Art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi; art. 19 cpv. 2 e 17 par. 1 RD III; clausola di sovranità e cessazione della competenza dello Stato membro responsabile nella procedura di ripresa in carico. In caso di take back, la determinazione dello Stato competente non viene rielaborata secondo il capo III; la cessazione della competenza per allontanamento dal territorio degli Stati membri presuppone la prova di un'assenza di almeno tre mesi. La presunzione di conformità dello Stato richiesto può essere superata solo con indizi seri di carenze sistemiche o di rischio concreto di violazione del divieto di respingimento; in difetto, né l'art. 3 par. 2 RD III né la clausola di sovranità impongono l'esame della domanda da parte dello Stato adito. L'apprezzamento dell'autorità nell'ambito dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 è sindacabile solo per arbitrio, in assenza del quale il non-entrata nel merito va confermato.
Entscheiddatum: 29.02.2024Publikationsdatum: 18.02.2026
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1205/2024
Sentenza del 29 febbraio 2024 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione della giudice Regula Schenker Senn; cancelliera Francesca Bertini-Tramèr. Parti A._______, nato il (...), Turchia, patrocinato da Salvatore Crisogianni, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 14 febbraio 2024.
Visto:
la domanda d'asilo che A._______ ha presentato in Svizzera il (...) dicembre 2023,
l'estratto dalla banca dati dattiloscopica EURODAC del 28 dicembre 2023, dal quale è risultato che l'interessato era titolare di un visto C (CS-VIS) valido dal (...) giugno al (...) dicembre 2022 per gli Stati Schengen rilasciato il (...) giugno 2022 dalle autorità tedesche e la domanda d'asilo in Germania inoltrata il (...) settembre 2022,
la procura conferita dall'interessato in data 3 gennaio 2024 alla rappresentanza legale assegnatagli,
il verbale del 18 gennaio 2024 del colloquio personale conformemente all'art. 5 Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29 giugno 2013; di seguito: RD III),
gli atti medici turchi (in originale) datati 9 e 20 settembre 2023,
la richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. d RD III presentata dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) alle competenti autorità tedesche del 30 gennaio 2024,
il rifiuto del 31 gennaio 2024 delle autorità tedesche di riprendere in carico il richiedente in virtù dell'art. 19 cpv. 2 RD III,
la richiesta di riesame presentata, in medesima data, dalla SEM alle competenti autorità tedesche,
l'accettazione del 13 febbraio 2024 delle autorità tedesche della richiesta di ripresa in carico in virtù dell'art. 18 par. 1 lett. d RD III,
la decisione della SEM del 14 febbraio 2024, notificata il 16 febbraio 2024 (cfr. atto SEM 28/1), mediante la quale detta autorità non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed ha pronunciato il trasferimento dell'interessato verso la Germania,
il ricorso del 23 febbraio 2024 (cfr. tracciamento degli invii; data d'entrata: 26 febbraio 2024) inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF) contro la menzionata decisione della SEM con il quale il ricorrente ha concluso, preliminarmente alla sospensione in via supercautelare dell'esecuzione della decisione e alla concessione dell'effetto sospensivo; in via principale egli ha invece chiesto l'accoglimento dell'impugnativa, l'annullamento della precitata decisione e la restituzione degli atti alla SEM per l'esame nazionale della domanda d'asilo; in subordine la restituzione degli atti all'autorità inferiore per il completamento dell'istruzione; egli altresì ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, con protestate tasse e spese,
i mezzi di prova acclusi al gravame,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 PA,
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso,
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti,
che nel colloquio Dublino il ricorrente ha anzitutto confermato di aver depositato una domanda d'asilo in Germania il (...) settembre 2022; che in seguito, egli ha affermato di aver ricevuto una decisione negativa da parte delle autorità tedesche e di essere dovuto tornare in Turchia l'(...) gennaio 2023; che inoltre, il richiedente ha asserito di aver viaggiato illegalmente nascosto in un tir di un suo conoscente e di essere poi rimasto nel Paese d'origine fino al (...) dicembre 2023, quando sarebbe nuovamente espatriato illegalmente in Svizzera; che altresì, egli ha specificato di poter dimostrare il suo soggiorno in Turchia unicamente tramite dei documenti medici originali; che infine, l'interessato ha allegato di poter recuperare altri documenti a comprova del suo soggiorno in Turchia, in quanto egli sarebbe in possesso di un codice per accedere ad un sito turco; che pertanto, all'interessato è stato concesso un termine di dieci giorni per consegnare tali documenti,
che dipoi, posto di fronte alla possibile competenza della Germania per l'analisi della sua domanda d'asilo, l'interessato ha dichiarato di non volerci fare ritorno, in quanto egli temerebbe di essere rimandato in Turchia in ragione della decisione negativa alla sua domanda d'asilo nel 2022,
che nella querelata decisione l'autorità inferiore, ha innanzitutto constatato la competenza della Germania per il prosieguo della procedura; che a tal proposito la SEM ha osservato come il risultato negativo di una procedura d'asilo in Germania non provocherebbe la cessazione della competenza di tale Stato membro; che inoltre, gli atti medici turchi datati 9 e 20 settembre 2023 non sarebbero in grado di comprovare che egli abbia effettivamente lasciato il territorio degli Stati membri per più di tre mesi; che altresì, i precitati documenti sarebbero stati trasmessi in maniera del tutto trasparente alle autorità tedesche assieme alla richiesta di ripresa a carico; che conseguentemente, non vi sarebbe nessun elemento atto a dimostrare la cessazione della competenza della Germania in virtù dell'art. 19 cpv. 2 RD III; che dipoi, è stata esclusa la sussistenza nello Stato di destinazione di carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III o di un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 5 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o di violazione del principio del divieto di respingimento; che inoltre, non sussisterebbero motivi che obbligherebbero la Svizzera ad esaminare la domanda d'asilo giusta l'art. 16 par. 1 RD III né che giustificherebbero l'applicazione della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 RD III e dell'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311),
che in sede ricorsuale, l'insorgente ritiene che l'autorità di prima istanza avrebbe accertato in modo inesatto ed incompleto i fatti giuridicamente rilevanti al fine di poter valutare l'ipotesi di una cessazione della competenza della Germania in virtù dell'art. 19 cpv. 2 RD III; che in particolare, egli osserva di aver consegnato l'originale della sua carta d'identità al Centro federale d'asilo (CFA) di Zurigo; che pertanto, egli contesta quanto rimproveratogli dalla SEM in merito all'impossibilità di poter associare alla sua persona i certificati medici da lui prodotti; che inoltre, egli sottolinea come sarebbe del tutto improbabile circoscrivere la sua permanenza al di fuori del territorio degli Stati membri ad un lasso di tempo di circa due settimane, anche alla luce del lungo periodo intercorso da quando egli è sparito dalla disponibilità delle autorità tedesche; che pertanto, a sua dire, la Svizzera sarebbe competente per l'esame della sua domanda d'asilo,
che, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento,
che, ai sensi dell'art. 3 par. 1 RD III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15),
che, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), come nel caso di specie, di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2019 VI/7 consid. 4 a 6, 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1),
che, nella presente disamina, le ricerche effettuate dalla SEM hanno rivelato, che il ricorrente ha depositato una domanda d'asilo pregressa in Germania il (...) settembre 2022 (cfr. atto SEM 8/1), riscontro fra l'altro da lui confermato durante il colloquio Dublino (cfr. atto SEM 13/2),
che nell'apposito formulario di richiesta di ripresa a carico, la SEM ha chiaramente indicato quanto riferito dal ricorrente in sede di colloquio Dublino ed ha allegato gli atti medici da lui prodotti (cfr. atto SEM 16/5),
che le competenti autorità tedesche hanno dapprima rifiutato la succitata richiesta (cfr. atto SEM 19/2); che tuttavia, in seguito alla richiesta di riesame del 31 gennaio 2024 (cfr. atto SEM 20/2) le autorità tedesche hanno espressamente accettato, in data 13 febbraio 2024, il trasferimento del ricorrente verso la Germania (cfr. atto SEM 25/3),
che in particolare, nella richiesta di riesame la SEM ha sottolineato come i documenti medici prodotti, anche se considerati attinenti al ricorrente, non sarebbero ad ogni modo in grado di dimostrare una permanenza in Turchia di oltre tre mesi; che altresì, ai sensi dell'art. 19 cpv. 2 RD III, spetta allo Stato membro competente stabilire, quando gli viene chiesto di riprendere in carico un richiedente, un eventuale allontanamento dal territorio degli Stati membri per almeno tre mesi; che nella fattispecie, né la Germania né l'interessato sarebbero stati in grado di dimostrare l'assenza dallo spazio Dublino per più di tre mesi (cfr. atto SEM 20/2),
che inoltre, il Tribunale osserva come il ricorrente a differenza di quanto preventivato in sede di colloquio Dublino (cfr. atto SEM 13/2), non abbia nemmeno successivamente prodotto ulteriori documenti a comprova della sua permanenza in Turchia,
che pertanto la competenza della Germania risulta di principio data,
che l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie, visto che non vi sono fondati motivi per ritenere che in Germania, sussistano carenze sistemiche ai sensi dell'art. 4 CartaUE,
che il paese in questione è legato alla CartaUE e firmatario, della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni,
che la presunzione secondo cui la Germania rispetti la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]) non è stata rovesciata dall'insorgente,
che resta ancora da stabilire se, come richiesto dal ricorrente, nel suo caso trovi applicazione la clausola di sovranità,
che giusta l'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete,
che tale disposizione è concretizzata in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), secondo il quale se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della stessa,
che in presenza di motivi umanitari, la SEM dispone di potere di apprezzamento nell'applicazione della clausola di sovranità (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1),
che oltre a ciò, l'insorgente non ha apportato indizi seri e concreti suscettibili di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviandolo in un Paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale Paese,
che nulla permette di concludere che la sua domanda sia stata trattata in modo lacunoso e che con la pronuncia del rinvio, lo Stato di destinazione non abbia rispettato il principio del divieto di respingimento,
che, in tutta evidenza, il trasferimento del ricorrente in Germania non lo espone al rischio di respingimento a catena, quindi di rinvio in un paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate;
che tramite il principio dell'esame della domanda da parte di un unico Stato membro («one chance only») il RD III intende far fronte al fenomeno delle domande di asilo multiple («asylum shopping»),
che altresì, agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe il ricorrente al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegne in violazione della direttiva accoglienza,
che se il ricorrente ritenesse che i suoi diritti in tal senso vengano violati dalle autorità tedesche, apparterrà a lui adire le preposte vie legali presenti nel Paese, per far valere i suoi diritti (cfr. art. 26 della direttiva accoglienza),
che infine, l'insorgente ha dichiarato di stare attualmente molto bene di salute (cfr. atto SEM 13/2),
che in altre parole, egli non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da vìolare gli artt. 4 della CartaUE, 3 CEDU o 3 Conv. Tortura, in caso di esecuzione del trasferimento in Germania,
che infine, non risultano neppure esserci indizi che permettano di ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il potere di apprezzamento di cui dispone nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1,
che pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"),
che di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, la Germania è competente per l'esame della futura domanda di asilo del ricorrente ai sensi del RD III ed è tenuta a prenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli artt. 21, 22 e 29 RD III,
che quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Germania conformemente all'art. 44 LAsi (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1),
che in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2),
che visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso la Germania, confermata,
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande di concessione dell'effetto sospensivo e di esenzione dal versamento di un anticipo sono divenute senza oggetto,
che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta,
che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Francesca Bertini-Tramèr
Data di spedizione: