Entscheiddatum: 22.04.2013Publikationsdatum: 03.07.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IVD-1169/2013
Sentenza del 22 aprile 2013 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Fulvio Haefeli, cancelliera Camilla Fumagalli. Parti A._______, nata il (...),Marocco, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (Dublino);decisione dell'UFM del 14 febbraio 2013 / N [...].
Visto:
la domanda di asilo che l'interessata ha presentato in Svizzera in data 29 ottobre 2012;
l'audizione sulle generalità della richiedente del 20 novembre 2012 ed il relativo diritto di essere sentita, di medesima data, circa la competenza dell'Italia per lo svolgimento della procedura in materia di asilo e allontanamento (di seguito: verbale);
la decisione dell'UFM del 14 febbraio 2013 di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d della Legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), notificata all'interessata tramite il suo patrocinatore il 1° marzo 2013 (cfr. risultanze processuali), nella quale l'autorità inferiore ha altresì pronunciato l'allontanamento e l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessata verso l'Italia, precisando che un eventuale ricorso non avrebbe avuto effetto sospensivo in applicazione dell'art. 107a LAsi;
il ricorso inoltrato in data 5 marzo 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato), pervenuto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 6 marzo 2013, mediante il quale l'insorgente ha chiesto la concessione dell'effetto sospensivo all'impugnazione, l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della decisione impugnata, subordinatamente la pronuncia dell'inesigibilità dell'allontanamento verso l'Italia ed infine l'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali;
i seguenti mezzi di prova annessi al gravame:
il rapporto medico datato 3 novembre 2012, con annesso ECG, stilato dalla Dr.ssa med. B.\_\_\_\_\_\_\_ (doc. 1);
il rapporto medico del 14 febbraio 2013 stilato dalla dalla Dr.ssa med. C.\_\_\_\_\_\_\_ (doc. 2);
il certificato medico del 1° marzo 2013 attestante la degenza della ricorrente presso il (...) di D.\_\_\_\_\_\_\_ (doc. 3);
il certificato medico del 1° marzo 2013 stilato dai Dr. med. E.\_\_\_\_\_\_\_ e Dr.ssa med. F.\_\_\_\_\_\_\_ (doc. 4);
un articolo "Via i profughi della primavera araba" del 1° marzo 2013 tratto dal sito internet del quotidiano La Stampa (doc. 5);
la ricezione da parte del Tribunale, in data 7 marzo 2013, dell'incarto originale dell'UFM;
la decisione incidentale, dell'8 marzo 2013, tramite la quale è stato concesso l'effetto sospensivo al ricorso, la ricorrente è stata autorizzata a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura e si è rinunciato a richiedere un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali;
l'ordinanza di medesima data, tramite la quale il Tribunale ha invitato l'UFM a presentare una risposta al ricorso entro il 25 marzo 2013;
la risposta dell'UFM del 25 marzo 2013;
l'ordinanza del 27 marzo 2013, tramite la quale il Tribunale ha trasmesso la risposta dell'UFM alla ricorrente, invitandola a presentare un atto di replica entro l'11 aprile 2013;
l'atto di replica del 10 aprile 2013, pervenuto al Tribunale il giorno seguente;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono;
e considerato
che le procedure in materia di asilo sono rette dalla Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che la ricorrente è toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che, in caso di ricorso contro una decisione di non entrata nel merito in cui l'UFM rifiuta di esaminare la fondatezza della domanda di asilo (art. 32-35a LAsi), l'autorità di ricorso si limita, secondo la prassi, a esaminare se l'autorità inferiore ha rifiutato a giusto titolo di entrare nel merito della domanda di asilo (cfr. DTAF 2011/30 consid. 3);
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, giusta l'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento;
che, in virtù dell'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (ADD, RS 0.142.392.68) - al quale la Svizzera ha aderito il 12 dicembre 2008 - l'UFM esamina la competenza per il trattamento di una domanda di asilo giusta il Regolamento (CE) n. 343/2003 del 18 febbraio 2003 (GU L 50 del 25 febbraio 2003, di seguito: Regolamento Dublino II) al capo III (cfr. dall'art. 5 all'art. 14), che stabilisce i criteri e i meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo (cfr. gli artt. 1 e 29a cpv. 1 dell'Ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1, RS 142.311]; Mathias Hermann, Das Dublin System, Eine Analyse der europäische Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurigo, Basilea e Ginevra 2008, pp. 193 e ss.);
che, ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 Regolamento Dublino II, una domanda di asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III;
che lo Stato competente è quello dove è autorizzato a soggiornare in qualità di rifugiato un membro della famiglia del richiedente, successivamente, quello che ha rilasciato al richiedente un titolo di soggiorno o un visto, quello tramite il quale il richiedente è entrato, regolarmente o meno, sul territorio di uno o dell'altro degli Stati membri e quello, presso il quale la domanda di asilo è stata presentata la prima volta (cfr. art. 5 in relazione con gli artt. 6 e 13 Regolamento Dublino II);
che, tuttavia, in deroga ai criteri di competenza, ciascuno Stato membro può esaminare una domanda di asilo presentata da un cittadino di un Paese terzo, anche se tale domanda non gli compete in base ai criteri stabiliti (cfr. clausola di sovranità stabilita al cpv. 2 dell'art. 3 Regolamento Dublino II e la clausola umanitaria prevista all'art. 15 del citato regolamento, nonché l'art. 29a cpv. 3 OAsi 1);
che, nel caso di specie, dalle dichiarazioni dell'interessata, cittadina marocchina originaria di Casablanca, è emerso che la medesima ha risieduto in Italia a G._______ (provincia di H._______) - per circa dodici anni regolarmente e senza fare ritorno in Patria - prima del suo arrivo in Svizzera (cfr. verbale pp. 4-5);
che il (...) 2012 l'UFM ha presentato all'autorità italiana competente la richiesta, fondata sull'art. 10 cpv. 2 del Regolamento Dublino II, volta a riprendere a carico la richiedente l'asilo (cfr. Atto A14/7);
che, in data (...) 2012, l'autorità italiana ha risposto positivamente alla richiesta di presa a carico (cfr. Atto A17/1);
che la competenza dell'Italia è, di conseguenza, accertata;
che, nel gravame, l'insorgente sostiene che vi sarebbero importanti carenze nel sistema socio-sanitario che impedirebbero la presa a carico del suo stato di salute specifico e della sua situazione precaria; che ciò avrebbe spinto la ricorrente a richiedere la protezione della Svizzera; che ella riporta poi alcuni estratti di rapporti e testimonianze che evidenzierebbero l'esistenza di problemi nel sistema di accoglienza italiano; che, conseguentemente, la ricorrente sostiene che già molti tribunali europei sarebbero per queste ragioni giunti ad escludere l'allontanamento verso l'Italia - così come per la Grecia - ed a ritenere necessario l'uso della clausola di sovranità; che, inoltre, a mente della ricorrente l'UFM si sarebbe pronunciato sulla fattispecie senza prendere visione o richiedere un certificato medico, omettendo quindi una valutazione individualizzata delle sue condizioni di salute; che per questo motivo la decisione dell'UFM andrebbe annullata al fine di permettere il proseguo dell'istruttoria o comunque andrebbe fatto uso della clausola di sovranità; che la ricorrente se allontanata verso l'Italia sarebbe costretta a vivere in condizioni precarie e senza un appropriato seguito medico; che, per questi motivi, l'esecuzione dell'allontanamento dovrebbe essere considerata come non ragionevolmente esigibile;
che, tuttavia, l'Italia è segnataria della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), così come della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) e della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105);
che, vista la presunzione del rispetto del diritto internazionale pubblico da parte dello Stato di destinazione, appartiene alla ricorrente di inficiarla, adducendo seri indizi che permetterebbero di ammettere che, nel suo caso particolare, le autorità italiane non rispetterebbero questa garanzia o non accorderebbero la protezione necessaria o lo priverebbero di condizioni di vita degne (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo [Corte EDU] M.S.S. c. Belgio e Grecia [richiesta n. 30696/09] del 21 gennaio 2011, par. 84-85 e 250; cfr. ugualmente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea [CGUE], cause congiunte C-411/10 e C-493/10 del 21 dicembre 2011);
che, in particolare, la ricorrente ha contestato le modalità di presa a carico dei richiedenti l'asilo da parte delle autorità italiane;
che per quanto riguarda il doc. 5 annesso al gravame, relativo alla primavera araba, non si vede come possa in qualche modo essere assimilato alla situazione della ricorrente se non per il Paese d'origine;
che incomberà alla ricorrente far valere la propria situazione specifica nonché prevalersene dinnanzi alle competenti autorità italiane, utilizzando le adeguate vie di diritto; che, per di più, la ricorrente soggiorna in Italia da oramai vent'anni (cfr. verbale, p. 5), parla la lingua ed è sicuramente in grado di rivolgersi alle autorità in caso di difficoltà in rapporto al proprio statuto;
che anche il riferimento alle decisioni di altri tribunali europei non è pertinente al caso di specie, ritenuto che il Tribunale non è vincolato dagli accertamenti della giurisprudenza di un Paese terzo;
che, in particolare, non vi sono ragioni serie per ritenere che lo Stato di destinazione violerebbe le norme della norme della direttiva 2003/9/CE del Consiglio del 27 gennaio 2003 recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti l'asilo negli Stati membri (GU L 31/18 del 6 febbraio 2003; di seguito: direttiva sull'accoglienza);
che, peraltro, in Italia, oltre a strutture statali che garantiscono un alloggio ai richiedenti l'asilo, vi sono altresì organizzazioni caritative che si occupano dei richiedenti l'asilo e dei rifugiati (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.6.3);
che esistono certamente dei rapporti che testimoniano le importanti difficoltà con le quali sono confrontati i richiedenti l'asilo in Italia, dal punto di vista delle strutture di accoglienza, di alloggio e di impiego;
che, del resto, non si può certo ignorare che le autorità italiane sono confrontate con un importante afflusso di immigrati con conseguenti difficoltà relative alla capacità delle strutture di accoglienza;
che, tuttavia, anche se il sistema di accoglienza e assistenza sociale soffre di alcune carenze e che i richiedenti l'asilo non possono sempre contare sulla presa a carico da parte delle autorità o delle organizzazioni caritative private, il Tribunale non ritiene che in Italia vi siano violazioni sistematiche della direttiva sull'accoglienza (cfr. sentenza del Tribunale D-5631/2012 del 24 gennaio 2013);
che, ad ogni buon conto, va sottolineato che secondo la giurisprudenza della CGUE (cfr. sentenza, cause congiunte C-411/10 e C-493/10 del 21 dicembre 2011, par. 84 ss.) delle violazioni minori alle norme delle direttive di accoglienza e procedura non sono sufficienti ad impedire il trasferimento di un richiedente l'asilo verso lo Stato membro competente;
che, in conclusione, la presunzione secondo la quale lo Stato di destinazione rispetta i suoi obblighi non è inficiata (cfr. sentenza della Corte EDU M.S.S. c. Belgio e Grecia [richiesta n. 30696/09] del 21 gennaio 2011, par. 69, pp. 342-343 e riferimenti citati);
che, in ultima analisi, il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici non è suscettibile di costituire una violazione dell'art. 3 CEDU, a meno che la malattia dell'interessato non si trovi ad uno stadio avanzato e terminale, al punto che la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della Corte EDU N. c. Regno Unito [richiesta n. 26565/05] del 27 maggio 2008);
che, la censura secondo cui l'UFM avrebbe omesso di visionare i certificati medici della ricorrente va a questo stadio respinta;
che, in altre parole, avendo il Tribunale trasmesso il ricorso e i relativi documenti all'Ufficio invitandolo a pronunciarsi in merito, il diritto di essere sentito può ritenersi rispettato rispettivamente sanato in questa sede;
che viste le allegazioni ricorsuali ed i documenti prodotti l'autorità inferiore ha mantenuto la propria posizione proponendo il respingimento del gravame;
che, considerati tutti i certificati medici agli atti, le malattie di cui soffre la ricorrente non risultano essere allo stadio succitato, sebbene ella necessiti di trattamento farmacologico costante;
che, in aggiunta, è notorio che lo Stato di destinazione dispone di strutture mediche sufficienti ed è in grado di far fronte ad eventuali cure mediche che dovessero rendersi necessarie; che, del resto, la ricorrente è ammalata da parecchi anni ed ha già potuto usufruire di tali strutture in passato (cfr. verbale, p. 5 e certificati medici agli atti);
che, alla luce di tutto quanto sopra, l'insorgente può essere trasferita in Italia; che le autorità competenti per l'esecuzione dell'allontanamento hanno sufficiente tempo per organizzarsi in maniera tale da tenere debitamente conto della situazione particolare della ricorrente; che, pertanto, non vi è motivo di dubitare che l'autorità preposta comunichi allo Stato italiano la peculiarità della situazione psico-fisica della medesima; che, di conseguenza, non vi è ragione di temere per le sue condizioni di salute;
che, viste le considerazioni esposte, non sussiste un rischio personale serio e concreto secondo cui il trasferimento dell'insorgente verso lo stato di destinazione sarebbe contrario ad un obbligo derivante dal diritto internazionale pubblico al quale la Svizzera è vincolata;
che, a queste condizioni, non esistono nella fattispecie né ostacoli tali da rendere inammissibile l'esecuzione del trasferimento, né delle ragioni umanitarie ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1;
che, quindi, è a giusto titolo che l'UFM non è entrato nel merito della domanda di asilo della ricorrente, in applicazione dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi e ne ha pronunciato il trasferimento verso l'Italia (cfr. art. 44 cpv. 1 LAsi e art. 32 lett. a OAsi 1);
che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 della Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura di Dublino (cfr. DTAF 2010/45 consid. 10, p. 645);
che, in virtù di quanto sopra enunciato, la conclusione ricorsuale volta all'annullamento della decisione impugnata va respinta;
che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione dell'UFM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso l'Italia, confermata;
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, ritenuta la censura della violazione del diritto di essere sentito sanata in questa sede, sono poste a carico della ricorrente in ragione delle metà (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 2 cpv. 2 e art. 3 lett. a del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che alla ricorrente rappresentata si giustifica l'attribuzione di un'indennità per spese ripetibile, la quale, in assenza di una nota particolareggiata vengono fissate d'ufficio in CHF 400.-;
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali, di CHF 300.-, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
L'UFM verserà alla ricorrente un'indennità di CHF 400.- per ripetibili.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Camilla Fumagalli
Data di spedizione: