Entscheiddatum: 11.03.2013Publikationsdatum: 08.07.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IVD-1134/2013
Sentenza dell'11 marzo 2013 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Gérard Scherrer; cancelliera Nicole Manetti. Parti A._______, nato il (...),Senegal, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 1° marzo 2013 / N [...].
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data 14 febbraio 2013;
i verbali di audizione del 22 febbraio 2013 (di seguito: verbale 1) e del 1° marzo 2013 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'UFM del 1° marzo 2013, notificata al richiedente oralmente il giorno stesso (cfr. act. A 13/1), con la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della domanda d'asilo dell'interessato in applicazione dell'art. 34 cpv. 1 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), pronunciando il suo allontanamento dalla Svizzera, rispettivamente l'esecuzione di tale misura siccome lecita, esigibile e possibile;
il ricorso del 4 marzo 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato; data di entrata: 5 marzo 2013), con i seguenti allegati:
una copia del contenuto della pagina Internet del Dipartimento federale degli affari esteri (di seguito: DFAE) concernente i consigli di viaggio in Senegal, aggiornata al 4 marzo 2013;
un articolo del portale Seneweb.com del 3 marzo 2011, intitolato "Casamance : l'armée sénégalaise se déclare « en état de guerre »";
un articolo datato del 2 febbraio 2013 scaricato dal sito Internet di Radio France Internationale (RFI), intitolato "Sénégal: au moins cinq morts lors d'une attaque en Casamance".
la copia dell'incarto dell'UFM pervenuta al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) via fax il 5 marzo 2013;
ulteriori fatti e argomenti addotti dalle parti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
che in caso di ricorso contro una decisione di non entrata nel merito in cui l'UFM rifiuta di esaminare la fondatezza della domanda d'asilo (art. 32-35a LAsi), l'autorità di ricorso si limita, secondo la prassi, a esaminare se l'autorità inferiore ha rifiutato a giusto titolo di entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2011/30 consid. 3);
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti;
che in sede di audizione il richiedente ha dichiarato di essere cittadino senegalese e di provenire dalla regione di Casamance; che egli avrebbe lasciato il Paese nel (...) del 2012 in quanto i ribelli avrebbero minacciato lui e la sua famiglia; che gli stessi ribelli avrebbero ucciso suo padre; che inoltre a Casamance vi sarebbe la guerra (cfr. verbale 1, pagg. 3-5 e 7 nonché verbale 2, pagg. 3 seg.);
che nella sua decisione l'UFM ha constatato, da un lato, che il Consiglio federale ha inserito il Senegal nel novero dei Paesi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi e, dall'altro lato, che le allegazioni presentate dal richiedente circa i motivi della domanda non sarebbero verosimili; che, pertanto, non emergerebbero dalle carte processuali degli indizi atti a capovolgere la presunzione confutabile dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi;
che di conseguenza l'UFM non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile;
che nel ricorso l'insorgente ha contestato l'inverosimiglianza del suo racconto, spiegando che se in alcuni punti non dovesse avere soddisfatto l'UFM a livello di dettagli forniti, tale circostanza sarebbe da ricondurre alla situazione caotica vigente in Senegal, in cui sarebbe poco chiaro chi fa cosa; che inoltre il ricorrente allega che l'UFM nella sua decisione non si sarebbe per nulla soffermato sulla questione della situazione nella regione di Casamance; che a questo proposito egli cita il seguente estratto della pagina Internet del DFAE sui consigli di viaggio in Senegal: "la regione di Casamance non è sicura. Il conflitto pluriennale tra il Governo senegalese e il movimento d'indipendenza locale MFDC non è ancora stato risolto. Vi sono combattimenti sporadici tra le truppe governative e i ribelli con conseguenti vittime. In vaste aree di questa regione sono attivi anche ladri e bande criminali armate. Molti collegamenti stradali sono perciò considerati pericolosi. Le zone minate sono segnalate in modo insufficiente. Si sconsiglia di recarsi nella regione di Casamance"; che egli sostiene che visto che l'autorità inferiore non avrebbe esaminato nemmeno sommariamente la situazione nella regione, gli sarebbe stata negata la possibilità di esprimersi sulle ragioni per le quali detto Ufficio non avrebbe dato rilievo ai conflitti in loco; che in conclusione ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata nonché la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito e, in subordine, la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha altresì presentato, secondo il senso, una domanda di assistenza giudiziaria, intesa come dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, con protesta di spese e ripetibili;
che giusta l'art. 34 cpv. 1 LAsi non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di persecuzione;
che, allorquando il Consiglio federale inserisce un Paese nel novero dei paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione di assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al richiedente l'asilo d'invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale;
che la nozione di indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi corrisponde a quella dell'art. 18 LAsi e comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall'art. 3 LAsi, ma pure quegli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, di cui all'art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (cfr. DTAF 2011/8 consid. 4.2);
che per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano l'entrata nel merito di una domanda d'asilo vale un grado di verosimiglianza ridotto (cfr. ibidem);
che siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito il Senegal nella lista dei paesi esenti da persecuzioni (cfr. lista 'Safe Countries' ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, UFM, stato: ottobre 2012), sussiste di massima una presunzione di assenza di persecuzioni in detto Paese;
che nella fattispecie l'insorgente non è riuscito a invalidare la presunzione di assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che in particolare il ricorrente non ha presentato argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le allegazioni fornite in materia d'asilo non possono, e manifestamente, essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi;
che infatti, come giustamente rilevato dall'autorità inferiore, l'interessato, in punti centrali del racconto, ha fornito dichiarazioni approssimative e contraddittorie; che in un primo tempo, nel racconto libero circa i motivi d'asilo, egli ha asserito che i ribelli sarebbero venuti spesso a minacciare lui e la sua famiglia, per poi riformulare tale affermazione spiegando di avere visto i ribelli una sola volta, ma che ne avrebbe sentito parlare spesso (cfr. verbale 1, pag. 7); che interrogato sull'identità delle persone che sarebbero giunte a casa sua minacciandolo, egli ha saputo dare solamente indicazioni assai vaghe (cfr. verbale 1, pag. 7 e verbale 2, pag. 3); che in aggiunta, egli ha in un primo tempo dichiarato che in occasione di questo episodio, in casa sarebbero state presenti anche la madre e la sorella (cfr. verbale 1, pag. 7) per poi contraddirsi affermando che in casa, oltre a lui, sarebbe stata presente solo la madre (cfr. verbale 2, pag. 4); che inoltre le dichiarazioni fornite in relazione all'uccisione del padre sono contraddittorie e in generale povere di dettagli; che interrogato sulla data di questo episodio, il ricorrente non solo non ha saputo indicarne il giorno esatto (cfr. verbale 1, pag. 8 e verbale 2, pag. 4), ma è anche stato assai impreciso nell'indicazione del periodo; che infatti, durante la prima audizione, ha dichiarato che egli sarebbe stato ucciso quattro o cinque mesi prima del luglio 2011 (cfr. verbale 1, pagg. 7 seg.); che quindi deve essersi trattato del mese di febbraio o marzo 2011; che invece, in occasione dell'audizione federale, egli ha dichiarato che il padre sarebbe stato ucciso nel mese di marzo oppure aprile 2011 (cfr. verbale 2, pag. 4); che peraltro, egli ha dato indicazioni alquanto confuse in merito al luogo in cui sarebbe avvenuto l'omicidio; che infatti, in un primo tempo ha dichiarato che sarebbe stato ucciso nel suo villaggio, quindi a B._______ a Casamance (cfr. verbale 1, pag. 4), per poi invece dichiarare che il fatto sarebbe avvenuto nel villaggio di C._______ (cfr. verbale 1, pag. 8) e, infine, asserire che sarebbe stato ucciso in un villaggio, di cui non conoscerebbe il nome, nei pressi di C._______ (cfr. verbale 2, pagg. 4 seg.); che egli è stato vago anche riguardo al luogo di sepoltura del padre (cfr. verbale 2, pag. 5); che per il resto, si rinvia ai considerandi della decisione impugnata;
che inoltre non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso il Senegal possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) o esporre l'insorgente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che in Senegal non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale che possa portare ad ammettere, per tutti i richiedenti provenienti da questo stato e indipendentemente dalle circostanze di ogni singolo caso, l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento riconducibile all'art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr;
che in relazione alla situazione nella regione di Casamance, il Tribunale constata che effettivamente questa regione è confrontata, dal 1982, a conflitti armati tra l'esercito senegalese e i ribelli del Movimento delle Forze Democratiche nel Casamance (MFDC); che tuttavia, dopo l'accordo di pace del 30 dicembre 2004, la situazione si è progressivamente distesa; che da allora si deplorano ancora unicamente attacchi isolati;
che i combattimenti sporadici condotti da presunti ribelli, sono in principio diretti alle istituzioni e ai membri dell'esercito senegalese e non alle popolazioni civili, anche se quest'ultime possono essere in una certa misura toccate da tali scontri;
che va anche menzionata l'effettiva esistenza di bande armate che hanno ambizioni criminali e che abitanti di villaggi isolati possono esserne vittime;
che tuttavia, nel caso di specie, non risultano esservi, manifestamente, indizi di persecuzione nei confronti dell'interessato ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi;
che peraltro, il richiedente stesso ha dichiarato di avere visto i ribelli una sola volta nella sua vita e di sapere dell'esistenza di un conflitto solo per sentito dire (cfr. verbale 2, pag. 3);
che circa le indicazioni fornite dal DFAE in merito ai consigli di viaggio nel Paese, riportate dall'insorgente nel gravame, preliminarmente il Tribunale osserva che i principi secondo cui detto Dipartimento formula tali indicazioni nulla hanno a che vedere con i criteri secondo i quali il Consiglio federale stila la lista dei Paesi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi; che peraltro le citate indicazioni non riportano nulla di cui il Tribunale già non fosse a conoscenza; che infatti, queste menzionano l'esistenza di conflitti tra le truppe governative e i ribelli, con conseguenti vittime, che sarebbero tuttavia unicamente sporadici, in linea con quanto ritenuto dal Tribunale nei considerandi precedenti; che quindi questa circostanza non rappresenta un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr di cui sopra, il quale presuppone una situazione di violenza generalizzata;
che di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo punto, il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata;
che il ricorrente non adempie alle condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9);
che quo alla situazione personale dell'insorgente, va rilevato che egli è giovane, istruito e vanta esperienze professionali quale agricoltore, manovale edile e (...); che inoltre in patria dispone di una solida rete sociale visto che ci vivono la madre, la sorella e gli zii (cfr. verbale 1, pagg. 4 e 6); che inoltre non ha preteso di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria senza che da un esame d'ufficio degli atti emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2);
che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento;
che infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi); che l'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12);
che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;
che di conseguenza anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione la querelata decisione va confermata;
che l'UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento; che esso non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti e inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto;
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.- che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]);
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva;
(dispositivo alla pagina seguente)
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali di CHF 600.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Nicole Manetti
Data di spedizione: