Entscheiddatum: 04.03.2013Publikationsdatum: 13.03.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IIIC-6442/2012
Sentenza del 4 marzo 2013 Composizione Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio), Stefan Mesmer, Daniel Stufetti; Cancelliere: Dario Croci Torti. Parti A._______, rappresentata dal Patronato INAS, via G. Lanz 25, 6850 Mendrisio,ricorrente, Contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore . Oggetto Assicurazione invalidità (decisione del 14 novembre 2012).
Ritenuto in fatto che:
mediante decisione del 14 novembre 2012, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha erogato in favore di A._______, cittadina italiana, nata il , una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità per il periodo limitato dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2012;
con il gravame depositato il 12 dicembre 2012 presso lo scrivente Tribunale, A._______, regolarmente rappresentata dal Patronato INAS di Mendrisio, ha chiesto il riconoscimento del suo diritto alla rendita intera AI anche dopo il 30 giugno 2012 e la dispensa dal pagamento delle spese giudiziarie;
a suffragio delle sue conclusioni ha esibito diversa documentazione sanitaria concernente una ripresa della patologia cardiaca necessitante ricoveri ospedalieri ed un'importante farmacoterapia (cfr. relazione del cardiologo Dott. Canziani del 10 dicembre 2010 ed attestato di degenza ospedaliera dall'8 al 19 novembre 2012 per infarto miocardico acuto);
lo scrivente Tribunale amministrativo federale, con ordinanza del 18 dicembre 2012, ha invitato l'autorità inferiore a esprimersi in merito al ricorso ed alla documentazione esibita;
ricevuta l'impugnativa, l'Ufficio AI del Cantone Ticino, competente per esaminare sul merito la pratica, ha sottoposto gli atti al proprio consulente medico (Dott. Erba) che, nel suo rapporto del 10 gennaio 2013, ha affermato che, vista soprattutto la refertazione clinica esibita attestante inequivocabilmente il risorgere della patologia cardiaca (ancora prima che l'Ufficio AI emanasse il provvedimento impugnato) ed il parere del Dott. Canziani, occorre aggiornare l'istruttoria sotto il profilo cardiologico;
nel suo preavviso del 17 gennaio 2013, l'Ufficio AI del Cantone Ticino ha pertanto proposto l'ammissione parziale del gravame con la retrocessione degli atti affinché possa intraprendere l'aggiornamento dell'istruttoria;
anche l'UAIE, nelle sue osservazioni ricorsuali del 31 gennaio 2013, ha aderito alla proposta dell'Ufficio AI cantonale;
mediante ordinanza del 5 febbraio 2013, copia delle risposte degli Uffici AI e della relazione del Dott. Erba, sono state inviate alla parte ricorrente, alla quale è stata offerta la possibilità di presentare delle osservazioni entro il 20 febbraio 2013;
in particolare, conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 137 V 314 consid. 3.2.4), l'insorgente è stata resa attenta sulla circostanza che dai nuovi accertamenti potrebbe emergere che abbia diritto a una rendita intera d'invalidità anche dopo la data di soppressione, che la prestazione erogata sia confermata, ma anche che questa possa venire soppressa o diminuita;
lo scrivente Tribunale ha quindi invitato l'insorgente a indicare quale seguito intendeva dare alla presente procedura e, in particolare, a comunicare se intendeva ritirare il ricorso;
l'interpellata non ha risposto entro il termine assegnato;
e considerando in diritto che:
in virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF;
in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi a questo Tribunale conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20);
secondo l'art. 59 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1) ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione: queste condizioni sono adempiute nella specie;
il ricorso, depositato il 12 dicembre 2012, è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA);
il gravame è dunque ammissibile ed è pertanto necessario entrare nel merito;
sul merito, al modo di procedere proposto dall'amministrazione è opportuno prestare adesione: un'istruttoria complementare in cardiologia appare indispensabile dal momento che quella amministrativa precedente appare carente e non attuale, visto oltretutto che le condizioni di salute della ricorrente sembrano peggiorate proprio nel momento in cui l'UAIE stava per emanare l'impugnata decisione (sull'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti cfr. art. 49 b PA);
è quindi indispensabile eseguire quanto richiesto dal medico dell'Ufficio AI cantonale per determinare lo stato di salute effettivo di A._______ anche dopo il 30 giugno 2012, visto come l'assicurata sembra avere subito un aggravamento importante del suo stato generale nel novembre 2012 (cfr. documentazione esibita con il ricorso e parere del Dott. Erba del 10 gennaio 2013);
in tali circostanze il ricorso deve essere parzialmente accolto, la decisione impugnata annullata e la causa rinviata all'autorità inferiore in virtù dell'art. 61 PA, perché completi l'istruttoria come indicato dal Dott. Erba, ossia con investigazioni supplementari in cardiologia;
certo, l'art. 61 cpv. 1 PA permette solo eccezionalmente di ricorrere ad una tale procedura; nel caso concreto, l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata se si considerano le numerose lacune dell'incarto e l'ampiezza delle informazioni da raccogliere (DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4);
visto l'esito del ricorso, non vengono prelevate spese processuali e la domanda di esenzione da queste diventa priva d'oggetto;
in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato;
visti gli atti di causa, la memoria di ricorso e la documentazione esibita, si giustifica riconoscere alla parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili di 1'000 franchi, la quale viene posta a carico dell'autorità inferiore;
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata l'impugnata decisione del 14 novembre 2012, gli atti vengono rinviati all'autorità inferiore perché proceda ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo.
Non si prelevano spese giudiziarie.
Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di 1'000 franchi, la quale è posta a carico dell'autorità inferiore.
Comunicazione a:
rappresentante del ricorrente (atto giudiziario)
autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata)
Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
Il presidente del collegio: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: