Art. 43 LPGA; Art. 49 lit. b PA; pension revision and duty to investigate: in revision proceedings concerning an invalidity pension, the administration must determine ex officio the updated medical situation and functional impact by means of current, specialist evidence. Where the existing file does not permit a reliable assessment of a change in health or work capacity, especially in psychiatric cases, a decision based on mere presumption of improvement is issued on an incomplete factual basis and must be annulled. A remittal for a course expert assessment is permissible and appropriate when the disputed revision cannot be resolved on the basis of the existing record (consid. 5–6).
Entscheiddatum: 03.03.2025Publikationsdatum: 19.03.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-1548/2024
Sentenza del 3 marzo 2025 Composizione Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio), Viktoria Helfenstein, Vito Valenti, cancelliere Luca Rossi. Parti A._______, rappresentata dal Patronato INAS, c/o OCST, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, autorità inferiore. Oggetto assicurazione invalidità, sostituzione di una rendita intera con un quarto di rendita (decisione del 9 febbraio 2024).
Fatti:
A.
A.a A._______, cittadina italiana, nata il (...) 1965, coniugata e domiciliata a B._______ (IT), ha lavorato in Svizzera dal 1981, come frontaliera, in qualità d'impiegata presso diversi datori di lavoro del luganese, da ultimo con un grado d'impiego dell'80%, solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (doc. 10-11 dell'incarto dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero, UAIE).
A.b L'11 settembre 2018 l'assicurata ha formulato all'Ufficio assicurazione invalidità del Canton C._______ (UAI-C._______) una domanda volta al conseguimento di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, essendo inabile al lavoro al 100% per malattia dal 7 marzo 2018 (doc. UAIE 2-4, 14).
A.c Su richiesta dell'amministrazione il 30 marzo 2021 l'assicurata è stata visitata presso il Centro peritale per le assicurazioni sociali (CPAS). Con rapporto peritale del 9 aprile 2021 la dott.ssa D._______ e il dott. E._______, entrambi specialisti in psichiatria e psicoterapia, hanno posto la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di "episodio depressivo di grado grave con ansia moderata (F32.2)" per cui a partire da marzo 2018 l'assicurata è incapace al lavoro nella misura dell'80% (intesa come riduzione del tempo e del rendimento) in ogni attività nel libero mercato del lavoro. Essi hanno ritenuto che fosse "possibile migliorare ancora in misura rilevante la CL mediante l'attuazione di provvedimenti sanitari attraverso un cambio di molecola antidepressiva da titolare al massimo dosaggio e un eventuale aumento con neurolettico atipico. In questo modo nell'arco di 10-12 mesi si otterrebbe non solo un miglioramento del quadro clinico ma, verosimilmente, anche della capacità lavorativa in ogni attività nella misura di un 30%". I periti hanno quindi precisato che nelle attività domestiche la riduzione del funzionamento era pari al 30% (doc. UAIE 72).
A.d Sulla base del rapporto finale SMR del 22 aprile 2021 - che ha integralmente ripreso le conclusioni peritali, ritenendo adeguata una modifica farmacologica al fine di migliorare la capacità lavorativa (doc. UAIE 75) - e dell'inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia domestica del 16 giugno 2021 - attestante una percentuale d'invalidità pari al 36% (doc. UAIE 80) - l'UAI-C._______ ha emanato il progetto di decisione del 21 giugno 2021, con il quale ha prospettato l'attribuzione di una rendita intera (grado pari al 71% stabilito secondo il metodo misto) a partire dal 1° marzo 2019 (doc. UAIE 82).
A.e Con decisione del 4 ottobre 2021 l'UAIE ha confermato il suddetto progetto attribuendo una rendita intera e invitato l'assicurata "a continuare a sottoporsi regolarmente alle dovute cure psichiatriche in concomitanza con una modifica della molecola antidepressiva, con l'introduzione di un SNRI ad alto dosaggio e un eventuale aumento con un neurolettico atipico, in modo tale da evitare il peggioramento del suo stato di salute e di riflesso la capacità lavorativa e per non precluderne un possibile miglioramento futuro" (doc. UAIE 88).
B.
B.a Nell'ambito della procedura di revisione avviata d'ufficio nel dicembre 2022 (si confronti doc. 81), l'UAI-C._______ ha tentato a più riprese, senza successo, di mettersi in contatto con il dott. F._______, psicoterapeuta curante, al fine di valutare l'evoluzione dello stato di salute dell'assicurata e ottenere la cartella clinica aggiornata (doc. UAIE 95, 106, 111). Non riuscendo a contattarlo, ha tentato senza successo di ottenere le informazioni richieste per il tramite del patronato INAS, rappresentante dell'interessata (doc. UAIE 104, 108, 114, 115, 116), da ultimo trasmettendo una diffida a quest'ultimo in data 25 settembre 2023 (doc. UAIE 117).
B.b Con rapporto finale del 12 dicembre 2023, non avendo dato seguito alla diffida e presumendo che l'assicurata non avesse ottemperato all'indicazione del CPAS del 9 aprile 2021 di sottoporsi alle cure del caso, che avrebbero permesso entro dieci, dodici mesi di migliorare il suo stato valetudinario, il SMR ha ritenuto assodato che da giugno 2022 lo stato di salute potesse considerarsi migliorato in modo tale da giustificare una capacità lavorativa al 50% in qualsiasi attività. Per quanto attiene alle attività domestiche ha confermato un'incapacità del 30% (doc. UAIE 119-120).
B.c Con decisione del 9 febbraio 2024 l'UAIE ha confermato il progetto di decisione del 14 dicembre 2023 - nel quale aveva constatato in base al metodo misto un grado d'invalidità del 48,4% (doc. UAIE 122) - e stabilito la riduzione della rendita intera corrente a un quarto di rendita, dal primo giorno del secondo mese successivo alla notifica del provvedimento (doc. UAIE 125).
C.
C.a Contro la decisione dell'UAIE - notificata il 13 febbraio 2024 (doc. TAF 1) - l'8 marzo 2024 A._______, per il tramite del patronato INAS, è insorta dinanzi al Tribunale amministrativo federale chiedendone l'annullamento, in ragione di un accertamento incompleto dello stato di salute e il ripristino della rendita intera. Ha inoltre domandato la dispensa dal pagamento delle spese giudiziarie (doc. TAF 1).
C.b Con decisione incidentale del 6 maggio 2024 la giudice dell'istruzione ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria e la ricorrente è stata invitata a versare un anticipo di Fr. 800.-, corrispondente alle presunte spese processuali (doc. TAF 9).
C.c Con decisione incidentale del 6 giugno 2024 alla ricorrente è stato concesso il pagamento dell'anticipo spese in tre rate (doc. TAF 11), tempestivamente saldate da quest'ultima il 12 luglio, il 7 agosto e il 16 settembre 2024 (doc. TAF 13-18).
C.d Con risposta del 25 ottobre 2024 l'autorità inferiore, riferendosi al preavviso del 22 ottobre 2024 l'UAI-C._______ e dell'annotazione del medico SMR dell'8 ottobre 2024, ha proposto di accogliere il ricorso, annullare la decisione impugnata e rinviare gli atti all'amministrazione alfine di completare l'istruttoria dal punto di vista medico, tramite l'allestimento di una perizia psichiatrica di decorso presso il CPAS (doc. TAF 20).
C.e Con scritto del 7 novembre 2024 l'insorgente ha dichiarato di aderire alla proposta dell'autorità inferiore (doc. TAF 22).
Diritto:
Il Tribunale amministrativo federale è competente a trattare il presente ricorso (art. 31, 32 e 33 lett. d LTAF; art. 69 cpv. 1 lett. b LAI [RS 831.20]). Il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica. Per conseguenza, l'insorgente è legittimato a ricorrere nel caso in esame (art. 59 LPGA [RS 830.1]; art. 48 cpv. 1 PA). Il ricorso è stato interposto tempestivamente e rispetta i requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA; art. 50 cpv. 1 e art. 52 cpv. 1 PA). L'anticipo spese è stato corrisposto entro il termine accordato (art. 63 cpv. 4 PA). Pertanto, il ricorso è ammissibile.
2.1 Il 1° gennaio 2022, sono entrate in vigore le modifiche del 19 giugno 2020 della LAI e della LPGA (Ulteriore sviluppo dell'AI; RU 2021 705; FF 2017 2191) e le modifiche del 3 novembre 2021 dell'Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI, RS 831.201; RU 2021 706). Secondo la lett. c delle disposizioni transitorie della modifica del 19 giugno 2020 della LAI, ai beneficiari di rendita il cui diritto alla rendita è nato prima dell'entrata in vigore di questa modifica e che all'entrata in vigore della modifica stessa hanno (almeno) 55 anni compiuti continua ad applicarsi il diritto anteriore, fino all'estinzione o alla soppressione del diritto alla rendita (Circolare dell'UFAS sull'invalidità e sulla rendita nell'assicurazione per l'invalidità [CIRAI; valida dal 1° gennaio 2022, stato al 1° luglio 2022], cifre marginali 9103 e 9200; Circolare dell'UFAS concernente le disposizioni transitorie della riforma Ulteriore sviluppo dell'AI sul sistema di rendite lineare [C DT US AI; valida dal 1° gennaio 2022, stato al 1° gennaio 2022], cifre marginali 1004, 2002 e 2003).
2.2 Trattandosi in concreto della revisione di una rendita la cui beneficiaria, al 1° gennaio 2022, aveva 57 anni, sono applicabili le disposizioni della LPGA e le disposizioni della LAI e dell'OAI nella loro versione in vigore fino al 31 dicembre 2021.
3.1 Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 OAI, l'UAIE esamina le domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in particolare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità di lavoro e la sua idoneità all'integrazione.
3.2 Inoltre, giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso.
3.3 Il potere cognitivo di questo Tribunale è delimitato dalla data della decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina infatti la decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; 130 V 445 consid. 1.2). Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2; 121 V 362 consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono strettamente connessi all'oggetto litigioso e se sono suscettibili di influire sull'apprezzamento del giudice al momento in cui detta decisione litigiosa è stata resa (sentenze del TF 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5 nonché 9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V 200 consid. 3a in fine).
4.1 Oggetto impugnato e oggetto litigioso è la liceità della sostituzione della rendita intera con un quarto di rendita AI dal 1° aprile 2024. L'insorgente ritiene infatti che sulla scorta dei referti medici versati agli atti (cfr. doc. TAF 1 e 6), emerga una situazione di salute differente rispetto a quella accertata in sede istruttoria, nel senso che non vi è stato alcun miglioramento né dello stato di salute, né della capacità lavorativa rispetto al momento in cui è stata inizialmente attribuita la rendita intera. Essa ha inoltre spiegato che la mancata tempestiva trasmissione della documentazione medica richiesta è da ricondurre a un disguido postale.
4.2 Con risposta del 25 ottobre 2024 l'UAIE ha dal canto suo proposto, sulla base del preavviso del 22 ottobre 2024 dell'UAI-C._______ e dell'annotazione del medico SMR dell'8 ottobre 2024, l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti di causa al fine di completare l'istruttoria, ritenendo opportuno far eseguire una perizia psichiatrica di decorso presso il CPAS al fine di valutare se dall'ultimo accertamento peritale lo stato di salute dell'assicurata ha subito delle modifiche (doc. TAF 20).
5.1 Nel caso in esame dalla documentazione esibita in sede di ricorso - segnatamente i rapporti del 29 settembre 2023 e del 22 marzo 2024 del dott. F._______, specialista in psichiatria e medico curante dell'insorgente (doc. TAF 1 e 6) - emerge da un lato che essa è stata seguita regolarmente a livello psichiatrico da uno specialista, dall'altro che a quest'ultima è stata a più riprese modificata la terapia farmacologica nel corso degli ultimi anni di terapia. Nel rapporto di settembre 2023 il dott. F._______ ha dichiarato che "la situazione psicopatologica appare, allo stato attuale e ormai da alcuni mesi, inquadrabile come un Disturbo Depressivo Maggiore Persistente, tipo Distimia (F33.1 secondo il DSM V) che si mantiene in una condizione di discreto ma fragile compenso grazie alla terapia psicofarmacologica assunta in maniera regolare e continuativa e alla riduzione delle attività relazionali. Si continua a ritenere che la situazione psicopatologica e clinica determini una compromissione del funzionamento globale della paziente che non consente un rientro e un impegno in un'attività lavorativa e che la rende inabile al lavoro nella misura del 100 %". Tali conclusioni sono state confermate dallo specialista anche nel rapporto del marzo 2024.
5.2 A fronte della documentazione prodotta, la proposta dell'autorità inferiore, alla quale la ricorrente ha aderito integralmente (doc. TAF 22), è senz'altro giustificata dalla necessità di completare l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti, segnatamente l'evoluzione del suo stato di salute psichico e della capacità lavorativa rispetto a quanto precedentemente accertato con la perizia psichiatrica realizzata dallo stesso CPAS il 9 aprile 2021. In assenza di un accertamento specialistico di decorso, questo Tribunale non dispone infatti degli elementi necessari per determinarsi al riguardo, né tantomeno per valutare se la terapia psicofarmacologica corrispondesse alle indicazioni fornite nel 2021 dai periti del CPAS. La proposta dell'UAIE di rinvio degli atti per eseguire una perizia psichiatrica di decorso va pertanto confermata in questa sede.
5.3 L'autorità inferiore assumerà agli atti la cartella clinica aggiornata dell'assicurata e un rapporto di aggiornamento da parte del dott. F._______ dal quale emerga l'attuale stato psichiatrico, il percorso terapeutico eseguito da ottobre 2021 e le varie modifiche prescritte nella terapia psicofarmacologica. Mediante una perizia di decorso presso il CPAS, procederà quindi all'accertamento dello stato di salute e della capacità di lavoro e della loro evoluzione nel tempo da ottobre 2021 (data della decisione di attribuzione della rendita intera). Nel caso essi non condividessero le valutazioni del dott. F._______, riguardo all'abilità lavorativa e al trattamento psicofarmacologico, essi dovranno esporre le loro motivazioni in modo articolato e comprensibile. Parimenti dovranno esprimersi in modo chiaro riguardo al grado di incapacità lavorativa in eventuali attività esigibili, cosi come nelle attività domestiche e la loro eventuale evoluzione nel tempo.
5.4 Una volta accertata la situazione valetudinaria, il suo influsso sulla capacità lavorativa e la loro evoluzione nel tempo, l'autorità inferiore procederà ad una nuova valutazione economica, nonché, se necessario, ad un'analisi dell'esigibilità e della possibilità per l'insorgente di esercitare un'attività lavorativa in un mercato equilibrato del lavoro (a fronte dell'età dell'assicurata, che al momento della riduzione della rendita stava per compiere 59 anni) e delle attività compatibili con le limitazioni funzionali di cui essa è portatrice.
6.1 Giova inoltre rilevare che nel caso concreto non è necessario rendere attenta l'assicurata della possibilità di ritirare il ricorso conformemente a quanto stabilito in DTF 137 V 314. In effetti non sussiste l'eventualità di una decisione dell'UAIE a detrimento dell'insorgente (cfr., sul quesito, la già citata DTF 137 V 314 consid. 3.2.4). Il diritto ad almeno un quarto di rendita dopo il 1° aprile 2024 è infatti non solo incontestato dalle parti, ma comprovato dagli atti di causa e va pertanto confermato in questa sede. Si rammenta infatti che per i periti del CPAS che hanno visitato la ricorrente nel 2021 (consid. A.c), non è mai entrato in linea di conto un miglioramento dello stato di salute tale da permettere un ripristino totale della capacità lavorativa, ma al massimo un grado pari a quello attestato nella decisione impugnata. Ed è precisamente a tale grado (pari al 50%) che si è riferito nel rapporto finale del 12 dicembre 2023 il medico SMR, in assenza di elementi medici attuali, presumendo la realizzazione delle previsioni peritali. Inoltre, a fronte della diagnosi posta nei recenti rapporti dal dott. F._______, parrebbe esservi stato nel frattempo un aggravamento della patologia depressiva grave, passata dall'essere episodica (F32.2) a disturbo permanente (F33.1). Tale circostanza rende assai remota la possibilità che dalla valutazione peritale di decorso emerga un grado di incapacità lavorativa migliore rispetto a quello attestato nel 2021. Giova inoltre precisare che nel preavviso del 22 ottobre 2024 l'UAI-C._______ ha espressamente manifestato l'intenzione di ripristinare immediatamente il versamento della rendita intera nel corso degli accertamenti istruttori da eseguire nel quadro del rinvio (doc. TAF 22).
6.2 Infine, neppure la giurisprudenza del Tribunale federale pubblicata in DTF 137 V 210 (segnatamente consid. 4.4.1.4; DTF 139 V 99 consid. 1) si oppone al rinvio della causa all'autorità inferiore per completamento dell'istruttoria mediante l'esperimento di una perizia psichiatrica di decorso, non figurando un tale accertamento agli atti. In assenza di un'istruttoria complementare in tal senso, non risulta pertanto possibile determinarsi con il necessario grado della verosimiglianza preponderante sul grado di invalidità e sul diritto alla rendita dell'assicurato a decorrere dal 1° aprile 2024.
6.3 Da quanto esposto discende che il ricorso dev'essere accolto, nel senso che la decisione impugnata fondandosi su un accertamento incompleto dei fatti rilevanti, va annullata e gli atti di causa ritornati all'amministrazione, affinché proceda al completamento dell'istruttoria nel senso precedentemente indicato.
7.1 Visto l'esito della procedura non vengono prelevate spese processuali (art. 63 PA). L'anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr. 800.- versato in tre rate il 12 luglio, il 7 agosto 2 il 16 settembre 2024 (doc. TAF 13-18), è restituito alla ricorrente.
7.2 Ritenuto che l'insorgente è rappresentata in questa sede da un mandatario professionale si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]; cfr. pure DTF 132 V 215 consid. 6.2 secondo cui la parte che ha presentato ricorso in materia d'assegnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in 1'000 franchi, tenuto conto del lavoro effettivo ed utile svolto dal rappresentante della ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE.
Il dispositivo della sentenza è menzionato alla pagina seguente.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è accolto, nel senso che la decisione impugnata del 19 febbraio 2024 è annullata - nella misura in cui è negato alla ricorrente il diritto di percepire una rendita intera anche dopo il 30 marzo 2024 - e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché proceda al completamento dell'istruttoria e si pronunci nuovamente sul grado d'invalidità di A._______ ai sensi dei considerandi 5, 6.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di fr. 800.-, corrisposto con versamento rateale, sarà restituito alla ricorrente allorquando la presente vertenza sarà passata in giudicato.
L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 1'000.- a titolo di spese ripetibili.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'autorità inferiore e all'UFAS.
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: Il cancelliere: Michela Bürki Moreni Luca Rossi
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: