Entscheiddatum: 30.05.2008Publikationsdatum: 06.06.2008
Corte III
C-3178/2008
{T 0/2}
Decisione del 30 maggio 2008
Composizione
Giudice Francesco Parrino, giudice unico,
cancelliere Dario Croci Torti.
Parti
A._______,
ricorrente,
contro
Swissmedic Istituto Svizzero per gli agenti terapeutici,
Hallerstrasse 7, casella postale, 3000 Berna 9,
autorità inferiore.
Oggetto
Importazione di medicamenti (decisione del 7 maggio 2008).
Ritenuto in fatto e considerato in diritto che:
con provvedimento del 7 maggio 2008, lo Swissmedic Istituto Svizzero per gli agenti terapeutici ha deciso di distruggere una confezione di medicamenti trattenuti presso l'ispettorato doganale di Zurigo-Mülligen, provenienti dalla Gran Bretagna ed indirizzati ad A._______, L., la cui importazione non è ammessa;
nel contempo, ha condannato l'interessato al versamento di Fr. 400.- a titolo di emolumento relativo all'applicazione dei provvedimenti amministrativi in questione;
in data 15 maggio 2008, A._______ ha interposto ricorso contro detta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale chiedendo di essere esentato dal pagamento dell'emolumento menzionato;
con ordinanza del 20 maggio 2008, il TAF ha invitato il ricorrente a voler versare l'importo di Fr. 300.- equivalente alle presunte spese ricorsuali;
riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF;
le decisioni rese da Swissmedic concernenti l'importazione di medicamenti possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 33 lett. e LTAF, atteso che il provvedimento di Swissmedic, Istituto che è ente di diritto pubblico dotato di personalità giuridica (art. 68 cpv. 2 della legge federale sui medicamenti e i dispositivi medici [legge sugli agenti terapeutici, LTAer] del 15 dicembre 2000), è da considerarsi decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
con atto del 27 maggio 2008, il ricorrente ha ritirato il ricorso del 15 maggio 2008;
giusta l'art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF, il giudice unico pronuncia lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di oggetto;
non vengono prelevate spese ricorsuali né concesse indennità per spese ripetibili;
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
È preso atto del ritiro del ricorso e la procedura è stralciata dai ruoli.
Non si percepiscono spese processuali.
Non sono assegnate indennità per spese ripetibili.
Comunicazione a:
ricorrente (atto giudiziario)
autorità inferiore (n. di rif. Sc , atto giudiziario, con copia del ricorso del 15 maggio 2008 e del ritiro del 27 maggio 2008)
Dipartimento federale dell'interno, Berna (atto giudiziario)
I rimedi giuridici figurano sulla pagina seguente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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