Art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi; art. 3 par. 2 e 17 par. 1 RD III; art. 29a cpv. 3 OAsi 1; transfer to the responsible Dublin State and scope of the exceptions: where Eurodac and a timely take-back acceptance establish another Member State's competence, Switzerland may issue a non-entry decision unless the applicant substantiates with concrete, individualized elements systemic deficiencies in the asylum procedure or reception conditions creating a real risk under art. 4 CFREU/art. 3 CEDU, or shows exceptional circumstances requiring application of the sovereignty/humanitarian clauses. Isolated misconduct by police officers and generic allegations are insufficient; the health-based exception requires a serious, imminent and irreversible deterioration of health. If the appeal is manifestly unfounded, it may be decided summarily by a single judge, legal aid may be refused, and costs are borne by the losing party (consid. 6-9).
Entscheiddatum: 29.02.2024Publikationsdatum: 14.03.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1138/2024
Sentenza del 29 febbraio 2024 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione della giudice Susanne Genner; cancelliere Kevin Togni. Parti A._______, nato il (...), Turchia, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi);decisione della SEM del 20 febbraio 2024.
Visto:
la domanda d'asilo che A._______, cittadino turco, ha presentato in Svizzera il 25 gennaio 2024 (cfr. atti della Segreteria di Stato della migrazione di seguito: SEM o autorità inferiore n. [...]),
il questionario Europa della medesima data dal quale risulta che l'interessato ha dichiarato di essere espatriato il 17 gennaio 2024 (cfr. atto SEM n. 6/2),
l'estratto dalla banca dati Eurodac del 29 gennaio 2024 dal quale si evince che il 20 gennaio 2024 l'interessato ha depositato una precedente domanda d'asilo in Croazia (cfr. atto SEM n. 9/1),
il verbale del colloquio Dublino del 6 febbraio 2024 (cfr. atto SEM n. 18/2) dal quale risulta che l'interessato sostiene di non aver depositato, di propria iniziativa, una domanda d'asilo in tale Paese; che le autorità croate lo avrebbero costretto a sottoporsi alla registrazione delle impronte digitali; che egli avrebbe soggiornato in Croazia, presso un posto di polizia, per una notte, senza che gli venisse messo a disposizione del cibo; che, in tale occasione, avrebbe subito dei maltrattamenti ad opera degli agenti della polizia; che, in tale contesto, è stato sentito in merito alla possibile competenza della Croazia per il trattamento della sua domanda di protezione internazionale,
la domanda di ripresa in carico, dello stesso giorno, della SEM fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) GU L 24/1 del 27.1.1983 (di seguito: RD III; cfr. atto SEM n. 19/5), inoltrata alle competenti autorità croate (cfr. atti SEM n. 20/1, 21/5),
l'accettazione del 19 febbraio 2024 delle competenti autorità croate basata sull'art. 20 par. 5 RD III (cfr. atti SEM n. 22/2),
la decisione della SEM del 20 febbraio 2024 (cfr. atto SEM n. 28/14), notificata all'interessato il giorno successivo (cfr. atto SEM n. 29/1), mediante la quale essa non è entrata nel merito della sua domanda d'asilo, pronunciandone l'allontanamento (recte: trasferimento) verso la Croazia,
il ricorso del 22 febbraio 2024, depositato il medesimo giorno (cfr. timbro del plico raccomandato; data di entrata: 23 febbraio 2024) ed inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale), con il quale l'interessato ha concluso, preliminarmente, alla concessione dell'effetto sospensivo e, nel merito, all'annullamento della precitata decisione e alla restituzione degli atti all'autorità inferiore affinché questa effettui un esame nazionale della domanda d'asilo; che egli ha altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, con protesta di tasse e spese,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,
e considerato
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi), contro una decisione in materia d'asilo della SEM (artt. 6 e 105 LAsi, 31 33 LTAF), il ricorso è ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1, 52 PA,
che occorre pertanto entrare nel merito dello stesso,
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, il Tribunale si limita ad esaminarne la fondatezza (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1),
che siccome il ricorso è manifestamente infondato, la decisione è pronunciata dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice, e motivata soltanto sommariamente (art. 111 lett. e, 111a cpv. 1 e 2 LAsi); il Tribunale rinuncia, inoltre, ad uno scambio di scritti (art. 111a cpv. 1 LAsi),
che, nel merito, il ricorrente impugna la decisione della SEM con la quale quest'ultima non è entrata nel merito della sua domanda di protezione internazionale in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ritenendo la Croazia competente per il trattamento della medesima; che egli sarebbe stato costretto a depositarvi una domanda d'asilo,
che, di conseguenza, occorre chiedersi se la SEM poteva fare applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, disposizione che prevede che di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento,
che, secondo l'art. 29a cpv. 1 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (Oasi 1, RS 142.311), disposizione che concretizza la summenzionata norma, la SEM esamina la competenza per il trattamento della domanda d'asilo sulla base dei criteri previsti dagli artt. 7 - 15 RD III (criteri per la determinazione dello Stato membro competente; cfr. art. 3 par. 1 RD III); che se, sulla base di tali criteri, il trattamento della domanda d'asilo compete ad un altro Stato e quest'ultimo accetta la presa o ripresa in carico del richiedente asilo, la SEM emana una decisione di non entrata nel merito (art. 29a cpv. 2 OAsi 1),
che per permettere la determinazione dello Stato membro competente, gli Stati membri Dublino sono tenuti a rilevare le impronte digitali di cittadini di Paesi terzi fermati alla frontiera esterna (cfr. art. 14 par. 1 Regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali [GU L 180/1 del 29 giugno 2013]),
che lo Stato membro competente in forza del suddetto regolamento è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli artt. 23, 24, 25 e 29 RD III - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b RD III),
che lo Stato membro in cui la domanda di protezione internazionale è stata presentata per la prima volta è obbligato, al fine di completare il processo di determinazione dello Stato membro competente, a riprendere in carico un richiedente che ha presentato una domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro dopo aver ritirato la sua prima domanda presentata in un altro Stato membro durante il processo di determinazione dello Stato membro competente (art. 20 par. 5 RD III),
che, secondo la giurisprudenza, tale norma si applica anche quando il richiedente ha implicitamente posto fine alla procedura lasciando il primo Stato membro, prima che il processo di determinazione dello Stato membro competente per l'esame della domanda sia stato completato (cfr. ex multis sentenza del Tribunale E-3771/2022 del 2 novembre 2022 consid. 4.3.2),
che, nella presente disamina, il riscontro della banca dati Eurodac ha rivelato che il ricorrente ha depositato una precedente domanda d'asilo in Croazia il 20 gennaio 2024; che sulla scorta delle predette circostanze, il 6 febbraio 2024, la SEM ha quindi chiesto alle autorità croate, nel termine fissato dall'art. 23 par. 2 RD III, la ripresa in carico del ricorrente sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III; che con l'accettazione del 19 febbraio 2024, la Croazia, nel rispetto del termine di due settimane previsto all'art. 25 par. 1 RD III, ha espressamente ammesso la propria competenza per la ripresa in carico del ricorrente,
che, di conseguenza, la Croazia è di principio competente per il trattamento della domanda di protezione internazionale del ricorrente ed è tenuta, a tal proposito, a riprenderlo in carico,
che il ricorrente si oppone tuttavia al suo trasferimento verso suddetto Paese sostenendo che sussistano fondati motivi di ritenere che il sistema di accoglienza ivi presente sia caratterizzato da carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III; che, in particolare, egli allega di essere stato maltrattato dalla polizia croata e di aver passato la notte, senza avere a disposizione del cibo, in un posto di polizia (cfr. atto SEM n. 18/2),
che, giusta l'art. 3 par. 2 2a frase RD III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto vi siano fondati motivi di ritenere che sussistono carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza in tale Stato membro, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente,
che, secondo la giurisprudenza, il sistema d'accoglienza croato non presenta di principio carenze sistemiche (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.5), nonostante lo scrivente Tribunale abbia riconosciuto la commissione, da parte di agenti della polizia, di violenze eccessive contro i richiedenti l'asilo (cfr. consid. 9.3.2); che, a tal riguardo, va ricordato che la Croazia è firmataria della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (RS 0.101; CEDU), della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica, a tale titolo, le disposizioni; che, pertanto, si presume il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare la tutela del diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa e la garanzia di una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale); che occorre rinunciare ad un trasferimento esclusivamente in casi eccezionali, ovvero allorché il richiedente dimostra, con degli argomenti fondati, che lo Stato membro non rispetti le norme di cui sopra (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.5),
che, nel caso in esame, il ricorrente non ha dimostrato in alcun modo, con degli elementi concreti e circostanziati, né è desumibile dagli atti all'inserto, che la Croazia non sia intenzionata a riprenderlo in carico e a portare a termine la procedura relativa alla domanda di protezione internazionale; che le dichiarazioni concernenti le condizioni a cui egli sarebbe stato confrontato nel predetto Paese risultano, inoltre, essere sommarie e poco circostanziate; che per quanto concerne le presunte violenze subite da parte degli agenti di polizia, si rinvia a quanto esposto nella summenzionata giurisprudenza di coordinamento (cfr. supra consid. 6.2.2), precisando che tali atti costituiscono un abuso di potere da parte di singoli agenti di polizia, assimilabili a persecuzioni da parte di terzi che avrebbero potuto essere denunciate alle competenti autorità giudiziarie croate; che, ad ogni modo, la soglia elevata per il riconoscimento di carenze sistemiche non risulta essere in casu raggiunta,
che, pertanto, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie,
che, avendo motivato sufficientemente la propria decisione e accertato i fatti in modo esatto e completo, le censure relative alla violazione del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 Cost.; RS 101 ) e all'accertamento inesatto e incompleto dei fatti giuridicamente determinanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi) devono essere respinte (cfr. ricorso del 22 febbraio 2024, pag. 5 in fine e 6 ab initio),
che il ricorrente sostiene, in ragione della propria situazione personale, che l'autorità inferiore avrebbe dovuto fare applicazione degli artt. 17 par. 1 RD III e 29a cpv. 3 OAsi 1 ed entrare nel merito della sua domanda d'asilo,
che, in deroga all'art. 3 par. 1 RD III, secondo l'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità") ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un Paese terzo, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel RD III; che, come previsto dalla giurisprudenza, la SEM è tenuta ad applicare la clausola di sovranità ed entrare nel merito della domanda d'asilo se il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione viola una norma imperativa del diritto internazionale (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1); che può, inoltre, ammettere tale competenza per dei motivi umanitari ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la suddetta clausola di sovranità; che la SEM dispone, tuttavia, di un potere di apprezzamento nell'applicazione di quest'ultima norma (art. 49 PA; cfr. DTAF 2015/9 consid. 7),
che, secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU), il trasferimento forzato di una persona con problemi di salute può comportare una violazione dell'art. 3 CEDU, se esistono seri motivi di credere che la medesima, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, in concreto la Croazia, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle sue condizioni di salute, comportante delle intense sofferenze o una riduzione importante della speranza di vita (cfr. sentenze della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, [Grande Camera] 41738/10, §180-193; Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, [Grande Camera] 57467/15, § 121-148; DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2; sentenza del Tribunale F-1305/2023 del 15 marzo 2023, consid. 7),
che, nel caso di specie, al ricorrente è stata diagnosticata un'ipoacusia bilaterale (cfr. atti SEM n. 3/1, 12/1, 15/2, 18/2, 25/2 e 27/2); che tale condizione medica non può essere considerata, ai sensi della summenzionata giurisprudenza, di un'importanza tale da lasciar presupporre, nel caso di un trasferimento in Croazia, che la sua morte appaia come una prospettiva prossima; che, inoltre, dagli atti non si evincono indizi della presenza di problematiche psicosomatiche riconducibili alle violenze subite in Croazia; che, inoltre, le autorità croate verranno debitamente informate dell'esistenza delle problematiche mediche a lui diagnosticate (cfr. atto SEM n. 26/1),
che l'applicazione degli artt. 17 par. 1 RD III e 29a cpv. 3 OAsi 1 al caso di specie non è dunque giustificata; che non traspaiono dunque elementi tali per ritenere che l'autorità inferiore abbia ecceduto o abusato del proprio potere di apprezzamento (art. 49 lett. a PA),
che, riepilogando, la SEM ha a giusto titolo rinunciato di entrare nel merito della domanda d'asilo del ricorrente in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi pronunciando il suo trasferimento verso la Croazia; che, in conclusione, il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore confermata,
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande di concessione dell'effetto sospensivo e di esenzione dal pagamento dell'anticipo delle spese processuali risultano essere prive d'oggetto,
che, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole al momento del deposito del ricorso, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, dev'essere respinta,
che le spese processuali di CHF 750.-, le quali seguono la soccombenza, sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); essa è pertanto definitiva,
(dispositivo alla pagina seguente)
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Kevin Togni
Data di spedizione: