Sentenza del 3 marzo 2015 Corte penale Composizione Giudice penale federale Tito Ponti, Giudice unico, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIO- NE, rappresentato da Marco Abbühl, Sostituto del Capo del Servizio giuridico
e
DIPARTIMENTO FEDERALE DELLE FINANZE, rappresentato da Bruno Dorner, Sostituto del Capo del Servizio giuridico
contro
A., difeso dall'avv. Yves Flückiger
Oggetto
Infrazione all'art. 40 lett. b della legge federale del 24 marzo 1995 sulle borse e il commercio di valori mobiliari, nella versione vigente fino al 31 dicembre 2008 (LBVM) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: S K .2 01 4.3 6
A. In data 24 giugno 2010 l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (in seguito: FINMA) ha emanato una decisione relativa alla procedura avviata nei confronti di B. C. SA, Paradiso, B. D. LLC, Bellaire (USA), succursale di Paradiso ed E. Inc., Panama, succursale di Paradiso avente per oggetto "Commercio di valori mobiliari/Liquidazione/Fallimento/Confisca", mediante la quale, tra l'altro, è stato constatato che le suddette società hanno esercitato a titolo professionale l'attività di commerciante di valori mobiliari senza avere la necessaria autorizzazione della FINMA (v. incarto del Dipartimento federale delle finanze [in seguito: DFF] 10 pag. 3 e segg.), decisione confermata dal Tribunale amministrativo federale con giudizio del 29 maggio 2012 (v. DFF 30 pag. 12 e segg.), contro il quale non è stato interposto ricorso dinanzi al Tribunale federale.
B. Dando seguito ad una denuncia penale della FINMA, il DFF, in data 26 aprile 2011, ha aperto una procedura penale amministrativa contro gli organi e le persone responsabili di B. C. SA, B. D. LLC ed E. Inc. per sospetto d'infrazione dell'art. 40 della legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (LBVM; RS 954.1), nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2008 (v. DFF 20 pag. 1). Informato dell'apertura dell'inchiesta a suo carico, A., il 13 dicembre 2013, ha inoltrato la sua presa di posizione all'autorità (v. DFF 22 pag. 13-14).
sino al 31 dicembre 2008, da data imprecisata nell'anno 2007 fino alle ferie
natalizie del 2008 (v. DFF 80 pag. 3 e segg.). A. ha preso posizione su tale
documento, postulando dei complementi istruttori, i quali sono stati respinti con
decisione di chiusura dell'inchiesta del 7 giugno 2014 (v. DFF 81 pag. 23 e segg.).
D. Con decreto penale del 20 giugno 2014, A. è stato riconosciuto colpevole di svolgimento dell'attività di commerciante di valori immobiliari senza disporre di autorizzazione ai sensi dell'art. 40 lett. b LBVM, nella sua versione vigente sino al 31 dicembre 2008, infrazione commessa da data imprecisata del 2007 fino alle vacanze natalizie del 2008. Egli è stato condannato ad una multa di fr. 35'000.-- e al pagamento delle spese procedurali (tassa di decisione e di stesura) per un totale di fr. 3'080.-- (v. DFF 90 pag. 1 e segg.). Il 24 giugno 2014 il DFF ha invece abbandonato il procedimento a carico di F. (v. DFF 80 pag. 31 e segg.). Il 30 luglio
E. Il 22 settembre 2014 il DFF ha emanato una decisione penale nei confronti di A., confermando la violazione di cui al summenzionato decreto. Esso ha tuttavia modificato la pena e l'importo delle spese procedurali, fissando la multa a fr. 25'000.-- e le predette spese a fr. 4'180.-- (v. DFF 100 pag. 1 e segg.).
F. Mediante scritto del 1° ottobre 2014 A. ha chiesto di essere giudicato da un tribunale (v. DFF 100 pag. 20). Il 13 ottobre 2014 il DFF ha inoltrato l'incarto al Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC; v. TPF 5.100.3), il quale, il 5 novembre 2014, lo ha trasmesso per giudizio al Tribunale penale federale (in seguito: TPF; v. TPF 5.100.001).
G. Il dibattimento ha avuto luogo il 25 febbraio 2015. A. si è regolarmente presentato in aula.
H. Le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
H.1 Per quanto riguarda il DFF:
A. è riconosciuto colpevole di violazione intenzionale del vecchio art. 40 lett. b della LBVM, commessa tra il 2 novembre 2007 e il 22 dicembre 2008, per avere esercitato l'attività di commerciante di valori mobiliari senza disporre della necessaria autorizzazione nel contesto delle attività di B. C. SA e B. D. LLC;
Di conseguenza A. è condannato al pagamento di una multa di CHF 25'000.--;
Le spese della procedura condotta dal DFF, composte da tassa di decisione e di stesura per complessivi CHF 4'180 nonché le spese del presente procedimento giudiziario sono da porre a carico del condannato.
H.2 L'imputato A. ha chiesto di essere assolto con formula piena, risp. di essere mandato esente da ogni pena, con proscioglimento da ogni accusa per titolo di violazione alla LBVM. Tasse, spese e ripetibili protestate.
I. Il dispositivo della sentenza è stato letto, accompagnato da una breve motivazione orale, in udienza pubblica il 3 marzo 2015.
J. Con scritto dell'11 marzo 2015 A. ha richiesto la motivazione scritta della sentenza come previsto dall'art. 82 cpv. 2 lett. a CPP.
K. Ulteriori precisazioni relative ai fatti saranno riportate in quanto necessarie nei considerandi che seguono.
La Corte considera in diritto:
1.1 Giusta l'art. 50 cpv. 2 della legge federale concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (LFINMA; RS 956.1), se è stato chiesto il giudizio di un tribunale o se il Dipartimento federale delle finanze ritiene adempite le condizioni per una pena detentiva o per una misura privativa della libertà, il giudizio del reato compete alla giurisdizione federale. In tal caso il Dipartimento federale delle finanze trasmette gli atti al Ministero pubblico della Confederazione all'attenzione del Tribunale penale federale. La trasmissione degli atti funge da accusa. Gli articoli 73-83 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0) sono applicabili per analogia. In applicazione dell'art. 35 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte penale è competente per statuire in primo grado sui casi che sottostanno alla giurisdizione federale.
1.2 La procedura dinanzi alla Corte penale è retta dagli art. 73-80 DPA (v. art. 81 DPA). Le pertinenti e non contraddittorie disposizioni del CPP sono applicabili a titolo sussidiario (art. 82 DPA).
1.3 La DPA è silente sulla questione relativa alla composizione della corte chiamata a statuire su un caso di diritto penale amministrativo, ragione per cui applicabile è l'art. 19 cpv. 2 CPP, al quale rinvia l'art. 36 cpv. 2 LOAP. In concreto, l'infrazione sulla quale è chiamata a chinarsi la Corte penale è una contravvenzione, dato che l'art. 40 vLBVM contestato all'imputato prevede quale pena una multa sino a
1.4 Presentata il 1° ottobre 2014 al DFF, la richiesta dell'imputato di essere giudicato da un tribunale è tempestiva (v. art. 72 cpv. 1 e 2, 75 cpv. 1 DPA; v. lett. F supra).
1.5 Si constata che la decisione amministrativa del 24 giugno 2010, mediante la quale la FINMA ha stabilito che le società B. C. SA, B. D. LLC ed E. Inc. hanno esercitato a titolo professionale l'attività di commerciante di valori mobiliari senza avere la necessaria autorizzazione, è cresciuta in giudicato (v. supra lett. A), in ossequio all'art. 73 cpv. 1 DPA.
1.6 Dall'esame della ricevibilità del rinvio a giudizio non risultano irregolarità o impedimenti a procedere (v. art. 329 cpv. 1 CPP). In sede di arringa, il difensore di A. ha sostenuto che al momento dell'emanazione della decisione penale del 22 settembre 2014 l'azione penale nei confronti del suo assistito sarebbe già stata prescritta. Su tale censura questa Corte rileva quanto segue.
Giusta il vecchio art. 40 lett. b LBVM – in vigore sino al 31 dicembre 2008 e qui applicabile dato che, da una parte, i fatti contestati all'imputato sarebbero intervenuti dal 2007 al 2008 e, dall'altra, la disposizione valida a partire dal 1° gennaio 2009, ossia l'art. 44 LFINMA, non costituisce lex mitior in rapporto alla predetta norma –, è punito con la multa sino a franchi 200'000, chiunque intenzionalmente svolge senza autorizzazione l'attività di commerciante di valori mobiliari. Secondo il vecchio art. 44 LBVM, all'infrazione di cui all'art. 40 si applica la legge sul diritto penale amministrativo. Giusta l'art. 2 DPA, le disposizioni generali del Codice penale si applicano ai fatti cui la legislazione amministrativa federale commina una pena, salvo che non sia altrimenti disposto dalla DPA o dalle singole leggi amministrative. Comminando l'art. 40 vLBVM una multa, il reato contestato all'imputato, come già rilevato in precedenza (v. supra consid. 1.3) costituisce una contravvenzione. L'art. 11 DPA prevede che l'azione penale per le contravvenzioni si prescrive in due anni. In virtù della riforma del Codice penale entrata in vigore il 1° gennaio 2007 (v. FF 1999 pag. 1669) – la quale, oltre a modificare il diritto sanzionatorio, ha semplificato le regole sulla prescrizione –, i termini di prescrizione dell'azione penale per le contravvenzioni, se superiori a un anno, sono raddoppiati (v. art. 333 cpv. 6 lett. b CP). Ne discende in concreto che il termine di prescrizione qui applicabile è di quattro anni. Ora, l'esercizio di un'attività di commerciante di valori mobiliari senza la necessaria autorizzazione costituisce un reato permanente o continuo, dovendo la pluralità di atti (acquisto e vendita dei valori) essere considerata un'unità giuridica d'azione ai sensi della giurisprudenza (v. sentenza del Tribunale penale federale SK.2014.8 del 24 luglio
In definitiva, il termine di prescrizione è iniziato a decorrere il 22 dicembre 2008 e si è protratto sino all'11 agosto 2010. Vi è poi stata una sospensione dal 12 agosto 2010 al 5 luglio 2012, con il termine che è ricominciato a decorrere dal 6 luglio 2012 sino al 22 settembre 2014, data della decisione penale del DFF, la quale ha fatto cessare il corso della prescrizione dell'azione penale, conformemente alla giurisprudenza del TF relativa all'art. 97 cpv. 3 CP (v. DTF 139 IV 62 consid. 1.2; 134 IV 328 consid. 2.1; 133 IV 112 consid. 9.4.4). Detratto il periodo di sospensione, dall'ultimo atto contestato all'imputato sono trascorsi quindi tre anni, 10 mesi e 8 giorni, per cui il reato contestato all'imputato non è prescritto.
1.7 Le condizioni per il rinvio a giudizio giusta la DPA e, a titolo suppletivo, il CPP sono dunque adempiute. La decisione penale del 22 settembre 2014, che funge da atto d'accusa, enuncia la fattispecie e menziona le disposizioni penali applicabili (v. art. 73 cpv. 2 DPA). Essa vincola questa Corte per quanto attiene ai fatti contestati all'imputato, ma non per quanto riguarda la pena erogata (A. EICKER/F. FRANK/J. ACHERMANN, Verwaltungsstrafrecht und Verwaltungsstrafverfahrensrecht, Berna 2012, pag. 274 e segg.).
1.8 La sentenza con i considerandi essenziali è notificata per scritto alle parti, conformemente all'art. 79 cpv. 2 DPA.
2.1 I fatti contestati ad A. nella decisione penale del 22 settembre 2014, ossia l'esercizio, dal 2 novembre 2007 al 22 dicembre 2008, di un'attività di commerciante di valori mobiliari senza la necessaria autorizzazione in seno alle società B. C. SA e B. D. LLC, si sono svolti allorquando vigeva l'art. 40 lett. b vLBVM, disposizione in vigore sino al 31 dicembre 2008. Dal 1° gennaio 2009, l'esercizio di una tale attività senza autorizzazione è sanzionata dall'art. 44 LFINMA, il quale prevede che chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione un'attività soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (cpv. 1). Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250'000 franchi (cpv. 2). In caso di recidiva entro cinque anni da una condanna passata in giudicato, la pena pecuniaria è di almeno 45 aliquote giornaliere (cpv. 3). In applicazione dell'art. 2 cpv. 2 CP, occorre dunque determinare quale sia la lex mitior. Ora, prevedendo l'art. 44 LFINMA una multa massima superiore a quella dell'art. 40 vLBVM, nonché la pena detentiva sino a tre anni oltre che la punibilità degli atti commessi per negligenza, il nuovo diritto non è certamente più favorevole all'imputato. I fatti contestati a quest'ultimo devono dunque essere giudicati sulla base del vecchio diritto.
2.2 Giusta l'art. 40 vLBVM, è punito con la multa sino a 200'000 franchi chiunque intenzionalmente: esercita senza autorizzazione una borsa (lett. a), svolge senza autorizzazione l'attività di commerciante di valori mobiliari (lett. b). Secondo l'art. 2 lett. d LBVM, per commercianti di valori mobiliari si intendono le persone fisiche o giuridiche o le società di persone che, agendo per proprio conto in vista di una rivendita a breve scadenza, oppure per conto di terzi, acquistano e alienano a titolo professionale valori sul mercato secondario, li offrono al pubblico sul mercato primario o creano essi stessi derivati e li offrono al pubblico.
L'art. 3 cpv. 1 dell'ordinanza sulle borse e il commercio di valori mobiliari (OBVM; RS 954.11) prevede che sono commercianti per conto proprio i commercianti che negoziano professionalmente per conto proprio e a breve scadenza valori mobiliari. Secondo il cpv. 5 di tale disposizione, i commercianti che operano per il conto di clienti sono commercianti che negoziano professionalmente valori
2.3 Determinante per l'interpretazione delle summenzionate norme risulta essere la circolare del 1° luglio 1998 emanata dall'allora Commissione federale delle banche (in seguito: CFB) – autorità attiva sino al 31 dicembre 2008, sostituita dal 1° gennaio 2009 dalla FINMA – intitolata "Precisazioni sulla nozione di commerciante di valori mobiliari" (in seguito: Circ. 98/2). Più precisamente, la nota marginale n. 12 della Circolare 98/2 prevede che il requisito di un'attività svolta "a titolo professionale" richiede che il commercio di valori mobiliari costituisca un'attività economica indipendente, tendente al conseguimento di introiti regolari. Le note marginali n. 17 e segg. Circ. 98/2 illustrano i criteri che permettono di stabilire se un'attività è svolta a titolo professionale, per proprio conto e a breve scadenza. Il commerciante per conto proprio agisce come tale se conclude delle transazioni relative a valori mobiliari in nome proprio, senza ordini o istruzioni di terzi, e se lui stesso se ne assume i rischi e meglio beneficia del relativo guadagno e se si fa carico delle eventuali perdite (v. n. 21 Circ. 98/2). Il concetto "a breve scadenza" si riferisce allo scopo perseguito nell'acquisto di valori mobiliari, vale a dire alla gestione attiva degli stessi con lo scopo di realizzare a breve scadenza degli utili risultanti da variazioni del corso e dei tassi d'interesse, diversamente dall'acquisto di valori mobiliari allo scopo di effettuare un investimento finanziario o dall'acquisizione di una partecipazione (v. n. 22 Circ. 98/2). Siccome il commerciante per conto proprio agisce solo a nome e per conto proprio, per definizione non ha dei clienti. Il suo assoggettamento alla legge sulle borse non si giustifica quindi in base al principio della protezione degli investitori. Tale assoggettamento è da ricondurre unicamente al principio della protezione del buon funzionamento del mercato. Egli può tuttavia mettere in pericolo il buon funzionamento dei mercati soltanto se esercita un volume notevole di transazioni in valori mobiliari. Soggiace quindi alla legge sulle borse unicamente il commerciante per conto proprio che come tale effettua delle operazioni in valori mobiliari per un importo lordo (cifra d'affari) superiore a 5 miliardi di franchi svizzeri all'anno. Per il calcolo della cifra d'affari ci si basa per le operazioni effettuate a contanti come pure per le operazioni su derivati sui corsi pagati, rispettivamente realizzati (v. n. 23 Circ. 98/2).
2.4 Il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che un'attività sottoposta ad autorizzazione può essere esercitata anche nell'ambito di un gruppo d'imprese. L'obbligo di autorizzazione e la vigilanza sui mercati finanziari non possono infatti essere elusi mediante il frazionamento dell'attività svolta da società e dalle persone a cui sono riconducibili, le quali nel loro complesso presenterebbero i requisiti
2.5 L'art. 6 DPA prevede che se l'infrazione è commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita, di una ditta individuale o di una comunità di persone senza personalità giuridica, o altrimenti nell'esercizio di incombenze d'affari o di servizio per terze persone, le disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che l'hanno commessa (cpv. 1). Il padrone d'azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata che, intenzionalmente o per negligenza, in violazione di un obbligo giuridico, omette di impedire un'infrazione del subordinato, mandatario o rappresentante ovvero di paralizzarne gli effetti, soggiace alle disposizioni penali che valgono per l'autore che agisce intenzionalmente o per negligenza (cpv. 2).
2.6 In concreto e in sostanza, A. contesta sia l'esistenza di un gruppo di società, costituito da B. C. SA e B. D. LLC, sia il calcolo dei volumi delle transazioni effettuate da quest'ultime nel periodo preso in esame dal DFF per definire l'infrazione alla vLBVM.
2.6.1 B. C. SA, attualmente in liquidazione e oggetto di una procedura fallimentare, è stata costituita il 31 maggio 1994, con sede a Paradiso. Dal 3 giugno 2003 il suo scopo societario era, tra l'altro, la gestione patrimoniale, la consulenza negli
B. D. LLC, succursale di Paradiso, ma con sede a Bellaire (Texas/USA), anch'essa in liquidazione ed oggetto di una procedura fallimentare, è una società a garanzia limitata di diritto del Texas costituita il 22 settembre 1999 dalla H. SA (v. FINMA pag. A 88-89, 160). "Managers" della società, con firma collettiva a due, erano F. ed A. Unico socio della società è la K. Ltd, Tortola (BVI), riconducibile a G. (v. FINMA pag. A 160).
E. Inc., con sede formale a Panama, è una società di diritto panamense costituita l'8 luglio 2005 e avente quale scopo ogni atto consentito dalla legge panamense alle società anonime. Azionista unico della società è G., mentre F. e l'imputato beneficiavano di una procura generale per agire in vece della società e ne erano gli amministratori di fatto (v. FINMA pag. A 178).
Ora, quanto precede permette innanzitutto di constatare che gli organi dirigenti delle tre società erano composti in pratica dagli stessi soggetti, tra cui A. Tutte e tre le società appartenevano in definitiva a G. Gli atti dell'incarto e l'istruttoria dibattimentale hanno permesso di evidenziare che l'attività di intermediazione mobiliare, effettuata esclusivamente da B. C. SA e B. D. LLC, era sostanzialmente svolta dal medesimo personale, composto da quattro operatori dediti al mercato obbligazionario e due attivi sul mercato azionario (v. TPF 5.930.003 e 006). Come dichiarato in aula dal teste L., incaricato d'inchiesta nell'ambito della procedura sfociata nella decisione della FINMA del 24 giugno 2010 (v. lett. A supra), gli operatori concludevano le loro operazioni al telefono, allestendo poi delle "fiches" che non erano divise per società. Era poi il direttore di sala, A., che attribuiva la singola operazione ad una o all'altra società (v. TPF 5.930.013). B. C. SA e B. D. LLC svolgevano la medesima attività, ossia il commercio di valori mobiliari essenzialmente per conto proprio (v. FINMA pag. A 209-210 e 190-192; DFF 30 pag. 29; TPF 5.930.007), mentre il ruolo di E. Inc. era quello di fungere da piattaforma per la ridistribuzione degli utili di B. D. LLC (v. FINMA pag. A 177 e
Sulla base di tutti questi elementi, occorre concludere che B. C. SA, B. D. LLC ed E. Inc. costituivano effettivamente un gruppo e le loro attività legate al commercio di valori mobiliari dovevano essere considerate assieme dal punto di vista dell'adempimento delle condizioni per l'ottenimento dell'autorizzazione da parte della FINMA, segnatamente per quanto riguarda il limite di 5 miliardi di cui al n. 23 Circ. 98/2.
2.6.2 L'inchiesta ed il dibattimento hanno permesso di stabilire e confermare che B. C. SA e B. D. LLC effettuavano il commercio di valori mobiliari a titolo professionale,
Il quesito centrale relativo alla vicenda qui in esame è sapere se B. C. SA e B. D. LLC considerate come gruppo (v. consid. 2.6.1 supra) hanno superato con la loro attività di commercio di valori mobiliari il limite di 5 miliardi di franchi previsto dalla Circ. 98/2. Occorre innanzitutto precisare che, contrariamente a quanto affermato dal difensore dell'imputato, tale circolare, la cui validità è stata implicitamente confermata dal Tribunale federale (cfr. sentenza 2C_898/2010 consid. 2.1; DTF 136 II 43 consid. 4.1), è senz'altro applicabile in concreto, nel rispetto del principio della legalità. Determinanti in concreto sono gli elementi emersi mediante il "rapporto degli incaricati d'inchiesta all'attenzione della autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA)" del 31 agosto 2009 stilato dagli avv. L. e Q. nell'ambito della procedura amministrativa a carico di B. C. SA, B. D. LLC ed E. Inc. (v. FINMA pag. A 169-224). Il metodo di calcolo dei volumi è stato riassunto in udienza dibattimentale dal teste L., il quale ha spiegato che per le due società sono state adottate delle metodologie diverse (v. TPF 5.930.012 e seg.). B. C. SA, a differenza di B. D. LLC, disponeva di una normale contabilità, ciò che ha facilitato la ricostruzione di tutte le operazioni. Ad ogni modo, entrambe le società in esame disponevano di un software mediante il quale l'addetto al back-office, dopo aver concluso le operazioni (per telefono, fax o altro), registrava diverse informazioni ad esse relative, quali il prezzo di acquisto o vendita, il tasso di cambio applicato, la valuta, ecc. Si trattava in pratica di un sistema operativo paragonabile al giornale, che registrava tutte le operazioni, con la differenza che per quelle relative a B. C. SA, F. effettuava un controllo tra operazioni e contabilità. Per B. C. SA, le operazioni registrate nel sistema operativo e la contabilità collimavano. Per B. D. LLC sono pure stati trovati i dati relativi alle operazioni effettuate, ma non nel server utilizzato da tutti i computer di B. C. SA. Essi si trovavano in un computer portatile distaccato dal server, computer che al momento delle perquisizioni effettuate dalle autorità penali ticinese – le quali, all'epoca, conducevano un procedimento penale per appropriazione indebita, amministrazione infedele e altri reati a carico di svariate persone coinvolte nella vicenda qui in esame, perseguimento poi delegato all'Italia – si trovava negli uffici di H. SA. In tale computer gli incaricati d'inchiesta hanno trovato lo stesso sistema operativo di B. C. SA con una moltitudine di registrazioni, ma non sono riusciti a ricostruire la contabilità di B. D. LLC. Essi sono riusciti tuttavia a confrontare, con prove a campione su larga scala, le registrazioni delle operazioni con gli estratti bancari sequestrati dalle autorità penali, constatandone la coincidenza, ciò che ha reso i dati informatici affidabili. Essi sono quindi giunti alla conclusione che il sistema informatico conteneva tutte le
Ciò detto, gli incaricati d'inchiesta, con l'aiuto di R., consulente informatico di B. C. SA, hanno potuto inserire in una tabella excel tutte le operazioni effettuate da B. C. SA e B. D. LLC, per sé e per terzi, registrate nel sistema operativo (v. FINMA pag. A 219-220 e tabelle su CD sub. DFF 30 pag. 29). Filtrando tutte le transazioni che tali società hanno effettuato per conto proprio e sommando gli importi degli acquisti e delle vendite indicati nella colonna "totale contabile CHF" il DFF ha ottenuto i seguenti importi:
2007 2008
1'554'450'257.39 al cambio
medio annuale fiscale di
1.64267)
CHF 15'609'264'497.60 (EUR
9'828'781'931.62 al cambio
medio annuale fiscale di 1.58666
= CHF 15'594'935'139.60 e USD
13'231'293.02 al cambio medio
annuale fiscale di 1.08299 =
CHF 14'329'358.02)
Totale CHF 6'273'284'000.25 CHF 19'349'003'644.64
I calcoli che hanno permesso di giungere ai suddetti importi sono stati vagliati da questa Corte, che ne ha constatato l'esattezza. Da respingere è in ogni caso la censura, formulata peraltro in termini generici, senza dimostrare il benché minimo errore di calcolo o di registrazione delle operazioni, dell'avv. Flückiger, secondo il quale non essendo stata ritrovata una chiara e ordinata contabilità delle società, le ricostruzioni dei volumi eseguite per gli anni 2007 e 2008 per entrambe le società sarebbero non corrette. Come illustrato sopra, la mancanza di una contabilità per B. D. LLC non ha impedito all'autorità di sommare tutte le operazioni registrate nel sistema operativo, la cui veridicità è stata controllata, per una grossa parte di esse, mediante la documentazione bancaria. Il difensore di A. ha anche contestato l'applicazione di tassi di cambio annuali medi CHF/USD e CHF/EUR; egli ritiene che si sarebbe invece dovuto tenere conto dei corsi effettivi giornalieri. Questa Corte ritiene l'utilizzo di tassi medi annuali – i quali sono stati calcolati facendo una media dei tassi di cambio effettivamente applicati nel 2007 e nel 2008 – corretto e giustificato, anche perché il calcolo proposto dal difensore dell'imputato, ancorché attuabile, avrebbe un'influenza minima sulla sostanza degli importi di cui sopra, entrambi ampiamente al di sopra della soglia di 5 miliardi di franchi.
In definitiva, vi è da constatare che B. C. SA e B. D. LLC hanno chiaramente superato, a partire dal 2 novembre 2007 sino al 22 dicembre 2008, il volume di 5 miliardi di franchi relativo alle operazioni di compravendita in valori mobiliari per conto proprio, soglia a partire dalla quale esse avrebbero dovuto richiedere un'autorizzazione giusta l'art. 40 lett. b vLBVM (v. DFF 31 pag. 1-165).
2.6.3 A. sostiene di avere avuto ed espletato nelle società coinvolte solo compiti amministrativi. Di nessuna rilevanza sarebbe il titolo di direttore attribuitogli, non avendo egli un'effettiva carica decisionale. Gli atti compiuti dalle società non
La responsabilità dell'imputato giusta l'art. 6 cpv. 1 e 2 DPA è palese. In qualità di direttore di B. C. SA nonché manager di B. D. LLC egli era responsabile in prima persona dell'attività operativa di queste società, circostanze che non ha sostanzialmente disconosciuto in sede d'interrogatorio (v. TPF 5.930.003-004, 008). Egli dirigeva il team di operatori che effettuavano le operazioni di borsa, controllava e visionava la loro attività ed aveva accesso alle registrazioni delle transazioni (fiches). Ai fini dell'obbligo di assoggettamento è irrilevante che le operazioni siano state svolte personalmente dall'imputato o dagli operatori di borsa.
2.6.4 In conclusione, si constata che gli elementi oggettivi dell'art. 40 lett. b vLBVM sono realizzati.
2.7 Giusta l'art. 12 cpv. 2 CP commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. Basta a tal fine che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio. La coscienza esatta affinché l'intenzione sia data implica unicamente che l'autore conosca gli elementi oggettivi costitutivi del reato; poco importa se egli conosce o meno la natura illecita o il carattere punibile del suo comportamento (DTF 104 IV 175 consid. 4a). L'art. 13 cpv. 1 CP prevede che chiunque agisce per effetto di una supposizione erronea delle circostanze di fatto è giudicato secondo questa supposizione, se gli è favorevole.
2.7.1 L'imputato contesta l'esistenza del dolo. Egli non avrebbe avuto conoscenza dell'effettivo volume delle transazioni e nemmeno dunque del superamento di eventuali soglie esistenti. A suo dire, anche l'esame della tempistica posta alla base della decisione penale non sarebbe conforme ai propri assunti: ammesso e non concesso che la soglia di fr. 5 miliardi fosse stata superata nel 2008, le società avrebbero dovuto richiedere l'autorizzazione una volta chiusi i bilanci (il termine legale del 30 giugno dell'anno successivo) dai quali emergeva la cifra d'affari e dunque attivarsi con la richiesta non prima del secondo semestre 2009. Egli non avrebbe mai saputo di alcun superamento di cifra d'affari e avrebbe confidato che l'amministratore F. (come anche i revisori S. e T.) operasse in conformità all'ordinamento legale.
2.7.2 Contrariamente a quanto asserito, A. era tenuto costantemente al corrente dei volumi relativi alle operazioni effettuate da B. C. SA e B. D. LLC (v. TPF 5.930.005- 006). Già nel 1999 gli organi direttivi delle società, tra cui l'imputato, si erano resi
Va infine aggiunto che, relativamente all'anno 2008 è inoltre da scartare l'ipotesi dell'errore di diritto, perché anche da un eventuale dimezzamento del volume delle
In conclusione, l'imputato ha quindi coscientemente adempiuto gli elementi costitutivi dell'art. 40 lett. b vLBVM, nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2008.
3.1 Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della sua vita an- teriore e delle sue condizioni personali, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (art. 47 cpv. 1 CP). La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione (art. 47 cpv. 2 CP). I criteri da prendere in considerazione per la fissazione della pena sono essenzialmente gli stessi che venivano applicati nel quadro della giurisprudenza relativa al vecchio art. 63 CP (v. DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20 e seg.; sentenza del Tribunale federale 6B_360/2008 del 12 novembre 2008, consid. 6.2). Non diversamente dal vecchio diritto, la pena deve essere determinata ponderando sia la colpevolezza del reo che l’effetto che la sanzione avrà su di lui.
3.2 Oltre a valutare il grado di colpevolezza, il giudice deve tenere conto dei precedenti e della situazione personale del reo, nonché della sua sensibilità alla pena. Il grado di colpevolezza dipende anche dalla libertà decisionale di cui l’autore disponeva: più facile sarebbe stato per lui rispettare la norma infranta, più grave risulta la sua decisione di trasgredirla e pertanto anche il suo grado di colpevolezza; e viceversa (DTF 127 IV 101 consid. 2a; 122 IV 241 consid. 1a; sentenza 6B_547/2008 del 5 agosto 2008, consid. 3.2.2). Parimenti al vecchio art. 63 CP, il nuovo art. 47 CP conferisce al giudice un ampio margine di apprezzamento (sentenza del Tribunale federale 6B_207/2007 del 6 settembre 2007, consid. 4.2.1, pubblicata in forumpoenale 2008, n. 8 pag. 25 e seg.). In virtù del nuovo art. 50 CP – che recepisce i criteri già fissati in precedenza dalla giurisprudenza (v. Messaggio del Consiglio federale concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21 settembre 1998, FF 1999 pag. 1747) – il giudice deve indicare nella sua decisione quali elementi, relativi al reato ed al suo autore, sono stati presi in considerazione per fissare la pena, in modo tale da garantire maggiore trasparenza nella commisurazione della pena, facilitandone il sindacato nell’ambito di un’eventuale procedura di ricorso (sentenza 6B_207/2007 loc. cit.). Il giudice non è obbligato ad
3.3 A., classe 1960, è cittadino italiano. Egli ha conseguito la maturità liceale di tipo classico nel 1980. Si è poi iscritto all'Università Statale di Milano, ottenendo la laurea in giurisprudenza nel 1987. Dal 1994 al 2008 è stato direttore di B. C. SA. A partire dalle vicende giudiziarie sia in Svizzera che in Italia, ossia dall'inizio del 2009, egli è disoccupato. A livello famigliare, A. è coniugato e padre di due figli, nati risp. nel 1994 e nel 1997 (v. DFF 22 pag. 16 e segg.; TPF 5.930.002).
A. si è reso colpevole di violazione del vecchio art. 40 lett. b LBVM. Il grado di colpevolezza è serio. Il fine è puramente egoistico ed è legato alla volontà di non doversi sottoporre alle specifiche condizioni previste per l'ottenimento dell'autorizzazione a commerciare in titoli mobiliari al di sopra del volume di affari di 5 miliardi di franchi. Il comportamento procedurale dell’imputato può essere soltanto parzialmente valutato positivamente, soprattutto alla luce della mancata collaborazione con le autorità inquirenti svizzere, avendo egli immediatamente riparato in Italia dopo l'intervento dell'autorità. Anche in sede dibattimentale, egli ha cercato di sminuire la sua responsabilità e quindi le sue colpe, attribuendole ad altri dirigenti delle società e soprattutto a F. Non può giocare nemmeno in suo favore l'asserita ignoranza della legge.
La situazione personale dell'imputato deve essere valutata neutralmente: il formulario da lui prodotto davanti al tribunale evidenzia una totale assenza di reddito e di sostanza ai fini fiscali, circostanza ribadita anche in sede dibattimentale. L'imputato non ha però addotto di essere nell'impossibilità di far fronte alla multa comminatagli. Egli si è peraltro avvalso di un avvocato di fiducia e non ha mai chiesto l'assistenza giudiziaria.
A suo favore va invece ritenuto il tempo trascorso dai fatti in quanto attenuante specifica giusta l’art. 48 lett. e CP. Al momento dell'emanazione della decisione impugnata erano già trascorsi 3 anni, 10 mesi e qualche giorno del termine di prescrizione quadriennale; tenuto conto che da quella data alla sentenza odierna sono trascorsi ulteriori 5 mesi (durante i quali il termine di prescrizione era comunque interrotto), si giustifica di ridimensionare leggermente la pena inflitta mediante la decisione penale del 22 settembre 2014, fissando la stessa a fr. 20'000.--. Questo importo corrispondente a 1/10 della multa massima comminabile ai sensi dell'art. 40 lett. b vLBVM appare senz'altro ragionevole e
4.1 Le spese del procedimento giudiziario e la loro ripartizione si determinano, fatto salvo l'art. 78 cpv. 4, secondo gli art. 417-428 CPP (v. art. 97 cpv. 1 DPA).
4.2 Salvo disposizione contraria, i procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2011, del Codice di diritto processuale penale svizzero sono continuati secondo il nuovo diritto (art. 448 cpv. 1 CPP). Per la ripartizione delle spese giudiziarie e delle ripetibili si applicano gli art. 416 e segg. CPP. Esse sono calcolate secondo i principi fissati nel regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale entrato anch'esso in vigore il 1° gennaio 2011 (RSPPF; RS 173.713.162). L'art. 22 cpv. 3 RSPPF prevede espressamente la sua applicabilità alle cause pendenti al momento della sua entrata in vigore
4.3 Le spese procedurali comprendono gli emolumenti e i disborsi (art. 1 cpv. 1 RSPPF). Gli emolumenti sono dovuti per le operazioni compiute o ordinate dalla polizia giudiziaria federale e dal Ministero pubblico della Confederazione nella procedura preliminare, dalla Corte penale del Tribunale penale federale nella procedura di prima istanza, e dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale nelle procedure di ricorso ai sensi dell’articolo 37 della legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (art. 1 cpv. 2 RSPPF). I disborsi sono gli importi versati a titolo di anticipo dalla Confederazione; essi comprendono segnatamente le spese della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio, di traduzione, di perizia, di partecipazione da parte di altre autorità, le spese postali e telefoniche ed altre spese analoghe (art. 1 cpv. 3 RSPPF). In caso di condanna, l'imputato sostiene le spese procedurali. Sono eccettuate le sue spese per la difesa d'ufficio; è fatto salvo l'art. 135 cpv. 4 CPP (art. 426 cpv. 1 CPP). L'imputato non sostiene le spese procedurali causate dalla Confederazione o dal Cantone con atti procedurali inutili o viziati (art. 426 cpv. 3 lett. a CPP) o derivanti dalle traduzioni resesi necessarie a causa del fatto che l'imputato parla una lingua straniera (art. 426 cpv. 3 lett. b CPP). L'autorità penale può dilazionare la riscossione delle spese procedurali oppure, tenuto conto della situazione economica della persona tenuta a rifonderle, ridurle o condonarle (art. 425 CPP).
4.4 Nella sua decisione penale del 22 settembre 2014 il DFF, in applicazione degli art. 94 e 95 DPA nonché dell'art. 7 cpv. 2 lett. a dell'ordinanza del 25 novembre 1974 sulle tasse e spese nella procedura penale amministrativa (RS 313.32), ha fissato a fr. 4'180.-- le spese procedurali (fr. 4'000.-- per la tassa di decisione e fr. 180.-- per la tassa di stesura), mettendo tale importo a carico del condannato. Questa Corte ritiene l'importo fissato ragionevole e adeguato al lavoro profuso dal DFF e va quindi confermato; esso rispetta inoltre i parametri fissati dall'art. 6 cpv. 4 RSPPF riguardante gli emolumenti riscossi nella procedura preliminare.
4.5 L'emolumento legato all'attività di questo Tribunale è fissato a fr. 2'000.--. I disborsi derivanti dalla fase dibattimentale riguardano esclusivamente le indennità versate ai testimoni nonché le loro spese di trasporto, di vitto e di alloggio e ammontano a fr. 114.60 (fr. 54.-- per il teste F. e fr. 60.60 per il teste L.). In totale, le spese davanti al TPF ammontano quindi a fr. 2'114.60.
4.6 Visto l'esito del procedimento, le spese procedurali complessive di fr. 6'294.60 sono messe a carico del condannato.
A. è riconosciuto autore colpevole d'infrazione all'art. 40 lett. b LBVM, nella versione vigente fino al 31 dicembre 2008.
Egli è condannato ad una multa di fr. 20'000.--.
Le spese procedurali di fr. 6'294.60, composte da fr. 4'180.-- relativi alla procedura davanti al Dipartimento federale delle finanze e fr. 2'114.60 concernenti quella davanti al Tribunale penale federale, sono messe a suo carico.
In nome della Corte penale del Tribunale penale federale
Il Giudice unico Il Cancelliere
Il testo integrale della sentenza viene notificato a: Ministero pubblico della Confederazione, Signor Marco Abbühl, Sostituto del Capo del Servizio giuridico Dipartimento federale delle finanze, Signor Bruno Dorner, Sostituto del Capo del Servizio giuridico Avv. Yves Flückiger (difensore di A.)
Rimedi giuridici Il Tribunale rinuncia a una motivazione scritta se motiva oralmente la sentenza e non pronuncia una pena detentiva superiore a due anni, un internamento secondo l'articolo 64 CP, un trattamento secondo l'articolo 59 capoverso 3 CP oppure una privazione di libertà di oltre due anni conseguente alla revoca simultanea della sospensione condizionale di sanzioni (art. 82 cpv. 1 CPP). Il Tribunale notifica successivamente alle parti una sentenza motivata se una parte lo domanda entro 10 giorni dalla notificazione del dispositivo (art. 82 cpv. 2 CPP). Le decisioni finali della Corte penale del Tribunale penale federale sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 78, art. 80 cpv. 1, art. 90 e art. 100 cpv. 1 LTF). Il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale e del diritto internazionale (art. 95 LTF). Egli può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 LTF e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).
Spedizione: 21 aprile 2015