Art. 60 LPGA, Art. 38 LPGA, Art. 39 LPGA; timeliness of the appeal in social-insurance proceedings. The appeal period begins on the day following notification and expires after 30 days; if the last day falls on a non-working day, it is extended to the next working day. A written submission is timely only if delivered to the authority or to a Swiss post office/diplomatic mission by the last day of the period. Where service is evidenced and the appellant fails to rebut the notification date despite being invited to do so, an appeal filed after expiry is inadmissible under Art. 23 PA, and the merits cannot be examined (consid. 7-8).
Entscheiddatum: 30.01.2026Publikationsdatum: 11.02.2026
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-8921/2025
Sentenza del 30 gennaio 2026 Composizione Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Marcella Lurà. Parti A._______, (Italia), ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), autorità inferiore. Oggetto Assicurazione per l'invalidità; nuova domanda di rendita (decisione del 10 ottobre 2025).
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
Con decisione del 10 ottobre 2025, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la seconda domanda di rendita d'invalidità svizzera presentata dall'interessato il 23 novembre 2023, ritenuto che lo stato di salute del medesimo non si è modificato in modo determinante dall'ultima decisione cresciuta in giudicato, ovvero dal 13 dicembre 2019, e le condizioni per poter beneficiare di prestazioni dell'assicurazione invalidità non sono adempiute.
Il 14 novembre 2025 (cfr. il timbro postale sulla busta contenente il gravame), l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 10 ottobre 2025 (decisione che, secondo le sue allegazioni, è stata "notificata al B._______ di [...] in data 14/10/2025"), mediante il quale ha segnalato che le sue condizioni di salute giustificano un'invalidità del 67% (allegati in particolare documenti medici di data da febbraio 2021 a settembre 2025).
Questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, pronunciate dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero.
La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.
Con scritto dell'11 dicembre 2025, l'autorità inferiore ha segnalato che, secondo l'estratto "Tracciamento degli invii" della Posta svizzera, l'impugnata decisione del 10 ottobre 2025 è stata notificata (al precedente rappresentante del ricorrente) il 14 ottobre 2025.
Il Tribunale amministrativo federale, con provvedimento del 18 dicembre 2025 (notificato all'insorgente il 22 dicembre 2025; cfr. l'avviso di ricevimento postale [doc. TAF 6]) ha invitato il ricorrente a dimostrare, entro il termine di 10 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento medesimo (termine che è scaduto il 12 gennaio 2026), la tempestività dell'inoltro del ricorso il 14 novembre 2025. Questo Tribunale ha segnalato che, in caso di decorso infruttuoso del termine, avrebbe di principio dichiarato il ricorso del 14 novembre 2025 siccome inammissibile a causa dell'inoltro tardivo dell'impugnativa ed ha altresì trasmesso all'insorgente una copia dello scritto dell'UAIE dell'11 dicembre 2025, unitamente ad una copia del menzionato attestato della posta svizzera.
7.1. Giusta l'art. 60 LPGA, per rimando dell'art. 1 cpv. 1 LAI, il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione impugnata.
7.2. In virtù dell'art. 38 cpv. 1 LPGA, per rimando dell'art. 1 cpv. 1 LAI, se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente (art. 38 cpv. 3 LPGA).
7.3. Infine, secondo l'art. 39 cpv. 1 LPGA, che corrisponde all'art. 21 cpv. 1 PA, le richieste scritte devono essere consegnate all'autorità oppure, a lei indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.
8.1. Nel provvedimento del 18 dicembre 2025, questo Tribunale ha indicato al ricorrente - in virtù della documentazione presentata dall'autorità inferiore - che il plico raccomandato contenente la decisione dell'UAIE del 10 ottobre 2025 è stato notificato (al precedente rappresentante) il 14 ottobre 2025.
8.2. Il ricorrente non ha peraltro fatto uso della facoltà concessagli da questo Tribunale con il menzionato provvedimento del 18 dicembre 2025 - notificato il 22 dicembre 2025 - di dimostrare, nel termine di 10 giorni dalla notificazione del provvedimento medesimo (termine che è scaduto infruttuoso il 12 gennaio 2026), per quale motivo il gravame, inoltrato il 14 novembre 2025, doveva comunque considerarsi siccome tempestivo.
8.3. Da quanto esposto, discende che ritenuto che il termine di 30 giorni per inoltrare ricorso contro la decisione dell'UAIE del 10 ottobre 2025, notificata il 14 ottobre 2025, ha iniziato a decorrere il 15 ottobre 2025 ed è scaduto il 13 novembre 2025, il mese di ottobre contando 31 giorni (art. 60 cpv. 1 LPGA in combinazione con l'art. 38 cpv. 1 LPGA), il ricorso inoltrato il 14 novembre 2025 lo è stato tardivamente. Per conseguenza, il ricorso è inammissibile (art. 23 PA).
8.4. Ritenuto che il ricorso in esame - depositato tardivamente - è inammissibile, non sono date le condizioni per un esame delle censure di merito sollevate dal ricorrente con riferimento alla decisione impugnata.
Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF).
Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]). Stanti le circostanze del caso concreto, non si giustifica altresì l'attribuzione di ripetibili.
(dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.Il ricorso è inammissibile.
2.Non si prelevano spese processuali.
3.Non si attribuiscono spese ripetibili.
4.Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore e all'UFAS.
Il giudice unico: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: