Entscheiddatum: 11.03.2013Publikationsdatum: 23.05.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IVD-1133/2013
Sentenza dell'11 marzo 2013 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Martin Zoller; cancelliere Gilles Fasola. Parti A._______, nato il (...),Albania, patrocinato dal lic. iur. Mario Amato, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (Dublino); decisione dell'UFM del 20 febbraio 2013 / N [...].
Visto
la domanda di asilo che il ricorrente ha presentato in Svizzera in data19 dicembre 2012;
il verbale del 28 dicembre 2012 (di seguito: verbale) con il quale, tra le altre cose, è stato concesso all'interessato il diritto di essere sentito circa un'eventuale evasione della sua domanda d'asilo tramite una decisione di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) con il relativo trasferimento verso il Belgio;
la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) del 20 febbraio 2013 (notificata all'interessato in data 25 febbraio 2013) di non entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi, con contestuale pronuncia dell'allontanamento del richiedente verso il Belgio, ordinando l'esecuzione al più tardi il giorno seguente la scadenza del termine di ricorso ed indicando che un eventuale ricorso non avrebbe avuto effetto sospensivo in applicazione dell'art. 107a LAsi;
la medesima decisione nella quale l'UFM ha considerato il trasferimento del richiedente verso il Belgio come lecito, ragionevolmente esigibile e possibile, posto che, da un lato, il Belgio rispetterebbe il principio del divieto di respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e, dall'altro lato, non sussisterebbero indizi fondati di violazione in detto Stato dei diritti garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) e segnatamente del relativo art. 3;
il ricorso del 4 marzo 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 5 marzo 2013) - con allegata la decisione impugnata - con il quale il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la restituzione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito, nonché la restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso; che ha altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali con protestate spese e ripetibili;
l'incarto originale dell'UFM pervenuto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 6 marzo 2013;
la sospensione in via cautelare dell'esecuzione dell'allontanamento ordinata dal Tribunale in data 6 marzo 2013;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
e considerato
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che in caso di ricorso contro una decisione di non entrata nel merito in cui l'UFM rifiuta di esaminare la fondatezza della domanda d'asilo (art. 32-35a LAsi), l'autorità di ricorso si limita, secondo la prassi, a esaminare se l'autorità inferiore ha rifiutato a giusto titolo di entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2011/30 consid. 3);
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti;
che vi è luogo di determinare se l'UFM poteva applicare la disposizione di cui all'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi, secondo la quale non entra in materia di una domanda d'asilo allorquando il richiedente può rendersi in uno Stato terzo competente a condurre la procedura d'asilo e di rinvio in virtù di un accordo internazionale;
che in applicazione dell'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (ADD, RS 0.142.392.68), l'UFM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda d'asilo secondo i criteri previsti nel Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio 18 febbraio 2003 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50/1 del 25 febbraio 2003; di seguito: Regolamento Dublino II) (cfr. art. 1 e 29a cpv. 1 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; Mathias Hermann, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurigo, Basilea e Ginevra 2008, pagg. 193 e segg.);
che l'esame della domanda d'asilo non deve essere confuso con la procedura di determinazione dello Stato responsabile, quest'ultima dovendo essere fatta sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato la sua domanda d'asilo per la prima volta presso uno Stato membro o in Svizzera (cfr. art. 5 cpv. 2 Regolamento Dublino II; Christian Filzwieser / Andrea Sprung, Dublin II-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, 3ª ed., Vienna 2010, n. 4 pagg. 86 seg.);
che, ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 Regolamento Dublino II, una domanda d'asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III;
che lo Stato competente è quello dove è autorizzato a soggiornare in qualità di rifugiato un membro della famiglia del richiedente, successivamente, quello che ha rilasciato al richiedente un titolo di soggiorno o un visto, quello tramite il quale il richiedente è entrato, regolarmente o meno, sul territorio di uno o dell'altro degli Stati membri e quello presso il quale la domanda d'asilo è stata presentata la prima volta (cfr. art. 5 in relazione con gli art. 6 a 13 Regolamento Dublino II);
che lo Stato membro sul territorio del quale il richiedente ha soggiornato per un periodo continuato di almeno cinque mesi prima dell'inoltro della sua domanda è tenuto a prendere in carico, nelle condizioni previste agli art. 17 a 19 Regolamento Dublino II, il richiedente l'asilo che ha inoltrato una domanda in un altro Stato membro (cfr. art. 10 cpv. 2 e 16 cpv. 1 lett. a Regolamento Dublino II);
che tale obbligo cessa se il cittadino di un Paese terzo si è allontanato dal territorio degli Stati membri per almeno tre mesi, sempre che detto cittadino di un Paese terzo non sia titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità rilasciato dallo Stato membro competente (cfr. art. 16 cpv. 3 Regolamento Dublino II);
che, tuttavia, in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può esaminare una domanda d'asilo presentata da un cittadino di un Paese terzo (cfr. clausola di sovranità stabilita all'art. 3 cpv. 2 Regolamento Dublino II e la clausola umanitaria prevista all'art. 15 del citato Regolamento; cfr. ugualmente l'art. 29a cpv. 3 OAsi 1);
che, nel caso di specie, le investigazioni effettuate dall'UFM hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo "EURODAC", che il ricorrente ha depositato una domanda d'asilo a B._______ (Belgio) il (...) (cfr. act. A 8/1 e A9/1); che lo stesso insorgente ha ammesso tale circostanza (cfr. verbale 1, pag. 4);
che il ricorrente ha affermato di avere chiesto asilo in Belgio con la madre la sorella ed il fratello; che, a seguito dell'esito negativo di tale domanda di asilo, sarebbero fuggiti in Italia dove avrebbero nuovamente chiesto asilo; che, temendo di essere rimpatriato in Albania, sarebbe fuggito dalla custodia della madre giungendo in Svizzera (cfr. verbale 1, pag. 5-6);
che il 24 gennaio 2013, basandosi su quanto precede, l'UFM ha sottoposto alle Autorità italiane una domanda di informazione sulla base dell'art. 21 Regolamento Dublino II (cfr. A23/2, A/24/4);
che, in data 6 febbraio 2013, le Autorità italiane hanno informato l'UFM che la madre del ricorrente si trova effettivamente in Italia; che le stesse Autorità hanno aggiunto di avere trasmesso alle Autorità belghe una richiesta di ripresa a carico della richiedente (cfr. A26/1);
che, il 7 febbraio 2013, appurato quanto sopra, l'UFM ha presentato alle autorità belghe competenti una richiesta fondata sull'art. 16 cpv. 1 lett. e Regolamento Dublino II volta alla ripresa a carico del richiedente (cfr. act. A 27/6);
che, il 19 febbraio 2013, il Belgio ha esplicitamente accettato la ripresa a carico dell'insorgente in virtù dell'art. 16 cpv. 1 lett. e Regolamento Dublino II (cfr. A31/1, A32/1);
che, di conseguenza, la competenza del Belgio è data;
che nel ricorso l'insorgente sostiene che, sulla base dei principi generali del Regolamento Dublino II e dell'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 Novembre 1989 (RS 0.107), egli andrebbe trasferito in Italia, dove si trova la propria famiglia; che, infatti, malgrado la richiesta di trasferimento dei famigliari del ricorrente inoltrata dalle Autorità italiane a quelle belghe, non vi sarebbe la certezza dell'esecuzione di tale allontanamento verso il Belgio; che, visto quanto precede, l'insorgente rischierebbe di essere rinviato dalle Autorità belghe in Albania privo della propria famiglia; che, di conseguenza, sarebbe più opportuno il trasferimento del ricorrente in Italia, lasciando a quest'ultimo Paese la decisione di un eventuale trasferimento dell'intera famiglia verso il Belgio;
che, conformemente all'art. 6 Regolamento Dublino II, se il richiedente l'asilo è un minorenne non accompagnato, è competente per l'esame della domanda di asilo lo Stato membro nel quale si trova legalmente un suo famigliare, purché ciò sia nel migliore interesse del minore; che, per contro, in mancanza di un famigliare, è competente lo Stato membro in cui il minore ha presentato la domanda d'asilo;
che, nel caso di specie, i famigliari del ricorrente risultano trovarsi in Italia in qualità di richiedenti l'asilo; che, oltretutto, le Autorità italiane hanno già trasmesso al Belgio una domanda di ripresa a carico di questi ultimi; che, pertanto, i famigliari dell'insorgente non si trovano in Italia legalmente ai sensi dell'art. 6 Regolamento Dublino II; che, di conseguenza, l'Italia non è competente per l'esame della domanda dell'insorgente (Christian Filzwieser/Barbara Liebminger, Dublin II Verordnung. Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, 2a ed., Vienna/Graz 2007, ad art. 6);
che, ritenuta la presunzione del rispetto del diritto internazionale pubblico da parte dello Stato di destinazione, non vi è motivo per temere che il Belgio non rispetti i principi posti dal diritto internazionale in merito alla protezione del fanciullo e del nucleo familiare; che, infatti, contrariamente all'importanza che la qualità di minore riveste in merito all'esecuzione dell'allontanamento verso il Paese d'origine (cfr. GICRA 1998 n°13 consid. 5e et GICRA 2005 n°6 consid. 6.2), la minore età del richiedente non ha il medesimo impatto sulla decisione relativa al trasferimento del richiedente verso uno Stato membro presa in applicazione del Regolamento Dublino II;
che in effetti, detto Regolamento non fa riferimento alla minorità di un richiedente che per quanto riguardo la designazione dello Stato competente per definirne la sorte, senza mettere in discussione il principio stesso del trasferimento (cfr. art. 6 e at. 15 cpv. 3 del Regolamento);
che l'art. 6 corrisponde all'art. 22 cpv. 2 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (CDF, RS 0.107), secondo cui gli Stati membri si adoperano per ricercare i genitori o altri familiari di ogni fanciullo rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie per ricongiungerlo alla sua famiglia (Christian Filzwieser/Barbara Liebminger, idem, ad art. 6);
che, di conseguenza, il Belgio è competente per l'esame della domanda di asilo in oggetto ai sensi del Regolamento Dublino II ed è tenuto a riprendere a carico il ricorrente giusta le condizioni previste all'art. 20 del medesimo regolamento;
che il ricorrente non ha contestato le condizioni di accoglienza presenti in Belgio; che, pertanto, non esistono né ostacoli tali da rendere inammissibile l'esecuzione del trasferimento dell'interessato, né delle ragioni umanitarie ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1;
che, pertanto, è a giusto titolo che l'UFM non è entrato in materia della domanda d'asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso il Belgio conformemente all'art. 44 cpv. 1 LAsi, posto che l'insorgente non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1);
che in siffatte circostanze non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura di Dublino (cfr. DTAF 2010/45 consid. 10 pag. 645);
che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione dell'UFM, che rifiuta l'entrata in materia della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso il Belgio, confermata;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto;
che, anche la domanda della concessione dell'effetto sospensivo diviene senza oggetto con la presente sentenza;
che la misura supercautelare concessa in data 6 marzo 2013 cessa di avere effetto con la pronuncia della presente sentenza;
che, vista la particolarità del caso e la minorità del ricorrente, si rinuncia a mettere a carico spese di procedura;
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La misura supercautelare pronunciata in data 6 marzo 2013 è revocata.
Non si prelevano spese.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Gilles Fasola
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