Entscheiddatum: 05.02.2013Publikationsdatum: 28.02.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IIIC-5820/2012
Sentenza del 13 febbraio 2013 Composizione Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio), Vito Valenti, Franziska Schneider; Cancelliere: Dario Croci Torti. Parti A.________, rappresentato dal Patronato INAS, via G. Lanz 25, 6850 Mendrisio,ricorrente, Contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore . Oggetto Assicurazione invalidità (decisione del 3 ottobre 2012).
Ritenuto in fatto che:
mediante decisione del 3 ottobre 2012, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), in esito a procedura di revisione, ha soppresso la mezza rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità di cui era al beneficio dal 1° dicembre 2011 il cittadino italiano A.________, nato il (doc. 82, 59);
con il gravame depositato il 7 novembre 2012 presso lo scrivente Tribunale, A.________, regolarmente rappresentato dal Patronato INAS di Mendrisio, ha chiesto il ripristino del suo diritto alla mezza rendita AI; ha esibito una dichiarazione (25 ottobre 2012) dell'ex datore di lavoro in merito ai compiti che il dipendente svolgeva in seno all'azienda di scavi e autotrasporti;
ricevuta l'impugnativa, l'Ufficio AI del Cantone Ticino, competente per esaminare sul merito la pratica, ha sottoposto gli atti al proprio consulente medico (Dott. Erba) che, nel rapporto del 23 novembre 2012, ha rilevato come l'attuale revisione necessiti di un rapporto di visita neurologica completa e valutazione neuropsicologica per stabilire l'effettiva residua capacità al lavoro in attività adatta, l'evoluzione dello stato di salute dal 2009 e l'idoneità residua in determinate professioni svolte in passato dall'assicurato;
nel suo preavviso del 26 novembre 2012, l'Ufficio AI del Cantone Ticino ha pertanto proposto l'ammissione parziale del gravame con la retrocessione degli atti affinché possa riprendere l'istruzione della revisione procedendo ai nuovi accertamenti sanitari in neurologia e neuropsichiatria;
anche l'UAIE, nelle sue osservazioni ricorsuali del 7 gennaio 2013, ha aderito alla proposta dell'Ufficio AI cantonale;
mediante ordinanza del 15 gennaio 2013, copia delle risposte degli uffici AI e della relazione del Dott. Erba sono state inviate alla parte ricorrente, alla quale è stata offerta la possibilità di presentare delle osservazioni entro il 28 gennaio 2013;
l'interpellata non ha preso posizione in merito;
e considerato in diritto che:
in virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF;
in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi a questo Tribunale conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20);
secondo l'art. 59 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1) ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione: queste condizioni sono adempiute nella specie;
il ricorso, depositato il 7 novembre 2012 è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA);
il gravame è dunque ammissibile ed è pertanto necessario entrare nel merito;
sul merito, al modo di procedere proposto dall'amministrazione è opportuno prestare adesione: un'istruttoria complementare in neurologia e neuropsichiatria appare indispensabile dal momento che quella amministrativa precedente appare carente e non attuale (sull'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti cfr. art. 49 b PA);
è quindi indispensabile eseguire quanto richiesto per determinare lo stato di salute effettivo di A.________;
in tali circostanze il ricorso deve essere parzialmente accolto, la decisione impugnata annullata e la causa rinviata all'autorità inferiore in virtù dell'art. 61 PA, perché completi l'istruttoria come indicato dal Dott. Erba, ossia con investigazioni supplementari in neurologia e neuropsichiatria;
certo, l'art. 61 cpv. 1 PA permette solo eccezionalmente di ricorrere ad una tale procedura; nel caso concreto, l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata se si considerano le numerose lacune dell'incarto e l'ampiezza delle informazioni da raccogliere (DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4);
visto l'esito del ricorso, non vengono prelevate spese processuali;
in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato;
visti gli atti di causa e la memoria di ricorso, si giustifica riconoscere alla parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili di 1'000 franchi, la quale viene posta a carico dell'autorità inferiore;
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata l'impugnata decisione del 3 ottobre 2012, gli atti vengono rinviati all'autorità inferiore perché proceda ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo.
Non si prelevano spese processuali.
Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di 1'000 franchi, la quale è posta a carico dell'autorità inferiore.
Comunicazione a:
rappresentante del ricorrente (atto giudiziario)
autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata)
Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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