Entscheiddatum: 06.03.2013Publikationsdatum: 23.05.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IVD-1108/2013
Sentenza del 6 marzo 2013 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Nina Spälti Giannakitsas; cancelliere Gilles Fasola. Parti A._______, nato il (...),Tunisia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 22 febbraio 2013 / N [...].
Visto
la domanda di asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data 7 febbraio 2013;
il documento che l'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) ha rimesso al ricorrente e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo;
i verbali di audizione dell'12 febbraio 2013 (di seguito: verbale 1) e del 18 febbraio 2013 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'UFM del 22 febbraio 2013, notificata personalmente all'interessato il giorno stesso (cfr. risultanze processuali), con la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della citata domanda di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della Legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera, nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo;
il ricorso inoltrato dal ricorrente il 1° marzo 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato);
la copia dell'incarto dell'UFM, pervenuta via fax al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 4 marzo 2013;
gli ulteriori mezzi di prova trasmessi dal ricorrente, pervenuti al Tribunale in data 5 marzo 2013;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono;
e considerato
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
che, tuttavia, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile di essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa;
che, di conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile;
che, nei citati limiti, vi è motivo di entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi della legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative (cfr. DTAF 2007/7, consid. 5);
che, pertanto, i documenti prodotti dal ricorrente in copia non rappresentano documenti ufficiali validi ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi;
che non avendo né esibito un valido documento d'identità, né fornito una giustificazione rilevante per la mancata produzione, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile;
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in ba-se agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifu-giato del richiedente;
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto, con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi, una procedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno della qualità di rifugiato, nonostante la stessa termini con una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5);
che, come rettamente ritenuto nella querelata decisione cui si rinvia, questo Tribunale ritiene che le dichiarazioni del ricorrente siano irrilevanti ai sensi dell'asilo;
che, in particolare, il ricorrente ha adotto principalmente motivi di asilo di natura economica (cfr. verbale 1, pag. 7 e verbale 2, D24, pag. 4), i quali sono manifestamente irrilevanti ai sensi delle norme in materia di concessione dell'asilo, segnatamente giusta l'art. 3 LAsi; che gli asseriti problemi con la giustizia nel Paese di origine risultano essere inverosimili in ragione delle dichiarazioni contraddittorie e generiche fornite dall'insorgente, per le quali si rinvia alla decisione impugnata; che i mezzi di prova presentati, di dubbia autenticità, non sono tali da modificare l'esito della presente procedura; che, oltretutto, una procedura penale non è di per sé considerata una misura persecutoria ai sensi dell'art. 3 LAsi; che, d'altronde, nel caso concreto, l'insorgente sembra ammettere la commissione dei reati di cui è accusato; che, oltretutto, riconosce di avere subito un regolare processo in Patria (cfr. verbale 1, pag. 7-8 e verbale 2, D55-56 e D69, pag. 7-8);
che, nemmeno dalle considerazioni ricorsuali emergono nuovi elementi, fatti o mezzi di prova, atti a modificare quanto già ritenuto in prima istanza, sicché per evitare ulteriori ripetizioni, si rimanda alle considerazioni della decisione impugnata;
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo;
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50, consid. 5-8 pag. 725-733 e DTAF 2007/8, consid. 5.6.5-5.7 pag. 90 e ss.);
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Tunisia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105);
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi;
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata;
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi, nonché art. 32 Ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1, RS 142.311] ; DTAF 2009/50 consid. 9, p. 733);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 3 LStr);
che la situazione vigente in Tunisia non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale;
che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane, coniugato e padre di tre figli; che il medesimo ha concluso le scuole elementari e vanta esperienze professionali quali operaio edile, commerciante di vestiti, taxista ed agricoltore (cfr. verbale 1, pag. 4); che in Patria dispone di un'ampia rete sociale, segnatamente, la madre, la moglie, i tre figli, quattro sorelle e due fratelli (cfr. verbale 1, pag. 5); che, pertanto, in ragione delle numerose esperienze professionali e dell'importante rete sociale, nulla osta al suo reinserimento nella società tunisina;
che, i problemi di salute, dei quali tra l'altro non sono presenti agli atti mezzi di prova, non sono tali da giustificare l'ammissione provvisoria; che, infatti, i dolori al braccio a seguito di una frattura gli precludono unicamente la professione di muratore (cfr. verbale 2, D42-43, pag. 6); che la non meglio precisata malattia alla pelle pare essere curabile in Patria, dove il ricorrente ha affermato avere già ottenuto dei trattamenti medici (cfr. verbale 2, D36-39, pag. 6); che, oltretutto, in Tunisia gode di assistenza sanitaria (cfr. verbale 2, D46, pag. 2); che, infine, egli ha la possibilità di richiedere un sostegno finanziario per assicurare l'assistenza medica per un periodo limitato nel Paese di origine (art. 93 cpv.1 lett. d LAsi);
che non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che, infatti, il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pp. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Gilles Fasola
Data di spedizione: