c-3201-2008•C-3201/2008
c-3201-2008Tribunale amministrativo federale / Abteilung III (Sozialversicherungen, Gesundheit)26 giu 2008
Entscheiddatum: 26.06.2008Publikationsdatum: 07.07.2008
Corte III
C-3201/2008
{T 0/2}
Decisione del 26 giugno 2008
Composizione
Giudice Francesco Parrino, giudice unico,
cancelliere Dario Croci Torti.
Parti
A.________AG, 6900 Lugano,
ricorrente,
contro
Fondazione istituto collettore LPP,
via Cantonale 18, casella postale 224, 6928 Manno,
autorità inferiore.
Oggetto
Previdenza professionale (decisione del 5 maggio 2008).
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che, con decisione del 5 maggio 2008, la Fondazione istituto collettore LPP ha affiliato la ricorrente alla stessa a partire dal 1° gennaio 2007,
che in data 15 maggio 2008, A.________ ha interposto ricorso contro detta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale,
che, con atto del 25 giugno 2008, la ricorrente ha ritirato il ricorso del 15 maggio 2008,
che, preso atto della volontà dell'insorgente, giusta l'art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF, il giudice unico pronuncia lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di oggetto,
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
È preso atto del ritiro del ricorso e la procedura è stralciata dai ruoli.
Non si percepiscono spese processuali.
Non sono assegnate indennità per spese ripetibili.
Comunicazione a:
ricorrente (Atti giudiziali)
autorità inferiore (n. di rif. 21 - 2269220 - 154 3878; Atti giudiziali)
Ufficio federale delle assicurazioni sociali
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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