Sentenza del 6 giugno 2023 Corte penale Composizione Giudici penali federali Fiorenza Bergomi, Presidente del Collegio giudicante, Monica Galliker e Alberto Fabbri, Cancelliera Aline Talleri Parti
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, rappresentato dal Procuratore federale Stefano Herold,
contro
A., difesa dall'avv. d'ufficio Gabriele Banfi,
e il terzo aggravato da atti procedurali
H., patrocinato dall’avv. Tuto Rossi,
Oggetto
Riciclaggio di denaro, falsità in documenti, risarcimento equivalente Rinvio da parte del Tribunale federale
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: S K .2 02 2.3
B. In data 28 aprile 2016 il procedimento penale è stato esteso anche nei confronti di D. per titolo di riciclaggio di denaro aggravato ai sensi dell’art. 305 bis n. 2 CP, di falsità in documenti giusta l’art. 251 n. 1 CP, nonché di infrazione alla Legge federale sugli stranieri, nello specifico, per titolo di inganno nei confronti delle autorità ex art. 118 cpv .1 LStr, e nei confronti di A., per falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP) e riciclaggio di denaro giusta l’art. 305 bis n. 1 CP (act. MPC 1.1.2 e segg.).
In seguito, il 28 dicembre 2016, il MPC ha esteso il procedimento penale nei confronti di B. pure per titolo di infrazione alla legge federale sugli stranieri, in particolare per titolo di inganno nei confronti delle autorità giusta l’art. 118 cpv. 1 LStr (act. MPC 1.1.7 e seg.).
C. In data 19 ottobre 2016 il MPC ha emanato nei confronti di A. un decreto d’accusa (act. MPC 3.1.41 e segg.), notificato il 7 novembre 2016 (act. MPC 3.1.61), nel quale l’accusata veniva riconosciuta autrice colpevole di ripetuto riciclaggio di denaro (art. 305 bis n. 1 CP), nonché di ripetuta falsità in documenti (art. 251 CP) e condannata ad una pena pecuniaria di 120 aliquote giornaliere di fr. 30.– cadauna, pena sospesa per un periodo di prova di due anni.
Tramite scritto di data 16 novembre 2016, A. ha impugnato il predetto decreto d’accusa (act. MPC 16.3.5).
D. Con atto d’accusa 25 agosto 2017, il MPC ha promosso l’accusa dinanzi alla Corte del Tribunale penale federale (in seguito: TPF) nei confronti di B. per titolo
all’imputata A. (act. SK.2017.44 129.920.2).
La Corte, preso atto dell’assenza dell’imputata A., regolarmente citata ai dibattimenti di primo grado, ha disgiunto il procedimento condotto nei suoi confronti (act. SK.2017.44 129.920.4), che ha quindi avuto un decorso separato. La procedura nei confronti di A. è stata registrata con il numero di ruolo SK.2017.71.
F. L’imputata si è regolarmente presentata ai pubblici dibattimenti, indetti a partire dal 4 marzo 2018 e svoltisi in data 4 e 5 marzo 2018.
G. In occasione dei pubblici dibattimenti, la Corte ha informato le parti di riservarsi, ex art. 344 CPP, di considerare il rimprovero di cui al capo 1.3.2 e sottocapi 1.3.2.1 e 1.3.2.2 (falsità in documenti) anche nell’ottica dell’ipotesi di riciclaggio di denaro, di cui all’art. 305 bis CP.
H. Con sentenza del 27 marzo 2018, la Corte penale del TPF ha riconosciuto A. autrice colpevole di ripetuto riciclaggio di denaro (art. 305 bis n. 1 CP), in relazione ai capi d’accusa 1.3.1.19 – 1.3.1.22, 1.3.1.24 – 1.3.1.27, nonché 1.3.2 e sottocapi 1.3.2.1 e 1.3.2.2 (come da estensione di cui alla lett. G supra) come pure di falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP), in relazione al capo d’accusa 1.3.2 e sottocapi 1.3.2.1 e 1.3.2.2, prosciogliendola per contro dai capi d’accusa 1.3.1.23 e 1.3.1.28 (concernenti le chiusure di due conti e considerati nei capi d’accusa 1.3.1.21 e 1.3.1.27). Il procedimento è stato invece abbandonato in relazione ai capi d’accusa 1.3.1.1 – 1.3.1.18 per intervenuta prescrizione dell’azione penale.
A. è stata condannata ad una pena detentiva di due anni, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di anni due e ad un risarcimento equivalente a favore della Confederazione pari a EUR 110'000.– (art. 71 CP), oltre che al pagamento delle spese procedurali in ragione di fr. 8'000.–. La retribuzione del difensore d’ufficio avv. Gabriele Banfi è stata fissata in fr. 38'816.90 (IVA inclusa), importo a carico della Confederazione. A. è stata parimenti condannata, in ossequio all’art. 135 cpv. 4 lett. a CPP, al rimborso alla
I. Contro tale giudizio, A. si è aggravata dinanzi al Tribunale federale con un ricorso in materia penale, postulando il suo proscioglimento e l’annullamento della “confisca” [recte: del risarcimento equivalente]. La domanda di conferimento dell’effetto sospensivo, presentata contestualmente al ricorso in materia penale, è stata respinta con decreto presidenziale del 3 ottobre 2018.
J. Con sentenza 6B_917/2018 del 13 gennaio 2022 (in seguito: sentenza 6B_917/2018), il Tribunale federale ha accolto parzialmente il gravame di A., annullando la sentenza impugnata e disponendo il rinvio della causa al TPF, affinché “dopo avere prosciolto l’imputata dall’accusa di riciclaggio di denaro riferita ai formulari A (capi d’accusa 1.3.2.1 e 1.3.2.2), si pronunci nuovamente sul risarcimento equivalente, la pena, le spese e gli indennizzi”.
K. A seguito del rinvio da parte del Tribunale federale, la Corte penale del TPF ha aperto un nuovo procedimento, rubricato sub. SK.2022.3.
L. Mediante missiva dell’8 giugno 2022, la Corte ha invitato le parti a presentare eventuali istanze probatorie, indicando nel contempo le prove che sarebbero state assunte d’ufficio (act. SK 130.400.1 e seg.). Con lettera del 27 giugno 2022 il MPC ha comunicato di non formulare richieste di prove (act. SK. 130.510.1), mentre il difensore di A. ha richiesto, mediante scritto di data 14 luglio 2022, l’audizione di H. (act. SK 130.521.4). La Direzione della procedura ha decretato, in data 29 dicembre 2022, l’acquisizione agli atti dell’incartamento delle cause SK.2017.44 e 2017.71, dell’estratto attuale del casellario giudiziale svizzero e italiano dell’imputata e del formulario concernente la sua situazione personale e patrimoniale attuale. La Direzione della procedura ha parimenti ordinato l’audizione, in qualità di persona informata sui fatti, di H. (act. SK 130.400.5 e seg.). A tal fine è stata inviata in data 29 dicembre 2022 alle competenti autorità italiane una richiesta di assistenza giudiziaria internazionale, trovandosi quest’ultimo in stato di detenzione presso la Casa di reclusione di U. (PI – Italia; act. SK 130.662.1 e segg.). Inoltre, in data 12 gennaio (act. SK 130.621.1 e seg.), la Presidente del Collegio ha informato il patrocinatore di H. della possibilità che quest’ultimo, nell’ambito del procedimento a carico di A., potesse essere un terzo aggravato da atti procedurali ex art. 105 cpv. 1 lett. f CPP. Ciò, a seguito di quanto indicato nella sentenza di rinvio 6B_917/2018 dell’Alta Corte (consid. 6.2 ultimo paragrafo).
In data 27 febbraio 2023, il MPC ha comunicato di non avere questioni pregiudiziali da sollevare al dibattimento (act. SK. 130.510.3).
Con lettera del 17 marzo 2023 (act. SK 130.521.8 e segg.), l’avv. Banfi ha sollevato quali questioni pregiudiziali (v. infra consid. II.4): – il mantenimento di tutte le questioni pregiudiziali già sottoposte alla precedente Corte, comprendente parimenti la richiesta di estromissione dall’incarto dei verbali di interrogatorio eseguiti in assenza del patrocinatore di A., considerati dalla difesa non validi, con rinvio alle motivazioni di cui al verbale del dibattimento SK.2017.71 e relativo allegato (act. SK.2017.71 p. 130.920.6 e segg.); – la richiesta di sapere se l’audizione di H. avrebbe potuto vertere anche sulla provenienza del denaro confluito sul conto P., rispettivamente sulla questione afferente al dolo eventuale o se invece tali argomenti esulavano dal rinvio del Tribunale federale. N. I dibattimenti hanno avuto luogo in data 29 e 30 marzo 2023; l’imputata si è regolarmente presentata in aula. L’avvocato di H. ha presenziato unicamente al dibattimento del 30 marzo 2023, come da egli comunicato con e-mail del 29 marzo 2023 (act. SK 130.621.7).
O. In esito al dibattimento le parti hanno presentato le seguenti conclusioni:
O.1 Il MPC ha chiesto quanto segue:
– la condanna di A. per titolo di riciclaggio di denaro (capi d’accusa 1.3.1.19 – 1.3.1.22 e 1.3.1.24 – 1.3.1.27) e di falsità in documenti (capi d’accusa 1.3.2.1 e 1.3.2.2), in considerazione della violazione del principio di celerità e del lungo tempo trascorso, ad una pena di 18 (diciotto) mesi di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di anni 2 (due);
in via subordinata, la condanna a carico del terzo aggravato H. ad un risarcimento equivalente ex art. 71 CP per l’importo complessivo di EUR 110'000.–;
– la messa a carico di A. delle spese procedurali per un importo pari a fr. 6'400.– (corrispondente al grado di soccombenza innanzi al Tribunale federale, pari all’80% dell’importo di fr. 8'000.–, posto a suo carico dalla precedente Corte del TPF con sentenza SK.2017.71 del 27 marzo 2018);
– la compensazione di un eventuale indennizzo in favore di A. con le spese procedurali (art. 429 CPP e art. 442 cpv. 4 CPP).
O.2 La difesa di A. ha chiesto quanto segue:
– il proscioglimento dell’imputata dai capi d’accusa 1.3.2.1 e 1.3.2.2 per quanto attiene al reato di riciclaggio di denaro (art. 305 bis CP);
– la condanna a 30 aliquote giornaliere di fr. 30.– cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, nonché la pronuncia che il periodo di prova è già stato positivamente superato; – la reiezione della richiesta di risarcimento equivalente nei confronti di A.;
– il riconoscimento di un indennizzo di fr. 2'000.–, pari alle spese di viaggio ed alle spese legali che l’imputata ha dovuto sopportare; – la fissazione di un importo per le spese relative alla partecipazione alla difesa d’ufficio non superiore ai fr. 10'000.–; – la fissazione di un importo per le spese procedurali non superiore ai fr. 5'000.–; – il riconoscimento delle pretese del difensore d’ufficio, comprendenti le prestazioni effettuate a seguito del rinvio e quelle già decise nella sentenza della Corte del TPF (SK.2017.71).
O.3 Il patrocinatore di H. ha posto in rilievo quanto segue:
– il rimprovero al MPC di non avere indagato CC., quale figura centrale della vicenda;
– il ruolo di H., che risulta da un lato innocente in Svizzera e dall’altro condannato in Italia, in un procedimento che però non contempla la relazione bancaria oggetto del presente procedimento;
– la provenienza lecita del denaro pervenuto sul conto oggetto del procedimento in esame, in un periodo in cui H. non faceva parte dell’organizzazione criminale.
Si osserva che, il patrocinatore di H. non si è espresso sulla richiesta formulata dal MPC, in via subordinata, di ordinare a carico di quest’ultimo il risarcimento equivalente.
P. Il dispositivo della sentenza è stato letto in udienza pubblica in data 6 giugno 2023, con motivazione orale ai sensi dell’art. 84 cpv. 1 CPP, alla presenza dell’imputata. Il rappresentante di H., regolarmente citato, non si è presentato alla lettura della sentenza in udienza pubblica; il dispositivo della sentenza gli è stato quindi trasmesso per posta (act. SK 130.400.35).
Q. Con scritto del 13 giugno 2023 (act. SK.130.940.1) il MPC ha richiesto la motivazione della sentenza.
In data 16 giugno 2023 (act. SK.130.940.2) il patrocinatore di H. ha richiesto la motivazione della presente sentenza, annunciando nel contempo l’appello ai sensi dell’art. 338 cpv. 1 CPP contro la medesima.
R. Ulteriori precisazioni relative ai fatti saranno riportate, nella misura del necessario, nei considerandi che seguono.
10 - SK.2022.3 4.1 Quanto alle imputazioni di riciclaggio di denaro, l’Alta Corte ha confermato le conclusioni del TPF. Essa non ha in particolare ritenuto fondate le doglianze dell’insorgente, confermando in tal modo, gli accertamenti della Corte di prima istanza, la quale aveva stabilito che i valori confluiti sul conto P. erano di origine criminosa e da ricondurre alle immense liquidità generate dal narcotraffico commesso nell’ambito dell’organizzazione riconducibile a I., di cui i fratelli BB. e AA. facevano parte (v. sentenza 6B_917/2018 consid. 4.2.3). Per la Corte precedente, in effetti, l’alimentazione del conto P., costituita da versamenti per cassa per un importo globale superiore al miliardo di lire italiane nel periodo gennaio – agosto 1995, mal si conciliava con l’asserito versamento di risparmi conseguiti con l’autolavaggio o di neri fiscali. Il fatto che H. (reale proprietario economico dei fondi, secondo quanto dichiarato da A.), non avesse alcun potere dispositivo sul conto e che per contro, lo avesse la cognata S., moglie di AA., non poteva che supportare l’accertamento in punto alla provenienza dei valori, ritenuto altresì che BB., esponente di spicco del gruppo ‘ndranghetoso senza provata attività lecita, era associato alla società gerente l’autolavaggio e come questa di riflesso gravitasse attorno all’organizzazione capeggiata da I., le cui attività producevano, nel periodo antecedente e concomitante l’alimentazione del conto P., cospicue liquidità a seguito del narcotraffico. Eloquente era apparso pure il fatto che il periodo in cui si era constatata un’interruzione dell’alimentazione coincidesse con l’intervento degli inquirenti italiani nei confronti di I. (nel giugno 1995) rispettivamente di BB. e AA. (all’inizio del 1996), membri della cosca ‘ndranghetosa attiva nel narcotraffico. Di rilievo risultava anche la circostanza che dal conto P. venivano effettuati i pagamenti dei premi per le polizze assicurative da P. in favore di BB. e AA. Infine, i tribunali italiani hanno accertato che BB. e AA. non esercitavano alcuna attività lecita, ma appartenevano al consesso criminale votato al narcotraffico, da cui scaturivano cospicui guadagni di cui solo una minima parte ha potuto essere confiscata (v. sentenza 6B_917/2018 consid. 4.2). 4.2 Del pari, gli accertamenti della Corte del TPF a supporto della condanna dell’imputata per titolo di ripetuta falsità di documenti (di cui ai capi d’accusa 1.3.2.1 e 1.3.2.2), hanno trovato tutela presso il Tribunale federale, che ha dunque rigettato le censure di arbitrio sollevate da A. in punto a siffatto reato (consid. 5). 4.3 Per quanto attiene all’ipotesi di riciclaggio di denaro, ex art. 305 bis n. 1 CP, per i medesimi capi d’accusa (1.3.2.1 e 1.3.2.2), oggetto di estensione dell’accusa da parte della precedente Corte (v. supra Fatti G), il Tribunale federale ha per contro ritenuto che, condannando l’imputata per titolo di riciclaggio di denaro, il TPF abbia violato l’art. 305 bis CP (v. sentenza 6B_917/2018 consid.4.4) e che essa debba essere prosciolta dal reato in parola (v. supra Fatti J).
11 - SK.2022.3 4.4 Il Tribunale federale ha parimenti accolto, infine, la censura sollevata da A. in relazione alla condanna al risarcimento equivalente per la somma complessiva di EUR 110'000.–. Pur ritenendo dati i presupposti per ordinare tale misura, avendo i valori patrimoniali del conto P. origine criminosa e costituendo dei valori riciclati ed essendo pacifici i due prelievi a contanti dal conto P. per un importo complessivo di EUR 110'000.–, somma di cui non è stata contestata la non più reperibilità, l’Alta Corte ha considerato che la precedente Corte del TPF è stata troppo laconica sulla questione, ritenendo incomprensibile per quale motivo essa si sia scostata da quanto affermato da A., ovvero di avere consegnato il denaro prelevato al marito, circostanza ribadita pure nell’arringa difensiva. In altre parole, per il Tribunale federale, la precedente Corte si è limitata a rilevare che i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non fossero più reperibili, ma non ha preso posizione su quanto addotto da A., nonostante la sua potenziale rilevanza per l’applicazione dell’art. 71 CP, segnatamente per determinare se il risarcimento equivalente dovesse essere ordinato nei confronti di A. (malgrado tutto) o di un terzo. Da qui la violazione del diritto di essere sentito ed il conseguente rinvio per nuova pronuncia (v. sentenza 6B_917/2018 consid.6.2). 4.5 Alla luce dei considerandi che precedono, il Tribunale federale ha dunque rinviato la causa al TPF affinché procedesse ad una nuova commisurazione della pena, che doveva tenere conto del fatto che è venuta a cadere la condanna per titolo di riciclaggio con riferimento ai capi d’accusa 1.3.2.1 e 1.3.2.2 e della violazione del principio di celerità, intercorsa nelle more del ricorso presso l’Alta Corte, dovendosi il TPF pronunciare nuovamente anche sulle spese e gli indennizzi. 4.6 Ne deriva che compito di questa Corte è quello di procedere al proscioglimento di A. dall’accusa di riciclaggio di denaro riferita ai formulari A (capi d’accusa 1.3.2.1 e 1.3.2.2) e di pronunciarsi nuovamente sul risarcimento equivalente, sulla pena (tenendo conto della violazione del principio di celerità), sulle spese e gli indennizzi. Le condanne per i capi d’accusa da 1.3.1.19 a 1.3.1.22 e da 1.3.1.24 a 1.3.1.27 (riciclaggio di denaro), nonché per il capo d’accusa 1.3.2 e sottocapi 1.3.2.1 e 1.3.2.2 (falsità in documenti), come pure i proscioglimenti e gli abbandoni sono, per contro, divenuti definitivi. Il dispositivo della sentenza SK.2017.71 deve inoltre essere ripreso integralmente, nella presente pronuncia, per quanto attiene a quei punti che non sono stati annullati dalla sentenza del Tribunale federale 6B_917/2018 e che non sono toccati dal rinvio. Per la motivazione di dette parti immutate si rimanda alla sentenza SK.2017.71.
12 - SK.2022.3 II. Sulle questioni formali
13 - SK.2022.3 pag. 1473). Qualora la condotta fosse punibile sia in virtù delle previgenti legislazioni che di quella in vigore, bisognerebbe comparare le differenti sanzioni contemplate nella vecchia e nella nuova legge, la pena massima comminabile essendo tuttavia di rilevanza decisiva (DTF 135 IV 113 consid. 2.2). Il nuovo diritto trova applicazione se obiettivamente esso comporta un miglioramento della posizione del condannato (principio dell’obiettività), a prescindere quindi dalle percezioni soggettive di quest’ultimo (DTF 114 IV 1 consid. 2a; sentenza del Tribunale federale 6B_202/2007 del 13 maggio 2008 consid. 3.2). In ossequio al principio dell’alternatività, il vecchio ed il nuovo diritto non possono venire combinati (sentenza del Tribunale federale 6B_312/2007 del 15 maggio 2008 consid. 4.3). In questo senso, non si può ad esempio applicare per il medesimo fatto, da un lato, il vecchio diritto per determinare l’infrazione commessa e, dall’altro, quello nuovo per decidere le modalità della pena inflitta. Se entrambi i diritti portano allo stesso risultato, si applica il vecchio diritto (DTF 134 IV 82 consid. 6.2; 126 IV 5 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale 6B_442/2012 dell’11 marzo 2013 consid. 3.1). Unicamente le disposizioni di diritto materiale seguono il principio della lex mitior, le norme di procedura essendo rette dal principio tempus regis actum, che le rende applicabili sin dalla loro entrata in vigore (DTF 117 IV 369 consid. 4d). 2.4 Nel caso di specie, la Corte è chiamata, fra l’altro, a statuire nuovamente sulla pena e sul risarcimento equivalente riferito a due prelevamenti di denaro avvenuti il 31 maggio 2012 e il 26 giugno 2012, per i quali A. è già stata condannata in via definitiva per riciclaggio di denaro. Avendo alcune disposizioni legali applicabili alla presente fattispecie subito delle modifiche dal momento in cui sarebbero avvenuti i fatti che hanno condotto alla pronuncia del risarcimento equivalente, occorre verificare il rispetto del principio della lex mitior, ossia quale sia il diritto più favorevole all’imputata. 2.5 Per quanto attiene al termine di prescrizione, l’attuale art. 97 cpv. 1 CP prevede che l’azione penale si prescrive in quindici anni se la pena massima è una pena detentiva superiore a tre anni; in dieci anni se per il reato è comminata una pena detentiva sino a tre anni; e in sette anni se la pena massima comminata è un’altra pena. La novella legislativa, tendente al prolungamento dei termini di prescrizione, è in vigore dal 1°gennaio 2014. Secondo il diritto previgente, in vigore fino al 31 dicembre 2013, l’azione penale si prescriveva in quindici anni, se per il reato era comminata una pena detentiva superiore a tre anni; in sette anni, se per il reato era comminata un’altra pena (vart. 97 cpv. 1 lett. b, c CP). Non essendo la nuova normativa più favorevole all’imputato, nel caso di specie, trova applicazione quella vigente fino al 31 dicembre 2013. L’esame della prescrizione sarà oggetto del considerando II.3 infra.
14 - SK.2022.3 2.6 La questione del principio della lex mitior si pone anche con riguardo al diritto sanzionatorio, dovendosi questa Corte pronunciare nuovamente parimenti sulla pena. Il 1°gennaio 2018 è entrata in vigore la revisione del diritto sanzionatorio del Codice penale (RU 2016 1249; FF 2012 4181). Tale normativa si prefiggeva, da un lato, di ridurre la molteplicità delle sanzioni possibili – il lavoro di pubblica utilità ha cessato infatti di essere considerato una pena a sé stante divenendo una forma di esecuzione – e, dall’altro, di ripristinare in parte le pene detentive di breve durata (FF 2012 4193). Nella presente fattispecie, occorrerà dunque determinare quale sia il diritto più favorevole all’imputata, analisi che può avvenire unicamente nell’ambito della concreta commisurazione della pena e che viene pertanto rinviata allo specifico considerando (infra consid. VI).
16 - SK.2022.3 4.2.2 Il patrocinatore di H., presente al dibattimento unicamente in data 30 marzo 2023, non ha preso posizione sulle questioni sollevate in data 29 marzo 2023 dalla difesa di A. 4.3 La Corte si è pronunciata come segue in merito alle questioni pregiudiziali ed all’istanza sulle prove: – sulle questioni pregiudiziali già sollevate nel procedimento precedente: la richiesta è stata respinta, trattandosi di questioni già avanzate nei procedimenti SK.2017.44 e SK.2017.71 e respinte dalla precedente Corte durante il dibattimento SK.2017.71, alle cui motivazioni si rinvia (verbale dibattimentale SK.2017.71 act. SK.2017.71 p. 130.920.6 e segg.); questa Corte ha ritenuto che le questioni pregiudiziali sollevate non risultavano in ogni caso pertinenti e neppure sufficientemente motivate ai fini dell’oggetto in discussione al dibattimento; – sulla richiesta contenuta nelle questioni pregiudiziali sollevate dalla difesa di A. e concernente l’estromissione dall’incarto dei verbali di interrogatorio esperiti in assenza del patrocinatore di A. e considerati dalla difesa non validi, la Corte ha ritenuto che la stessa sarebbe stata valutata dal Collegio giudicante, se del caso, fra le questioni di merito; – sulla questione concernente le domande da sottoporre a H., la Corte ha precisato di essere tenuta a formulare un nuovo giudizio ed a statuire unicamente sulle questioni concernenti il perimetro delineato dal Tribunale federale con la sentenza di rinvio 6B_917/2018, noto alle parti. Pertanto l’interrogatorio di H. doveva vertere sull’oggetto che l’attuale Corte è chiamata a dirimere. In proposito la Corte ha pure ricordato che il diritto di porre delle domande alla persona interrogata non è illimitato; in virtù del suo compito di garantire uno svolgimento del procedimento appropriato e conforme alla legge, chi dirige il procedimento ha la facoltà (e il dovere) di non ammettere talune domande, ad esempio quelle indebite o non pertinenti alla causa. La direzione del procedimento ha non solo il diritto, ma l’obbligo di vegliare sul corretto svolgimento dell’audizione, informando dunque le parti che la Direzione della procedura può, se del caso, vietare determinate domande, segnatamente le domande suggestive, retoriche o senza legame con i fatti (sentenza del Tribunale federale 6B_1294/2015 consid. 4); – in merito all’istanza probatoria, la stessa è stata respinta, trattandosi anche in questo caso di prove già richieste nei procedimenti SK.2017.44 e SK.2017.71 e respinte dalla precedente Corte mediante decreto del 25 ottobre 2018 (act. SK.2017.44 p. 129.280.3-13), e ancora durante il dibattimento SK.2017.71, alle cui motivazioni si rinvia (verbale
17 - SK.2022.3 dibattimentale SK.2017.71 act. SK.2017.71 p. 130.920.16-19). La Corte non ha omesso di rilevare che l’istanza di prove è stata parimenti sottoposta al Tribunale federale in sede di ricorso e che, dopo averle esaminate, l’Alta Corte le ha interamente respinte. Le prove richieste non risultavano in ogni caso pertinenti ai fini dell’oggetto in discussione al dibattimento. III. Considerazioni generali sul contesto giudiziario
1.1 Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l’autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale (art. 70 cpv. 1 CP). La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquistato i valori patrimoniali ignorando i fatti che l’avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa (art. 70 cpv. 2 CP). Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca (art. 70 cpv. 3 CP). Se l’importo dei valori sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere ad una stima (art. 70 cpv. 5 CP). 1.2 È considerato un terzo ai sensi dell’art. 70 cpv. 2 CP, qualsiasi persona (fisica o giuridica) che non ha partecipato in maniera penalmente rilevante al reato e che
1.4 La confisca dei valori patrimoniali in relazione con un reato ha carattere repressivo: ha lo scopo di impedire che il reo profitti dell’infrazione da lui commessa, evitando in tal senso che il crimine paghi (DTF 145 IV 237 consid. 3.2.1; 106 IV 336 consid. 3b/aa; 104 IV 228 consid. 6b). Costituisce prodotto di reato ogni valore in relazione diretta ed immediata con il reato stesso. Quando il prodotto originale dell’infrazione è costituito da valori propri a circolare, quali biglietti di banca o moneta scritturale, ed è trasformato in più riprese, esso resta confiscabile fino a che la sua traccia documentaria (“paper trail”) può essere ricostruita in maniera tale da stabilire il legame con l’infrazione (DTF 129 II 453 consid. 4.1; sentenza del Tribunale federale 1B_185/2007 del 30 novembre 2007 consid. 9). In questo senso la conversione di una somma di denaro in un’altra valuta o in carte valori non fa ostacolo alla confisca (DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MOZOUR/RODIGARI, Code pénal, Petit commentaire, 2a ediz., 2017, n. 7 ad art. 70 CP). 1.5 Quando dunque il vantaggio illecito deve essere confiscato, ma i valori patrimoniali non sono più disponibili (poiché sono stati consumati, dissimulati o alienati), il giudice ordina il rimpiazzo attraverso un credito compensatorio in favore dello Stato, per un importo equivalente (HIRSIG-VOUILLOZ, op. cit., n. 1 ad art. 71 CP). Scopo del risarcimento equivalente è quello di evitare che la persona che ha già utilizzato o disposto dei valori patrimoniali si ritrovi in una posizione migliore
21 - SK.2022.3 rispetto a quella che li ha ancora a sua disposizione (HIRSIG-VOUILLOZ, op. cit., n. 1 ad art. 71 CP). In linea di principio, dunque, l’entità di questo risarcimento corrisponde ai valori patrimoniali che sono stati ottenuti con atti penalmente rilevanti e che sarebbero oggetto di una misura di confisca se fossero ancora disponibili (DTF 144 IV 1 consid. 4.2.4; 140 IV 57 consid. 4.1.2). Il risarcimento equivalente, così come la confisca, non costituisce una forma di riparazione del danno (HIRSIG-VOUILLOZ, op. cit., n. 3 ad art. 71 CP). Affinché il risarcimento equivalente possa essere pronunciato, occorre che i valori (quale prodotto dell’infrazione) siano confiscabili. Le condizioni della confisca devono essere adempiute, con l’unica differenza che i valori che dovrebbero essere confiscati, non sono più disponibili (HIRSIG-VOUILLOZ, op. cit., n. 4 ad art. 71 CP). In base all’art. 71 cpv. 1 seconda frase, dal momento che le condizioni per una confisca dei valori presso un terzo risultano adempiute, risultano date anche le condizioni per ordinare il risarcimento equivalente, nel caso in cui il terzo si è disfatto dei valori. Un risarcimento equivalente deve essere ordinato in tutti i casi nei confronti dell’acquirente in malafede, mentre non potrà essere ordinato nel caso in cui il terzo è in buona fede, a meno che la controprestazione fornita sia, come visto, inadeguata o la misura risulti eccessivamente severa (HIRSIG- VOUILLOZ, op. cit., n. 17 ad art. 71 CP). La solidarietà è esclusa e ogni partecipante risponde per la parte che ha ricevuto (HIRSIG-VOUILLOZ, op. cit., n. 18 ad art. 71 CP). Il sequestro previsto all’art. 71 cpv. 3 CP ha per obbiettivo quello di evitare che il debitore del risarcimento disponga dei suoi beni e si sottragga così all’azione futura del creditore. Occorre che vi siano indizi sufficienti che portino al sospetto che i valori patrimoniali siano serviti a commettere un’infrazione o ne siano il prodotto, sia che le infrazioni siano state commesse dal detentore, sia da un terzo (HIRSIG-VOUILLOZ, op. cit., n. 20a ad art. 71 CP). Secondo la giurisprudenza, i valori patrimoniali riciclati, o in corso di riciclaggio, sono considerati come il risultato di un reato di riciclaggio di denaro giusta l’art. 305 bis CP. Difatti, una volta riciclato, il denaro sporco può essere investito o inserito nell’economia legale e questa possibilità di utilizzare il denaro ottenuto illegalmente costituisce un evidente vantaggio pecuniario che risulta direttamente dall’infrazione di riciclaggio di denaro. I valori patrimoniali riciclati, o in corso di riciclaggio, sono pertanto confiscabili in quanto tali, a prescindere dal reato da cui traggono origine. Ne segue che il denaro riciclato, o in corso di riciclaggio, costituisce il prodotto di un nuovo reato, ovvero il riciclaggio di denaro, ai sensi dell’art. 70 cpv. 1 CP. Lo stesso dicasi della retribuzione del riciclatore (sentenza 6B_67/2019 del 16 dicembre 2020 consid. 5.8.2).
22 - SK.2022.3
26 - SK.2022.3 cessa infatti di essere considerato una pena a sé stante divenendo una forma di esecuzione – e, dall’altro, di ripristinare in parte le pene detentive di breve durata (FF 2012 4193). 2.1 Con mente alla pena detentiva, con la revisione è stata reintrodotta la possibilità per il giudice di pronunciare pene detentive di breve durata – meno di sei mesi – con o senza la condizionale. La durata minima della pena detentiva inoltre è stata fissata in tre giorni, salvo per pene detentive pronunciate in sostituzione di una pena pecuniaria (art. 36 CP) o di una multa (art. 106 CP) non pagate (art. 40 cpv. 1 CP). Le condizioni per pronunciare una pena detentiva in luogo di una pena pecuniaria sono inoltre state codificate all’art. 41 CP. 2.2 Per quanto attiene alla pena pecuniaria, con la revisione, l’ammontare delle aliquote giornaliere è stato limitato a un minimo di tre aliquote e un massimo di 180 aliquote (art. 34 cpv. 1 CP), mentre il diritto previgente prevedeva un massimo di 360 aliquote (vart. 34 cpv. 1 CP) e il minimo – non regolamentato dalla legge – era di una aliquota giornaliera (NICOLAS QUELOZ, Commentaire romand, op. cit., n. 2 ad art. 34-41 CP). L’importo dell’aliquota giornaliera – precedentemente non regolamentato dalla legge – è stato fissato in fr. 30.– con la possibilità di ridurlo eccezionalmente fino a fr. 10.–, mentre l’importo massimo di fr. 3’000.– ad aliquota è rimasto invariato (vart. 34 cpv. 2 CP e art. 34 cpv. 2 CP). 2.3 Il diritto previgente prevedeva la sospensione condizionale delle pene pecuniarie, del lavoro di pubblica utilità e delle pene detentive della durata di sei mesi a due anni (vart. 42 cpv. 1 CP), mentre il nuovo diritto prevede la sospensione delle pene pecuniarie e delle pene detentive di durata non superiore a due anni (art. 42 cpv. 1 CP). Secondo la nuova normativa il giudice non può più cumulare a una pena condizionalmente sospesa una pena pecuniaria senza condizionale; la possibilità di cumulare una multa resta invece intatta (vart. 42 cpv. 4 CP e art. 42 cpv. 4 CP). 2.4 Con la revisione è stata soppressa la possibilità di sospendere parzialmente l’esecuzione della pena pecuniaria (art. 43 cpv. 1 CP). Ai sensi del nuovo art. 43 CP, il giudice può dunque sospendere parzialmente l’esecuzione di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell’autore, mentre il diritto previgente permetteva di sospendere parzialmente l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di un anno a tre anni se
27 - SK.2022.3 necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell’autore (vart. 43 cpv. 2 CP). 2.5 I reati per i quali A. viene riconosciuta autrice colpevole, sono stati commessi nel periodo maggio 2012 – agosto 2013, ovvero prima del 1° gennaio 2018; occorre pertanto esaminare quale sia il diritto sanzionatorio applicabile in concreto. Alla luce di quanto sopra, e come si vedrà nel caso concreto, tenuto conto dei reati rimproverati ad A., la Corte ritiene che il previgente regime sanzionatorio sia indubbiamente più favorevole all’imputata rispetto alla vigente normativa; difatti, le nuove disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2018 hanno introdotto le pene detentive di breve durata, nonché limitato le pene pecuniarie da un minimo di 3 aliquote ad un massimo di 180, introducendo altresì un importo minimo per l’aliquota giornaliera. Elementi, quelli appena citati, che non risultano essere più favorevoli all’autore, rispetto alla normativa previgente, ritenuto altresì che le differenze tra il vecchio e il nuovo diritto in merito alla sospensione condizionale della pena di cui all’art. 42 cpv. 1 CP non hanno alcun influsso nel caso concreto. 2.6 Conseguentemente, alla presente fattispecie si deve applicare il regime sanzionatorio previgente, ossia quello vigente all’epoca dei fatti imputati ad A.
3.1 Secondo l’art. 47 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (cpv. 1); la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione (cpv. 2). Questa norma conferisce al giudice un ampio potere di apprezzamento. In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (“Tatkomponenten”). In questo ambito, va considerato, sotto il profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell’offesa (“objektive Tatkomponenten”), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del diritto applicabile prima del 1° gennaio 2007 designava con le espressioni “risultato dell’attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1). Vanno, poi, considerati, sotto il profilo soggettivo (“Tatverschulden”), i moventi e gli obiettivi perseguiti – che corrispondono ai motivi a delinquere del diritto vigente fino al 31 dicembre 2006 (art. 63 vCP) – e la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell’autore di decidersi a favore della legalità e contro l’illegalità nonché l’intensità della volontà
28 - SK.2022.3 delinquenziale (DTF 127 IV 101 consid. 2a; sentenze del Tribunale federale 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid 2.1). In relazione alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un’attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; sentenza del Tribunale federale 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (“Gesamtverschulden”), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come disposto dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal Tribunale federale (DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (“Täterkomponenten”), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale (confessione, collaborazione all’inchiesta, pentimento, presa di coscienza della propria colpa) così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 141 IV 61 consid. 6.1.1; 136 IV 55 consid. 5.7; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid 6.1; sentenze del Tribunale federale 6B_759/2011 del 19 aprile 2012 consid. 1.1; 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; v. anche 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5). 3.2 Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, se per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata, ritenuto che non è possibile, tuttavia, aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata per tale reato, e che il giudice è in ogni caso vincolato al massimo legale del genere di pena (art. 49 cpv. 1 CP). La pronuncia di una pena unica in applicazione del principio dell’inasprimento è possibile unicamente ove il giudice irroghi, nel caso concreto, pene dello stesso genere per ognuna delle norme violate; non basta che le disposizioni penali applicabili comminino (parzialmente) pene dello stesso genere (v. a questo proposito DTF 144 IV 217 consid. 3 e segg.). Il reato più grave è quello per il quale la legge commina la pena più grave, non quello che, date le circostanze del caso, appare come il più grave dal profilo della colpevolezza (DTF 93 IV 7 consid. 2b). La determinazione della pena complessiva ex art. 49 cpv. 1 CP presuppone, secondo la giurisprudenza, anzitutto la delimitazione della cornice edittale per il reato più grave, per poi procedere, entro detta cornice, con la fissazione della pena di base per l’infrazione più grave. Dopodiché occorre, in forza del principio
29 - SK.2022.3 del cumulo giuridico, procedere all’adeguato aumento della pena di base sulla scorta degli altri reati. In altre parole, il giudice deve, in un primo tempo, e in considerazione dell’insieme delle circostanze aggravanti così come attenuanti, determinare mentalmente la pena di base per il reato più grave. In un secondo tempo, il giudice deve adeguatamente aumentare, in considerazione delle ulteriori infrazioni, la pena, al fine di fissare una pena complessiva, fermo restando il fatto che, anche in questo secondo stadio, si dovrà tener conto delle circostanze aggravanti e attenuanti peculiari alle infrazioni in parola (sentenze del Tribunale federale 6B_405/2011 e 6B_406/2011 del 24 gennaio 2012 consid. 5.4; 6B_1048/2010 del 6 giugno 2011 consid. 3.1; 6B_865/2009 del 25 marzo 2010 consid. 1.2.2; 6B_297/2009 del 14 agosto 2009 consid. 3.3.1; 6B_579/2008 del 27 dicembre 2008 consid. 4.2.2, con rinvii). Se vi è concorso di reati il giudice ha l’obbligo d’aggravare la pena (DTF 103 IV 225). La pronuncia di una pena unitaria, intesa come considerazione complessiva di tutte le infrazioni da giudicare, non è possibile (DTF 144 IV 217 consid. 3.5; sentenza del Tribunale federale 6B_559/2018 del 26 ottobre 2018 consid. 1.4). Tuttavia, allorquando le differenti infrazioni sono strettamente collegate tra loro sia dal punto di vista materiale che temporale, in maniera tale da non poterle distinguere e giudicare separatamente, il giudice non viola il diritto federale se fissa globalmente la pena senza determinare una pena ipotetica per ogni singola infrazione (DTF 144 IV 217 consid. 2.4 e 4.3; sentenze del Tribunale federale 6B_523/2018 del 23 agosto 2018 consid. 1.2.2; 6B_1216/2017 dell’11 giugno 2018 consid. 1.1.1). 3.3 Giusta l’art. 50 CP, il giudice deve indicare nella sua decisione quali elementi, relativi al reato e al suo autore, sono stati presi in considerazione per la commisurazione della pena e la loro ponderazione. Il giudice non è obbligato ad esprimere in cifre o in percentuali l’importanza attribuita a ciascuno degli elementi citati, ma la motivazione del giudizio deve permettere alle parti e all’autorità di ricorso di seguire il ragionamento che l’ha condotto ad adottare il quantum di pena pronunciato (DTF 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 3.6). Il giudice può omettere di menzionare elementi che, senza abuso del potere di apprezzamento, gli paiono non pertinenti o di importanza minore. La motivazione deve tuttavia fornire una giustificazione per la pena irrogata e permettere di seguire il ragionamento del giudice (DTF 127 IV 101 consid. 2c). Se le motivazioni fornite nella sentenza non permettono tale verifica, la condanna deve in principio essere annullata (sentenza del Tribunale federale 6B_207/2007 del 6 marzo 2007 consid. 4.2.3). Le circostanze aggravanti o attenuanti che giustificano l’estensione al rialzo o al ribasso del quadro normativo non possono nuovamente stabilire, nell’ambito del quadro normativo esteso, l’aggravamento o l’attenuazione della pena. La motivazione deve quindi evidenziare in che misura tali circostanze si realizzano
30 - SK.2022.3 nel caso concreto e come esse influenzino la pena inflitta (DTF 118 IV 342 consid. 2b p. 347. 3.4 Giusta l’art. 48 CP lett. e CP, il giudice attenua la pena se questa ha manifestamente perso di senso visto il tempo trascorso dal reato e da allora l’autore ha tenuto una buona condotta. Questa circostanza attenuante è in ogni caso data se sono trascorsi i due terzi del termine di prescrizione dell’azione penale (DTF 132 IV 1 consid. 6.2). Se attenua la pena, il giudice non è vincolato alla pena minima comminata (art. 48a cpv. 1 CP) e può pronunciare una pena di genere diverso da quello comminato, ma è vincolato al massimo e al minimo legali di ciascun genere di pena (art. 48a cpv. 2 CP). 3.5 Il principio di celerità è garantito all’art. 5 CPP e dispone che le autorità penali avviano senza indugio i procedimenti penali e li portano a termine in tempi ragionevoli, senza ritardi ingiustificati. Tale massima costituisce una componente del divieto del diniego di giustizia e della garanzia ad un processo equo ai sensi degli art. 6 n. 1 CEDU, 14 n. 3 lett. c Patto ONU II e 29 cpv. 1 Cost. La questione a sapere se, in una determinata fattispecie, il principio di celerità sia rispettato, non deve essere affrontata in maniera astratta, bensì nel contesto di un apprezzamento globale degli elementi a disposizione dell’autorità giudicante in un caso concreto. Tre criteri, derivanti dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e ripresi dal Tribunale federale (DTF 130 I 312 consid. 5.2), permettono di meglio effettuare la valutazione: la complessità del caso, l’attitudine dell’accusato e la conduzione del procedimento da parte delle competenti autorità istruttorie e giudicanti (HOTTELIER, Commentaire romand, 2a ediz. 2019, n. 12 ad art. 5 CPP). Secondo la giurisprudenza dell’Alta Corte, la violazione del principio di celerità può avere come conseguenze la diminuzione della pena, l’estinzione dell’azione penale per intervenuta prescrizione, l’esenzione della pena per l’imputato riconosciuto colpevole e, quale ultima ratio, l’emanazione di un decreto di abbandono (DTF 143 IV 49; sentenze del Tribunale federale 6B_203/2019 del 10 aprile 2019 consid. 3.1; 6B_556/2017 del 15 marzo 2018 consid. 3.1; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénal, Petit commentaire, 2a ediz. 2016, n. 13 ad art. 5 CPP). 3.6 Occorre pertanto determinare la colpa dell’imputata in funzione delle circostanze legate ai fatti commessi (“Tatkomponenten”), valutando dapprima le circostanze oggettive del reato di cui rispondono (“obiektive Tatkomponenten”) e passando, poi, ad esaminare gli aspetti soggettivi del reato (“Tatverschulden”). Soltanto dopo la determinazione dell’intensità della colpa in relazione al reato e la determinazione della pena ad essa adeguata, vanno considerate – a ponderazione attenuante od aggravante della pena così determinata – le circostanze personali legate all’autore (“Täterkomponente”).
31 - SK.2022.3 In caso di concorso di reati, le componenti legate all’autore (art. 47 cpv. 1 CP) – che non sono direttamente riconducibili allo specifico reato – sono da esaminare solo una volta, dopo la determinazione della pena ipotetica complessiva per tutti i reati (sentenze del Tribunale federale 6B_105/2015 del 13 gennaio 2016 consid. 1.4.2; 6B_375/2014 del 28 agosto 2014 consid. 2.6; 6B_466/2013 del 25 luglio 2013 consid. 2.3.2). 3.7 Il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti (art. 42 cpv. 1 CP). Ai sensi dell’art. 44 CP, se il giudice sospende del tutto o in parte l’esecuzione della pena, al condannato è impartito un periodo di prova da due a cinque anni (cpv. 1). Per la durata del periodo di prova, il giudice può ordinare un’assistenza riabilitativa e impartire norme di condotta (cpv. 2).
4.1 Il MPC, tenuto conto della violazione del principio di celerità e del lungo tempo trascorso, ha chiesto la condanna dell’imputata per titolo di riciclaggio di denaro (capi d’accusa 1.3.1.19 – 1.3.1.22 e 1.3.1.24 – 1.3.1.27) e di falsità in documenti (capi d’accusa 1.3.2.1 e 1.3.2.2), ad una pena di 18 (diciotto) mesi di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di anni 2 (due), oltre alla condanna a suo carico ed in via ordinaria ad un risarcimento equivalente di EUR 110'000.- (v. verbale dibattimentale act. SK 130.720.10). La difesa di A. ha richiesto il proscioglimento dell’imputata dal reato di riciclaggio di denaro per i capi d’accusa 1.3.2.1 e 1.3.2.2 e la condanna a 30 aliquote giornaliere di fr. 30.– cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, nonché la pronuncia che il periodo di prova è già stato positivamente superato. La difesa ha inoltre respinto la richiesta di risarcimento equivalente (v. verbale dibattimentale act. SK 130.720.010). 4.2 A. è stata ritenuta colpevole di ripetuto riciclaggio di denaro (art. 305 bis cpv. 1 CP) e di ripetuta falsità in documenti (art. 251 CP). 5. Il reato di falsità in documenti ai sensi dell’art. 251 n. 1 CP è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. La sanzione prevista per il reato di riciclaggio di denaro ex art. 305 bis n. 1 CP è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. 6. In concreto, nel quadro dell’esame di cui all’art. 49 cpv. 1 CP, il reato più grave è quello di falsità in documenti; la cornice edittale di questo reato costituisce il limite
33 - SK.2022.3 parimenti apprezzare nel loro complesso le eventuali circostanze aggravanti e quelle attenuanti la pena. 7.1 Considerato che gli atti vanificatori compiuti sono strettamente collegati fra di loro, sia dal punto di vista materiale che temporale, la Corte ha proceduto all’aumento della pena ipotetica di base con mente agli atti di riciclaggio di denaro valutati nel loro insieme (v. supra consid. VI.3.2 in fine). 7.1.1 Dal punto di vista oggettivo, A. si è resa colpevole di 8 atti vanificatori, nel periodo fine maggio 2012 – 19 luglio 2012 e da aprile 2013 ad agosto 2013, e meglio: due prelievi a contanti per complessivi EUR 110'000.–, il trasferimento del saldo attivo del conto P., per un importo di fr. 1'556'000.–, a favore del conto O. (Dubai), il susseguente trasferimento da O. a favore del conto T. (Bahamas), per un importo pari a fr. 1'199'981.37 ed i successivi 4 bonifici a carico del conto T. (Bahamas) in favore del conto n. 3 presso G. (W.), intestato a H., per complessivi fr. 1'187'757.38. Attraverso le suddette operazioni, A. ha quindi contribuito a trasferire un ingente importo, vanificandone il ritrovamento e la confisca. Essa non ha esitato, in molteplici occasioni e durante un non irrilevante lasso di tempo, a fungere da prestanome compiacente nei confronti di operatori finanziari. Con il suo comportamento, l’imputata ha contribuito alla realizzazione di quelle schermature che hanno permesso ai cognati BB. e AA. ed al marito H. di allontanare i valori patrimoniali dal conto P. e dalle polizze dei cognati presso l’assicurazione L., contributo senza il quale le varie operazioni vanificatorie non sarebbero state possibili e che, di fatto, ha permesso di sottrarre alla confisca la somma di fr. 1'500'000.– circa. 7.1.2 Quanto all’aspetto soggettivo, per le stesse ragioni già evocate (v. supra consid. VI.6.2), A. aveva i mezzi per comprendere la gravità del suo agire. Ciononostante, anche quando l’ammontare rilevante e la riconduzione criminale degli averi originanti da P. erano ormai palesi, essa ha continuato imperterrita ad agire. Per A., che non ha mai lamentato significative ristrettezze economiche, sarebbe stato facile non cadere nell’illegalità. La Corte ha considerato che l’agire dell’imputata ha denotato una certa energia criminale. Così come per la falsità in documenti, il Collegio giudicante ha tenuto conto della particolare dinamica famigliare. 7.1.3 Alla luce di quanto sopra indicato, il Collegio giudicante ritiene che la colpa di A. in relazione al ripetuto riciclaggio di denaro sia medio-grave. La pena ipotetica di base, in applicazione del principio dell’inasprimento, deve pertanto essere adeguatamente aumentata, in ragione di ulteriori 12 (dodici) mesi di pena detentiva.
34 - SK.2022.3 7.2 Alla luce di quanto sopra esposto, in considerazione del quadro edittale e del concorso tra i reati, la Corte è pervenuta ad una pena di 17 (diciassette) mesi di detenzione (5 mesi + 12 mesi).
1.1 Il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della Confederazione e l’autorità giudicante stabilisce l’importo della retribuzione al termine del procedimento (art. 135 cpv. 1 e 2 CPP). L’art. 135 cpv. 4 CPP prevede che non appena le sue condizioni economiche glielo permettano, l’imputato condannato a pagare le spese procedurali è tenuto a rimborsare la retribuzione alla Confederazione (lett. a) e a versare al difensore la differenza tra la retribuzione ufficiale e l’onorario integrale (lett. b). Secondo la giurisprudenza (sentenza del Tribunale federale 1P.285/2004 del 1° marzo 2005 consid. 2.4 e 2.5), la designazione di un difensore d’ufficio crea una relazione di diritto pubblico tra lo Stato e il patrocinatore designato ed è compito dello Stato remunerare il medesimo, fermo restando che il prevenuto solvibile dovrà in seguito rimborsare tali costi. 1.2 Allorquando altri partecipanti al procedimento – tra i quali i terzi aggravati da atti procedurali ex art. 105 cpv. 1 lett. f CPP – sono direttamente lesi nei loro diritti, possono, a determinate condizioni, vedersi riconosciuta la qualità di parte e fruire dei diritti che ne derivano, tra cui il diritto al gratuito patrocinio (anche se non è espressamente disposto dalla legge) e ciò nella misura necessaria alla tutela dei loro interessi (art. 105 cpv. 2 CPP; v. DTF 144 IV 299 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 1B_95/2016 del 28 aprile 2016 consid. 3.3; BENDANI, op.cit., n. 2 ad art. 105 CPP; HARARI/CORMINBOEUF HARARI, Commentaire romand, op. cit., n. 5 e seg. ad art. 136 CPP). Gli art. 11 e 12 RSPPF sono applicabili in virtù dell’art. 10 RSPPF.
41 - SK.2022.3 1.3 In applicazione degli art. 11 e 12 RSPPF le spese di patrocinio comprendono l’onorario e le spese indispensabili, segnatamente quelle di trasferta, di vitto e di alloggio, nonché le spese postali e telefoniche. L’onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato dall’avvocato per la causa e necessario alla difesa della parte rappresentata. L’indennità oraria ammonta almeno a fr. 200.– e al massimo a fr. 300.–; essa è in ogni caso di fr. 200.– per gli spostamenti. L’indennità oraria per le prestazioni fornite dai praticanti ammonta a fr. 100.– (sentenza del Tribunale federale 6B_118/2016 del 20 marzo 2017 consid. 4.4.2, sentenza del Tribunale penale federale SK.2010.28 del 1° dicembre 2011 consid. 19.2; SK.2015.4 del 18 marzo 2015 consid. 9.2). Secondo giurisprudenza costante, le spese e indennità delle procedure di ricorso sono indipendenti da quelle della procedura di fondo (sentenze del Tribunale penale federale BK.2015.5 del 21 dicembre 2010 consid. 3.7; SK.2011.8 del 13 gennaio 2012 consid. 14.1; SK.2011.27 del 19 agosto 2014; sentenza del Tribunale federale 6B_118/2016 del 20 marzo 2017 consid. 4.5.2). Di regola, le spese sono rimborsate secondo i costi effettivi; se circostanze particolari lo giustificano, invece dei costi effettivi può essere versato un importo forfettario (art. 13 RSPPF). Giusta l’art. 13 cpv. 2 RSPPF sono rimborsati al massimo: per le trasferte in Svizzera, il costo del biglietto ferroviario di prima classe con l’abbonamento metà prezzo (lett. a); per il pranzo e la cena, gli importi di cui all’articolo 43 dell’ordinanza del DFF del 6 dicembre 2001 concernente l’ordinanza sul personale federale (lett. c); per fotocopia fr. 0.50, rispettivamente fr. 0.20 per grandi quantità (lett. e). L’imposta sul valore aggiunto (di seguito: IVA) dovrà pure essere presa in considerazione (art. 14 RSPPF). Va a tal proposito precisato che sino al 31 dicembre 2017 l’aliquota applicabile era dell’8%, mentre dal 1°gennaio 2018 essa è del 7.7.%. 1.4 Occorre segnalare che i legali dell’imputata e di H. sono stati informati riguardo ai criteri per l’allestimento della nota d’onorario nelle procedure dinanzi alla Corte penale del Tribunale penale federale. Ciò è avvenuto mediante l’invio delle “Indicazioni per l’allestimento della nota d’onorario nelle procedure dinanzi alla Corte penale del Tribunale penale federale”, indicazioni che sono state allegate, sia alle citazioni inviate all’avv. Banfi nei procedimenti SK.2017.71 (act. SK.2017.71 p. 129.833.4 e seg.) e SK. 2022.3 (act. SK 130.331.1 e segg.), sia agli inviti a partecipare ai dibattimenti SK.2022.3 inviati all’avv. Rossi in data 12 gennaio 2023 (act. SK 130.851.1 e seg.). Ad ogni modo, i criteri per l’allestimento della nota professionale sono facilmente reperibili sulla homepage del Tribunale penale federale, il cui rinvio è pure contenuto nelle predette citazioni.
42 - SK.2022.3
43 - SK.2022.3 2.2 Per quanto attiene al procedimento SK.2022.3, aperto a seguito del rinvio del Tribunale federale, in data 27 marzo 2023, il difensore di A. ha presentato la sua nota d’onorario relativa alle prestazioni dal 28 gennaio 2022 fino alla comunicazione della sentenza (act. SK 131.721.31 e segg.). In specie, il difensore ha fatturato onorari pari a fr. 6'998.– (28.6 ore a fr. 230.–/h di onorari e 2.1 ore a fr. 200.–/h per le trasferte), oltre a spese/esborsi per fr. 430.– e IVA al 7.7% (fr. 572.05), per un totale di fr. 8'000.05. Nella tassazione della nota professionale, la Corte considera quanto qui di seguito. 2.2.1 La tariffa oraria applicata alla presente fattispecie è quella usuale per casi come quello che qui ci occupa, che non presenta particolari difficoltà, ovvero fr. 230.– per le prestazioni e fr. 200.– per le trasferte (DTF 142 IV 163 consid. 3.1.3; sentenza del Tribunale federale 6B_118/2016 del 20 marzo 2017 consid. 4.4.2; sentenza del Tribunale penale federale SK.2012.31 del 26 settembre 2012 consid. 3), come peraltro esposto del difensore nella nota d’onorario. 2.2.2 Il dibattimento, tenutosi il 29 e 30 marzo 2023, è durato complessivamente 3 ore e 30 (e meglio: 1 ora e 20 per l’udienza del 29 marzo 2023 e 2 ore e 10 il 30 marzo 2023). Va poi considerata 1 ora e 30 per la comunicazione del dispositivo, avvenuta il 6 giugno 2023, per una durata complessiva di 5 ore. Il patrocinatore di A. ha esposto complessive 7 ore e 40 minuti; le stesse vanno pertanto decurtate di 2 ore e 40 minuti. L’avv. Banfi ha poi indicato 6 ore per la preparazione del processo, 3 ore di colloqui con la cliente, nonché 2 ore per l’esame della sentenza del Tribunale federale, per complessive 11 ore. Queste prestazioni vengono riconosciute così come esposte, in quanto congrue per una corretta esecuzione del mandato di tutela degli interessi di A. Il dispendio orario di complessive 7 ore e 20 per: corrispondenza con il TPF, disamina documenti e corrispondenza ricevuta, allestimento delle questioni pregiudiziali, esame sentenze H., corrispondenza con la cliente, nonché colloqui telefonici con cliente e TPF, viene riconosciuto arrotondato a 7 ore. Visto quanto precede, all’avv. Banfi, per la difesa di A., vengono accordate complessive 23 ore di lavoro nel periodo tra il 28 gennaio 2022 e il 6 giugno 2023 (data della comunicazione del dispositivo), in luogo delle oltre 28 esposte nella nota professionale. 2.2.3 Con riferimento alle trasferte, vengono riconosciuti 80 minuti (pari e 1 ora e 20) di trasferta Lugano-Bellinzona (andata e ritorno) nei giorni di dibattimento (29 e 30 marzo 2023, nonché 6 giugno 2023), per un totale di 4 ore, così come, peraltro indicati nella nota. Viene pure riconosciuta 1 ora complessiva (esposta dal
44 - SK.2022.3 difensore), per l’attesa prima delle udienze del 29 e 30 marzo 2023, come previsto dalle citazioni (le quali indicano di presentarsi al Tribunale mezz’ora prima del dibattimento). 2.2.4 Si ha pertanto un onorario di 23 ore di lavoro a fr. 230/h (fr. 5'290.–), oltre a 5 ore per le trasferte e attese prima del dibattimento a fr. 200/h (fr. 1'000.–), per un totale di fr.6'290.–. 2.2.5 Le spese, quantificate dall’avv. Banfi in fr. 430.–, vengono riconosciute nella misura di fr. 82.30. Al riguardo si osserva come la Corte ha deciso di accordare i costi di invio della corrispondenza (e meglio fr. 1.10 per gli invii posta A e fr. 5.30 per gli invii per raccomandata), per complessivi fr. 22.30, riferiti a 4 raccomandate e a una lettera posta A. Sono inoltre stati riconosciuti fr. 60.– per le trasferte a Bellinzona, ossia il costo del biglietto del treno Lugano-Bellinzona e ritorno in 1 classe a metà prezzo, pari a fr. 10.– a tratta. 2.2.6 L’IVA del 7.7% sul totale di onorari e spese (fr. 6'372.30) è di fr. 490.66. 2.2.7 Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la retribuzione dell’avv. Banfi (composta da fr. 6'290.– di onorari + fr. 82.30 di spese + fr. 490.66 di IVA al 7,7%.) viene fissata in fr. 7’000.– arrotondati. La stessa viene posta a carico della Confederazione, non potendo essere posta a carico di A., dato che essa non è stata condannata a pagare le spese procedurali della presente procedura (v. supra consid. VII.5, art. 135 CPP).
45 - SK.2022.3 fattispecie non ha presentato particolari difficoltà e neppure ha necessitato di specifici approfondimenti, trattandosi, per quanto concerne H., di un tema mirato, sia sotto il profilo fattuale che giuridico, ossia la verifica e l’esame da parte del rappresentante legale circa l’esistenza o meno degli estremi per la pronuncia di un risarcimento equivalente (misura sulla quale, l’avv. Rossi, in aula, neppure si è espresso). Non si giustifica pertanto riconoscere una tariffa oraria superiore a quella riconosciuta, per prassi, da questo TPF e approvata dall’Alta Corte (DTF 142 IV 163 consid. 3.1.3). 3.2.2 Il patrocinatore di H. ha partecipato solo all’udienza del 30 marzo 2023, quando è stato interrogato il suo assistito, durata complessivamente 2 ore e 10 minuti. Si rileva come la Corte ha riconosciuto all’avv. Rossi un’ora riferita alla comunicazione del dispositivo del 6 giugno 2023 al suo assistito, detenuto in Italia. L’avv. Rossi nella nota professionale ha indicato un dispendio di 4 ore e 45 per tutta la durata del dibattimento. L’onorario va pertanto ridotto di 1 ora e 35, visto che neppure si è presentato alla lettura del dispositivo della sentenza il 6 giugno 2023. Il patrocinatore ha poi esposto 10 ore di lavoro per l’esame dell’incarto e lo studio della documentazione. In considerazione del fatto che la fattispecie che concerne H. nell’ambito del procedimento penale contro A. era mirata e che, al dibattimento, l’avv. Rossi non ha presentato nessuna arringa, limitandosi a un brevissimo intervento, la Corte ritiene adeguato riconoscere al patrocinatore un dispendio di 5 ore di lavoro. Il Collegio non ha invece riconosciuto le complessive 2 ore 15 per le telefonate con i patrocinatori. Le stesse non sono né giustificate, né motivate. Infine, l’avv. Rossi ha indicato 1 ora e 50 di prestazioni riferite all’analisi della corrispondenza in entrata e in uscita. Tale posta viene riconosciuta così come esposta. 3.2.3 Visto quanto precede, al patrocinatore di H., per un’adeguata tutela degli interessi del terzo aggravato da atti procedurali, viene riconosciuto un onorario complessivo di 10 ore di lavoro a fr. 230/h, per un totale di fr. 2’300.–. 3.2.4 Per quanto concerne le spese, quantificate in fr. 69.10, si osserva quanto qui di seguito. Non vengono riconosciuti i costi per le spese ordinarie di cancelleria, come i costi delle stampe, della carta, delle buste, delle telefonate, ecc., così come l’importo di fr. 10.– esposto per l’invio di fax e lettere. Vengono accordati unicamente i costi di invio della corrispondenza (e meglio fr. 1.10 per gli invii posta A e fr. 5.30 per gli invii per raccomandata). Per le fotocopie, sono stati riconosciuti fr. 0.50 a
46 - SK.2022.3 copia, fino a 100 fotocopie (sopra le 100 fotocopie, l’importo è di fr. 0.20 a copia), in luogo dei fr. 2.– indicati nella nota professionale. Le spese, effettuate le succitate deduzioni, vengono pertanto riconosciute nella misura di fr. 3.10 (fr. 1.10 per l’invio di una lettera al TPF il 16 gennaio 2023, nonché fr. 2.– per 4 fotocopie a fr. 0.50 l’una, alla medesima data, act. SK 130.721.40). 3.2.5 L’IVA del 7.7% sul totale di onorari e spese (fr. 2'303.10) è di fr. 177.33. 3.3 Visto quanto precede, la retribuzione dell’avv. Rossi (composta da fr. 2’300.– di onorari + fr. 3.10 di spese + fr. 177.33 di IVA al 7,7%.) viene pertanto fissata in fr. 2’500.– arrotondati. La stessa viene posta a carico della Confederazione, non potendo essere posta a carico di H., dato che egli non è stato condannato a pagare le spese procedurali della presente procedura (art. 138 cpv. 1 CPP e, per analogia, art. 135 CPP), dal momento che l’apertura del procedimento SK.2022.3 non è a lui imputabile. IX. Sulle indennità
Lo Stato è tenuto, in base all’art. 429 cpv .1 lett. b CPP, ad indennizzare il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento. Trattasi delle perdite di salario o di guadagno, conseguenti alla detenzione o alla partecipazione ad atti di procedura. Possono essere fatte valere anche le spese di viaggio (MINI, Commentario CPP, 2010, n. 6 ad art. 429 CPP). Le pretese dell’imputato, che può essere invitato a quantificarle e a comprovarle, sono esaminate d’ufficio (art. 429 cpv. 2 CPP).
I. A.
5.1 A. è condannata al pagamento delle spese procedurali in ragione di fr. 6'000.–, in relazione al procedimento SK.2017.71. 5.2 Le spese procedurali per il presente procedimento SK.2022.3 sono poste a carico della Confederazione. 6. 6.1 La retribuzione del difensore d’ufficio avv. Gabriele Banfi per la procedura SK.2017.71 è fissata in fr. 38'816.90 (IVA inclusa), da dedursi eventuali anticipi già versati, importo a carico della Confederazione.
In nome della Corte penale del Tribunale penale federale
La Presidente del Collegio giudicante La Cancelliera
Un estratto della sentenza viene notificato a (atto giudiziale):
Comunicazione a (raccomandata):
Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS)
Ufficio della migrazione Dopo il passaggio in giudicato, il testo integrale della sentenza sarà comunicato a:
Ministero pubblico della Confederazione in quanto autorità d’esecuzione
Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS)
Ufficio della migrazione
51 - SK.2022.3 Informazione sui rimedi giuridici Il Tribunale rinuncia a una motivazione scritta se motiva oralmente la sentenza e non pronuncia una pena detentiva superiore a due anni, un internamento secondo l'articolo 64 CP, un trattamento secondo l'articolo 59 capoverso 3 CP oppure una privazione di libertà di oltre due anni conseguente alla revoca simultanea della sospensione condizionale di sanzioni (art. 82 cpv. 1 CPP). Il Tribunale notifica successivamente alle parti una sentenza motivata se una parte lo domanda entro 10 giorni dalla notificazione del dispositivo oppure se una parte interpone ricorso (art. 82 cpv. 2 CPP). Appello alla Corte d’appello del Tribunale penale federale L’appello contro le sentenze della Corte penale del Tribunale penale federale che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento va annunciato alla Corte penale del Tribunale penale federale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente (art. 399 cpv. 1 in relazione con l’art. 398 cpv. 1 CPP; art. 38a LOAP).
La Corte d’appello può esaminare per estenso tutti i punti impugnati. Mediante l'appello si possono censurare: le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti, come pure l'inadeguatezza (art. 398 cpv. 2 e 3 CPP).
La parte che ha annunciato il ricorso in appello inoltra una dichiarazione scritta d'appello entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza motivata alla Corte d’appello del Tribunale penale federale. Nella dichiarazione precisa se intende impugnare l'intera sentenza o soltanto sue parti, in che modo domanda sia modificata la sentenza di primo grado e le sue istanze probatorie. Se vengono impugnate soltanto parti della sentenza, deve essere precisato, in modo vincolante, su quali aspetti verte l'appello (art. 399 cpv. 3 e 4 CPP). Reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il reclamo contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali della Corte penale del Tribunale penale federale, eccettuate le decisioni ordinatorie, deve essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 393 cpv. 1 lett. b e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP).
Il reclamo contro la decisione che fissa la retribuzione del difensore d’ufficio deve essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 135 cpv. 3 lett. a e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP).
Mediante il reclamo si possono censurare: la violazione del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia, l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti, come pure l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 CPP). Rispetto dei termini Le istanze o memorie devono essere consegnate al più tardi l’ultimo giorno del termine presso l’autorità penale oppure, all’indirizzo di questa, presso la posta svizzera, una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera oppure, qualora provengano da persone in stato di carcerazione, alla direzione dello stabilimento (art. 91 cpv. 2 CPP). Spedizione: 13.12.2023