Entscheiddatum: 10.07.2013Publikationsdatum: 22.07.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IIIC-1298/2013
Sentenza del 10 luglio 2013 Composizione Giudice unico: Francesco ParrinoCancelliere: Dario Croci Torti Parti A._______ ricorrente, Contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore . Oggetto Assicurazione per l'invalidità (decisione dell'8 gennaio 2013).
Ritenuto in fatto e considerato in diritto che:
con decisione dell'8 gennaio 2013, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha comunicato ad A._______, cittadino spagnolo, nato il , che la nuova domanda di prestazioni AI, formulata dall'interessato il 22 marzo 2012, era respinta per carenza d'invalidità di livello pensionabile (doc. 34);
questo provvedimento è stato ricevuto (ritirato) da A._______ il 16 gennaio 2013, come lo certifica l'attestato delle Poste svizzere (doc. 43);
con scritto datato 19 febbraio 2013 A._______ ha interposto ricorso contro detta decisione manifestando, per quel che si possa dedurre, il suo totale disaccordo con il provvedimento assunto;
tale atto è stato ricevuto dalla Cassa svizzera di compensazione (CSC) il 28 febbraio successivo che l'ha trasmesso all'UAIE il giorno seguente (cfr. timbri apposti nei documenti allegati);
l'UAIE ha trasmesso tutto il plico, senza busta di spedizione, allo scrivente Tribunale amministrativo federale;
invitato a prendere posizione in merito al gravame, l'UAIE, nella sua risposta del 30 aprile 2013, ha proposto di dichiarare il ricorso inammissibile in quanto tardivo; lo stesso sarebbe stato presentato il 19 febbraio 2013, ossia oltre il termine legale di trenta giorni dalla notifica della decisione;
con ordinanza del 14 maggio 2013, A._______ è stato invitato a prendere posizione in merito alla risposta di causa dell'autorità inferiore;
l'interpellato non ha risposto;
giusta l'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), riservate le eccezioni previste all'art. 32 della LTAF;
sono considerate autorità inferiori quelle di cui all'art. 33 LTAF;
in particolare, le decisioni rese dall'UAIE, in materia d'invalidità, possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale conformemente all'art. 69 cpv. 1 della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20);
secondo l'art. 60 della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1), il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione;
se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione, se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente;
in base all'art. 39 cpv. 1 LPGA le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine; se la parte di rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato (cpv. 2);
giusta l'art. 41 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso (cfr. anche art. 24 cpv. 1 PA, sentenza del Tribunale federale 9C_137/2008 del 22 gennaio 2009);
è chiaro come la decisione impugnata sia stata notificata al ricorrente il 16 gennaio 2013 (doc. 43) ed il termine ultimo per presentare il ricorso, sarebbe stato il 15 febbraio 2013 (venerdì);
nella specie, l'UAIE non è stata in grado di produrre la busta di spedizione del ricorso, dalla quale si sarebbe potuto evincere la data d'impostazione dello stesso;
secondo giurisprudenza, se è ben vero come incomba all'autorità amministrativa di provare che la sua decisione è giunta al destinatario precisandone la data, il ricorrente, dal canto suo, è tenuto a fornire la prova che il ricorso è stato interposto in tempo utile; tuttavia, qualora un assicuratore, in violazione delle regole sull'obbligo di costituire diligentemente un incarto, non versi una busta ad atti, l'opponente non deve sopportare le conseguenze di un'eventuale mancanza di prove per quanto concerne la tempestività (DTF 124 V 372 consid. 3);
nel caso in esame si può osservare che l'interessato ha firmato il suo ricorso con data 19 febbraio 2013 (martedì), per cui questa è la data che è da ritenere determinante come giorno di spedizione;
nell'ipotesi in cui egli avesse spedito il gravame prima della data ivi apposta, sarebbe stata sua incombenza fare valere (e dimostrare) tale circostanza in risposta alla presa di posizione dell'amministrazione; ora, l'insorgente non ha esercitato il suo diritto di replica offertogli con ordinanza del 14 maggio 2013 (da lui ricevuta il 20 maggio successivo, doc. TAF 7 + ricevuta postale di ritorno);
visto quanto precede, il giudice non può che constatare che il ricorso è stato depositato tardivamente ed è pertanto irricevibile;
giusta l'art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF, il giudice unico pronuncia la non entrata nel merito su impugnazioni manifestamente inammissibili;
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è inammissibile.
Non si prelevano spese processuali né si assegnano indennità per le spese ripetibili.
Comunicazione a:
ricorrente (raccomandata con ricevuta di ritorno)
autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata)
Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
Il giudice unico: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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