Art. 50, 20, 21, 22 and 24 PA; Art. 41 LPGA; Art. 37 LTAF; timeliness of appeal and restoration of time limits in social security matters. The appeal deadline is peremptory and begins on the day following notification; if the last day falls on a Sunday or public holiday, it extends to the next working day. Restoration of a deadline requires cumulatively: a non-fault impediment, a motivated request within thirty days after cessation of the impediment, and performance of the omitted act. The impediment must be objective or, exceptionally, a non-fault subjective inability; the burden of proof lies with the applicant. Failure of a chosen representative to act is generally attributable to the party.
Entscheiddatum: 31.01.2024Publikationsdatum: 27.09.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Decisione confermata dal TF con sentenza del 03.09.2024 (8C_142/2024) Corte III C-6361/2023
Sentenza del 31 gennaio 2024 Composizione Christoph Rohrer, statuente quale giudice unico, cancelliere Graziano Mordasini. Parti A._______, rappresentato dal Patronato INAS, c/o OCST, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, autorità inferiore. Oggetto Assicurazione per l'invalidità. Condizioni di ricevibilità (decisione del 25 ottobre 2023).
Fatti:
A. Con decisione del 21 gennaio 2019 (doc. 75 pag. 297-307 dell'incarto dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero [di seguito: UAIE]), l'autorità inferiore ha accolto la domanda di prestazioni presentata in data 13 giugno 2017 (doc. UAIE 7 pag. 36-44) da A._______ (di seguito: A._______), rappresentato dal Patronato INAS (doc. UAIE 5 pag. 34), riconoscendogli una rendita intera di invalidità dal 1° dicembre 2017.
B. Mediante decisione del 25 ottobre 2023, constatato un miglioramento dello stato di salute dell'assicurato, l'UAIE ha soppresso la rendita di invalidità concessa con la succitata decisione (doc. 126 pag. 419-426). Il provvedimento, inviato per lettera raccomandata il 26 ottobre 2023, è stato notificato al rappresentante del ricorrente, Patronato INAS, il giorno successivo (cfr. tracciamento postale relativo alla notifica della decisione allegato al doc. TAF 5).
C.
C.a Con ricorso cautelativo del 28 novembre 2023 (cfr. data del ricorso, nonché timbro postale sulla busta d'intimazione, doc. TAF 1 e allegati) A._______, per il tramite del Patronato INAS, è insorto contro la suddetta decisione presso il Tribunale amministrativo federale. Alla luce delle difficoltà riscontrate nella notifica della decisione impugnata in ragione del cambiamento del suo recapito, egli ha in particolare postulato la restituzione del termine con conseguente attribuzione di un termine di 20 giorni per dettagliare il gravame.
C.b Invitato in data 30 novembre 2023 da questo Tribunale a pronunciarsi in merito alla questione della richiesta di restituzione del termine e della tempestività del ricorso cautelativo del 28 novembre 2023, esprimendosi in particolare sulla notifica del progetto di decisione del 14 settembre 2023 (doc. UAIE 123 pag. 401-408) e della decisione del 25 ottobre 2023 all'indirizzo di notifica (doc. TAF 2), con risposta del 20 dicembre 2023, - richiamata la presa di posizione dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino (Ufficio AI) del 12 dicembre 2023 - l'autorità inferiore ha concluso all'inammissibilità del ricorso in quanto intempestivo (doc. TAF 5 e allegati).
C.c Mediante osservazioni del 17 gennaio 2024 l'assicurato si è, per l'essenziale, riconfermato nelle proprie allegazioni (doc. TAF 7).
Diritto:
Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'UAIE.
In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità, sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.
3.1. Giusta l'art. 50 PA, il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Si tratta di un termine di perenzione, quindi improrogabile (art. 22 cpv. 1 PA; AUER/MUELLER/SCHINDLER, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2 ed., 2019, N 5 ad art. 50).
3.2. In virtù dell'art. 20 cpv. 1 PA, un termine computato in giorni, se deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente (art. 20 cpv. 3 PA).
3.3. Secondo l'art. 21 cpv. 1 PA, le richieste scritte devono essere consegnate all'autorità oppure, a lei indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.
4.1. Nel caso concreto, sia dall'estratto Track & Trace della Posta svizzera (allegato al doc. TAF 5), che da quanto esposto dall'assicurato nel ricorso 28 novembre 2023 (doc. TAF 1 pag. 1), risulta che la decisione impugnata è stata notificata in data 27 ottobre 2023.
4.2. Ritenuto quindi che il termine di trenta giorni per inoltrare ricorso ha iniziato a decorrere il 28 ottobre 2023 e che il mese di ottobre conta 31 giorni, esso è scaduto il 26 novembre 2023 (domenica), termine riportato al 27 novembre 2023 (primo giorno feriale seguente, art. 20 cpv. 3 PA). Il ricorso del 28 novembre 2023 (cfr. timbro apposto sulla busta di trasmissione [allegato a doc. TAF 1]) è pertanto tardivo e dunque inammissibile (art. 22 cpv. 1, art. 23 PA in relazione con l'art. 37 LTAF e art. 1 cpv. 2 lett. cbis e 2 cpv. 4 PA).
5.1. A._______ ha altresì formulato una richiesta di restituzione del termine, prevalendosi di difficoltà nella notifica del progetto di decisione e della decisione impugnata a seguito dell'abbandono nel settembre 2022 della sua precedente residenza a cui aveva fatto seguito un periodo senza fissa dimora. A suo dire, tale variazione era stata comunicata, sia telefonicamente che per posta elettronica, all'UAIE, il quale è stata invitato ad effettuare ogni comunicazione al suo riguardo in forma elettronica. L'autorità inferiore non avrebbe dato seguito a questa richiesta. Senza risposta sarebbe inoltre rimaste le emails con le quali egli ha comunicato il nuovo recapito attivo dal settembre 2023.
5.2. Giova rilevare che secondo l'art. 41 LPGA, che corrisponde all'art. 24 cpv. 1 PA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro trenta giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso.
5.2.1. Le tre condizioni menzionate all'art. 41 LPGA, ossia l'impedimento non colpevole, la domanda motivata e il compimento dell'atto omesso, sono cumulative.
5.2.2. La giurisprudenza in materia di restituzione di un termine è molto restrittiva e considera quale impedimento ad agire unicamente un ostacolo oggettivo. Tale è il caso quando il richiedente o il suo rappresentante sono stati impediti di agire nel termine stabilito a causa di una circostanza indipendente dalla loro volontà ed ai quali non è dato riconoscere un comportamento negligente; l'ignoranza della legge, il sovraccarico di lavoro, come pure l'assenza per ferie o le carenze di ordine organizzativo, non rappresentano dei validi motivi giustificanti la restituzione del termine (cfr. Stefan Vogel, in: Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG), 2a ed. 2016, ad art. 24 PA, n. marg. 10 e segg., pagg. 333-335; [tra le tante] sentenze del TAF A-1946/2013 del 2 agosto 2013 consid. 2.7; A-3689/2012 del 15 gennaio 2013 consid. 3.2 e A-1634/2011 del 31 ottobre 2011 consid. 2.3 e relativi riferimenti; cfr. parimenti Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. marg. 2.136 e segg., pagg. 84 e segg.).
5.2.3. Un'impossibilità soggettiva è data allorquando l'atto da compiere nel termine sarebbe stato oggettivamente espletabile ma l'interessato è stato impedito di agire a causa di particolari circostanze di cui lo stesso non è responsabile. L'ostacolo soggettivo deve aver messo l'amministrato o il suo rappresentante nell'impossibilità di occuparsi delle proprie incombenze o di indicare un terzo affinché se ne occupi, come il ricovero urgente in ospedale dovuto ad un infortunio o una malattia grave; che non appena sia oggettivamente e soggettivamente esigibile che la persona in oggetto agisca personalmente o che affidi a un terzo la salvaguardia dei suoi interessi, cessa l'impedimento senza sua colpa (cfr. DTF 119 II 86 consid. 2; sentenze del TF K 34/03 del 2 luglio 2003 e I 854/06 del 5 di-cembre 2006; STEFAN VOGEL, op. cit., ad art. 24 PA, n. marg. 10 e segg., pagg. 333-335).
5.2.4. Tali circostanze devono essere apprezzate in modo oggettivo e l'istante, dal canto suo, non può limitarsi a rendere verosimile, bensì deve provare che non gli è imputabile la colpa dell'inosservanza del termine (cfr. Ursina Beerli-Bonard, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Ver-waltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, 1985, pagg. 227 e segg.).
5.3. Nel caso concreto non emerge alcun impedimento oggettivo o soggettivo a cui il ricorrente - o il suo patrocinatore - è stato confrontato e a causa del quale il termine di ricorso non è stato osservato.
Dagli atti a disposizione di questo Tribunale non risulta infatti che la procura del 13 giugno 2017 (doc. UAIE 5 pag. 34) con la quale A._______ ha conferito mandato al Patronato INAS di rappresentarlo in relazione alla domanda di prestazioni presentata in data 13 giugno 2017 sia stata revocata, né dall'assicurato, né dal patrocinatore, di modo che essa esplica tutt'ora i suoi effetti. Il Patronato INAS ritenendo, erroneamente, che la procura conferitagli non fosse più valida si è limitato a trasmettere i citati atti all'assicurato all'ultimo indirizzo conosciuto, senza intraprendere ulteriori passi per contattarlo. Esso non ha inoltre informato l'autorità inferiore dell'impossibilità di raggiungere il mandante. Per quanto attiene inoltre la corrispondenza per posta elettronica intercorsa tra l'insorgente e l'UAIE (allegato 2 al doc. TAF 1) dagli atti emerge che con email del 6 marzo 2023 - in risposta alla comunicazione del 20 settembre 2022 con cui il ricorrente ha (molto verosimilmente) comunicato l'assenza di un recapito - l'autorità di prime cure lo ha invitato a comunicarle, non appena possibile, il suo nuovo indirizzo di residenza. Ora, in dispregio al proprio obbligo di collaborazione, A._______ non ha informato l'UAIE in merito alla nuova residenza di cui egli indica disporre dal settembre 2023 (cfr. doc. TAF 1 pag. 2). Egli si è infatti rivolto all'autorità soltanto in data 28 novembre 2023, quindi al momento della notifica della decisione impugnata, limitandosi per di più a comunicare unicamente un recapito telefonico, rivelatosi poi non valido (doc. 4 allegato al doc. TAF 5). Siccome la procura del 13 giugno 2017 non è stata revocata e che inoltre né l'insorgente né il patrocinatore hanno comunicato un altro indirizzo di notificazione è pertanto a giusto titolo che l'autorità inferiore ha continuato ad interagire con il patrocinatore anche posteriormente alla decisione del 21 gennaio 2019, notificandogli infine sia il progetto di decisione del 14 settembre 2023 che, successivamente, la decisione impugnata del 25 ottobre seguente.
5.4. In ragione del carattere cumulativo delle tre condizioni menzionate all'art. 41 LPGA (consid. 5.2.1), in assenza di un impedimento non colpevole non occorre procedere alla valutazione degli altri requisiti, ossia la presenza di una domanda motivata e il compimento dell'atto omesso. Ne consegue che una restituzione del termine non entra in linea di conto.
L'eventuale pregiudizio subito dall'assicurato a dipendenza dell'agire del suo rappresentante potrà quindi se del caso (nella misura in cui vi sia una violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di mandato) essere addebitato a quest'ultimo.
Visto quanto sopra, il ricorso è irricevibile.
Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF).
Eccezionalmente non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 frase 3 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinnanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]), né si assegnano spese ripetibili (art. 64 PA).
(dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è inammissibile.
Non si prelevano spese processuali, né si assegnano indennità per spese ripetibili.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore e all'UFAS.I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il giudice unico: Il cancelliere: Christoph Rohrer Graziano Mordasini
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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