Entscheiddatum: 24.05.2013Publikationsdatum: 06.06.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IIIC-1086/2011
Sentenza del 24 maggio 2013 Composizione Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Andreas Trommer, Blaise Vuille, cancelliere Manuel Borla. Parti A._______,..., ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM),Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Documenti di viaggio per stranieri.
Visto e considerato
che A._______ (in seguito A._______), cittadino iracheno di etnia curda, nato il ... in Kuweit, dove ha sempre vissuto, è giunto in Svizzera l'8 ottobre 1991 ed ha depositato una domanda di asilo il 17 ottobre seguente,
che con decisione del 2 novembre 1994 l'allora Ufficio federale dei rifugiati (UFR, la cui competenza è oggi dell'Ufficio federale della migrazione, in seguito UFM), ha respinto la domanda d'asilo, ammettendo comunque provvisoriamente l'interessato in Svizzera, nella misura in cui il suo rientro in Iraq non era esigibile,
che a far tempo dal 13 marzo 2002 l'interessato è stato posto a beneficio del permesso di dimora B, rinnovato annualmente sino al 9 aprile 2009, quando la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Canton Ticino (in seguito SP) ha respinto la richiesta di rinnovo a causa degli importanti oneri di assistenza sociale di cui ha beneficiato l'interessato, per complessivi 51'139.60 franchi,
che A._______ ha interposto ricorso contro la decisione dell'autorità cantonale davanti al Consiglio di Stato (in seguito CdS), che lo ha respinto, ed in seguito dinnanzi al Tribunale amministrativo cantonale (in seguito TRAM), che in data 26 novembre 2009, ha invece accolto il ricorso annullando le decisioni delle istanze inferiori e retrocedendo l'incarto alla SP, allo scopo di rinnovare il permesso di dimora B; il 23 marzo 2010 esso è quindi stato rinnovato sino al 15 febbraio 2011,
che il 23 settembre 2010 l'interessato ha postulato all'UFM, il rilascio di un passaporto per stranieri specificando - il 23 novembre successivo - che l'Ambasciata irachena non lo considera un cittadino iracheno e si oppone al rilascio del passaporto nazionale,
che il 25 gennaio 2011 l'autorità di prime cure ha respinto la domanda dell'interessato indicando che "la sua situazione non gli impedisce di prendere contatto con la rappresentanza del suo Paese al fine di procurarsi un documento di viaggio nazionale",
che il 14 febbraio seguente A._______ ha interposto ricorso contro la decisione dell'UFM al Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o il Tribunale), rilevando di aver già ottenuto in passato, dalla medesima autorità, un documento di viaggio sulla base delle stesse motivazioni, come pure di essersi adoperato - senza successo - per l'ottenimento del passaporto iracheno presso la Rappresentanza irachena in Svizzera,
che con decisione incidentale del 9 marzo 2011 il ricorrente è stato esentato dal pagamento dell'anticipo delle presunte spese processuali,
che, con osservazioni del 5 aprile 2011, l'UFM ha rilevato che, sebbene un documento di viaggio con validità dal 13 maggio 2002 al 13 maggio 2005 sia già stato rilasciato, il suo rinnovo non è automatico,
che il ricorrente, chiamato a esprimersi sulle osservazioni dell'UFM, è rimasto silente,
che contestualmente, il 16 maggio 2011, la SP ha nuovamente deciso di non rinnovare il permesso di dimora, fissando un termine con scadenza al 30 giugno successivo per lasciare il territorio svizzero; in particolare l'autorità cantonale ha rilevato che l'interessato è stato sempre a carico dell'assistenza pubblica accumulando un debito complessivo di oltre 99'000.- franchi,
che, con giudizio del 4 ottobre 2011, il CdS, chiamato ad esprimersi su ricorso dell'interessato, ha confermato la suddetta risoluzione, così come pure il TRAM con sentenza del 28 novembre 2012, cresciuta in giudicato,
che, quindi, la SP ha fissato al ricorrente l'8 marzo 2013 quale termine ultimo per lasciare la Svizzera,
che salvo le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF,
che in particolare, le decisioni in materia di rilascio di documenti di viaggio rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al TAF, il quale statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 let. c cifra 6 in fine della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]),
che salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, ai sensi dell'art. 37 LTAF la procedura dinanzi al Tribunale è retta dalla PA,
che giusta l'art. 48 cpv. 1 PA il ricorrente ha il diritto di ricorrere e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art. 50 e 52 PA),
che ai sensi dell'art. 49 PA il ricorrente può invocare davanti al Tribunale la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato quale autorità di ricorso; il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA),
che rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al momento del giudizio (DTAF 2011/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata; DTAF 2011/43 consid. 6.1),
che l'entrata in vigore il 1° gennaio 2008 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) ha comportato l'abrogazione della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS, CS 1 117) conformemente all'art. 125 LStr in relazione con il suo allegato 2, cifra I,
che inoltre, l'introduzione di documenti biometrici ha reso necessaria una revisione totale dell'ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri del 27 ottobre 2004 (ODV, RU 2004 4577),
che abrogata il 28 febbraio 2010, essa è stata sostituita dall'ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri del 20 gennaio 2010 entrata in vigore il 1° marzo 2010 (ODV, RU 2010 621), e quindi sostituita dalla nuova versione del 14 novembre 2012, entrata in vigore il 1° dicembre 2012 (ODV, RS 143.5); secondo le disposizioni transitorie, alle procedure relative al rilascio di un documento di viaggio - pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza - si applica il nuovo diritto. Nel caso in esame, è dunque applicabile la nuova ODV, le cui disposizioni pertinenti alla fattispecie non hanno subìto delle modifiche (significative) in termini di contenuto rispetto alla precedente ODV,
che giusta i combinati disposti degli art. 4 cpv. 1 ODV e 59 cpv. 2 let. b e c LStr hanno diritto ad un passaporto per stranieri, gli stranieri riconosciuti quali apolidi dalla Svizzera secondo la Convenzione del 28 settembre 1954 sullo statuto degli apolidi (RS 0.142.40) (let. b), come pure gli stranieri privi di documenti e titolari di un permesso di domicilio (let. c); inoltre ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 ODV alle persone sprovviste di documenti e titolari di un permesso di dimora annuale può essere rilasciato un passaporto per stranieri; in proposito l'assenza di documenti è accertata dall'UFM sulla scorta dell'art. 10 ODV,
che, nella fattispecie, il ricorrente, a seguito della sentenza del TRAM del 28 novembre 2012, cresciuta in giudicato, non è più a beneficio di un permesso di dimora in Svizzera,
che di conseguenza è evidente che una delle condizioni cumulative per poter beneficiare di un passaporto per stranieri non è ossequiata nella fattispecie,
che di conseguenza la decisione dell'UFM deve essere confermata con sostituzione dei motivi ed il ricorso respinto,
che richiamata la decisione incidentale del 9 marzo 2011, il ricorrente è esentato dal pagamento delle spese processuali.
(dispositivo sulla pagina seguente)
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata con sostituzione dei motivi.
Non si prelevano spese processuali.
Comunicazione a:
ricorrente (Raccomandata)
autorità inferiore (n. di rif. ...; Raccomandata)
Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione (incarto di ritorno)
La presidente del collegio: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Manuel Borla
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