Entscheiddatum: 06.02.2013Publikationsdatum: 27.02.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IIIC-3917/2012
Sentenza del 6 febbraio 2013 Composizione Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Ruth Beutler, Blaise Vuille, cancelliere Manuel Borla. Parti A._______,...,ricorrente, Contro Ufficio federale della migrazione (UFM),Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Rifiuto dell'autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen, concernente B._______.
Fatti:
A. Il 24 aprile 2012 B._______ (in seguito B._______), cittadina della Repubblica dominicana nata il ..., e residente nella città di Mao - Valverde, ha chiesto il rilascio di un visto Schengen della durata di tre mesi al fine di poter rendere visita, nel Cantone Grigioni, al fidanzato A._______. Quest'ultimo si è dichiarato pronto a farsi carico di tutti i costi relativi al sostentamento e all'alloggio dell'invitata.
Con decisione dell'8 maggio 2012 la Rappresentanza svizzera a Santo Domingo ha emanato una decisione negativa mediante modulo standard Schengen.
B. Il 14 maggio 2012 l'invitante ha inoltrato opposizione all'Ufficio federale della migrazione (in seguito UFM), il quale il 20 giugno successivo ha chiesto alle autorità del Cantone Grigioni di chiarire la fattispecie con quest'ultimo, segnatamente la sua situazione finanziaria. Con scritto del 4 luglio 2012 l'autorità cantonale ha quindi trasmesso all'UFM il proprio preavviso positivo al rilascio dell'autorizzazione d'entrata per B._______, come pure la "Verpfichtungserklärung" con cui A._______ si impegnava con l'importo di fr. 30'000.- a garantire tutte le spese necessarie durante il soggiorno della stessa, in particolare spese di vitto, alloggio, malattia e ritorno in patria.
C. In data 17 luglio 2012, l'UFM ha confermato il rifiuto di concedere l'autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen siccome la situazione personale dell'interessata (giovane, nubile, disoccupata e senza prova attestante una qualsivoglia entrata finanziaria) e le condizioni socioeconomiche prevalenti nella Repubblica Dominicana non permettevano di ritenere la partenza al termine del soggiorno sufficientemente garantita, non essendo possibile escludere che la richiedente desideri protrarre il soggiorno nella speranza di trovare condizioni di vita migliori di quelle che conosce in patria. L'autorità di prime cure ha pure sottolineato che sebbene l'invitata sia madre di una figlia in giovane età, ciò non è atto a comprovare il ritorno della stessa in patria: infatti l'esperienza dimostra che, non raramente e una volta ottenuti i visti necessari, lo straniero tenti di farsi raggiungere dai propri famigliari rimasti in patria.
D. Il 23 luglio 2012 l'invitante, A._______, ha inoltrato ricorso contro la decisione dell'autorità di prime cure, chiedendo al presente Tribunale di annullare la citata decisione e di accogliere la richiesta di visto d'entrata. Egli ha indicato che il criterio della situazione economica della fidanzata non é pertinente, nella misura in cui durante il soggiorno in Svizzera le spese saranno a proprio carico. Inoltre A._______ censura le motivazioni addotte dall'autorità di prime cure a fondamento della decisione segnatamente, la giovane età dell'invitata per viaggiare all'estero e l'essere mai uscita dal proprio Paese. Infine il ricorrente contesta l'assenza di una garanzia al rimpatrio, nella misura in cui egli avrebbe fornito la "propria parola sottoscritta", sottolineando perdipiù di aver sempre rispettato le leggi dello Stato, e di mai aver avuto problemi economici e legali.
E. Con risposta del 20 settembre 2012, l'autorità di prime cure ha chiesto di dichiarare il ricorso infondato in tutte le sue conclusioni e di confermare la decisione impugnata. L'UFM ha infatti ribadito quanto già espresso nella propria decisione, rilevando - in maniera generale - che le argomentazioni addotte in sede di ricorso non consentono di modificare l'apprezzamento della fattispecie.
F. Benché A._______ sia stato invitato a prendere posizione in merito alla risposta dell'autorità di prime cure, egli non vi ha dato alcun seguito.
Diritto:
1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o il Tribunale) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
In particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al TAF, il quale statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 let. c cifra 1 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
1.2 Riservati i casi in cui la LTAF non dispone altrimenti la procedura dinanzi al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF). A._______ ha il diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art. 50 e 52 PA).
Ai sensi dell'art. 49 PA i motivi di ricorso sono la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in alcun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al momento del giudizio (cfr. consid. 1.2. della sentenza 2A.451/2002 del 28 marzo 2003 pubblicata parzialmente in: DTF 129 II 215; cfr. DTAF 2011/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).
La politica delle autorità svizzere in materia di visti riveste un ruolo importante nella prevenzione dell'immigrazione clandestina (cfr. Messaggio del Consiglio federale relativo alla legge sugli stranieri dell'8 marzo 2002, in FF 2002 3327). Non potendo accogliere tutti gli stranieri che desiderano venire in questo paese, sia per un soggiorno di corta durata che per un soggiorno di lunga durata. Come rilevato a giusto titolo dall'autorità inferiore la legislazione svizzera sugli stranieri non garantisce né il diritto d'entrata in Svizzera né il rilascio di un visto. La Svizzera, come gli altri Stati, non è tenuta ad autorizzare di principio l'entrata di stranieri nel suo territorio. Questa decisione viene presa dalla Svizzera autonomamente in accordo con il diritto internazionale pubblico (cfr. Messaggio citato in FF 2002 3327, nonché DTF 135 II 1 consid. 1.1 e DTAF 2009/27 consid. 3 e giurisprudenza citata).
Le condizioni d'entrata in Svizzera per un soggiorno non superiore a tre mesi sono disciplinate all'art. 2 cpv. 1 dell'ordinanza del 22 ottobre 2008 concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV, RS 142.204), il quale rinvia al Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone fisiche (codice frontiere Schengen [GU L 105 del 13.04.2006 pag. 1-32]). L'art. 5 cpv. 1 del codice frontiere Schengen, modificato dal regolamento (UE) n. 265/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 marzo 2010, definisce le condizioni d'ingresso per i cittadini di paesi terzi. Questi devono essere in possesso di uno o più documenti di viaggio validi che consentano di attraversare la frontiera e se richiesto di un visto valido, salvo che siano in possesso di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorni di lunga durata in corso di validità (lett. a e b), nonché giustificare lo scopo e le condizioni di soggiorno e disporre di mezzi finanziari sufficienti (lett. c e art. 14 cpv. 1 lett. a-c del regolamento [CE] n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti [Codice dei visti, GU L 243/1 del 15 settembre 2009, pag. 1-58]). Infine non devono essere segnalati nel Sistema d'informazione Schengen (SIS) ai fini della non ammissione e non essere considerati una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri (lett. d ed e).
Ciò posto le condizioni d'entrata previste dal codice frontiere Schengen corrispondono essenzialmente a quelle di cui all'art. 5 cpv. 1 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20).
Se le condizioni per rilasciare un visto al fine di entrare nello spazio Schengen non sono adempiute, in casi eccezionali è comunque possibile concedere un visto a validità territoriale limitata. Lo stato membro interessato può fare segnatamente uso di tale possibilità, se lo ritiene giustificato per motivi umanitari, di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali (cfr. art. 25 cpv. 1 lett. a codice dei visti, anche art. 5 cpv. 4 lett. c Codice frontiere Schengen).
L'art. 5 cpv. 2 LStr esige inoltre dallo straniero che prevede un soggiorno temporaneo in Svizzera una garanzia di partenza al termine del suo soggiorno. Questa condizione di diritto nazionale, non rappresenta un'esigenza supplementare e non contraddice il codice frontiere Schengen. L'indicazione del soggiorno temporaneo costituisce di fatto una dichiarazione d'intenzione di lasciare il paese non appena il motivo di soggiorno sia cessato. Allo stesso modo devono essere interpretate le istruzioni consolari comuni del 22 dicembre 2005 indirizzate alle rappresentazioni diplomatiche e consolari di prima categoria (ICC; GU C 326 del 22 dicembre 2005 pag.1-149). Le ICC esigono in particolare che venga valutato il rischio migratorio (cfr. GU C 326 pag.10). Pertanto la pratica e la giurisprudenza relative all'art. 5 cpv. 2 LStr possono essere applicate (in merito ai dettagli di tale problematica, cfr. DTAF 2009/27 consid. 5.2 e 5.3).
In qualità di Paese dello spazio Schengen, la Svizzera applica parimenti il Regolamento n. 539/2001 del Consiglio del 15 marzo 2001 (GU L 81 del 21 marzo 2001), il cui art. 1 § 1 e 2 prescrive che i cittadini dei paesi terzi che figurano nell'allegato I al medesimo Regolamento devono essere in possesso del visto all'atto di attraversamento delle frontiere esterne degli Stati Schengen. In proposito, essendo la Repubblica di Santo Domingo, contemplata nel sopracitato allegato I, l'invitata, quale cittadina dominicana, soggiace all'obbligo del visto.
7.1 Al fine di valutare se l'uscita dallo spazio Schengen alla scadenza del previsto soggiorno risulti sufficientemente assicurata, è necessario giudicare un comportamento futuro. Ora, non è possibile constatare in modo certo un fatto non ancora accaduto, tuttavia si possono emettere delle supposizioni, considerando l'insieme delle circostanze della fattispecie e i dati concreti che risultano dalla situazione generale del Paese d'origine della richiedente.
7.2 L'economia della Repubblica dominicana si è rapidamente ripresa a partire dall'agosto 2004, nonostante la difficile crisi causata dal tracollo finanziario delle tre più grandi banche d'affari avvenuto nel 2003. Infatti negli ultimi anni si è assistito ad una crescita media annuale del 7% e, sebbene essa sia tendenzialmente diminuita a causa dell'indebolimento generale dell'economia mondiale, nel 2011 è comunque stata pari al 4% (cfr. fonti: sito internet dell'Ufficio degli affari esteri tedesco, < , Länder, Reisen und Sicherheit alle Länder A - Z Dominikanische Republik Wirtschaft, ultimo aggiornamento: ottobre 2012, visitato il 2 gennaio 2013). È stato inoltre constatato un aumento del tasso di criminalità, in particolare la commissione di reati perlopiù contro il patrimonio che degradano talvolta in atti di violenza (cfr. > Consigli di viaggio > Destinazioni di viaggio > Consigli di viaggio per: Repubblica dominicana, ultimo aggiornamento: il 29 agosto 2011, visitato il 2 gennaio 2013).
7.3 Tenuto conto delle considerazioni relative alla situazione socioeconomica nella Repubblica dominicana nonché delle differenze tra questo Paese e la Svizzera, la valutazione dell'UFM secondo cui il rischio di un'uscita non conforme ai termini prestabiliti appaia relativamente elevato, non può essere contestata. Effettivamente, a prescindere dal fatto che la predisposizione a lasciare il proprio Paese d'origine è agevolata allor-quando parenti o conoscenti si trovano all'estero, va ricordato che la pressione migratoria, come lo dimostra l'esperienza, risulta essere più elevata in presenza di persone giovani che non hanno particolari legami famigliari o professionali al loro Paese d'origine. Ciononostante trarre delle conclusioni basandosi unicamente sulla situazione generale del paese d'origine, porterebbe ad una valutazione dei fatti eccessivamente genera-lizzata. Occorre pertanto esaminare l'insieme delle circostanze del caso concreto; in particolare gli obblighi familiari, sociali o professionali possono costituire una prognosi favorevole in vista di una partenza regolare dalla Svizzera.
Ciò posto il presente Tribunale considera che non esistono legami professionali o formativi imprescindibili tra l'invitata e il proprio paese. Quanto alla propria situazione famigliare l'esistenza di una figlia che, come dichiarato, sarebbe accudita dai propri genitori, non esclude la possibilità di protrarre il proprio soggiorno in Svizzera rispettivamente nello spazio Schengen per trovare delle migliori condizioni di vita dapprima per sé stessa ed in seguito per la figlia.
9.1 Da quanto precede il Tribunale costata che si è in presenza di un rischio migratorio elevato e che pertanto il rilascio del visto a favore della richiedente non può essere concesso.
9.2 Ne discende che l'autorità di prime cure ha rilevato a giusto titolo sulla base della situazione agli atti, che l'uscita dalla spazio Schengen entro i termini stabiliti dopo un soggiorno per visita non è sufficientemente garantita. La correttezza di tale valutazione non può essere pregiudicata neanche dalle ripetute dichiarazioni di garanzia formulata da A._______. A questo titolo giova sottolineare che la buona fede e l'onestà dell'invitante, qui ricorrente, non è messa in discussione. In effetti nell'esame del rischio di un'uscita non conforme ai termini è rilevante in prima linea il possibile comportamento dell'invitata dedotto dalla documentazione agli atti. Solo quest'ultima è in grado di assicurare la partenza dallo spazio Schengen entro i termini stabiliti. Considerato l'insieme delle circostanze del caso, la dichiarazione fornita dall'invitante con la quale egli si porta garante per tutte le spese di soggiorno, non sono tali da impedire alla richiedente di intraprendere i passi necessari per stabilirvisi durevolmente (cfr. DTAF 2009/27 consid. 9).
Ne discende che l'UFM con decisione del 17 luglio 2012 non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non é inadeguata (art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali di Fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente e sono computate con l'anticipo spese dello stesso importo versato in data 20 agosto 2012.
Comunicazione a:
ricorrente (Raccomandata)
autorità inferiore (n. di rif. SIMIC ...; incarto di ritorno)
Ufficio per questioni di polizia e di diritto civile dei Grigioni, Coira (per informazione)
La presidente del collegio: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Manuel Borla
Data di spedizione: