Entscheiddatum: 27.05.2013Publikationsdatum: 13.06.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IIIC-2607/2013
Sentenza del 27 maggio 2013 Composizione Giudice Vito Valenti (giudice unico),cancelliera Marcella Lurà. Parti A._______,ricorrente, contro Cassa svizzera di compensazione (CSC),avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,1211 Ginevra 2,autorità inferiore. Oggetto Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (decisione su opposizione del 27 marzo 2013).
Fatti:
A.
A.a A._______, cittadino italiano, nato il (...), celibe, ha formulato in data 25 gennaio 2012 una richiesta volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia (doc. 5 pag. 1), indicando di avere lavorato in svizzera da marzo del 1966 a dicembre del 1970 (doc. 5 pag. 12). Ha esibito in particolare copia del certificato di assicurazione AVS/AI, del permesso per stagionali di tipo A rilasciato dalla competente autorità del Cantone B._______ il 24 aprile 1970 e valido sino al 26 dicembre 1970 e dei fogli paga del 24 aprile, 8 e 22 maggio e 5 giugno 1970 (doc. 6, 8 pag. 1 e 9 pag. 1).
A.b Nel corso dell'istruttoria, la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha in particolare assunto agli atti gli estratti del conto individuale dell'interessato (doc. 15 e 16). Da questi ultimi risultano tre iscrizioni per un'attività svolta dall'assicurato presso la ditta C._______ (v., per quanto attiene al datore di lavoro del medesimo, doc. 19) nel 1966, 1967 e 1968, senza indicazione del numero di mesi e con un salario complessivo rispettivamente di fr. 10'700.--, fr. 13'825.-- e fr. 13'800.--. Dagli stessi emerge pure che l'interessato ha lavorato in Svizzera nel 1969 (11 mesi).
B. Con decisione del 20 febbraio 2012 (doc. 13), l'autorità inferiore ha deciso di erogare in favore dell'interessato una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia di fr. 87.-- al mese dal 1° febbraio 2012. Detta rendita è stata calcolata in base ad una durata di contribuzione di 3 anni e 9 mesi, un reddito annuo medio di fr. 19'488.-- ed una scala delle rendite 3 (v. doc. 10).
C.
C.a Con scritto del 12 marzo 2012 (doc. 14), l'interessato ha postulato "il ricalcolo dell'importo assegnato(gli)" quale rendita di vecchiaia.
C.b Il 14 e 31 agosto 2012, lo stesso ha segnalato d'avere lavorato in Svizzera dal 1966 al 1970 (doc. 28 pag. 2 e doc. 31 pag. 1). Ha esibito in particolare copia del libretto per stranieri (permesso di tipo A), dei permessi per stagionali di tipo A rilasciati dalla competente autorità del Cantone B._______ rispettivamente il 22 marzo 1966, il 7 febbraio 1967, il 28 febbraio 1968, il 20 febbraio 1969 ed il 24 aprile 1970 (e delle relative assicurazioni circa la concessione d'un permesso rilasciate rispettivamente il 29 novembre 1965, il 15 dicembre 1966, il 7 dicembre 1967, il 13 dicembre 1968 ed il 13 aprile 1970), delle lettere della ditta C._______ del 26 gennaio 1967, dell'11 gennaio 1968 e del 15 gennaio 1968 (recte 1969), dei fogli paga per i mesi da marzo a dicembre del 1966, da marzo a giugno del 1967, da luglio a dicembre del 1968, da marzo a dicembre del 1969 e da aprile a giugno del 1970, del contatto di lavoro per l'anno 1966 e dell'estratto del conto individuale della Cassa svizzera di compensazione (doc. 28 pag. 3 a 61 e doc. 31 pag. 3 a 20).
C.c
C.c.a Nell'ambito della procedura di opposizione, la CSC ha in particolare assunto agli atti l'estratto del conto individuale dell'interessato della Cassa di compensazione del Cantone B._______. Dallo stesso risulta che sono stati versati contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia per 3 mesi nel 1970 per un'attività presso la ditta D._______ (doc. 46; v. anche doc. 35 pag. 1 e 45 pag. 1 e 6).
C.c.b Il 31 luglio 2012, l'Ufficio controllo abitanti del comune di E._______ha riferito che l'interessato ha risieduto in quel comune al beneficio di un permesso stagionale (permesso di tipo A) dal 14 marzo al 16 dicembre 1966 (proveniente e partito per l'Italia), dal 30 gennaio al 18 dicembre 1967 (proveniente e partito per l'Italia), dal 19 febbraio al 20 dicembre 1968 (proveniente e partito per l'Italia), dal 14 febbraio al 20 dicembre 1969 (proveniente e partito per l'Italia) e dal 18 aprile al 14 luglio 1970 (proveniente e partito per l'Italia; doc. 21 pag. 2). L'Ufficio controllo abitanti del comune di F._______ ha altresì segnalato che l'interessato non risulta essersi annunciato presso detto comune (doc. 27 pag. 2).
D. Nella decisione su opposizione del 27 marzo 2013 (doc. 51; v. anche doc. 52), l'autorità inferiore ha riconsiderato la propria decisione del 20 feb-braio 2012 ed ha deciso di erogare in favore dell'interessato una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia di fr. 116.-- al mese dal 1° febbraio 2012 e di fr. 117.-- al mese dal 1° gennaio 2013. Detta rendita è stata calcolata in base ad una durata di contribuzione di 4 anni, un reddito annuo medio di fr. 19'488.-- dal 1° febbraio 2012 e di fr. 19'656.-- dal 1° gennaio 2013 ed una scala delle rendite 4 (v. doc. 48).
E.
E.a Il 2 maggio 2013, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione su opposizione della CSC del 27 marzo 2013 mediante il quale ha chiesto, sostanzialmente, il riesame della decisione impugnata, segnatamente "dei calcoli pregressi relativi agli anni 1966-1969 (dal momento che) la somma relativa alla rendita in oggetto (fr. 117.-- mensili) è aumentata del 34,48% nonostante l'incidenza sia dovuta dall'aggiunta di soli tre mesi lavorativi" (doc. TAF 1).
E.b Con lettera del 14 maggio 2013, questo Tribunale ha informato l'insorgente d'avere ricevuto il gravame inoltrato il 2 maggio 2013 contro la decisione su opposizione della CSC del 27 marzo 2013 e che lo stesso è stato registrato con il numero di ruolo C-2607/2013 (doc. TAF 2).
F. Il 15 maggio 2013, l'autorità inferiore ha prodotto, su richiesta di questa Corte, copia degli atti dell'incarto della CSC (doc. TAF 3).
Diritto:
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).
1.2 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85bis cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dalla Cassa svizzera di compensazione.
1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA.
1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso - interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 LPGA nonché art. 52 PA) - è ammissibile.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nonché il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1), che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e si sostituisce a qualsiasi convenzione di sicurezza sociale che vincoli due o più Stati (art. 6 Regolamento), come pure il Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n. 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). L'art. 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71 sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri.
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di vecchiaia o per i superstiti svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero.
2.3 L'art. 153a LAVS, nella versione in vigore fino al 31 marzo 2012, sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n. 1408/71. Peraltro, il 1° aprile 2012 sono entrati in vigore, nei rapporti tra la Svizzera e gli Stati membri dell'Unione Europea, i nuovi Regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 relativi al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, regolamenti che sostituiscono a partire da tale date i Regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72, fermo restando che sono di principio applicabili i regolamenti in vigore al momento della realizzazione dei fatti determinanti.
L'oggetto litigioso nella presente procedura ricorsuale è costituito dalla questione di sapere se il calcolo dell'importo mensile della rendita di vecchiaia effettuato dall'autorità inferiore sia, o meno, corretto.
4.1 Secondo l'art. 29 cpv. 1 LAVS, possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali.
4.2 In particolare, e secondo il diritto svizzero di principio applicabile alla fattispecie, il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell'attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d'assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l'avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato (art. 29bis cpv. 1 LAVS). Peraltro, ai sensi dell'art. 30bis LAVS e dell'art. 53 cpv. 1 dell'ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (OAVS, RS 831.101), per il calcolo delle rendite, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali allestisce tavole delle rendite il cui uso è obbligatorio.
4.3
4.3.1 L'art. 29 cpv. 2 LAVS precisa che le rendite ordinarie sono assegnate in forma di rendite complete agli assicurati che hanno un periodo di contributo completo e di rendite parziali agli assicurati che hanno un pe-riodo di contributo incompleto. Il periodo di contributo è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29ter cpv. 1 LAVS). Sono considerati anni di contribuzione i periodi durante i quali una persona ha pagato i contributi, durante i quali il suo coniuge ha versato almeno il doppio del contributo minimo e durante i quali possono essere computati accrediti per compiti educativi o d'assistenza (art. 29ter cpv. 2 LAVS). Quando la durata di contribuzione è incompleta ai sensi dell'art. 29ter LAVS, i periodi di contribuzione compiuti prima del 1° gennaio che segue il compimento dei venti anni, sono computati ai fini di colmare successive lacune contributive (art. 52b OAVS).
4.3.2 Per ogni assicurato obbligato a pagare i contributi, è tenuto un conto individuale, sul quale sono annotate le indicazioni necessarie al calcolo delle rendite ordinarie (art. 30ter cpv. 1 LAVS). L'art. 140 cpv. 1 lett. d ed e OAVS stabilisce che la registrazione nel conto individuale dell'assicurato comprende l'anno di contribuzione e la durata contributiva in mesi nonché il reddito annuo in franchi.
4.3.3 Al fine di determinare il periodo di contribuzione per gli anni 1948-1968, la giurisprudenza ha sviluppato la prassi per cui, quando non è possibile stabilire con certezza la durata dei singoli periodi di contribuzione, essi devono essere stabiliti usando le tavole relative alla loro determinazione per gli anni 1948-1968 (cfr. sentenza del Tribunale federale H 133/06 del 25 settembre 2007 nonché I 524/02 del 25 novembre 2002 e relativi riferimenti). In effetti, per il periodo anteriore al 1° gennaio 1969, i conti individuali non comprendono l'indicazione della durata contributiva in mesi.
4.3.4 Secondo giurisprudenza, nel caso in cui sia documentato che lo straniero beneficiava di un permesso C (permesso di domicilio), oppure di un permesso B (permesso di dimora annuale), deve essere ritenuta una durata contributiva completa, con la conseguenza che il beneficiario di un simile permesso deve essere considerato persona assicurata per la durata di validità del permesso medesimo, sempre che abbia versato il contributo annuo minimo (cfr. l'art. 28 e l'art. 50 OAVS). Per contro, tale principio non è applicabile al lavoratore che è stato autorizzato a soggiornare in qualità di stagionale con un permesso di tipo A (sentenza del Tribunale federale I 524/02 del 25 novembre 2002 consid. 2.3 e relativi riferimenti).
4.3.5 Peraltro, ai sensi dell'art. 141 cpv. 3 OAVS, se non è domandato nessun estratto del conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di rettificazione è stata respinta, la rettificazione delle registrazioni fatte nel conto individuale può essere richiesta, al momento in cui si verifica l'evento assicurato, soltanto quando gli errori di registrazioni siano evidenti o debitamente provati (DTF 130 V 335 consid. 4.1).
4.3.6 Per quanto attiene al periodo contributivo in Svizzera per l'anno 1966, per l'anno 1967 e per l'anno 1968, tenuto conto del fatto che l'insorgente è stato posto al beneficio di un permesso per stagionali di tipo A rilasciato dalla competente autorità del Cantone B._______ rispettivamente il 22 marzo 1966 (e valido sino al 18 dicembre 1966), il 7 febbraio 1967 (e valido sino al 18 dicembre 1967) ed il 28 febbraio 1968 (e valido sino al 21 dicembre 1968; doc. 28 pag. 13 a 15), lo stesso deve essere determinato sulla base delle iscrizioni figuranti sugli estratti del conto individuale della Cassa svizzera di compensazione (doc. 15 e 16) e sulla base delle "Tabelle per la determinazione della durata di contribuzione presumibile negli anni 1948-1968". In particolare, come indicato dall'autorità inferiore (v. doc. 48 pag. 2 e 3), il reddito di fr. 10'700.-- ottenuto nel 1966 corrisponde ad un periodo contributivo di 10 mesi, il reddito di fr. 13'825.-- ottenuto nel 1967 corrisponde ad un periodo contributivo di 12 mesi ed il reddito di fr. 13'800.-- ottenuto nel 1968 corrisponde ad un periodo contributivo di 12 mesi, giusta la tavola n. 41 (recte n. 37 [settore della costruzione]) delle tabelle per la determinazione della durata presumibile di contribuzione. Quanto al periodo contributivo per il 1969 ed il 1970, l'autorità inferiore ha considerato, in virtù degli estratti del conto individuale della Cassa svizzera di compensazione e della Cassa di compensazione del Cantone B._______ (doc. 15 e 46), non sussistendo i presupposti per l'espletamento d'ulteriori indagini d'ufficio, che l'insorgente ha pagato i contributi AVS da febbraio a dicembre del 1969 nonché da aprile a giugno del 1970.
4.3.7 L'autorità inferiore ha quindi infine correttamente ritenuto nella decisione impugnata che il periodo contributivo dell'insorgente è di 4 anni (e non di 3 anni e 9 mesi), ritenuto altresì che il ricorrente non ha contestato tale periodo contributivo in sede ricorsuale e che agli atti di causa non vi sono documenti che possano dimostrare l'erroneità di tale periodo contribuito. Quest'ultimo è peraltro incompleto, gli assicurati della classe di età del ricorrente (anno 1947) avendo in effetti contribuito per un periodo massimo di 44 anni fino al 2012 (Tabelle delle rendite 2011 pag. 8), anno in cui è nato il diritto dell'insorgente ad una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia.
4.4 Giusta l'art. 38 cpv. 1 LAVS, la rendita parziale corrisponde a una frazione della rendita completa. Per il calcolo della frazione, è determinante il rapporto arrotondato tra il numero degli anni interi di contribuzione dell'assicurato e quello degli assicurati della sua classe di età (art. 38 cpv. 2 LAVS). Il periodo contributivo del ricorrente corrisponde a 4 anni completi. Le tabelle delle rendite 2011 prevedono che al rapporto fra i 4 anni interi di contribuzione dell'insorgente ed i 44 anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età è applicabile la scala delle rendite 4 (Tabelle delle rendite 2011 pag. 10). L'importo della rendita dell'insorgente deve quindi essere determinato in base ad una scala delle rendite 4 ed in funzione del suo reddito annuo medio.
4.5 Giova rilevare che il reddito annuo medio si compone dei redditi risultanti da un'attività lucrativa, degli accrediti per compiti educativi e degli accrediti per compiti d'assistenza (art. 29quater LAVS). La somma dei redditi dell'attività lucrativa è rivalutata, di regola ogni due anni all'inizio dell'anno civile, in funzione dell'indice delle rendite, che corrisponde alla media aritmetica dell'indice dei salari e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo (art. 30 cpv. 1 e 33ter cpv. 1 e 2 LAVS). La somma dei redditi rivalutati derivanti da un'attività lucrativa e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali sono divisi per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).
4.5.1 Secondo gli estratti del conto individuale dell'interessato, i redditi derivanti da un'attività lucrativa conseguiti dal ricorrente negli anni dal 1966 al 1970 ammontano a fr. 59'229.-- (10'700 + 13'825 + 13'800 + 16'759 + 4'145; doc. 15, 16 e 46). Quest'importo deve essere rivalutato in funzione dell'indice delle rendite. Tenuto conto del fatto che la prima iscrizione nel conto individuale posteriore all'anno del compimento dei 20 anni è avvenuta nel 1968 (cfr., sulla questione, la sentenza del Tribunale amministrativo federale C-4924/2008 del 27 aprile 2009 consid. 3.1 e 3.2), il fattore di rivalutazione è pari a 1.281 (Tabelle delle rendite 2013 pag. 15). L'importo del reddito è rivalutato a fr. 75'873.-- (59'229 x 1.281). Tale importo deve essere diviso per il periodo di contribuzione di 4 anni, corrispondenti a 48 mesi. Il reddito annuo medio del ricorrente per il 2012 ammonta a fr. 18'968.-- ([75'873 : 48] x 12).
4.5.2 L'importo di fr. 18'968.-- deve essere arrotondato all'importo immediatamente superiore del reddito annuo medio determinante indicato nelle tabelle secondo la scala delle rendite 4. L'autorità inferiore ha considerato un reddito annuo medio determinante di fr. 19'488.-- nel 2012 (le tabelle delle rendite 2011 indicano un reddito annuo medio determinante di fr. 19'488.-- quale importo superiore più vicino ad un reddito annuo medio di fr. 18'968.-- [Tabelle delle rendite 2011 pag. 98]) e di fr. 19'656.-- nel 2013 (le tabelle delle rendite 2013 indicano un reddito annuo medio determinante di fr. 19'656.-- quale importo superiore più vicino ad un reddito annuo medio di fr. 18'968.-- [Tabelle delle rendite 2013 pag. 98]). Le tabelle delle rendite 2011 prevedono che la rendita d'invalidità mensile corrispondente ad una scala delle rendite 4 ed un reddito annuo medio di fr. 19'488.-- ammonta a fr. 116.-- (Tabelle delle rendite 2011 pag. 98) e le tabelle delle rendite 2013 prevedono che la rendita d'invalidità mensile corrispondente ad una scala delle rendite 4 ed un reddito annuo medio di fr. 19'656.-- ammonta a fr. 117.-- (Tabelle delle rendite 2013 pag. 98).
4.5.3 Il ricorrente ha pertanto diritto a una rendita di vecchiaia di un importo mensile di fr. 116.-- dal 1° febbraio 2012 e di fr. 117.-- dal 1° gennaio 2013, come calcolato dall'autorità inferiore (v. doc. 51 e 48).
4.5.4 Per il resto, questo Tribunale rileva che il ricorrente non ha comunque contestato gli elementi del calcolo della rendita (periodo contributivo, reddito annuo medio determinante, scala delle rendite) come effettuato dall'autorità inferiore, calcolo dal quale il Tribunale amministrativo federale non ha pertanto motivo, sulla base delle risultanze processuali, di scostarsi d'ufficio.
Da quanto esposto, consegue che il ricorso, privo di qualsivoglia fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. Il giudice dell'istruzione - anteriormente o posteriormente ad uno scambio di scritti - decide quale giudice unico, con motivazione sommaria, i ricorsi manifestamente infondati (art. 85bis cpv. 3 LAVS). Nel caso concreto il gravame, in considerazione, fra l'altro, dei generici argomenti presentati, deve ritenersi siccome manifestamente infondato. La presente sentenza di rigetto del ricorso può pertanto essere resa a giudice unico.
6.1 Non si prelevano spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS).
6.2 Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205).
(dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Non si prelevano spese processuali.
Non si attribuiscono spese ripetibili.
Comunicazione a:
ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento)
autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata)
Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il giudice unico: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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