Entscheiddatum: 05.12.2013Publikationsdatum: 16.12.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IIIC-2583/2013
Sentenza del 6 dicembre 2013 Composizione Giudice unico: Elena Avenati-Carpani; Cancelliere: Dario Croci Torti. Parti A._________ Eredi di, patrocinati dall'avv. Fabrizio P. Mion, via Canova 18, casella postale 6134, 6901 Lugano ,ricorrenti, Contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Genève 2, autorità inferiore . Oggetto assicurazione per l'invalidità (decisione del 3 aprile 2013).
Ritenuto in fatto che:
A._______, cittadino italiano, nato il , deceduto il , è stato da ultimo alle dipendenze, come direttore generale, di una ditta di Lugano dal 1° ottobre 2010 (doc. 10);
in seguito a lunga malattia, in data 30 luglio 2012, ha presentato una domanda volta al conseguimento di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 5, inc. AI);
esperiti gli accertamenti economici e sanitari che il caso ha richiesto, l'Ufficio AI del Cantone Ticino, competente per esaminare nel merito la richiesta, ha deliberato la sua reiezione in quanto l'inizio dell'incapacità di lavoro era stata fissata il 10 gennaio 2012 e, alla scadenza del termine d'attesa di un anno previsto dalla disposizioni legali, il richiedente era già deceduto (doc. 35, inc. AI);
l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), competente per notificare le decisione per gli assicurati non residenti in Svizzera, ha emanato, il 3 aprile 2013, una decisione conformemente alla delibera cantonale;
rappresentati dallo studio legale Mion ed associati di Lugano, gli eredi di A._________ hanno impugnato il suddetto provvedimento amministrativo facendo in sostanza valere, sulla scorta di ampia documentazione, che l'istruttoria sarebbe stata svolta in modo lacunoso, soprattutto per quel che si riferisce alla data dell'insorgere dell'invalidità, e chiedono il rinvio degli atti all'amministrazione AI per nuovi accertamenti;
nella risposta di causa del 19 dicembre, l'Ufficio cantonale ha proposto la reiezione del ricorso rilevando in sostanza come l'assicurato abbia lavorato, nonostante precedenti assenze per accertamenti medici, fino a gennaio 2012 (viaggio in Cina), per l'anno di attesa viene a scadere nel gennaio 2013, ossia dopo il decesso;
anche l'UAIE, nella sua risposta del 1° luglio 2013, ha aderito alla conclusioni dell'Ufficio AI cantonale;
la parte ricorrente ha replicato in data 5 settembre 2013 riconfermandosi nelle proprie conclusioni ricorsuali e l'Ufficio AI cantonale come pure l'UAIE, duplicando rispettivamente in data 22 e 28 ottobre 2013, hanno riproposto la reiezione del gravame;
in esito a decisione incidentale del 4 novembre 2013, la parte ricorrente ha versato, in data 29 novembre 2013, l'anticipo riguardante le presunte spese processuali;
il 4 dicembre 2013, gli insorgenti hanno ancora inviato delle osservazioni accompagnate da documentazione;
non sono stati disposti ulteriori scambi di allegati;
riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi a questo Tribunale conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20);
in virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1); giusta l'art. 1 LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga;
secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione; nella specie gli eredi di A._________ hanno un interesse degno di protezione di poter ricorrere contro la decisione dell'UAIE riguardante denegate prestazioni AI pretese dal nominato;
il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA); la parte ricorrente ha versato l'anticipo di 400 franchi relativo alla presunte spese processuali, entro il termine impartito; il gravame è dunque ammissibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso;
nel caso in esame, il giudice può rinunciare di approfondire il problema a sapere da quando l'interessato ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) di almeno il 40% in media durante un anno senza notevole interruzione e, al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%, secondo come esposto nell'impugnata decisione (art. 28 cpv. 1 LAI);
infatti, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA; secondo il cpv. 3 della stessa norma la rendita è versata dall'inizio del mese in cui nasce il diritto;
secondo l'art. 29 cpv. 1 LPGA, colui che rivendica una prestazione deve annunciarsi all'assicuratore competente nella forma prescritta per l'assicurazione sociale interessata;
l'art. 29 LAI regola non tanto la questione a sapere quando il diritto alla rendita AI nasce, quanto piuttosto la nascita del diritto al versamento della rendita;
tuttavia, nel caso in esame, questa norma riguardante il diritto al versamento riveste un'importanza di rilievo;
infatti, dal momento che l'assicurato ha incontestabilmente sottoscritto la domanda di prestazioni AI il 27 luglio 2012 (doc. 5 pag. 6) e che la stessa è stata ricevuta dall'Ufficio AI cantonale il 30 luglio successivo (doc. 9), egli non avrebbe avuto diritto a prestazioni che a partire dal 1° gennaio 2013;
a quest'ultima data A._________ era già deceduto (26 dicembre 2012) e quindi, nessuna prestazione potrebbe essergli riconosciuta, anche nell'ipotesi in cui si dovesse condividere la tesi della parte ricorrente circa la data dell'insorgere dell'invalidità;
in queste circostanze, il ricorso deve essere respinto e l'impugnata decisione confermata con sostituzione dei motivi, nel senso che A._________ non avrebbe potuto aver diritto ad alcun versamento di una prestazione dell'assicurazione svizzera per l'invalidità in quanto deceduto prima della data in cui avrebbe potuto pretendere detto versamento;
il ricorso, manifestamente infondato, può essere risolto da un giudice unico in applicazione dell'art. 69 cpv. 2 LAI in relazione all'art. 85bis cpv. 3 della Legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre 1946 (LAVS, RS 831.10);
le spese processuali, di 400 franchi, sono posti a carico della parte ricorrente e vengono compensate con l'anticipo fornito il 29 novembre 2013;
visto l'esito del ricorso, non si assegnano indennità per spese ripetibili;
per quel che concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulla tasse e sulle spese ripetibili nelle cause innanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali, di 400 franchi, sono poste a carico del ricorrente e sono compensate con l'anticipo già fornito.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
Comunicazione a:
rappresentante dei ricorrenti (atto giudiziario)
autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata)
Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
I rimedi giuridici sono indicati alla pagina seguente
Il giudice unico: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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