Art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, art. 3 cpv. 2 and art. 17 par. 1 RD III; Dublin transfer to Croatia and sovereignty clause in asylum cases: where EURODAC and a valid take-back acceptance establish Croatian responsibility, the non-entry decision is upheld unless the applicants render plausible concrete, individualized facts showing systemic deficiencies or an exceptional medical situation reaching the Article 3 ECHR threshold. Mere disagreement with SEM's assessment or unsubstantiated allegations of ill-treatment do not suffice. The duty to hear and to establish the facts is satisfied when the decisive country and medical circumstances are addressed on the basis of an adequate file; further inquiries are unnecessary absent substantiated indications requiring them.
Entscheiddatum: 29.02.2024Publikationsdatum: 27.03.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1035/2024
Sentenza del 29 febbraio 2024 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Regula Schenker Senn, Walter Lang, cancelliere Agostino Bullo. Parti 1. A._______, nata il (...), 2. B._______, nato il (...) Turchia, entrambi patrocinati da Salvatore Crisogianni, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera,(...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM dell'8 febbraio 2024 / N (...).
Fatti:
A.a Gli interessati, hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 24 novembre 2024 (cfr. atti della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [{...}] 2/2 e 29/2). Dai riscontri dattiloscopici dell'unità centrale del sistema europeo "EURODAC" è risultato che gli interessati avevano depositato una domanda d'asilo pregressa in Croazia il (...) novembre 2023 (cfr. atti della SEM n. 8/1 e 36/1).
A.b Il 12 dicembre 2023 con i ricorrenti si è tenuto il colloquio ex art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). Durante gli stessi, sono stati interrogati segnatamente riguardo a possibili ostacoli che si opporrebbero all'eventuale competenza della Croazia nella trattazione della loro domanda d'asilo, così come in rapporto al loro stato di salute (cfr. atti della SEM n. 16/4 e 44/3). Alla ricorrente 1 è stato concesso il diritto di essere sentito in merito a motivi specifici che si opporrebbero a un ritorno in Croazia anche per quanto attiene al ricorrente 2, in ragione delle sue difficoltà ad esprimersi (cfr. atto della SEM n. 44/3).
A.c Sulla base degli elementi raccolti, l'autorità elvetica competente, ha presentato alla sua omologa croata - in data 12 dicembre 2023 - una domanda di ripresa in carico degli interessati sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III (cfr. atti della SEM n. 17/5 e 45/5). In data 23 dicembre 2023 le autorità croate hanno riconosciuto la loro competenza sulla scorta dell'art. 20 par. 5 lett. b RD III, accettando la ripresa in carico dei ricorrenti (cfr. atti della SEM n. 22/1 e 52/1).
B. In data 14 dicembre 2023 i ricorrenti hanno trasmesso all'autorità inferiore uno scritto spontaneo nel quale sottolineavano l'estrema vulnerabilità dei richiedenti, in particolare le gravi difficoltà del signor B._______ e chiedevano all'autorità inferiore l'applicazione della clausola di sovranità prevista all'art. 17 par. 1 RD III. Altresì hanno trasmesso documentazione medica relativa ai ricorrenti risalente a quando vivevano in Turchia (cfr. atto della SEM n. 23/6).
C. In data 7 febbraio 2024, l'autorità inferiore ha deciso di unire i dossier dei ricorrenti a causa delle disabilità fisiche e psichiche del signor B._______ (cfr. atto della SEM n. 71/1).
D.
Agli atti vi sono diversi fogli di trasmissione d'informazioni mediche (F2) nonché ulteriore documentazione medica, relativi allo stato di salute degli insorgenti, dei quali si dirà, per quanto necessario nei considerandi (cfr. atti della SEM n. 12/2, 21/2, 39/3, 50/1, 51/3, 54/2, 55/2, 56/1, 59/2, 60/3, 61/4, 62/4, 64/2, 65/2, 66/2, 67/2, 68/2, 69/2, 70/3, 72/3 e 74/2).
E. Con decisione dell'8 febbraio 2024 - notificata il 9 febbraio 2024 (cfr. atto della SEM n. 77/1) - l'autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d'asilo degli interessati ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31), pronunciando al contempo l'allontanamento (recte: trasferimento) dei richiedenti dalla Svizzera verso la Croazia, come pure incaricando il Canton C._______ dell'esecuzione della decisione di trasferimento, la consegna degli atti procedurali non soggetti a diniego d'esame e constatando inoltre l'assenza di effetto sospensivo di un eventuale ricorso contro la decisione.
F. Per il tramite del plico raccomandato del 15 febbraio 2024 (cfr. timbro del plico raccomandato; data di entrata: 19 febbraio 2024) gli interessati sono insorti con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro il succitato provvedimento dell'autorità inferiore, chiedendo, nel merito, l'annullamento della decisione impugnata e alla restituzione degli atti alla SEM affinché effettui un esame nazionale della domanda d'asilo o la restituzione deli atti alla SEM affinché effettui i necessari complementi istruttori. Contestualmente, hanno presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo.
G. Al ricorso è stata annessa la copia delle procure degli interessati, la copia della decisione dell'autorità inferiore impugnata ed il relativo avviso di ricevimento e una copia del rapporto del Centre For Peace Studies del 22 settembre 2023.
H. Con scritto spontaneo del 27 febbraio 2024 il rappresentante legale dei ricorrenti ha inoltrato al Tribunale un foglio di trasmissione di informazioni mediche F2 relativo alla visita del 29 gennaio 2024 (cfr. atto della SEM n. 70/3), nonché un rapporto del (...) del 20 febbraio 2024 relativo al ricorrente 2.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza
Diritto:
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA.
Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti, come nella fattispecie.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
5.1 Gli insorgenti, nel loro ricorso, lamentano dapprima una violazione del loro diritto di essere sentiti da parte dell'autorità inferiore, in quanto essa non avrebbe chiarito a sufficienza la situazione presente in Croazia in relazione alle carenze sistemiche attuali del sistema d'accoglienza e alle violenze che i ricorrenti hanno addotto di aver subito da parte delle autorità croate. Inoltre, avrebbe omesso di accertare l'effettiva possibilità per gli insorgenti, in particolare il ricorrente 2, di accedere senza discontinuità ai necessari trattamenti medici, nonché sarebbe stato accertato in modo incompleto ed inesatto il loro stato di salute, vista la mancanza di un rapporto medico completo ed aggiornato in merito. Da ultimo, la SEM non avrebbe analizzato né considerato il benessere superiore dei minori in relazione al loro rientro in Croazia con l'intera famiglia vulnerabile che sarebbe stata traumatizzata dalla condotta delle autorità croate nei loro confronti.
5.2 Le succitate censure formali sollevate dai ricorrenti nel loro gravame in ordine ad un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte dell'autorità inferiore, nonché di una violazione dell'obbligo di motivazione e del diritto di essere sentiti da parte della medesima autorità, verranno esaminate d'ingresso dal Tribunale, in quanto sono su-scettibili di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e rif. ivi citati, 142 II 218 consid. 2.8.1 e rif. cit., 138 I 232 consid. 5; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3).
5.3
5.3.1 Nella procedura d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi in relazione all'art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla tratta-zione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comun-que le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà è quanto l'ammi-nistrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1).
5.3.2 Se del caso, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridica-mente rilevanti ai sensi dell'art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi, può comportare simultaneamente la violazione del diritto di essere sentito, il quale fa parte delle garanzie procedurali generali previste dalla Costituzione e consacrato all'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. sentenza del Tribunale D-2516/2019 del 17 giugno 2019 consid. 4.2 e rif. cit.). Il diritto di essere sentiti comprende il diritto, per la persona interessata, di prendere conoscenza dell'incarto, di esprimersi in merito agli elementi pertinenti prima che una decisione sia emanata nei suoi confronti, di produrre delle prove pertinenti, di ottenere che sia dato seguito alle sue offerte in tal senso, di partecipare all'amministra-zione delle prove essenziali o almeno di poter esprimersi sul suo risultato, se ciò può influenzare la decisione da emanare (cfr. sentenze del Tribunale D-1636/2019 del 5 ottobre 2022 consid. 3.1, D-2144/2022 del 24 maggio 2022 consid. 4.2).
5.3.3 L'obbligo per l'autorità di motivare la sua decisione è inoltre corollario fondamentale del diritto di essere sentito. Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2; sentenza del Tribunale F-5363/2019 del 20 maggio 2020 consid. 7.1). Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1, 141 V 557 consid. 3.2.1; DTAF 2011/37 consid. 5.4.1).
5.4 Innanzitutto il Tribunale ritiene, al contrario delle argomentazioni ricorsuali degli insorgenti, che la SEM si sia pronunciata sufficientemente nella decisione avversata, riguardo ai motivi che l'avrebbero condotta alla conclusione che un trasferimento degli interessati in Croazia, quale stato membro Dublino competente, fosse dato. Nel provvedimento impugnato, si trovano infatti le argomentazioni concernenti la situazione d'accoglienza in Croazia. In tal senso l'autorità inferiore, vista l'attuale giurisprudenza del Tribunale in merito (cfr. la sentenza di coordinamento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9; tra le altre le sentenze del Tri-bunale D-440/2023 del 7 febbraio 2023 consid. 5.5 con ulteriori rif. cit.; D-407/2023 del 1° febbraio 2023 consid. 7.2; E-1684/2022 dell'11 gennaio 2023 consid. 6.2) non era in alcun modo tenuta ad effettuare ulteriori accertamenti riguardo al sistema d'asilo e d'accoglienza croato. La sola circostanza che i ricorrenti - come si evince dagli asserti ricorsuali - non siano d'accordo con le conclusioni a cui la SEM è giunta in merito alla situazione del sistema croato, non comporta una violazione del principio inquisitorio.
5.5 In relazione alla censura dell'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti dello stato di salute dei ricorrenti, in particolare del ricorrente 2, il Tribunale osserva dapprima che al momento dell'emissione della decisione impugnata, l'incarto della SEM conteneva già ampia documentazione medica attinente alla situazione valetudinaria dei ricorrenti, dalla quale sono evincibili in modo limpido le diagnosi ed i trattamenti seguiti nonché le cure a loro prescritte (cfr. atti della SEM n. 12/2, 21/2, 39/3, 50/1, 51/3, 54/2, 55/2, 56/1, 59/2, 60/3, 61/4, 62/4, 64/2, 65/2, 66/2, 67/2, 68/2, 69/2, 70/3, 72/3 e 74/2). La stessa cronistoria medica del ricorrente 2, è peraltro citata correttamente ed esaustivamente nella decisione impugnata da parte dell'autorità inferiore (cfr. p.to II, pag. 6 seg. della decisione avversata), che si è espressa - in un apprezzamento anticipato - anche riguardo alle visite mediche ancora previste (cfr. p.to II, pag. 7 e seg. della decisione avversata). Visto quanto precede, non si vede quindi quali ulteriori accertamenti medici avrebbe dovuto compiere la SEM, in particolare richiedendo dei certificati medici dettagliati (cosiddetti "F4") circa lo stato di salute degli insorgenti, in particolare il ricorrente 2. La SEM, viste le diagnosi conclusive e le terapie impostate, di cui ne ha motivato sufficientemente le ragioni nel provvedimento avversato (cfr. p.to II, pag. 6 segg. della decisione avversata), non era in alcun modo tenuta ad adempiere ulteriori investigazioni, anche rispetto alla presa in carico dei ricorrenti da parte della Croazia. Ciò essendo che, a differenza di quanto sostenuto dagli insorgenti nel gravame, la SEM ha ritenuto come la situazione medica dei ricorrenti fosse chiara e che non risultasse di una gravità tale da dover rinunciare al loro trasferimento in Croazia nonché che il sistema d'accoglienza croato, in particolare legato all'accesso delle cure mediche, fosse da ritenere sufficiente (cfr. p.to II, pag. 8 seg. della decisione avversata). Il fatto solo che i ricorrenti nel gravame non concordino con tale apprezzamento esposto dall'autorità inferiore nel provvedimento sindacato, non risulta contrario al principio inquisitorio. Piuttosto, con tali censure in realtà gli insorgenti intendono ottenere un apprezzamento differente nel merito rispetto a quello di cui all'impugnata decisione riguardo sia alla competenza della Croazia nella trattazione del seguito della loro procedura sia in rapporto all'applicazione della clausola di sovranità, questioni che verranno dunque esaminate di seguito (cfr. infra consid. 8 segg.). Per quanto poi attiene alle allegazioni di maltrattamenti che gli stessi avrebbero subito da parte di agenti di polizia in Croazia, appare dalla decisione avversata, come la SEM abbia esaminato la situazione individuale degli interessati - riprendendo le dichiarazioni da loro effettuate in merito - argomentando in modo esplicito e sufficiente, i motivi per i quali non ritenesse che vi fossero indizi per l'applicazione delle clausole discrezionali (cfr. p.to II, pag. 10 seg. della decisione avversata). Il provvedimento impugnato risulta pertanto anche sotto tale profilo sufficientemente motivato (cfr. DTF 138 IV 81 consid. 2.2).
Ne discende quindi che anche le censure mosse dal profilo formale da parte degli insorgenti, nel senso di un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte della SEM, sono in toto respinte. Per il resto le censure degli interessati, riguardando anche in alcuni punti aspetti materiali della vertenza, verranno in tal senso trattate dappresso.
6.1 Ciò posto, venendo ora al merito, occorre chiedersi se la SEM poteva fare applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, disposizione che prevede che di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento.
6.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal RD III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2). Ai sensi dell'art. 3 par. 1 RD III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1). Inoltre, lo Stato membro nel quale è stata presentata per la prima volta la domanda di protezione internazionale è tenuto, alle condizioni di cui agli art. 23, 24, 25 e 29 e al fine di portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato membro competente, a riprendere in carico il richiedente che si trova in un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno o ha presentato colà una nuova domanda di protezione internazionale dopo aver ritirato la prima domanda presentata in uno Stato membro diverso durante il procedimento volto a determinare lo Stato membro competente (art. 20 par. 5 primo capoverso RD III).
6.3 Giusta l'art. 3 par. 2 RD III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE), lo Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente.
7.1 Nella presente disamina, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo "EURODAC", che gli interessati avevano già depositato domanda d'asilo in Croazia in data (...) novembre 2023 (cfr. atti della SEM n. 8/1 e 36/1). Su tali presupposti, il 12 dicembre 2023, l'autorità inferiore ha trasmesso una richiesta di ripresa in carico degli interessati all'omologa croata sulla scorta dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III (cfr. atti della SEM n. 17/5 e 45/5). Il successivo 23 dicembre 2023, le autorità croate hanno esplicitamente accolto la richiesta di ripresa in carico dei ricorrenti sulla scorta dell'art. 20 par. 5 RD III (cfr. atto della SEM n. 22/1 e 52/1). A tali condizioni, e nella misura in cui gli atti all'incarto non attestano in alcun modo come gli interessati avrebbero lasciato il territorio degli Stati membri nello spazio Dublino, o che avrebbero ottenuto un titolo di soggiorno da parte di uno di questi Stati nell'intervallo, si giustifica di fare applicazione dell'art. 20 par. 5 RD III nella fattispecie, in conformità con la giurisprudenza topica resa in materia (cfr. sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea [Grande Sezione] del 2 aprile 2019, nelle cause riunite C-582/17 e C-583/17, §§ 48-50; cfr. anche le sentenze del Tribunale D-5882/2022 del 13 gennaio 2023 consid. 4.3.2-4.3.3; F-4998/2022 del 9 novembre 2022 consid. 5.3.2; D-4243/2022 del 4 novembre 2022 consid. 6.3.2). Il predetto Paese è quindi tenuto, in principio, a riprendere in carico gli insorgenti, al fine di portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato membro competente.
7.2 Le censure sollevate in sede ricorsuale non sono atte ad inficiare la precitata conclusione. Difatti, al contrario di quanto argomentato nel gravame (pag. 6 e seg. del ricorso), le informazioni che l'autorità elvetica competente ha trasmesso alla sua omologa croata relativamente ai ricorrenti presentavano tutti gli elementi pertinenti e i documenti necessari, perché la Croazia potesse determinarsi chiaramente sulla sua competenza. Sulla scorta di quanto precede, non si possono quindi seguire le lamentele mosse dagli insorgenti al mancato trasferimento d'informazioni, a loro dire idonee a fornire elementi pertinenti affinché le autorità croate potessero verificare in maniera più dettagliata l'effettivo deposito della domanda d'asilo. Inoltre, come a ragione già motivato nella decisione della SEM, gli asserti degli insorgenti che le autorità croate gli avrebbero obbligati al prelievo delle impronte digitali, malgrado l'opposizione di questi ultimi (in particolare della madre), e non avrebbero depositato domanda d'asilo - a detta dei ricorrenti in fase ricorsuale (cfr. pag. 6 del ricorso) - risultino ininfluenti ai fini della determinazione dello Stato membro competente. In merito si rileva invero, come il ricorrente non ha la possibilità di scegliere autonomamente lo Stato nel quale la sua domanda d'asilo verrà esaminata (cfr. DTAF 2010/45 consid. 8.3) e che quo all'obbligo di fornire le impronte digitali tutti gli Stati membri Dublino sono obbligati a rilevare le impronte digitali di cittadini di Paesi terzi o apolidi fermati alla frontiera esterna (cfr. art. 14 par. 1 del Regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali [GU L 180/1 del 29 giugno 2013]).
8.1 Ciò posto, occorre ora esaminare se, giusta l'art. 3 par. 2 RD III, vi siano fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in Croazia, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE).
8.2 A questo proposito è opportuno ricordare che la Croazia è vincolata dalla CartaUE, dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU, RS 0.101), dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti cru-deli, inumani o degradanti (Conv. contro la tortura, RS 0.105), come pure dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) con il relativo Protocollo aggiuntivo (RS 0.142.301), e che perciò è tenuta ad applicarne le disposizioni.
8.3 Nella sua giurisprudenza, sviluppata nel quadro delle procedure di ripresa in carico Dublino, il Tribunale ha certo ammesso la forte probabilità, per dei richiedenti che entrano per la prima volta sul territorio croato, che dei respingimenti illeciti alla frontiera così come dei respingimenti senza esame individuale direttamente alla frontiera ("hot returns") o ancora delle violenze eccessive da parte degli agenti di polizia presenti possano prodursi regolarmente in Croazia (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.3.2). Al contrario, per quanto attiene ai richiedenti trasferiti in Croazia sulla base del RD III, il Tribunale è giunto alla conclusione, che questi hanno in principio accesso alla procedura d'asilo nel predetto Paese. Alla luce di tale constatazione, ha considerato che sia nel quadro di una procedura di presa in carico ("take charge") sia in una di ripresa in carico ("take back"), le persone trasferite non rischiano, secondo un'alta probabilità, di essere esposte ad un rischio di violazione dei loro diritti derivanti dal principio di non-respingimento. Il Tribunale ha inoltre negato l'esistenza, nella procedura d'asilo e nelle condizioni d'accoglienza in Croazia, di carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III, che farebbe ritenere un trasferimento dei richiedenti come generalmente inammissibile. Ha inoltre precisato che non si deve rinunciare ad un trasferimento se non in casi eccezionali, ovvero allorché il richiedente dimostra, con degli argomenti fondati, che il principio sopra enunciato non si applica alla sua fattispecie (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 precitata consid. 9.5; cfr. anche tra le altre la sentenza del Tribunale D-134/2023 dell'11 maggio 2023 consid. 5.5).
8.4 Nel caso in esame, i ricorrenti non hanno dimostrato in alcun modo, con degli elementi concreti e circostanziati, né è desumibile dagli atti all'inserto, che la Croazia non sia intenzionata a riprenderli in carico e a portare a termine le loro procedure relative alle loro domande di protezione. Neppure può essere evincibile dalle dichiarazioni degli interessati né dalla documentazione agli atti, che essi non abbiano avuto accesso alla procedura d'asilo in Croazia. Le dichiarazioni concernenti le condizioni a cui madre e figlio sarebbero stati confrontati nel predetto Paese risultano, inoltre, essere sommarie e poco circostanziate, oltre che in alcun modo provate o rese verosimili. Fra l'altro, i ricorrenti non hanno allegato, né asserito, di essersi rivolti alle autorità preposte croate al fine di far valere i loro diritti se consideravano che gli stessi fossero stati violati. Riassumendo, i ricorrenti non hanno reso verosimile di aver subito dei trattamenti tali da permettere di sovvertire la summenzionata presunzione.
8.5 Ne consegue che l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie.
9.1 Nel prosieguo, occorre esaminare se, malgrado la competenza di principio della Croazia, l'autorità inferiore debba esaminare la domanda di protezione internazionale dei richiedenti in applicazione dell'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), che prevede che se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Nell'applicazione di tale norma, la SEM dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata a entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1).
9.2
9.2.1 Gli insorgenti, nel loro ricorso, si prevalgono del loro stato di salute che non potrebbe essere curato nel predetto Paese, per rinunciare al loro trasferimento applicando la clausola di sovranità succitata, in quanto una loro riammissione in Croazia si porrebbe in contrasto con l'art. 3 CEDU.
9.2.2 Nel caso in esame, si osserva dapprima come il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali (cfr. sentenze della CorteEDU [Grande Camera] N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1).
9.2.3 Concernente lo stato valetudinario dell'insorgente 1, si constata come nell'ambito del colloquio Dublino, ella ha allegato di non stare bene, affermando di avere ogni tanto mal di testa e mal di denti. Inoltre, sarebbe stata dal medico in Turchia in quanto avrebbe una ciste al seno. Ha affermato inoltre di assumere farmaci per ipertensione, anticoagulanti per il sangue, medicamenti per il diabete e medicine per le ginocchia. Avrebbe inoltre problemi cardiaci (cfr. atto della SEM n. 16/4). Dagli atti all'inserto, dal profilo somatico si rileva come la ricorrente 1 sia stata sottoposta a differenti visite mediche. Il 28 novembre 2023 è stata visitata presso l'Ospedale Regionale di D._______. Il medico le ha diagnosticato (...), (...), (...), (...), (...) e (...) e le ha prescritto Aspirin Cardio 100 mg, Beloc zok 50mg, Remipril HCT Zentiva 5/25 mg, Pantoprozol axapharm 40 mg e Dafalgan 1, oltre ad averle fissato un nuovo appuntamento (cfr. atto della SEM n. 12/2). Alla successiva visita avvenuta il 18 dicembre 2023 il medico le ha diagnosticato (...), (...), (...), (...) e (...) e le ha prescritto Aspirin Cardio 100 mg, Beloc zok 50mg, Remipril HCT Zentiva 5/25 mg, Rosuvastatin axapharm 10 mg, Pantoprozol axapharm 40 mg e Dafalgan 1 (cfr. atto della SEM n. 21/2).
9.2.4 Per quanto attiene allo stato di salute del ricorrente 2, il Tribunale ritiene di poter rinviare integralmente alle considerazioni corrette e complete esposte nella decisione avversata (cfr. p.to II, pag. 6 e segg.).
9.2.5 Alla luce dello stato di salute dei ricorrenti testé descritto, pur non volendo in alcun modo minimizzarlo, il Tribunale ritiene che dagli atti all'inserto non sono evincibili degli elementi concreti e circostanziati, che inducano a ritenere come il loro stato di salute sia di una gravità tale da comportare una violazione dell'art. 3 CEDU ai sensi della giurisprudenza sopra referenziata nel caso di un loro rinvio in Croazia, che non potrebbe essere ivi trattato o di cui il trattamento non possa essere proseguito nel medesimo Stato. Non risulta in tale contesto inopportuno evidenziare come il Tribunale, in linea di principio - ed al contrario di quanto argomentato dagli insorgenti nel loro ricorso - ritenga che la Croazia disponga di infrastrutture mediche adeguate, anche in particolare dal profilo psichiatrico (cfr. le sentenze del Tribunale D-3491/2023 dell'11 agosto 2023 consid. 7.3.3, E-4102/2023 del 3 agosto 2023 consid. 8.3.3, D-3385/2023 del 28 luglio 2023 consid. 7.3.3). Ciò essendo rammentato come il Tribunale abbia già più volte ritenuto che l'aiuto apportato da organizzazioni non governative permetta segnatamente di supplire alle lacune delle infrastrutture psicoterapeutiche statali presenti in Croazia (cfr. a tal proposito le sentenze del Tribunale D-5670/2022 del 3 febbraio 2023 consid. 8.3.3 con ulteriori rif. cit., E-4859/2022 del 9 novembre 2022 consid. 6.5.1). Pertanto, se i ricorrenti dovessero necessitare di ulteriori cure o trattamenti medici, o proseguire quelli già iniziati in Svizzera, potranno senz'altro fare capo all'infrastruttura medica presente in Croazia. Stato che si ricorda è firmatario della direttiva accoglienza ed in quanto tale, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza). Inoltre, le autorità elvetiche competenti per l'esecuzione della decisione, sono tenute ad informare in modo adeguato e precedentemente al trasferimento dei ricorrenti le autorità croate, circa le circostanze ed i bisogni specifici medici degli insorgenti (cfr. art. 31 seg. RD III; cfr. nello stesso senso anche la sentenza del Tribunale D-4160/2023 del 10 agosto 2023 consid. 8.5.2).
9.2.6 Visto quanto precede, la documentazione trasmessa al Tribunale in data 27 febbraio 2024 da parte del rappresentante legale dei ricorrenti, ovvero un foglio di trasmissione medica F2 (cfr. atto della SEM n. 70/3) e un rapporto redatto del (...), non è atta a scalfire la conclusione a cui il Tribunale è giunto per quanto attiene lo stato di salute dei ricorrenti, in particolare del ricorrente 2.
9.3 In siffatte circostanze, non si ravvisano indicatori per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III (clausola di sovranità), rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1.
9.4 Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione delle suddette norme da parte della Svizzera, la Croazia è competente per la presa in carico dei ricorrenti in ossequio alle condizioni dal RD III.
Ne discende che è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dei ricorrenti, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il loro trasferimento verso la Croazia conformemente all'art. 44 LAsi. In conclusione, con il provvedimento impugnato, l'autorità inferiore non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore confermata.
Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande degli insorgenti tendenti d'un canto alla concessione dell'effetto sospensivo al medesimo, e d'altro canto all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle spese processuali, risultano divenute senza oggetto.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a ca-rico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammini-strativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibi-lità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente è indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).
Le misure supercautelari pronunciate dal Tribunale il 26 febbraio 2024 de-cadono con la presente decisione finale (cfr. Seiler Hansjörg, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 54 ad art. 56 PA).
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è accolta.
Non si prelevano spese processuali.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Agostino Bullo
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