Entscheiddatum: 18.01.2013Publikationsdatum: 31.01.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IIIC-3745/2012
Sentenza del 18 gennaio 2013 Composizione Giudice unica Elena Avenati-Carpani,cancelliere Dario Quirici. Parti A._______, ricorrente, contro Cassa svizzera di compensazione, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore . Oggetto Assicurazione vecchiaia e superstiti (decisione su opposizione dell'8 giugno 2012).
Fatti:
A. B._______, cittadino italiano nato il ..., ..., titolare di una rendita di vecchiaia svizzera, ha presentato alla Cassa svizzera di compensazione (CSC), il 2 dicembre 2010, una richiesta scritta di pagamento della sua rendita a A._______, facendo valere motivi di salute, richiesta accettata dalla CSC il 14 dicembre 2010 (doc. 14 a 19). L'assicurato è deceduto il 21 febbraio 2011 (doc. 20), circostanza di cui la CSC ha avuto conoscenza solamente dopo il versamento della rendita di vecchiaia per il mese di marzo, avvenuto il 4 marzo 2011 (doc. 21 e 22).
B. Dapprima con scritto del 7 giugno 2011 e sollecito dell'11 luglio 2011 (doc. 23 e 24), quindi mediante decisione del 7 novembre 2011 (doc. 25), in cui è stata indicata la possibilità di presentare una domanda scritta di condono entro trenta giorni dalla crescita in giudicato della decisione, la CSC ha chiesto a A._______ la restituzione di Fr. 835.-, equivalenti alla rendita di vecchiaia di marzo 2011. Con lettera pervenuta alla CSC il 22 novembre 2011 (doc. 26/3), A._______ ha negato di dover restituire il detto importo, argomentando di avere subito comunicato l'avvenuto decesso alla CSC, la quale avrebbe dunque potuto e dovuto bloccare a tempo il versamento della rendita.
C. Con decisione del 23 novembre 2011 (doc. 27), la CSC ha ingiunto nuovamente a A._______ di restituire la somma di Fr. 835.-. Mediante scritto ricevuto dalla CSC il 15 dicembre 2011 (doc. 28), A._______ ha ribadito la propria buona fede rispetto all'accaduto, sottolineando di non avere nessun obbligo di restituire l'importo reclamato. L'8 giugno 2012 la CSC ha emanato una decisione su opposizione (doc. 29), con la quale ha respinto l'opposizione e confermato la decisione del 23 novembre 2011.
D. Mediante scritto del 1° luglio 2012, A._______ ha richiesto alla CSC di essere esentata dall'obbligo di restituire l'importo di Fr. 835.-, facendo valere di non essere momentaneamente in grado di pagare, e ciò a causa della crisi economica. L'11 luglio 2012 la CSC ha trasmesso lo scritto per competenza al Tribunale amministrativo federale (incarto TAF, doc. 1 e 2).
Invitata da questo Tribunale a pronunciarsi in proposito, la CSC ha postulato, il 24 settembre 2012 (incarto TAF, doc. 4), il rigetto del "ricorso" con la conferma della decisione impugnata, pur rilevando che la richiedente, in definitiva, non sembra tanto contestare il principio della restituzione dell'importo di Fr. 835.-, quanto chiedere il condono del debito.
La richiedente si è manifestata nuovamente il 5 ottobre 2012 (incarto TAF, doc. 7), avanzando diversi argomenti legati alla crisi economica, ed ha concluso alla sua disponibilità a restituire EUR 200.- in due rate mensili. La CSC si è brevemente espressa il 9 novembre 2012 (incarto TAF, doc. 9), proponendo di considerare il "ricorso" come una domanda di condono almeno parziale.
Diritto:
1.1 In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32. In particolare, conformemente all'art. 85bis cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (LAVS, RS 831.10), le decisioni rese dalla CSC nell'ambito di tale assicurazione possono essere portate davanti a questo Tribunale.
1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Le disposizioni della LPGA, e della relativa ordinanza dell'11 settembre 2002 (OPGA, RS 830.11), sono applicabili alla LAVS, sempre che quest'ultima legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA (art. 1 cpv. 1 LAVS).
1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA).
1.4 In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA).
2.1 Il diritto alla rendita di vecchiaia nasce il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata compiuta l'età di 65 anni per gli uomini e di 64 anni per le donne, e si estingue con la morte del beneficiario (art. 21 LAVS).
2.2 Gli assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente all'esecuzione della LAVS (art. 28 cpv. 1 LPGA). In particolare, l'avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all'assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l'erogazione di una prestazione (art. 31 cpv. 1 LPGA).
2.3 Le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite e la restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (art. 25 cpv. 1 LPGA). Peraltro, il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l'istituto d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione (art. 25 cpv. 2 LPGA).
2.4 Se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l'assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse (art. 4 cpv. 1 OPGA).
Pertanto, affinché sia concesso il condono dell'obbligo di restituzione, è necessario che siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti: (a) l'interessato ha percepito la prestazione indebita in buona fede e (b) la restituzione gli imporrebbe gravi difficoltà. In assenza di una delle predette condizioni, il condono non può essere concesso.
A._______ non contesta, in definitiva, la fondatezza della decisione della CSC, del 23 novembre 2011, relativa alla restituzione della somma di Fr. 835.-, bensì pretende di essere esentata dal pagamento di questo importo, almeno parzialmente. Il suo scritto del 1° luglio 2012 non è quindi un ricorso contro la detta decisione, ma una domanda di condono, la quale non è stata evasa dalla CSC, ma è stata erroneamente trasmessa a questo Tribunale come ricorso contro la decisione di restituzione del 23 novembre 2011. La CSC ha poi riconosciuto senza equivoci, il 9 novembre 2012, la natura della domanda di condono e chiesto che sia trattata in quanto tale. Questo Tribunale non può quindi che rinviarla alla CSC affinché verifichi se le condizioni per la concessione di un condono, parziale o totale, sono adempiute, ed emani conseguentemente una decisione impugnabile.
In virtù dell'art. 24 cpv. 1 LTAF, il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di oggetto (lett. a) e la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (lett. b). Sono fatte salve, conformemente al cpv. 2, le competenze del giudice unico secondo le leggi federali in materia di assicurazioni sociali.
Ai sensi dell'art. 85bis cpv. 3 LAVS, se l'esame preliminare, anteriore o posteriore a uno scambio di scritti, rileva che il ricorso al Tribunale amministrativo federale è inammissibile o manifestamente infondato, un giudice unico può, con motivazione sommaria, pronunciare la non entrata in materia o il rigetto.
In concreto, questo Tribunale può quindi pronunciare, quale giudice unico, il rigetto del presente ricorso manifestamente infondato.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Non si entra nel merito del ricorso e l'istanza del 1° luglio 2012 è trasmessa alla CSC per competenza quale domanda di condono.
Non si prelevano spese processuali.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
Comunicazione:
alla ricorrente (Raccomandata/AR);
all'autorità inferiore (n. di rif. ...; Raccomandata);
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata).
La giudice unica: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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