013, consid. 2.5).
Il procedimento SK.2013.31 è sospeso per permettere al Ministero pubblico della Confederazione di integrare il fascicolo procedurale ai sensi dei considerandi.
L’accusa è rinviata al Ministero pubblico della Confederazione affinché, se del ca- so, la completi o la rettifichi alla luce delle risultanze probatorie.
La causa sospesa non viene mantenuta pendente presso la Corte penale del Tri- bunale penale federale e il fascicolo procedurale prodotto viene retrocesso al Mini- stero pubblico della Confederazione.
Non vengono percepite spese.
In nome della Corte penale del Tribunale penale federale
Il Presidente del collegio La Cancelliera
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Alfredo Rezzonico
Avv. Tuto Rossi, difensore di B. (imputato)
Avv. Nadir Guglielmoni, difensore di C. (imputato)
Avv. Isabel Schweri, difensore di D. (imputato)
Avv. Carlo Borradori, difensore di E. (imputato)
Avv. Daniele Timbal, difensore di F. (imputato)
Avv. Renato Cabrini, difensore di G. (imputato)
Avv. Yasar Ravi, difensore di H. (imputato)
Avv. Clarissa Indemini, difensore di I. (imputato)
Avv. Stefano Camponovo, difensore di J. (imputato)
Avv. Jean-Maurice Jordi, difensore di K. (imputato)
Avv. Gianmaria Bianchetti, difensore di L. (imputato)
Avv. Cesare Lepori, difensore di M. (imputato)
Avv. Ernesto Ferro, difensore di N. (imputato)
Signor A. (accusatore privato)
20 -
Informazione sui rimedi giuridici Reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il reclamo contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali della Corte penale del Tribunale penale federale, eccettuate le decisioni ordinatorie, deve essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 393 cpv. 1 lett. b e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP). Il reclamo contro la decisione che fissa la retribuzione del difensore d’ufficio deve essere presentato e moti- vato per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 135 cpv. 3 lett. a e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP). Mediante il reclamo si possono censurare: a. la violazione del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del pote- re di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia; b. l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti; c. l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 CPP). Ricorso al Tribunale federale Le decisioni finali della Corte penale del Tribunale penale federale sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 78, art. 80 cpv. 1, art. 90 e art. 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso contro le decisioni pregiudiziali e incidentali della Corte penale del Tribunale penale federale notifi- cate separatamente deve essere depositato presso il Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 78, art. 80 cpv. 1, art. 93 e art. 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso contro queste decisioni è ammissibile se esse possono causare un pregiudizio irreparabile, o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 LTF). Il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale e del diritto internazionale (art. 95 lett. a e b LTF). Egli può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 LTF e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).
Spedizione: 23 gennaio 2014