Entscheiddatum: 07.03.2013Publikationsdatum: 08.07.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IVD-1111/2013
Sentenza del 7 marzo 2013 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Markus König; cancelliera Nicole Manetti. Parti A._______, nata il (...),Spagna e Cuba, con il figlioB._______, nato il (...),Spagna, ricorrenti, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna,autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 22 febbraio 2013 / N [...].
Visto:
la domanda d'asilo che gli interessati hanno presentato in Svizzera in data 19 gennaio 2013;
i verbali di audizione del 29 gennaio 2013 (di seguito: verbale 1) e del 14 febbraio 2013 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'UFM del 22 febbraio 2013, notificata alla richiedente oralmente il giorno stesso (cfr. act. A 9/1), con la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della domanda d'asilo degli interessati in applicazione dell'art. 34 cpv. 1 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), pronunciando il loro allontanamento dalla Svizzera, rispettivamente l'esecuzione di tale misura siccome lecita, esigibile e possibile;
il ricorso del 1° marzo 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato; data di entrata: 4 marzo 2013);
copia dell'incarto dell'UFM pervenuta al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) via fax il 4 marzo 2013;
ulteriori fatti e argomenti addotti dalle parti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
che in caso di ricorso contro una decisione di non entrata nel merito in cui l'UFM rifiuta di esaminare la fondatezza della domanda d'asilo (art. 32-35a LAsi), l'autorità di ricorso si limita, secondo la prassi, a esaminare se l'autorità inferiore ha rifiutato a giusto titolo di entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2011/30 consid. 3);
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti;
che in sede di audizione la richiedente ha dichiarato di avere la doppia cittadinanza spagnola e cubana e che suo figlio sarebbe cittadino spagnolo; che nel (...) ella avrebbe lasciato Cuba, suo Paese di nascita, per la Spagna al fine di migliorare le sue condizioni di vita e aiutare i suoi familiari; che per riuscire a lasciare il Paese, si sarebbe sposata con un cittadino spagnolo, dal quale in seguito si sarebbe separata; che in Spagna ella avrebbe riscontrato grosse difficoltà economiche e dal (...) si sarebbe spesso recata in Italia per lavorare; che in Italia avrebbe avuto una relazione con un uomo, dalla quale nel (...) sarebbe nato suo figlio; che da allora non avrebbe più avuto notizie da parte del padre del bambino, il quale non avrebbe peraltro mai provveduto al suo mantenimento; che non avendo trovato buone condizioni sul mercato del lavoro nemmeno in Italia, la richiedente sarebbe venuta in Svizzera alla ricerca di un lavoro e per fare in modo che suo figlio potesse andare a scuola e vivere tranquillamente (cfr. verbale 1, pagg. 3 e 6 seg. nonché verbale 2, pagg. 3 seg.);
che nella sua decisione l'UFM ha constatato, da un lato, che il Consiglio federale ha inserito la Spagna nel novero dei Paesi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi e, dall'altro lato, che le allegazioni presentate dalla richiedente circa i motivi della domanda non sarebbero rilevanti ai sensi della LAsi; che, pertanto, non emergerebbero dalle carte processuali degli indizi atti a capovolgere la presunzione confutabile dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi;
che di conseguenza l'UFM non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dei ricorrenti dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile;
che nel ricorso l'insorgente ha ribadito la situazione di precarietà alla quale sarebbe stata confrontata in Spagna e in Italia e ha aggiunto che la crisi economica che ha colpito la Spagna avrebbe ulteriormente peggiorato la situazione; che in conclusione ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata nonché la trasmissione degli atti all'autorità inferiore e, in subordine, la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha altresì presentato una domanda di esenzione dal versamento anticipato delle presunte spese processuali con protesta di spese e ripetibili;
che giusta l'art. 34 cpv. 1 LAsi non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di persecuzione;
che, allorquando il Consiglio federale inserisce un Paese nel novero dei paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione di assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al richiedente l'asilo d'invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale;
che la nozione di indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi corrisponde a quella dell'art. 18 LAsi e comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall'art. 3 LAsi, ma pure quegli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, di cui all'art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (cfr. DTAF 2011/8 consid. 4.2);
che per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano l'entrata nel merito di una domanda d'asilo vale un grado di verosimiglianza ridotto (cfr. ibidem);
che siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito la Spagna nella lista dei paesi esenti da persecuzioni (cfr. lista 'Safe Countries' ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, UFM, stato: ottobre 2012), sussiste di massima una presunzione di assenza di persecuzioni in detto Paese;
che nella fattispecie l'insorgente non è riuscita a invalidare la presunzione di assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che in particolare la ricorrente non ha presentato argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le allegazioni fornite in materia d'asilo non costituiscono, e manifestamente, dei motivi rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi;
che infatti, come giustamente rilevato dall'autorità inferiore, l'interessata si è avvalsa di motivi di stampo meramente economico; che motivazioni quali le difficoltà a trovare un impiego in alcun modo possono essere ritenute tali da ammettere delle persecuzioni ai sensi della LAsi; che, come già osservato dall'UFM nella decisione impugnata, la richiedente stessa ha affermato di non avere mai riscontrato in Spagna problemi con le autorità o con terze persone (cfr. verbale 1, pagg. 6 seg. e verbale 2, pagg. 2 seg.);
che inoltre non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti verso la Spagna possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) o esporre gli insorgenti in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che dagli atti di causa non emergono neppure ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr;
che nel caso di specie non risultano esservi, manifestamente, indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi;
che di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo punto, il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata;
che i ricorrenti non adempiono alle condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9);
che quo alla situazione personale degli insorgenti, va rilevato che la madre è giovane, istruita e dispone di svariate esperienze professionali; che infatti ha per esempio lavorato come commessa, commerciante, donna delle pulizie, badante, barista e donna tuttofare (cfr. verbale 1, pagg. 3 seg.); che inoltre non ha allegato la presenza di gravi problemi di salute, suoi o del figlio, che possano giustificare un'ammissione provvisoria senza che da un esame d'ufficio degli atti emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2);
che il Tribunale constata che dagli atti non emergono elementi per ammettere la presenza di familiari in Spagna; che tuttavia, nonostante nel gravame l'insorgente sostenga di non avervi alcuna rete sociale, il Tribunale osserva che, seppure non ininterrottamente visti i frequenti soggiorni in Italia, l'insorgente vi ha vissuto a partire dal (...), quindi per un lungo periodo (cfr. verbale 1, pag. 4); che quindi vi è da ritenere che ella disponga in loco perlomeno di qualche conoscenza; che sia come sia, visti gli elementi favorevoli a un reinserimento nel Paese di cui sopra, non vi è da ritenere che la questione della rete sociale rappresenti un motivo sufficiente ad ammettere l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione all'allontanamento; che peraltro a questa circostanza non si può nemmeno contrapporre l'eventuale esistenza di una rete sociale in Svizzera, visto che l'interessata ha dichiarato di non avervi alcuna persona di riferimento (cfr. verbale 1, pag. 5);
che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento;
che infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi); che difatti, i ricorrenti possiedono dei documenti spagnoli in corso di validità;
che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;
che di conseguenza anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione la querelata decisione va confermata;
che l'UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento; che esso non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti e inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto;
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.- che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]);
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva;
(dispositivo alla pagina seguente)
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali di CHF 600.- sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, all'UFM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Nicole Manetti
Data di spedizione: