Entscheiddatum: 02.05.2013Publikationsdatum: 22.05.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IIIC-6491/2012
Sentenza del 2 maggio 2013 Composizione Giudice unica Elena Avenati-Carpani, cancelliere Dario Quirici. Parti A._______, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore . Oggetto Assicurazione per l'invalidità (decisione del 1° dicembre 2012).
Fatti:
A.
A.a A._______, cittadino italiano nato il ..., celibe, ha lavorato in Svizzera come verniciatore, con permesso per confinanti, dal 2007 al 2011, versando i relativi contributi obbligatori all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI).
A.b Dopo avere annunciato al proprio assicuratore malattia, la Trust Sympani, il 9 agosto 2011, di essere affetto da una sindrome depressiva sviluppatasi in reazione al suo licenziamento (incarto Trust Sympany, doc. 1 a 16), l'assicurato ha formulato all'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino (UAI-TI), il 23 febbraio 2012, una domanda di rendita d'invalidità svizzera (incarto AI, doc. 2). Raccolte le valutazioni mediche necessarie, in particolare i rapporti della dott.ssa D._______, psichiatra, del 12 settembre 2011 e 21 giugno 2012 (incarto Trust Sympany, doc. 5 e 16), diagnosticante dapprima una sindrome da disadattamento, quindi un grave disturbo ossessivo, e dei dottori B._______, psichiatra, del 18 settembre 2012, e C._______, generalista, del 19 settembre 2012, entrambi medici dell'UAI-TI (incarto AI, doc. 38 e 39), che hanno formulato la diagnosi di sindrome da disadattamento con tendenza ossessiva, tutti e tre gli specialisti valutando un'incapacità lavorativa generale completa dal 5 agosto 2011, e una volta calcolata una rendita intera d'invalidità di Fr. 310.- al mese, sulla base di un periodo contributivo di quattro anni e nove mesi ed un reddito annuo medio determinante di Fr. 39'312.- (34'919.-, 40'547.-, 40'089.-, 41'970.- e 27'196.- rispettivamente nel 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011), l'UAI-TI ha trasmesso all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), competente a decidere visto il domicilio all'estero dell'assicurato, una delibera, munita di motivazione, prevedente il riconoscimento del diritto ad una rendita intera d'invalidità dal 1° agosto 2012, cosicché l'UAIE ha potuto emanare la corrispondente decisione il 1° dicembre 2012 (incarto AI, doc. 40 a 48).
B.
B.a Contro questa decisione l'assicurato ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale il 13 dicembre 2012, chiedendo in sostanza che sia rivisto il calcolo della rendita d'invalidità di Fr. 310.- al mese, considerato che si tratterebbe di una "cifra piuttosto bassa" rispetto al "trauma morale subito in seguito al licenziamento del tutto inaspettato". Peraltro, uno scritto dello stesso ricorrente, del 9 gennaio 2013, indirizzato all'UAIE, è stato trasmesso da quest'ultimo all'UAI-TI il 17 gennaio seguente.
B.b L'UAI-TI ha presentato le proprie osservazioni il 25 gennaio 2012 e l'UAIE ha risposto formalmente al ricorso il 12 febbraio 2012, entrambi rilevando che la pretesa d'indennizzo del ricorrente per "trauma morale" non è di natura amministrativa, ma di natura civile, da cui l'incompetenza per materia di questo Tribunale, ed hanno perciò concluso di dichiarare il ricorso inammissibile.
C. Con decisione incidentale del 19 febbraio 2013, questo Tribunale ha trasmesso al ricorrente copia della risposta e delle osservazioni al ricorso dell'UAIE, rispettivamente dell'UAI-TI, e ciò allo scopo di presentare eventuali nuove osservazioni, invitandolo nel contempo a versare un anticipo equivalente alle presunte spese processuali di Fr. 400.-, il quale è stato effettuato il 27 febbraio 2013. Il ricorrente si è manifestato nuovamente il 28 febbraio 2013, confermando di avere eseguito il pagamento dell'anticipo delle spese processuali.
Diritto:
1.1 In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate davanti al Tribunale amministrativo federale conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
In concreto, la decisione impugnata è stata emessa dall'UAIE conformemente all'art. 40 cpv. 2 dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio 1961 (OAI, RS 831.201), relativo alla notificazione delle decisioni ai frontalieri. Di conseguenza, questo Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso.
1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). In conformità con l'art. 2 LPGA, le disposizioni della presente legge sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempreché la LAI non deroghi alla LPGA.
1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA).
1.4 In concreto, il ricorrente ha presentato l'impugnativa tempestivamente, rispettando i requisiti previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA), ed ha versato l'anticipo di Fr. 400.-, relativo alle spese processuali, nel termine impartito. Contrariamente a quanto sostenuto dall'UAIE e dall'UAI-TI, questo Tribunale osserva che il ricorrente si limita a contestare implicitamente il calcolo della rendita ("mi sarei aspettato una rendita d'invalidità nel suo intero", "sono d'accordo su una cifra esigua, ma leggermente più consistente di questa"), senza far valere alcuna pretesa indipendente d'indennizzo, di natura civile, per "trauma morale", nozione quest'ultima invocata quale semplice motivo per ottenere una rendita più consistente. Ora, considerato che questo Tribunale applica il diritto d'ufficio ("iura novit curia"), senza essere vincolato in nessun caso ai motivi invocati nell'impugnativa (art. 62 al. 4 PA), occorre entrare nel merito del ricorso.
2.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea, per cui è applicabile, di principio, l'Accordo sulla libera circolazione delle persone, del 21 giugno 1999, fra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, entrato in vigore il 1° giugno 2002 (ALC, RS 0142.112.681), in particolare il suo allegato II relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Secondo l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali fra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale sono sospesi con l'entrata in vigore dell'Accordo, qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo.
2.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato misto, del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua nuova versione esso prevede che le parti contraenti applicano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti giuridici riferiti nella sezione A dello stesso allegato, comprese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1), assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione europea (UE; art. 1 ch. 2), e stabilisce, ai fini dell'applicazione delle disposizioni dello stesso allegato, la necessità di tenere in debita considerazione gli atti giuridici dell'UE riferiti nella sezione B (art. 2 ch. 1) e di prendere atto di quelli menzionati alla sezione C (art. 2 ch. 2).
2.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in particolare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1), relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11), che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831), relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845), che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel regolamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato.
Gli atti giuridici elencati nella sezione B dell'allegato II rappresentano diverse decisioni della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, mentre quelli esposti nella sezione C corrispondono a due raccomandazioni della stessa commissione.
L'allegato II è peraltro completato da un protocollo, che ne costituisce parte integrante (art. 3 ch.2), in cui sono stipulate regole speciali riguardo all'assicurazione contro la disoccupazione, agli assegni per grandi invalidi e alla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.
2.4 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diversamente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. Ciò detto, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo allegato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'invalidità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
L'esame del diritto a prestazioni secondo la LAI è retto dal tenore della stessa al momento della decisione impugnata, in virtù del principio secondo il quale sono determinanti le norme materiali in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente determinante (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti). Le disposizioni della 6a revisione della LAI (primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gennaio 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603), sono quindi applicabili, come lo sono le disposizioni della LPGA, se e per quanto la LAI lo preveda (art. 2 LPGA).
4.1 In base all'art. 8 cpv. 1 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art. 4 cpv. 1 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
4.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In seguito all'entrata in vigore dell'ALC, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4 LAI, secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino svizzero o dell'UE e vi risiede.
4.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita alle seguenti condizioni: (a) la sua capacità di guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; (b) ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e (c) al termine di questo anno è invalido almeno al 40%. Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'articolo 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).
Al ricorrente è stata riconosciuta un'incapacità lavorativa totale dal 5 agosto 2011 (inizio dell'anno d'attesa). Visto che la domanda di rendita è stata depositata il 23 febbraio 2012, il diritto ad una rendita intera d'invalidità è nato il 1° settembre 2012 (cfr. consid. 4.3). Il ricorrente non contesta il diritto alla rendita intera d'invalidità, né la data di decorrenza, bensì l'importo della stessa rendita, e quindi il calcolo che ne è alla base, ritenendo di avere diritto ad un importo più elevato.
6.1 L'art. 36 cpv. 2 LAI prevede che le disposizioni della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti del 20 dicembre 1946 (LAVS, RS 831.10), si applicano per analogia al calcolo delle rendite ordinarie d'invalidità.
Per il calcolo delle rendite, il Consiglio federale, tramite l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), ha allestito delle Tavole, con versioni disponibili in tedesco e francese, il cui uso è obbligatorio (art. 30bis LAVS; ).
Ogni cassa di compensazione tiene, sotto il numero dell'assicurato, un conto individuale dei redditi da attività lucrative sui quali le sono stati versati contributi fino all'insorgenza del diritto ad una rendita di vecchiaia (art. 137 dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 31 ottobre 1947 [OAVS, RS 831.101]). La registrazione nel conto individuale dell'assicurato comprende, fra l'altro, il reddito annuo in franchi, l'anno di contribuzione e la durata contributiva espressa in mesi (art. 140 OAVS).
6.2 Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 LAVS, le rendite ordinarie sono assegnate in forma di rendite complete (scala massima 44, secondo le Tavole) agli assicurati che hanno un periodo di contribuzione completo o rendite parziali agli assicurati che hanno un periodo contributivo incompleto (scale 01 a 43, secondo le Tavole).
6.3 Giusta l'art. 29bis LAVS, il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell'attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi e d'assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l'avente diritto ha compiuto i venti anni ed il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato.
6.4 Secondo l'art. 29ter cpv. 1 LAVS, il periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni degli assicurati della sua classe d'età. Sono considerati anni di contribuzione i periodi durante i quali una persona ha pagato i contributi, durante i quali il suo coniuge ha versato almeno il doppio del contributo minimo e durante i quali possono essere computati accrediti per compiti educativi o d'assistenza (art. 29ter cpv. 2 LAVS).
6.5 Il reddito annuo medio si compone dei redditi risultanti da un'attività lucrativa e dagli accrediti per compiti educativi e assistenziali (art. 29quater LAVS).
La somma dei redditi dell'attività lucrativa è rivalutata in funzione dell'evoluzione dei prezzi e dei salari. Il Consiglio federale determina annualmente i fattori di rivalutazione. La somma dei redditi rivalutati derivanti da un'attività lucrativa e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali sono divisi per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 1 LAVS).
Un accredito per compiti educativi è computato agli assicurati per gli anni in cui avevano figli a carico ed erano assicurati all'AVS/AI; esso corrisponde al triplo della rendita annua minima (art. 29sexies LAVS). Il diritto all'accredito per compiti educativi sorge nell'anno civile seguente la nascita del primo figlio e si estingue al più tardi alla fine dell'anno civile nel quale il figlio compie sedici anni; esso è sempre attribuito per l'intero anno civile (art. 52f cpv. 1 OAVS).
Procedendo in questo modo, l'UAIE ha dunque eseguito correttamente il calcolo della rendita d'invalidità dovuta al ricorrente.
Di conseguenza, il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata confermata.
In virtù dell'art. 24 cpv. 1 LTAF, il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di oggetto (lett. a) e la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (lett. b). Sono fatte salve, conformemente al cpv. 2, le competenze del giudice unico secondo le leggi federali in materia di assicurazioni sociali.
Ai sensi dell'art. 85bis cpv. 3 LAVS, se l'esame preliminare, anteriore o posteriore a uno scambio di scritti, rileva che il ricorso al Tribunale amministrativo federale è inammissibile o manifestamente infondato, un giudice unico può, con motivazione sommaria, pronunciare la non entrata in materia o il rigetto. Questa disposizione è applicabile anche in ambito dell'assicurazione invalidità, conformemente all'art. 69 cpv. 2 3a frase LAI.
In concreto, questo Tribunale può quindi pronunciare, quale giudice unico, il rigetto del presente ricorso manifestamente infondato.
In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (spese ripetibili). Tenuto conto dell'esito della procedura, non si assegnano al ricorrente indennità per spese ripetibili.
Per quanto concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali di Fr. 400.- sono addossate al ricorrente e compensate con l'anticipo dello stesso importo, versato il 27 febbraio 2013.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
Comunicazione:
al ricorrente (Raccomandata/AR);
all'autorità inferiore (n. di rif. ...; Raccomandata);
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata).
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La giudice unica: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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