Entscheiddatum: 05.07.2013Publikationsdatum: 18.07.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IIIC-2266/2013
Sentenza del 5 luglio 2013 Composizione Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio), Elena Avenati-Carpani, Vito Valenti; Cancelliere: Dario Croci Torti. Parti A._______, rappresentata dal Patronato INAS, c/o OCST, via Cantonale, 6814 Lamone ,ricorrente, Contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore . Oggetto Assicurazione per l'invalidità (decisione del 6 marzo 2013).
Ritenuto in fatto che:
mediante decisione del 6 marzo 2013, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), ha comunicato a A._______, cittadina italiana, nata il xx xx xxxx, che la sua domanda del 22 ottobre 2010, volta al conseguimento di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità era stata respinta per carenza d'invalidità di livello pensionabile (doc. 68);
con il gravame depositato il 22 aprile 2013 presso lo scrivente Tribunale, A._______, regolarmente rappresentata dal Patronato INAS di Lamone, ha chiesto, in sostanza, il riconoscimento del suo diritto ad una rendita intera AI nonché la dispensa dalle spese giudiziarie e la rifusione delle spese della parte ricorrente;
a suffragio delle sue conclusioni ha prodotto una relazione medica allestita il 10 aprile 2013 dal Dott. Sgiarovello, del reparto di reumatologia dell'Ospedale Sacco di Milano, ed un altro referto 9 aprile 2013 del Dott. Sarzi Puttini, direttore di detta unità specialistica;
in un secondo tempo produce altra documentazione fra la quale emerge una relazione medico-legale allestita dal Dott. Motta, Varese, il 16 maggio 2013;
ricevuta l'impugnativa, l'Ufficio AI del Cantone Ticino, competente per esaminare sul merito la pratica, ha sottoposto gli atti al proprio consulente medico (Dott. Erba) che, nel rapporto del 3 giugno 2013 (non ancora a conoscenza della perizia del Dott. Motta, ma a conoscenza dei referti dei Dott.ri Sgiarovello e Sarzi Puttini), ha rilevato come l'attuale stato di salute della ricorrente necessiti una valutazione pluridisciplinare in psichiatria, reumatologia, neurologia ed urologia onde definire l'esigibilità lavorativa sin dal 2010;
nel suo preavviso del 4 giugno 2013, l'Ufficio AI del Cantone Ticino ha pertanto proposto l'ammissione parziale del gravame con la retrocessione degli atti affinché possa riprendere l'istruzione della domanda di rendita procedendo ai nuovi accertamenti sanitari nelle discipline proposte dal Dott. Erba;
anche l'UAIE, nelle sue osservazioni ricorsuali dell'11 giugno 2013, ha aderito alla proposta dell'Ufficio AI cantonale;
mediante ordinanza del 14 giugno 2013, copia delle risposte degli Uffici AI e della relazione del Dott. Erba sono state inviate alla parte ricorrente, alla quale è stata offerta la possibilità di presentare delle osservazioni entro il 24 giugno 2013;
l'interpellata non ha preso posizione in merito;
e considerando in diritto che:
in virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF;
in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi a questo Tribunale conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20);
secondo l'art. 59 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1) ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione: queste condizioni sono adempiute nella specie;
il ricorso, depositato il 22 aprile 2013, è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA);
il gravame è dunque ammissibile ed è pertanto necessario entrare nel merito;
sul merito, al modo di procedere proposto dall'amministrazione è opportuno prestare adesione: un'istruttoria complementare in reumatologia, neurologia, psichiatria e urologia appare indispensabile dal momento che quella amministrativa precedente appare carente e non attuale (sull'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti cfr. art. 49 b PA);
è quindi indispensabile eseguire quanto richiesto per determinare lo stato di salute effettivo di A._______;
in tali circostanze il ricorso deve essere parzialmente accolto, la decisione impugnata annullata e la causa rinviata all'autorità inferiore in virtù dell'art. 61 PA, perché completi l'istruttoria come indicato dal Dott. Erba, ossia con investigazioni supplementari nelle specializzazioni indicate;
certo, l'art. 61 cpv. 1 PA permette solo eccezionalmente di ricorrere ad una tale procedura; nel caso concreto, l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata se si considerano le numerose lacune dell'incarto e l'ampiezza delle informazioni da raccogliere (DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4);
visto l'esito del ricorso, non vengono prelevate spese processuali;
la domanda di esenzione da queste, formulata dal rappresentante della ricorrente nel suo gravame, diventa quindi priva d'oggetto;
in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato;
visti gli atti di causa e la memoria di ricorso, si giustifica riconoscere alla parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili di 1'000 franchi, la quale viene posta a carico dell'autorità inferiore;
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata l'impugnata decisione del 6 marzo 2013, gli atti vengono rinviati all'autorità inferiore perché proceda ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo.
Non si prelevano spese processuali.
Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di 1'000 franchi, la quale è posta a carico dell'autorità inferiore.
Comunicazione a:
rappresentante della ricorrente (atto giudiziario)
autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata)
Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
Il presidente del collegio: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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