Entscheiddatum: 13.02.2013Publikationsdatum: 21.02.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IIIC-4392/2012
Decisione del 13 febbraio 2013 Composizione Giudice unica Elena Avenati-Carpani, cancelliere Dario Quirici. Parti A._______, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore . Oggetto Assicurazione per l'invalidità (decisione dell'11 luglio 2012).
Ritenuto in fatto e considerato in diritto che:
con decisione dell'11 luglio 2012, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha sostituito la rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità di cui beneficiava l'assicurato A.______, cittadino italiano nato il ..., con una mezza rendita a decorrere dal 1° settembre 2012,
contro questa decisione l'assicurato ha ricorso a questo Tribunale il 18 agosto 2012, il quale ha trasmesso all'UAIE una copia dell'impugnativa con la documentazione allegata,
l'UAIE ha sottoposto gli atti al proprio servizio medico, nella persona del dott. B._______, il quale ha rilevato, il 13 novembre 2012, che lo stato di salute del ricorrente non era migliorato,
di conseguenza, il 5 dicembre 2012, l'UAIE ha emanato una decisione di ripristino del diritto alla rendita intera dal 1° settembre 2012, in sostituzione della decisione dell'11 luglio 2012 (e non del 13 novembre 2012, come indicato erroneamente), conformemente all'art. 53 cpv. 3 della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1), informando di ciò questo Tribunale l'11 dicembre 2012,
invitato da questo Tribunale, mediante ordinanza del 18 dicembre 2012, a comunicare entro trenta giorni dal ricevimento della stessa se intendesse continuare la procedura di ricorso iniziata il 12 agosto 2012, l'assenza di un suo riscontro valendo come risposta positiva, il ricorrente non si è più manifestato,
giusta l'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), riservate le eccezioni previste all'art. 32 della LTAF,
sono considerate autorità inferiori quelle di cui all'art. 33 LTAF,
in particolare, le decisioni rese dall'UAIE in materia d'invalidità possono essere impugnate davanti a questo Tribunale secondo l'art. 69 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 su l'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831-20),
giusta l'art. 53 cpv. 3 LPGA, l'assicuratore può riconsiderare una decisione contro la quale è stato inoltrato ricorso fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso, come ha fatto in concreto l'UAIE con la decisione del 5 dicembre 2012,
il ricorso contro la decisione dell'11 luglio 2012 è divenuto dunque privo d'oggetto per effetto della nuova decisione del 5 dicembre 2012, interamente conforme alle richieste del ricorrente, dimodoché la causa può essere stralciata dai ruoli dal giudice unico, in conformità con l'art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF,
se una causa diviene priva d'oggetto, di regola le spese processuali sono addossate alla parte il cui comportamento la rende priva d'oggetto (art. 5 del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle causa dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
se una causa diviene priva d'oggetto senza che ciò sia imputabile ad una parte, le spese sono fissate tenuto conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che la termina (art. 63 cpv. 1 PA e art. 5 TS-TAF),
in concreto non si prelevano spese processuali,
l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (art. 64 PA),
in concreto non si assegnano indennità per spese ripetibili,
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
La procedura C-4392/2012 è stralciata dai ruoli.
Non si prelevano spese processuali.
Non si accordano indennità per spese ripetibili.
Comunicazione:
al ricorrente (Raccomandata/AR);
all'autorità inferiore (n. di rif. ...; Raccomandata);
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata).
La giudice unica: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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