Entscheiddatum: 09.07.2013Publikationsdatum: 23.07.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IIIC-1319/2013
Sentenza del 9 luglio 2013 Composizione Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Daniel Stufetti, Madeleine Hirsig-Vouilloz, cancelliere Dario Quirici. Parti A._______, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore . Oggetto Assicurazione per l'invalidità (decisione del 5 febbraio 2013).
Ritenuto in fatto che:
mediante decisione del 5 febbraio 2013, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la domanda di prestazioni dell'assicurazione invalidità svizzera presentata dal cittadino italiano A._______, nato il 21 agosto 1961,
il 12 marzo 2013 l'assicurato ha depositato, dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), un ricorso contro il suddetto provvedimento amministrativo, chiedendo la concessione di una rendita con grado pari al 50% e la dispensa dal pagamento delle spese giudiziarie,
a suffragio delle sue conclusioni ha prodotto un certificato del Dott. B.______ dell'11 marzo 2013 nonché un referto di MRI della colonna lombare del 3 gennaio 2011,
il Tribunale, con ordinanza del 19 marzo 2013, ha invitato l'autorità inferiore ad esprimersi in merito al ricorso e alla documentazione esibita,
il 19 aprile 2013 l'assicurato ha ancora trasmesso un parere medico-legale steso il 13 aprile 2013 dal Dott. C._______,
l'UAIE e l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino (UAI-TI) nelle rispettive risposte al ricorso del 15 maggio e 6 maggio 2013, dopo aver sottoposto l'incarto al Dott. D._______ del Servizio medico regionale (SMR) il quale ha ritenuto necessario una valutazione peritale psichiatrica per verificare l'esigibilità lavorativa (rapporto del 30 aprile 2013), hanno quindi postulato l'ammissione parziale del gravame con la retrocessione degli atti considerata la necessità di esperire una perizia psichiatrica,
mediante ordinanza del 21 maggio 2013, copia delle risposte dell'autorità inferiore e della relazione del SMR sono state inviate al ricorrente, il quale non ha replicato,
e considerato in diritto che:
in virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF,
in particolare, le decisioni rese dall'UAIE, concernenti l'assicurazione per l'invalidità, possono essere portate innanzi a questo Tribunale, conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20),
secondo l'art. 59 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione, condizioni adempiute in concreto,
il ricorso, depositato il 12 marzo 2013, è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA),
il gravame è dunque ammissibile ed è pertanto necessario entrare nel merito,
l'istruttoria è, come peraltro correttamente rilevato dall'UAIE, incompleta dal punto di vista medico, per cui il collegio giudicante non può trarne conclusioni precise e decisive (art. 49 PA),
al modo di procedere proposto dall'amministrazione è dunque opportuno prestare adesione, considerato che un complemento d'istruttoria dal punto di vista psichiatrico, come indicato dal Dott. D.________, appare indispensabile alla luce della documentazione esibita in sede di ricorso,
in tali circostanze il ricorso deve essere parzialmente accolto, la decisione impugnata annullata e la causa rinviata all'autorità inferiore, in virtù dell'art. 61 PA, perché completi l'istruttoria come indicato dal SMR,
se l'art. 61 cpv. 1 PA permette solo eccezionalmente di ricorrere ad una tale procedura, l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata, in concreto, se si considerano le lacune dell'incarto e l'ampiezza delle informazioni da raccogliere (DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4),
visto l'esito del ricorso, non vengono prelevate spese processuali e pertanto la domanda di esenzione delle spese processuali è divenuta priva d'oggetto,
in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato; nella specie, il ricorrente non essendo rappresentato e non avendo sopportato altre spese necessarie, non ha diritto alle ripetibili,
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata l'impugnata decisione del 5 febbraio 2013, gli atti vengono rinviati all'autorità inferiore perché proceda ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo.
Non si percepiscono spese di procedura e la richiesta di esenzione dalle spese giudiziarie è priva d'oggetto.
Non si riconoscono indennità a titolo di spese ripetibili.
Comunicazione a:
ricorrente (Raccomandata AR)
autorità inferiore (n. di rif. ...; Raccomandata)
Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata).
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: