Ordinanza del 24 agosto 2012
Corte penale
Composizione
Giudici penali federali Giuseppe Muschietti, Presiden-
te, Miriam Forni e Giorgio Bomio,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIO-
NE, rappresentato dal Procuratore federale Stefano
Herold
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numero dell’incarto: S N .2012. 24
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Visti:
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la sentenza del 13 gennaio 2012 e l'ordinanza del 19 dicembre 2011 della Corte
penale del Tribunale penale federale nella causa SK.2011.8, non ancora passata
in giudicato, più particolarmente il punto I.6 del dispositivo, attraverso il quale
l'autorità giudicante ha ordinato lo svincolo della cauzione di fr. 1'000'000.-- ver-
sata da A. ed il suo utilizzo per la copertura delle spese procedurali;
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lo scritto dell'avv. Rocco Taminelli del 26 giugno 2012, mediante il quale egli, rife-
rendosi ai punti 6 e 7 del dispositivo della suddetta sentenza, postula "lo svincolo
dell'eccedenza" osservando che "in ogni caso, anche in caso di ricorso, quello
sarà l'importo minimo spettante al mio mandante";
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la presa di posizione del Ministero pubblico della Confederazione (in seguito:
MPC) del 3 luglio 2012, mediante la quale esso, relativamente alla richiesta di cui
sopra, si rimette al giudizio della Corte, chiedendo peraltro che, "nel caso di deci-
sione di svincolo parziale del deposito cauzionale nonostante la non entrata in
forza della sentenza 13 gennaio 2012, si tenga conto della pretesa creditoria del-
la Confederazione, nel senso che venga mantenuto in sequestro non soltanto
l'importo indicato nel dispositivo n. 7 – importo dovuto a titolo di spese procedura-
li (fr. 26'949.--) – bensì anche l'importo indicato nel dispositivo n. 8 – importo che
A. è stato condannato a rimborsare alla Confederazione a titolo di indennità per
la difesa d'ufficio (fr. 88'340.--)";
Considerato:
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che giusta l'art. 239 cpv. 2 CPP la cauzione svincolata può essere impiegata per
la copertura di pene pecuniarie, multe, spese e indennità a carico dell'imputato;
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che, con sentenza del 13 gennaio 2012, A. è stato condannato dalla Corte pena-
le del Tribunale penale federale al pagamento di fr. 26'949.-- a titolo di spese
procedurali e al rimborso alla Confederazione di fr. 88'340.-- quale indennità del
difensore d'ufficio;
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che, al punto I.6 del dispositivo, la Corte penale ha ordinato l'impiego parziale
della cauzione di fr. 1'000'000.-- per la copertura delle spese di cui sopra;
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che, nella sua requisitoria del 21 dicembre 2011 nell'ambito della causa
SK.2011.8, il MPC ha postulato, tra l'altro, la condanna del suddetto ad una pena
pecuniaria senza condizionale di 144 aliquote giornaliere da fr. 1'500.-- al giorno
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giusta l'art. 42 cpv. 4 CP, per un totale di fr. 216'000.--, richiesta non accolta dalla
Corte penale;
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che, non potendo escludere un ricorso al Tribunale federale contro la sentenza
del 13 gennaio 2012 da parte del MPC, il quale potrebbe invocare anche davanti
all'autorità di ricorso quanto già postulato dinnanzi a questa Corte, la cauzione, in
caso di accoglimento del ricorso su tale punto, potrebbe essere utilizzata per co-
prire anche la pena pecuniaria giusta l'art. 42 cpv. 4 CP;
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che lo stesso discorso vale per spese e onorari che dovessero insorgere a segui-
to di un eventuale rinvio alla prima istanza della causa, ad opera dell'Alta Corte,
per un nuovo giudizio;
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che, visto l'accordo delle parti, v'è pertanto da concludere per un'esecutività anti-
cipata del punto I.6 del dispositivo della sentenza di merito, nel senso che la cau-
zione viene restituita in ragione di fr. 600'000.--, il restante importo pari a
fr. 400'000.-- rimanendo a disposizione per la copertura delle poste di cui sopra;
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che, tenuto conto di quanto precede, la richiesta deve essere accolta, ma solo a
concorrenza di un importo di fr. 600'000.--, dovendo il resto restare prudenzial-
mente bloccato per le ragioni testé addotte.
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Per questi motivi, il Collegio giudicante ordina:
Il punto I.6 del dispositivo della sentenza di merito del 13 gennaio 2012 viene dichiarato
parzialmente esecutivo ai sensi dei considerandi.
Bellinzona, 24 agosto 2012