Entscheiddatum: 05.03.2013Publikationsdatum: 25.03.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IIIC-3836/2012
Sentenza del 5 marzo 2013 Composizione Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Beat Weber, Madeleine Hirsig-Vouilloz, cancelliere Dario Quirici. Parti A._______, patrocinato dall'OCST Lamone, Assistenza Giuridica, Ostarietta, 6814 Lamone ,ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore . Oggetto Assicurazione invalidità (decisione del 27 giugno 2012).
Visto che
a conclusione di una procedura relativa ad una domanda di rendita presentata all'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino (UAI-TI), che l'ha istruita, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha deciso, il 27 giugno 2012, di attribuire a A.______, cittadino italiano nato il ..., titolare di un permesso per confinanti, una rendita intera d'invalidità per il periodo limitato dal 1° luglio 2011 al 29 febbraio 2012,
contro questa decisione, tramite il suo rappresentante, l'assicurato ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale il 17 luglio 2012, chiedendo implicitamente che gli sia riconosciuto il diritto ad una rendita d'invalidità non limitata nel tempo, il grado d'invalidità dovendo essere determinato dopo l'esecuzione di una perizia medica neutra, necessaria in particolare per fissare la capacità lavorativa residua,
a suffragio delle sue conclusioni il ricorrente ha prodotto, oltre a documentazione relativa alla procedura infortunistica in corso con l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva), un parere medico-legale del dott. C.______, specialista in medicina legale e delle assicurazioni, del 4 aprile 2012,
ricevuta copia del ricorso da questo Tribunale, l'UAI-TI ha sottoposto gli atti al dott. B._______, attivo presso il Servizio Medico Regionale (SMR), il quale, il 9 agosto 2012, ha rilevato l'assenza di qualsiasi modifica dello stato di salute del ricorrente rispetto alla valutazione della Suva, dimodoché l'UAI-TI, nel suo preavviso del 17 agosto 2012, e l'UAIE, nella sua risposta formale al ricorso il 18 settembre seguente, hanno chiesto il rigetto dello stesso e la conferma della decisione impugnata,
con decisione incidentale del 2 novembre 2012, questo Tribunale ha invitato il ricorrente a pagare un anticipo equivalente alle presunte spese processuali di Fr. 400.-, ciò che è avvenuto il 21 novembre 2012,
con la replica del 31 ottobre 2012, il ricorrente ha allegato, tra gli altri documenti, un rapporto della psicologa D.______, del 14 settembre 2012, in cui è riferito un disturbo d'ansia generalizzato in base ad una valutazione multiassiale,
in base all'annotazione del dott. B._______, del 19 novembre 2012, in cui è indicata la necessità di completare l'istruttoria mediante una perizia psichiatrica, con verifica dei criteri di Förster, l'UAI-TI, nel suo preavviso al ricorso del 27 novembre 2012, e l'UAIE, nella sua duplica formale del 7 gennaio 2013, hanno proposto l'ammissione dello stesso, l'annullamento della decisione avversata e il rinvio degli atti all'amministrazione per il compimento della detta valutazione peritale,
con ordinanza del 10 gennaio 2013, il ricorrente è stato invitato da questo Tribunale ad indicare quale seguito intendesse dare alla presente procedura e, in particolare, a comunicare se avesse l'intenzione di ritirare il ricorso, dato che, dall'esito dei nuovi accertamenti, avrebbe potuto risultare sia il suo diritto a una rendita non limitata nel tempo, sia la conferma della prestazione riconosciuta con la decisione del 27 giugno 2012, ma anche la sua soppressione o diminuzione, ciò che avrebbe costituito un pregiudizio per il ricorrente, il silenzio da parte sua equivalendo alla volontà di continuare la procedura di ricorso,
il ricorrente non si è più manifestato,
e considerato che
in virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF,
in particolare, le decisioni rese dall'UAIE, concernenti l'assicurazione per l'invalidità, possono essere portate davanti a questo Tribunale, conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20),
secondo l'art. 59 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione, condizioni adempiute in concreto,
il ricorso del 17 luglio 2012, tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA), è dunque ammissibile ed è pertanto necessario entrare nel suo merito,
al modo di procedere proposto dall'amministrazione è opportuno prestare adesione, considerato che un complemento d'istruttoria dal punto di vista psichiatrico appare indispensabile alla luce della documentazione esibita nel quadro della presente procedura,
in tali circostanze il ricorso deve essere parzialmente accolto, la decisione impugnata annullata e la causa rinviata all'autorità inferiore, in virtù dell'art. 61 PA, perché completi l'istruttoria come indicato dal SMR, ossia con l'esecuzione di una perizia psichiatrica,
se l'art. 61 cpv. 1 PA permette solo eccezionalmente di ricorrere ad una tale procedura, l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata in concreto, se si considera che la questione della problematica ansiosa non è stata delucidata (DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4),
visto l'esito del ricorso, non vengono prelevate spese processuali e il relativo anticipo di Fr. 400.- è restituito al ricorrente,
in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato,
visti gli atti di causa, la memoria di ricorso e la documentazione esibita, si giustifica riconoscere al ricorrente un'indennità per spese ripetibili di Fr. 800.-, la quale viene posta a carico dell'autorità inferiore,
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione impugnata del 27 giugno 2012, gli atti vengono rinviati all'autorità inferiore perché proceda ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo.
Non si percepiscono spese di procedura e il relativo anticipo di Fr. 400.-, versato il 21 novembre 2012, è restituito al ricorrente.
Al ricorrente è riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di Fr. 800.-, a carico dell'autorità inferiore.
Comunicazione:
al rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario)
all'autorità inferiore (n. di rif. ...; Raccomandata);
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata).
La presidente del collegio: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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