Entscheiddatum: 22.05.2013Publikationsdatum: 06.06.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IIIC-3905/2012
Sentenza del 22 maggio 2013 Composizione Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio), Madeleine Hirsig-Vouilloz, Beat Weber; Cancelliere: Dario Croci Torti. Parti A._______, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore . Oggetto Assicurazione invalidità (decisione del 12 giugno 2012).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto che:
mediante decisione del 12 giugno 2012, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha comunicato al cittadino italiano A._______, nato il , che la sua domanda del 3 novembre 2011 volta al conseguimento di una prestazione dell'assicurazione svizzera per l'invalidità era stata respinta per carenza d'invalidità di livello pensionabile (doc. 35);
con il ricorso depositato il 20 luglio 2012, A._______ ha chiesto l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e il riconoscimento del suo diritto a prestazioni assicurative (doc. 1 TAF);
l'UAIE, nelle sue osservazioni ricorsuali del 31 ottobre 2012, dopo aver sottoposto l'incarto con il ricorso al proprio servizio medico (doc. 37), ha proposto la reiezione del gravame e la conferma dell'impugnata decisione (doc. 5 TAF);
dopo aver preso atto della risposta di causa dell'Autorità inferiore e di altra documentazione di rilievo, A._______, con replica del 28 novembre 2012 (doc. 8 TAF) ha ribadito l'intenzione di mantenere il ricorso;
in esito a decisione incidentale del 6 dicembre 2012, A._______ ha provveduto, in data 4 gennaio 2013, a formulare una domanda di esenzione dall'anticipo delle spese processuali (doc. 11 TAF);
successivamente, l'interessato ha compilato il formulario di domanda di "gratuito patrocinio" ed ha fornito documentazione a sostegno della sua domanda di cui sopra (doc. 16 TAF);
dopo un primo esame sommario delle vertenza, questo Tribunale di prima istanza ha constatato che, verosimilmente, il calcolo comparativo dei redditi effettuato dall'Ufficio AI il 20 aprile 2012 (doc. 28) era fondato su un questionario del datore di lavoro non aggiornato (compilato il 23 febbraio 2012, doc. 10) e non su quello "rettificativo" compilato dal datore di lavoro il 26 marzo 2012 (doc. 26, 27);
con scritto del 15 marzo 2013, il Tribunale amministrativo federale ha reso attento l'UAIE di questa circostanza e l'ha invitato a esprimersi in merito (doc. 18 TAF);
nella risposta del 18 aprile 2013, l'UAIE ha comunicato di aver effettuato una nuova valutazione dell'invalidità (calcolo) in base alla quale risulta che A._______ presenta una perdita di guadagno del 44,65% (arrotondato al 45%; doc. 39);
con scritto del 18 aprile 2013 l'Ufficio AI propone quindi l'ammissione parziale del ricorso ed il riconoscimento del diritto ad un quarto di rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° maggio 2012 (doc. 19 TAF);
trattandosi di una proposta di ammissione parziale del ricorso, lo scrivente Tribunale amministrativo federale, con ordinanza del 24 aprile 2013, ha invitato la parte ricorrente ad esprimersi in merito alle osservazioni dell'Ufficio AI e, più specificatamente, a indicare se intendesse o meno aderire alla proposta dell'autorità inferiore (doc. 20 TAF);
con la risposta del 3 maggio 2013 (doc. 21 TAF), A._______ ha manifestato la sua intenzione di aderire alla proposta dell'Autorità inferiore, ossia il riconoscimento del diritto ad ¼ di rendita AI dal 1° maggio 2012, riservandosi il diritto di intraprendere i passi necessari qualora le sue condizioni di salute peggiorassero;
in virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF;
in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi a questo Tribunale conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20);
ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. dbis PA e 1 cpv. 1 LAI, la procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di principio, dalla LPGA; secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione: queste condizioni sono adempiute nella specie;
il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA);
il gravame è dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso;
ora, con scritto del 18 aprile 2013, l'autorità inferiore ha proposto di accogliere parzialmente il ricorso e riconoscere in favore di A._______ il diritto ad quarto di rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° maggio 2012 (versamento);
la parte ricorrente, dopo aver preso atto di questo scritto, ha manifestato il 3 maggio 2013 in modo chiaro la sua adesione a questa nuova proposta, il giudice constata che le parti sono giunte ad un accordo;
alla luce degli atti non vi è motivo per discostarsi da questa soluzione;
il ricorso deve essere quindi accolto e l'impugnata decisione riformata nel senso che a A._______ va riconosciuto il diritto ad un quarto di rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° maggio 2012;
non si prelevano spese processuali e la domanda d'esenzione da queste diventa priva d'oggetto;
in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato;
in sede di ricorso, l'interessato ha agito da solo senza essere rappresentato;
non sono quindi riconosciute indennità per spese ripetibili;
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è parzialmente accolto e l'impugnata decisione riformata nel senso che al ricorrente è riconosciuto il diritto ad un quarto di rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° maggio 2012.
Non si prelevano spese processuali.
Non vengono riconosciute indennità per spese ripetibili.
Comunicazione a:
ricorrente (raccomandata A/R)
autorità inferiore (n. di rif. xxxx; raccomandata)
Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
Il presidente del collegio: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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