Decreto del 25 febbraio 2026 Corte penale Composizione Giudice penale federale Fiorenza Bergomi, Giudice unico, Cancelliera Aline Talleri
Parti
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERA- ZIONE, rappresentato dal Sig. Stefan Tränkle,
DIPARTIMENTO FEDERALE DELLE FINANZE DFF, rappresentato dal Sig. Christian Heierli,
contro A., difeso dall'avv. Ezio Tranini,
Oggetto Nomina del difensore d'ufficio Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numero dell'incarto: SN.2025.23 (Numero dell'incarto principale: SK.2025.38)
2 - SN.2025.23 Fatti: A. Con decisione del 4 novembre 2022, il Dipartimento federale delle finanze (di seguito: DFF) ha aperto un procedimento di diritto penale amministrativo contro A. per sospetto di esercizio dell’attività di intermediario finanziario senza disporre della necessaria autorizzazione in violazione dell’art. 44 LFINMA in relazione con l’art. 14 LRD, nonché per sospetto di comunicazione di informazioni false ai sensi dell’art. 45 LFINMA (DFF 40.1). B. In data 1° dicembre 2022, A. ha conferito mandato all’avv. Ezio Tranini, di rap- presentarlo nell’ambito dell’inchiesta di diritto penale amministrativo aperta nei suoi confronti (DFF 20.9 e seg.). C. Il 26 giugno 2025, il DFF ha emesso una decisione penale ai sensi dell’art. 70 DPA nei confronti di A. (DFF 100.1 e segg.), il quale è stato riconosciuto autore colpevole di: esercizio dell'attività di intermediario finanziario senza disporre della necessaria autorizzazione ai sensi dell'art. 44 cpv. 1 LFINMA, infrazione commessa dal 18 agosto 2015 al 31 dicembre 2015 e dall'8 ottobre 2018 al 31 dicembre 2018 e di comunicazione di informazioni false alla FINMA il 31 luglio 2015 e il 20 maggio 2019, all'OAD FCT il 28 novembre 2017 e all'OAD ARIF il 16 aprile 2018 e il 19 aprile 2018. L’imputato è stato condannato: a) a una pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere di CHF 140.–, liberata condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, per l'esercizio dell'attività di intermediario finanziario senza disporre della necessaria autorizzazione ai sensi dell'art. 44 cpv. 1 LFINMA dal 18 agosto 2015 al 31 di- cembre 2015; b) a una pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere di CHF 140.–, liberata condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, per l'esercizio dell'at- tività di intermediario finanziario senza disporre della necessaria autorizzazione ai sensi dell'art. 44 cpv. 1 LFINMA dall'8 ottobre 2018 al 31 dicembre 2018; c) a una pena pecuniaria di 50 aliquote giornaliere di CHF 140.–, liberata condizio- nalmente per un periodo di prova di 2 anni, per la comunicazione di informazioni false alla FINMA il 31 luglio 2015; d) a una pena pecuniaria di 35 aliquote gior- naliere di CHF 140.–, liberata condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, per la comunicazione di informazioni false all'OAD FCT il 28 novembre 2017; e) a una pena pecuniaria di 50 aliquote giornaliere di CHF 140.–, liberata condizio- nalmente per un periodo di prova di 2 anni, per la comunicazione di informazioni false all'OAD ARIF il 16 aprile 2018; f) a una pena pecuniaria di 50 aliquote gior- naliere di CHF 140.–, liberata condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, per la comunicazione di informazioni false all'OAD ARIF il 19 aprile 2018; g) a
3 - SN.2025.23 una pena pecuniaria di 80 aliquote giornaliere di CHF 140.–, liberata condizio- nalmente per un periodo di prova di 2 anni, per la comunicazione di informazioni false alla FINMA il 20 maggio 2019 nonché a una multa di CHF 2'800.–; h) al pagamento delle spese procedurali (tassa di decisione e di stesura), per un totale di CHF 4’420.–. D. Con scritto del 18 luglio 2025, A., per il tramite del proprio difensore, ha chiesto di essere giudicato dal Tribunale penale federale (di seguito: TPF). E. Il DFF, in data 8 agosto 2025, ha inoltrato l’incartamento al Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC), il quale, il 26 agosto 2025, ha trasmesso il dossier per giudizio al TPF. F. Con istanza del 5 dicembre 2025, l’avv. Ezio Tranini (già difensore di fiducia di A.) ha chiesto la concessione del gratuito patrocinio al suo assistito, e di essere designato quale patrocinatore, indicando che A. non dispone dei mezzi finanziari necessari per affrontare i costi legali connessi con una sua difesa. Egli ha pro- dotto diversa documentazione a comprova della sua richiesta (SK 5.521.10 e segg.). G. Chiamato ad esprimersi, il DFF, con scritto del 23 dicembre 2025, si è di principio rimesso al prudente giudizio del TPF. Ha però rilevato che la situazione finanzia- ria dell’imputato non appariva sufficientemente limpida da concedergli il gratuito patrocinio (SK 5.511.5 e segg.). H. Con scritto del 14 gennaio 2026, la Corte ha invitato il difensore di A. a prendere posizione su quanto indicato dal DFF, nonché a far compilare al suo assistito il formulario sulla situazione personale e patrimoniale producendo la relativa docu- mentazione giustificativa (SK 4.400.5). I. In data 27 e 23 [recte: 28] gennaio 2026, l’avv. Tranini ha trasmesso le proprie osservazioni allo scritto del DFF, nonché il formulario debitamente compilato e ulteriore documentazione (SK 5.521.130 e segg.).
4 - SN.2025.23 Il Giudice unico considera in diritto:
1.1 In quanto gli articoli 73–81 DPA non dispongano altrimenti, per la procedura da- vanti ai tribunali cantonali e per quella davanti al Tribunale penale federale si applicano le pertinenti disposizioni del CPP (art. 82 DPA). Le disposizioni con- cernenti la procedura giudiziaria si applicano per analogia anche alla procedura davanti alla Corte penale (art. 81 DPA). 1.2 Gli art. 73–81 DPA non contengono disposizioni specifiche sulla nomina di un difensore d’ufficio. Se una vertenza di diritto penale amministrativo è deferita per giudizio ad un Tribunale, sono le disposizioni del codice di rito, ed in particolare l’art. 132 CPP, a trovare applicazione (sentenze del Tribunale federale 6B_1229/2023 del 4 settembre 2024 consid. 2.1; 1B_746/2012 del 5 marzo 2023 consid. 2.3; T OBLER/RONC, Basler Kommentar VStrR, 2020, n. 19 ad art. 33 DPA). 2. 2.1 L’art. 132 cpv. 1 CPP prevede che chi dirige il procedimento dispone una difesa d’ufficio in caso di difesa obbligatoria, segnatamente se, nonostante ingiunzione, l’imputato non designa un difensore di fiducia (art. 132 cpv. 1 lett. a n. 1 CP) e, in ogni caso, allorquando l’imputato è sprovvisto dei mezzi necessari e una sua difesa s’impone per tutelare i suoi interessi (art. 132 cpv. 1 lett. b CP). Per deci- dere della nomina di un difensore d’ufficio, va tenuto conto, in modo concreto di tutte le circostanze effettive del caso, quali ad esempio delle difficoltà particolari dal punto di vista dell’accertamento dei fatti o di questioni giuridiche che l’impu- tato non è in grado di risolvere da solo (M OREILLON/REYMOND, Petit commentaire Code de procédure pénale, n. 15 ad art. 122). 2.2 Una persona “è sprovvista dei mezzi necessari”, ossia è indigente, allorquando non è in grado di sostenere le spese processuali senza ricorrere ai mezzi neces- sari per provvedere al proprio sostentamento e a quello della sua famiglia. L’ana- lisi dell’esistenza dell’indigenza deve tener conto di tutta la situazione finanziaria del richiedente al momento dell’inoltro della domanda. Ciò comprende, da una parte, tutti gli obblighi finanziari e, d’altra parte, i redditi e la sostanza (DTF 141 III 369 consid. 4; 128 I 225 consid. 2.5.1). Per quanto riguarda la sostanza, all’im- putato deve essere lasciato un importo sufficiente in funzione delle sue esigenze future, in particolare del suo stato di salute e della sua età (H ARARI/JAKOB/SAN- TAMARIA , Commentaire romand, 2 a ediz. 2019, n. 59a ad art. 132 CPP). Affinché l'autorità possa valutare la sua situazione finanziaria, spetta all'imputato fornirle indicazioni complete e i documenti giustificativi, in caso contrario la sua richiesta
3.1 Con mente al presupposto dell’indigenza, si osserva come A., nato il [...], ha riferito di essere attualmente in pensione e di percepire unicamente CHF 533.– mensili quale rendita AVS, precisando di avere richiesto le prestazioni comple- mentari che gli permetteranno di raggiungere il minimo vitale. Egli, stando alle sue indicazioni, avrà diritto anche a una prestazione INPS, quando raggiungerà l’età di 67 anni.
6 - SN.2025.23 L’imputato ha altresì indicato, allegando la documentazione, di avere posto fine, con effetto al 30 giugno 2025, ai rapporti di lavoro che aveva con B. SA e C. SA, società di cui egli era titolare e che, a suo dire, sono ormai silenti. Dalla docu- mentazione fiscale relativa all’anno 2024, entrambe le società hanno registrato una perdita d’esercizio e, nella dichiarazione dei salari inviata da A. all’istituto delle assicurazioni sociali di U., risultano stipendi versati all’imputato fino a giu- gno 2025 e nessun salario previsto per il 2026 (SK 2.231.2.119). Dalla dichiarazione fiscale riferita al 2024 risultano altresì delle entrate per com- plessivi CHF 14'670.– (pari a CHF 1'222.50 mensili) riferite alla sublocazione a tre società, e meglio la B. SA, la C. SA e la D. SA, che però, non sono state inserite nel formulario sulla situazione personale e patrimoniale dell’imputato. Per quanto attiene alle spese mensili, A. deve far fronte a un canone di locazione mensile di CHF 900.– e al premio cassa malati di circa CHF 480.–. A tali spese occorre ancora aggiungere il minimo vitale, che comprende le spese di sosten- tamento, abbigliamento, assicurazioni private come la responsabilità civile e l’economia domestica, l’elettricità, ecc. Alla luce di quanto sopra esposto, risulta che l’imputato, attualmente dispone di un’entrata mensile di CHF 533.– versata dall’AVS, a fronte di spese mensili di almeno circa CHF 1'380.– oltre al minimo vitale. In questa situazione, l’imputato non riesce a sopperire al proprio fabbisogno minimo. La situazione finanziaria di A., non gli permette, quindi, di far fronte alle spese legali del presente procedi- mento; considerato altresì che l’imputato non risulta disporre nemmeno di so- stanza. Nonostante il fatto che il quadro della situazione finanziaria fornito da A. non ri- sulti del tutto esaustivo, gli elementi che precedono appaiono sufficienti a dimo- strarne lo stato attuale di indigenza. 3.2 La Corte ha poi esaminato se, nel caso di specie, una difesa s’impone per tute- lare gli interessi dell’imputato. Il DFF, nella decisione penale del 26 giugno 2025, che funge da atto d’accusa (art. 73 cpv. 2 DPA), ha riconosciuto A. autore colpevole del reato di cui all’art. 44 LFINMA, commesso in due occasioni, nonché del reato di comunicazione di informazioni false ex art. 45 LFINMA, commesso a 5 riprese, e lo ha condannato a diverse pene pecuniarie che vanno ben oltre la soglia di caso bagatellare di cui all’art. 33 cpv. 2 DPA. Inoltre, sebbene ogni pena comminata non ne superi il valore limite, il numero di aliquote proposte non è trascurabile nemmeno se va- lutato dal punto di vista dell’art. 132 cpv. 3 CPP. Si osserva poi che affrontare un processo senza un’adeguata preparazione giuridica, come nel caso di A., per di più nella veste di imputato, può rivelarsi complesso. In un’aula di Tribunale vigono
7 - SN.2025.23 infatti regole e norme, sia di carattere formale sia sostanziale, che possono risul- tare difficili da comprendere e gestire per chi non ha familiarità con questo tipo di procedura. Al dibattimento sarà inoltre presente la rappresentante del DFF in ve- ste di accusa (cfr. art. 74 cpv. 1 CPP), la quale è dotata di una formazione giuri- dica. Tutti questi aspetti rendono, quindi, necessaria la presenza di un difensore. Ne consegue che, nel caso di specie, per tutelare gli interessi di A., una difesa si impone. 3.3 Visto tutto quanto sopra esposto, i presupposti di cui all’art. 132 cpv. 1 lett. b CPP sono adempiuti e la richiesta dell’imputato di essere posto a beneficio del gratuito patrocinio e di potersi avvalere di un difensore d’ufficio deve essere ammessa.
Il Giudice unico La Cancelliera
Intimazione a: − Ministero pubblico della Confederazione, Sig. Stefan Tränkle − Dipartimento federale delle finanze, Sig. Christian Heierli, Servizio di diritto penale − Avv. Ezio Tranini
Informazione sui rimedi giuridici Reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il reclamo contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali della Corte penale del Tribunale penale federale, eccettuate le decisioni ordinatorie, deve essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 393 cpv. 1 lett. b e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP). Il reclamo contro la decisione che fissa la retribuzione del difensore d’ufficio deve essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 135 cpv. 3 lett. a e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP). Mediante il reclamo si possono censurare: la violazione del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia, l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti, come pure l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 CPP).
spedizione: 25 febbraio 2026