Art. 63 cpv. 4 PA in conjunction with Art. 23 PA; inadmissibility for failure to pay the advance on costs within the prescribed time limit. If the party neither pays the requested advance within the deadline nor timely proves payment to the court, the appeal is not entered into; the court need not conduct further ex officio investigations as to a possible later debit. Under Art. 63 cpv. 1 PA and Art. 6 lett. b TS-TAF, procedural costs may exceptionally be waived in such a non-entry decision.
Entscheiddatum: 17.11.2025Publikationsdatum: 27.11.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-6259/2025
Sentenza del 17 novembre 2025 Composizione Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Marcella Lurà. Parti A._______, (Italia), ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), autorità inferiore. Oggetto Assicurazione per l'invalidità; domanda di rendita (decisione dell'11 luglio 2025).
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
Con decisione dell'11 luglio 2025, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la domanda di rendita d'invalidità svizzera presentata dall'interessato il 26 giugno 2024, ritenuto che il medesimo non ha subito un'incapacità al lavoro media sufficiente per un anno, ai sensi delle disposizioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, malgrado il danno alla salute, fermo restando un'incapacità lavorativa temporanea dal 14 agosto 2023 al 13 febbraio 2024, la ripresa dell'esercizio dell'attività abituale essendo da considerare esigibile dal 14 febbraio 2024, sei mesi dopo l'infortunio, ciò che esclude il riconoscimento del diritto ad una rendita d'invalidità svizzera.
Il 31 luglio 2025, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi all'Ufficio centrale di compensazione contro la decisione dell'UAIE dell'11 luglio 2025, mediante il quale ha chiesto che "mi vengano riconosciuti i miei diritti", il suo stato di salute, secondo i documenti medici allegati, giustificando, a seguito dell'incidente che ha subito il 14 agosto 2023, un'invalidità, ricorso e documenti che sono poi stati trasmessi il 15 agosto 2025 per competenza al Tribunale amministrativo federale.
Questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, pronunciate dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero.
Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del 28 agosto 2025 (notificata il 17 settembre 2025; cfr. l'avviso di ricevimento postale [doc. TAF 4]), ha invitato il ricorrente a versare, entro il termine di 30 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento medesimo, un anticipo di fr. 800.- (al netto d'eventuali spese postali o bancarie a carico del ricorrente) a copertura delle presumibili spese processuali, con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine (art. 63 cpv. 4 PA). Questo Tribunale ha altresì invitato l'insorgente a produrre, sempre entro il termine di 30 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento medesimo, idonea documentazione attestante che l'importo di fr. 800.- è stato tempestivamente versato alla posta svizzera o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore del Tribunale.
Il termine assegnato al ricorrente per versare l'anticipo sulle presumibili spese processuali - che scadeva il 17 ottobre 2025 - è, nel frattempo, decorso infruttuoso. Per conseguenza, il ricorso è inammissibile (art. 63 cpv. 4 PA in combinazione con l'art. 23 PA). L'insorgente, benché invitato da questo Tribunale a dimostrare il versamento integrale dell'anticipo equivalente alle presunte spese processuali, non ha altresì esibito tempestivamente alcun mezzo di prova suscettibile di dimostrare il versamento integrale dell'importo di fr. 800.- secondo quanto indicato nella decisione incidentale di questo Tribunale del 28 agosto 2025. Ciò premesso, non vi è peraltro necessità da parte di questo Tribunale di effettuare ulteriori accertamenti d'ufficio - segnatamente sul momento in cui l'anticipo richiesto sarebbe eventualmente stato addebitato a un conto postale o bancario in favore del Tribunale - prima della pronuncia della presente sentenza d'inammissibilità.
Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF).
Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.Il ricorso è inammissibile.
2.Non si prelevano spese processuali.
3.Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore e all'UFAS.
Il giudice unico: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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